Documento di Diritto sulla disciplina dei beni ecclesiastici secondo il diritto civile. Il Pdf analizza il quadro costituzionale e i rapporti tra Stato e confessioni religiose, il riconoscimento della personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici e l'importanza della finalità religiosa o di culto.
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CAPITOLO III LA DISCIPLINA DEI BENI ECCLESIASTICI SECONDO IL DIRITTO CIVILE 1. Premessa Nel contesto dell'ordinamento giuridico italiano, la disciplina dei beni ecclesiastici è oggetto di una regolamentazione complessa, in cui si intrecciano disposizioni di diritto canonico, diritto civile, principi costituzionali e patti concordatari. La rilevanza della disciplina civilistica, in tale ambito, non può prescindere da una riflessione preliminare sul quadro costituzionale che regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, in particolare con la Chiesa cattolica. In tale prospettiva, il principio fondamentale che orienta i rapporti tra Stato e Chiesa si rinviene negli articoli 7139 ed 8140 della Costituzione che delineano un sistema di rapporti, ispirato ad un equilibrio tra autonomia e collaborazione, fondato sul principio di laicità dello Stato e sulla garanzia costituzionale della libertà religiosa141, che include l'autonomia patrimoniale degli enti ecclesiastici142.
Fondamentale è anche l'articolo 20 della Costituzione 146, il quale preclude normative discriminanti, tese a limitare il riconoscimento civile e la capacità d'azione, proprio degli enti, aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto147. In questo quadro, la disciplina civilistica assume un ruolo essenziale, poiché interviene per garantire certezza nei rapporti giuridici tra enti ecclesiastici, dotati di
L' inquadramento giuridico, in materia di beni ecclesiastici, trova il suo fondamento principale nei Patti Lateranensi del 1929, che sancirono il riconoscimento della sovranità della Città del Vaticano e disciplinarono i rapporti tra le due entità, inclusa la regolamentazione dei beni ecclesiastici. Successivamente, con l'Accordo di Villa Madama del 1984, vennero aggiornati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, in un'ottica di maggior adesione ai principi costituzionali; in particolare, l'accordo confermò la separazione tra ordine civile e quello religioso, mantenendo però un sistema di cooperazione, su base pattizia. Punto di svolta nella normativa fu rappresentato dalla L. 222 del 1985149, che ha dato attuazione all' Accordo di Villa Madama, introducendo una disciplina organica degli enti civilmente riconosciuti, stabilendo le condizioni per il loro riconoscimento giuridico, la loro capacità patrimoniale e le modalità di amministrazione degli stessi150.
2. Il sistema attuale delle fonti normative in ordine al riconoscimento degli enti ecclesiastici La normativa vigente è caratterizzata da una pluralità di fonti, che affondano le loro radici nella nostra Costituzione. Per quanto concerne gli enti della Chiesa cattolica, le fonti sono, infatti, gli articoli 20 e 7 della Costituzione; il primo (art. 20), come sopra visto, per il suo diretto riferimento agli enti religiosi, il secondo (art. 7), per la rilevanza costituzionale che fa assumere alla normativa pattizia. A quest'ultimo riguardo bisogna, innanzitutto, ricordare l'articolo 7 dell'Accordo del 1984 fra Stato italiano e Santa Sede, nonché le norme contenute nella L. 222/1985. Accanto alle fonti di derivazione bilaterale, abbiamo quelle di diritto comune (d.p.r. 33/1987 e d.p.r. 361/2000); oltre a queste, vi sono poi le norme canoniche, alcune delle quali assumono una diretta rilevanza nell'ordine dello Stato151.
Specificatamente, l'articolo 831 c.c., secondo cui «I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici di culto destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano», contiene due diverse statuizioni, tra di loro funzionalmente connesse, l'una di carattere generale, l'altra specifica, che presuppone la prima. Il primo comma dell'articolo 831 ha ad oggetto i beni degli enti ecclesiastici, considerati nel loro insieme; riguarda, pertanto, il regime giuridico di una particolare categoria di beni affermandone, in linea di principio, la loro sottoposizione al sistema del diritto comune ma, al contempo, tale norma prevede un rinvio alle leggi speciali che concernono gli enti ed i beni ecclesiastici stessi. Nel secondo comma, una volta individuate le norme che regolano le cose deputate all'esercizio della libertà religiosa, la disposizione rappresenta, in modo specifico, il regime di un bene giuridico, quello degli edifici di culto, statuendone la soggezione ad un preciso onere di destinazione. 69Premessa una certa perplessità sulla collocazione sistematica di tali norme152, la ragione per cui il legislatore del codice civile vigente ha collocato l'articolo 831 al Titolo I ("Dei beni"), capo II ("Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici"), del Libro III ("Della proprietà"), è stata rinvenuta153, nel fatto che la disciplina da esso prevista pone le chiese, ed in generale gli edifici di culto, in una situazione analoga a quella dei beni demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. Si tratterebbe di beni strumentali al raggiungimento del fine della confessione e attraverso cui si realizzano i poteri ordinamentali dell'ente medesimo. Lo Stato agirebbe, pertanto, nei riguardi della proprietà ecclesiastica non con diretta relazione ai beni, la cui gestione è sottratta a gran parte dei poteri di controllo e vigilanza statali, ma con riferimento alla condizione giuridica degli enti confessionali, soggetti titolari di detti beni. Pertanto, si può affermare che l'articolo 831 c.c. sancisce il principio della soggezione degli enti ecclesiastici alle norme civilistiche, salvo quanto previsto da leggi speciali, come la L. 222/1985.
3. Il riconoscimento delle persone giuridiche agli effetti civili: requisiti. E quindi, si ammette che nel nostro ordinamento possano essere riconosciute come persone giuridiche civili, soggetti che siano «costituiti o approvati» nell'ordine della Chiesa, e che quindi la Chiesa considera propri, a prescindere da che godano o meno di personalità giuridica nell'ordinamento canonico156. Tuttavia, tale riconoscimento ha efficacia esclusivamente in ambito ecclesiastico e non è, di per sé, sufficiente per agire validamente nell'ordinamento italiano e godere della capacità giuridica civile, essendo, a tal proposito, previsto e necessario un apposito procedimento157. La legislazione concordata con la Chiesa cattolica stabilisce, quale requisito per il riconoscimento civile di un ente religioso, che la domanda deve essere introdotta