Documento sulle Competenze della Corte di Giustizia. Il Pdf esplora la funzione giurisdizionale della Corte di Giustizia dell'UE, i ricorsi per infrazione e annullamento, e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, utile per studenti universitari di Diritto.
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Accanto alle competenze attribuite alla corte di giustizia europea, un ruolo importante è svolto dai giudici nazionali negli ordinamenti interni degli stati membri. -> infatti i giudici nazionali sono chiamati a garantire l'effettiva applicazione del diritto dell'UE e ad assicurare ai singoli la tutela giudiziaria delle posizioni giuridiche loro spettanti (art 19 n.1, co 2 TUE) .- > Concetto ribadito dalla corte di giustizia-> che ha affermato l'obbligo di leale cooperazione dei giudici nazionali. ART 274 TFUE-> Sottolinea il carattere speciale delle competenze della corte-> l'ue resta sottoposta alla giurisdizione dei giudici nazionali. I trattati attribuiscono alla corte competenze rispetto alle quali è esclusa la competenza dei giudici nazionali -> gli stati membri si impegnano a rispettare questa esclusività e a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso-> ciò è posto a tutela dell'autonomia dell'ordinamento ue
Le competenze di tipo contenzioso attribuite dai Trattati alla Corte di giustizia dell'UE sono:
ART 276 TFUE-> La cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia è fornita dall'operare della competenza pregiudiziale della Corte, esercitata nel corso dei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali per i quali si renda necessaria l'interpretazione del diritto dell'UE .- > attraverso il rinvio pregiudiziale i giudici nazionali i giudici nazionali possono concorrere all'accertamento del rispetto del diritto dell'ue a parte delle istituzioni ue ART 24 TUE-> la corte non ha competenza in materia di PESC-> salvo due eccezioni 1.può essere oggetto di sindacato giudiziale il rispetto della delimitazione tra le competenze nelle materie regolate dal TFUE e le competenze nel campo della PESC: 2.molto rilievo ha assunto la previsione della possibilità che la Corte giudichi della legittimità delle decisioni PESC con le quali il Consiglio adotta sanzioni individuali, ossia misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche. La Corte ha riconosciuto l'importanza di rendere accessibili vie di ricorso ai singoli colpiti da sanzioni, tanto da ampliare lo spazio del sindacato giudiziale di per sé stabilito dall'art. 275 1TFUE -> prevede espressamente solo la competenza a giudicare sui ricorsi con cui il destinatario delle misure restrittive contesti la legittimità degli atti che tali misure dispongono; la Corte dapprima ha considerato che il controllo sulla validità di tali decisioni sia possibile anche in risposta a un rinvio pregiudiziale di validità ai sensi dell'art. 267 TFUE; in seguito ha deciso che le medesime ragioni di coerenza interna dell'ordinamento impongono di riconoscere ai singoli la possibilità di agire nei confronti dell'UE di fronte alla Corte per ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali o anche reputazionali) che il destinatario delle sanzioni lamenti di avere subito per effetto di queste ultime. Le sentenze che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati Costituiscono, nei vari Stati membri, titolo esecutivo al pari delle decisioni del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea (art. 280 e art. 299 TFUE), e quindi possono dar luogo a esecuzione forzata secondo le norme in vigore in ciascuno Stato .- > lo stato deve solo verificare l'autenticità del titolo senza poter fare alcun controllo ulteriore. + le sentenze che impongono un obbligo pecuniario a carico dello stato-> non costituiscono un titolo esecutivo .- > ai sensi del combinato disposto degli artt. 280 e 299 TFUE-> la qualifica di titolo esecutivo è riservata solo ai provvedimenti emessi nei confronti di persone che non siano stati. >>In concreto le somme dovute possono essere trattenute da versamenti che l'UE sarebbe tenuta a effettuare agli Stati nel quadro di vari programmi finanziari. Regime linguistico della corte-> ciascuna delle lingue ufficiali dell'UE può essere la lingua delle udienze e quella in cui vengono redatte le memorie delle parti e i provvedimenti dei giudici dell'UE. Infatti, la lingua processuale della causa è determinata dalla lingua in cui sono redatti gli atti introduttivi dei giudizi e pertanto nelle cause su rinvio pregiudiziale la lingua è quella utilizzata dal giudice nazionale che ha effettuato il rinvio alla Corte
La Corte di giustizia esercita innanzitutto un controllo sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dai Trattati o dagli atti dell'UE, con una competenza esclusiva e che non riguarda il Tribunale dell'UE. ↓ L'inadempimento rispetto a tali obblighi può dare luogo a una procedura d'infrazione (infringement proceeding) contro lo Stato membro inadempiente, su ricorso della Commissione o di un altro Stato membro. ART 258, 259, 260 TFUE-> contemplano la procedura generale di controllo sugli inadempimenti degli Stati attraverso il giudizio sui ricorsi per infrazione.> Lo stato non può invocare motivazioni di carattere interno e nemmeno che la violazione sia stata incolpevole o non intenzionale-> non possono nemmeno invocare come giustificazione la circostanza che anche altri stati abbiano trasgredito ai propri obblighi. 2>Il controllo sugli Stati membri è affidato alla Commissione, la quale lo esercita nel quadro del potere di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE sotto il controllo della Corte di giustizia, conferitole dall'art. 17, n. 1, TUE .- > può raccogliere tutte le info a procedere a tutte le necessarie verifiche .- > nei limiti e alle condizioni fissati dal consiglio-> i destinatari di tali richieste sono obbligate a fornirle-> nel quadro di leale cooperazione. art 258 TFUE-> prevede che qualora la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, "reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti" in forza dei Trattati, deve porre lo Stato stesso "in condizioni di presentare le sue osservazioni". Ciò avviene attraverso una lettera di messa in mora o intimazione (letter of formal notice) = l'atto che formalmente apre la procedura di infrazione .- > Nella prassi questa fase è preceduta da contatti volti a raccogliere informazioni e spiegazioni che potrebbero portare la Commissione a non muovere addebiti allo Stato stesso. > Con la lettera di messa in mora si apre una fase pre-contenziosa-> Che persegue una finalità di conciliazione tra la commissione e lo stato in questione. Talora la Commissione fa seguire alla lettera di messa in mora un ulteriore passo formale per concedere un maggiore margine di tempo allo Stato affinché ponga termine al suo inadempimento, indirizzandogli una "messa in mora complementare" + in caso di insuccesso di questa prima fase della procedura, la Commissione può (e non deve) indirizzare un parere motivato allo Stato; si tratta di un atto nel quale essa fa formalmente presente di considerarlo come inadempiente e gli espone le motivazioni al riguardo. Il parere motivato-> delimita il perimetro delle contestazioni mosse e indica il termine entro il quale lo stato deve conformarsi al parere stesso .- > l'adempimento tardivo può indurre la commissione a rinunciare a depositare il ricorso. > La corte può anche irrogare una sanzione pecuniaria allo stato membro per il periodo in cui l'inadempimento ha avuto luogo. L'accertamento di un'infrazione può aprire la via a un'azione giudiziaria per il risarcimento del danno che un privato potrebbe lamentare di aver subito per effetto dell'infrazione stessa.> spetta comunque alla commissione dimostrare l'inadempimento dello stato o la tardività del suo adempimento. ART 259 TFUE -> Alla Corte di giustizia si può anche rivolgere ciascuno degli Stati membri, qualora reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in forza dei Trattati. Lo Stato ricorrente non deve giustificare il suo ricorso con un particolare interesse all'adempimento da parte dello Stato inadempiente .- > Lo stato deve rivolgersi alla commissione prima di adire la corte di giustizia-> la commissione in questo caso svolge un'opera di mediazione tra i due stati-> la Commissione ha un termine di tre mesi per emettere, in caso di insuccesso della procedura di mediazione, un parere motivato nel quale si esprime sul merito dell'esistenza dell'infrazione lamentata dallo Stato che ha presentato la denuncia. A seguito del parere sulla denuncia, lo Stato interessato può adire la Corte di giustizia 3>In procedimenti tra Stati membri in genere la Commissione si è costituita in giudizio aderendo alla posizione dello Stato ricorrente quando nel parere aveva riscontrato l'esistenza dell'infrazione contestata. + Qualora, al termine del procedimento, la Corte consideri fondato il ricorso, emette una sentenza con la quale riconosce l'esistenza dell'infrazione -> si tratta di una sentenza dichiarativa e non di condanna, in quanto la Corte si limita ad accertare l'inadempimento. ART 260 TFUE-> Lo stato inadempiente è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della corte comporta, anche eliminando l'infrazione con effetto retroattivo. > L'accertamento dell'infrazione ha rilevanti effetti pure per i giudici interni, i quali sono tenuti a disapplicare eventuali norme interne giudicate in contrasto col diritto dell'UE, senza bisogno di un rinvio pregiudiziale, e potrebbero essere anche chiamati a giudicare sulla responsabilità statale verso privati danneggiati dall'infrazione medesima. Mancato rispetto della sentenza della corte = seconda infrazione ART 260 N. 2 TFUE-> la Commissione può nuovamente adire la Corte, anche senza emettere preventivamente il parere motivato, così che l'iter può procedere più speditamente (in caso di seconda infrazione)-> in questo caso la commissione può precisare l'importo di una somma forfettaria o di una penalità di mora-> la corte spesso condanna lo stato inadempiente ad entrambe-> la somma è destinata ad incrementarsi fintanto che l'inadempimento si protrarrà. >di recente la Corte ha irrogato all'Ungheria la sanzione di una somma forfettaria di 200 milioni di euro, con l'aggiunta di una penalità di mora di 1 milione al giorno per il tempo in cui tale Stato non si adeguerà a una sentenza del 2020 in materia di protezione internazionale e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi. ART 279-> nel corso del procedimento la corte può emettere con ordinanza dei provvedimenti provvisori-> ad esempio: ordinando di sospendere in via cautelare l'applicazione di una legge. La forma di inadempimento più comune da parte degli Stati membri consiste nella mancata attuazione di direttive dell'UE entro il termine di recepimento .- > L'importanza di questa infrazione è tale che nel TFUE è stata appositamente introdotta con il Trattato di Lisbona la possibilità per la Corte di irrogare una sanzione pecuniaria senza attendere la "doppia condanna" ex art 260 n. 3 TFUE > Nell'ordinamento dell'UE, i singoli non hanno la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di giustizia contro le infrazioni statali. ART 276 TFUE-> un rimedio è offerto ai singoli attraverso la cooperazione tra giudici nazionali e corte di giustizia. >>i giudici nazionali possono sottoporre ai giudici dell'UE quesiti pregiudiziali, necessari per risolvere un procedimento pendente innanzi a loro. + la sentenza della corte avrà valore solo ai fini del procedimento interno e non erga omnes. 4