Storia delle istituzioni politiche: Antico Regime e Welfare State

Documento dall'Università degli Studi di Milano su Storia delle istituzioni politiche - Meriggi, Tedoldi. Il Pdf esplora l'evoluzione delle istituzioni politiche, analizzando l'Antico Regime, le amministrazioni coloniali e le istituzioni del Welfare, per il corso di Storia a livello universitario.

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31 pagine

Storia delle istituzioni
politiche - Meriggi, Tedoldi
Storia Delle Istituzioni Politiche
Università degli Studi di Milano
30 pag.
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LE ISTITUZIONI POLITICHE DELL’ANTICO REGIME
La natura del problema
L’espressione istituzioni politiche” fu estranea al vocabolario dell’età moderna per molto tempo.
“Istituzione” era usata in sede giuridica per intendere l’atto di istituire (un erede) e “politico” indicava la
vocazione degli uomini a unirsi in società stabili. Nella prima età moderna non esistevano differenze
qualitative tra i generi di autorità. Si inizia a parlare di istituzioni” quando si fa strada la sensazione che parte
dei rapporti sociali siano prodotto di convenzioni umane. Si ha una nuova coscienza che sono storia, abitudini
e decisioni politiche a plasmare gli assetti della convivenza.
Una costituzione plurale
Jean Bodin: “Per Stato si intende un governo giusto che si esercita con potere sovrano su più famiglie e su
tutto ciò che hanno in comune”. Bodin si iscrive all’antica tradizione che vedeva lo Stato come risultato
dell’aggregazione di più comunità minori e nel potere centrale l’autorità che ne garantiva la convivenza
amministrando la giustizia. All’origine della società sta la “casa”. Queste, alla ricerca di un ordine più stabile,
si uniscono in villaggi, città, fino allo Stato. L’esistenza di quest’ultimo non minaccia i corpi minori, che
mantengono il diritto all’autogoverno e dei quali lo Stato non pensa a liberarsi, in quanto sono il luogo in cui
si sviluppano i legami di concordia sui quali lo Stato poggia. Questo mondo istituzionale è costruito come una
federazione di amicizie. Questi corpi sono classificati in communitates (enti territoriali) e collegia
(associazioni). Spesso queste entità sono gli elementi primitivi dalla cui unione nasce lo Stato territoriale
europeo, che si presenta come un mosaico di territori, che mantengono la loro identità corporativa originaria,
spesso garantita da documenti giuridici che definiscono lo status del corpo territoriale rispetto al dominus.
Il potere come giurisdizione
Lo Stato funzionava principalmente come istanza di mediazione e asse d’equilibrio. Era chiamato a
conservare diritti e privilegi dei corpi collettivi a cui si erano affidati per ottenere protezione e garanzie
giuridiche. L’essenza della missione regale era vista nel gesto del giudicare, e i monarchi continuarono ad
essere rappresentati come giudici. L’esercizio dell’autorità legislativa, così come altre potestà politico-
costituzionali, erano costruiti come momenti della funzione di dichiarare un diritto già dato. Nella vita
quotidiana l’attività giudicante aveva ancora un peso preminente rispetto ad altri esercizi di autorità. Il centro
era la sede a cui i sudditi si rivolgevano per comporre conflitti o chiedere conferma o estensione dei privilegi.
Il potere consisteva soprattutto sul dire il diritto”, era quindi necessario un luogo in cui verificare la
conformità del diritto da dichiarare con quello originale e questo luogo erano le rappresentative a base
cetuale che operano a fianco del re tra Medioevo e Modernità (Stato per ceti).
Rappresentanze territoriali e “Stato per ceti
Tratto comune a molti Stati d’antico regime è il fatto che il sovrano esercita la pienezza dei suoi poteri solo
con il concorso delle assemblee che rappresentano il territorio. Queste hanno due fini: rendere opponibili le
decisioni dei sovrani abilitare i sovrani ad assumere atti esulanti dalla loro potestà tramite consenso
integrativo dei sudditi. Quando il monarca esercitava la sua giurisdizione le assemblee assistevano e
constatavano, mentre quando pretendeva qualcosa per necessitava di un assenso costitutivo. Lo Stato
quindi era un’entità organica, legato alla pratica delle consultazioni generali, nelle quali i sudditi scoprirono
lentamente di appartenere a gruppi sociali presenti in ogni regno e svilupparono un’organizzazione
istituzionale per difendere i comuni interessi. I ceti erano categorie sociali definite in ragione della titolarità
di stessi diritti e privilegi. Lo Stato per ceti è la forma politica nella quale queste rappresentanze partecipano
all’esercizio del potere centrale. Le rappresentanze cetuali esprimevano interessi corporativi, potevano
essere convocate solo da sovrano, i deputati erano designati dal voto e il loro mandato vincolato dalle
indicazioni del corpo che li elegge ed erano strumenti per tutelare le libertà dei corpi. La struttura delle
rappresentanze era tricuriale (nobiltà, clero, città) o bicamerale (una camera nobiliare e una di città e piccoli
nobili). Nessuna legge poteva essere prodotta senza il consenso dei “3 Stati”.
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Anteprima

Le Istituzioni Politiche dell'Antico Regime

La natura del problema

L'espressione "istituzioni politiche" fu estranea al vocabolario dell'età moderna per molto tempo. "Istituzione" era usata in sede giuridica per intendere l'atto di istituire (un erede) e "politico" indicava la vocazione degli uomini a unirsi in società stabili. Nella prima età moderna non esistevano differenze qualitative tra i generi di autorità. Si inizia a parlare di "istituzioni" quando si fa strada la sensazione che parte dei rapporti sociali siano prodotto di convenzioni umane. Si ha una nuova coscienza che sono storia, abitudini e decisioni politiche a plasmare gli assetti della convivenza.

Una costituzione plurale

Jean Bodin: "Per Stato si intende un governo giusto che si esercita con potere sovrano su più famiglie e su tutto ciò che hanno in comune". Bodin si iscrive all'antica tradizione che vedeva lo Stato come risultato dell'aggregazione di più comunità minori e nel potere centrale l'autorità che ne garantiva la convivenza amministrando la giustizia. All'origine della società sta la "casa". Queste, alla ricerca di un ordine più stabile, si uniscono in villaggi, città, fino allo Stato. L'esistenza di quest'ultimo non minaccia i corpi minori, che mantengono il diritto all'autogoverno e dei quali lo Stato non pensa a liberarsi, in quanto sono il luogo in cui si sviluppano i legami di concordia sui quali lo Stato poggia. Questo mondo istituzionale è costruito come una federazione di amicizie. Questi corpi sono classificati in communitates (enti territoriali) e collegia (associazioni). Spesso queste entità sono gli elementi primitivi dalla cui unione nasce lo Stato territoriale europeo, che si presenta come un mosaico di territori, che mantengono la loro identità corporativa originaria, spesso garantita da documenti giuridici che definiscono lo status del corpo territoriale rispetto al dominus.

Il potere come giurisdizione

Lo Stato funzionava principalmente come istanza di mediazione e asse d'equilibrio. Era chiamato a conservare diritti e privilegi dei corpi collettivi a cui si erano affidati per ottenere protezione e garanzie giuridiche. L'essenza della missione regale era vista nel gesto del giudicare, e i monarchi continuarono ad essere rappresentati come giudici. L'esercizio dell'autorità legislativa, così come altre potestà politico- costituzionali, erano costruiti come momenti della funzione di dichiarare un diritto già dato. Nella vita quotidiana l'attività giudicante aveva ancora un peso preminente rispetto ad altri esercizi di autorità. Il centro era la sede a cui i sudditi si rivolgevano per comporre conflitti o chiedere conferma o estensione dei privilegi. Il potere consisteva soprattutto sul "dire il diritto", era quindi necessario un luogo in cui verificare la conformità del diritto da dichiarare con quello originale e questo luogo erano le rappresentative a base cetuale che operano a fianco del re tra Medioevo e Modernità (Stato per ceti).

Rappresentanze territoriali e "Stato per ceti"

Tratto comune a molti Stati d'antico regime è il fatto che il sovrano esercita la pienezza dei suoi poteri solo con il concorso delle assemblee che rappresentano il territorio. Queste hanno due fini: rendere opponibili le decisioni dei sovrani - abilitare i sovrani ad assumere atti esulanti dalla loro potestà tramite consenso integrativo dei sudditi. Quando il monarca esercitava la sua giurisdizione le assemblee assistevano e constatavano, mentre quando pretendeva qualcosa per sé necessitava di un assenso costitutivo. Lo Stato quindi era un'entità organica, legato alla pratica delle consultazioni generali, nelle quali i sudditi scoprirono lentamente di appartenere a gruppi sociali presenti in ogni regno e svilupparono un'organizzazione istituzionale per difendere i comuni interessi. I ceti erano categorie sociali definite in ragione della titolarità di stessi diritti e privilegi. Lo Stato per ceti è la forma politica nella quale queste rappresentanze partecipano all'esercizio del potere centrale. Le rappresentanze cetuali esprimevano interessi corporativi, potevano essere convocate solo da sovrano, i deputati erano designati dal voto e il loro mandato vincolato dalle indicazioni del corpo che li elegge ed erano strumenti per tutelare le libertà dei corpi. La struttura delle rappresentanze era tricuriale (nobiltà, clero, città) o bicamerale (una camera nobiliare e una di città e piccoli nobili). Nessuna legge poteva essere prodotta senza il consenso dei "3 Stati".

Apparati pubblici e governo per magistrature

Nello Stato protomoderno la gestione di parte dell'autorità regale è affidata ad un sistema di uffici (dignità con funzione pubblica) dipendenti dal centro a cui il sovrano ha delegato la sua autorità per esercitarla nei luoghi in cui non vi riusciva personalmente. Queste amministrazioni non hanno una distinzione tra ramo esecutivo e ramo giudiziario, replicando l'autorità propria del sovrano. Il nucleo di questo apparato era reclutato presso ristrette elite sociali che alla fine avocavano a se il controllo degli accessi alla carriera pubblica (avevano un carattere "autocefalo", in quanto tendevano a sottrarsi dal controllo reale). Il principio di fedeltà al re non era visto come confliggente con il rispetto che il magistrato doveva alla società corporata. Il magistrato spesso limitava la sovranità del re, garantendola dal rischio di dispotismo.

La forma di governo: sistemi misti, sistemi assoluti

Con il tempo, l'equilibrio re-ceti si ruppe a favore del monarca. Quasi tutte le assemblee riconobbero al monarca il diritto di richiedere un'imposta militare fissa svincolata dal consenso. Ora il sovrano dispone di una forza armata peer imporre la sua autorità anche all'interno dello spazio politico. La fine dell'unità religiosa rende ancora più difficile raggiungere in consenso all'interno delle rappresentanze. Da qui la diminuzione e l'interrompersi delle convocazioni o la sopravvivenza in forme deboli. In questo clima si fa strada la concezione del potere sovrano come quello che pertiene ad un unico soggetto. Il re è ancora interprete di un diritto già dato, ma è l'unico interprete, mentre Stati e parlamenti manifestano al principe i bisogni del popolo e il consenso all'imposta. Nessun governo concepì l'idea, prima del XVIII secolo, di scalfire i fondamenti dello Stato di corpi. La forza dei corpi intermedi è comunque intatta e lo rimarrà finche il sistema amministrativo statale si appoggerà alla collaborazione dell'universo comunitario. Il piano su cui valutare il rendimento dello Stato assoluto è quello del disciplinamento sociale, regolando tutti gli aspetti della vita collettiva. Il secondo compito dello Stato, dopo l'amministrazione della giustizia, diviene il richiamare il popolo all'osservanza dei doveri naturali e dei limiti per la convivenza. Emerge la polizia, che deve agire per preservare una società ormai troppo complessa e debole per autogestirsi. In un paese europeo questo processo di disciplinamento dall'alto venne fermato, l'Inghilterra, dove dallo scontro monarchia-Parlamento ne uscì vittoriosa la seconda, riaffermando il governo misto con il Bill of Rights (1688): al Parlamento spettava il potere legislativo e al re il potere esecutivo e la rappresentanza internazionale - dal governo misto si passa al governo bilanciato, con una separazione dei poteri (invece che condivisione).

Verso la crisi

La discontinuità va cercata non nell'incrinarsi degli assetti bipolari, ma nella nuova luce con la quale si inizia a vedere la società per ordini, che fino a quel momento era vista come prodotto di natura. Da Hobbes si inizia a pensare che molti aspetti della vita sociale non siano naturali, ma dipendano da fattori artificiali. Poco alla volta i ceti acculturati accettano il fatto che l'ordine vigente potrebbe essere completamente diverso. La società per ordini va trasformandosi in una società di classi, dove non è il diritto ma lo stile di vita a definire il ruolo sociale di ciascuno. A metà del 700 emerse un pubblico criticante generalista che metterà, pochi decenni dopo, in crisi l'ordine antico, aprendo la strada alle riforme dell'assolutismo illuminato, le quali si ritorceranno contro la stessa monarchia con la Rivoluzione francese.

Le Istituzioni Asiatiche in Età Moderna

Dispotismo orientale: genesi e aporie di un concetto

Montesquieu affermava che "in Asia, il potere è sempre dispotico", ma non era stato il primo a formulare la dicotomia tra un occidente costituzionale e garantista e un oriente in cui entrambe erano assenti. Ma Montesquieu stesso nutriva qualche retropensiero sul dispotismo orientale. Per Barberis il diritto è stato una prerogativa occidentale in passato. In società non occidentali vigeva una modalità di rapporti popolazione- legge che sembra prescindere dall'esigenza di un protocollo istituzionale per la definizione di norme. Il "diritto stretto" ha come riferimento l'individuo ed è di matrice occidentale. In altri sistemi culturale l'oggetto di riferimento delle norme è la comunità. La funzione del diritto occidentale è svolta altrove da norme sociali fondate su precetti riconosciuti dalla collettività. Il punto di vista di Montesquieu era limitato dal fatto che narrava solo il centro del sistema, ignorando il resto.

Proprietà, feudalesimo, aristocrazia: una comparazione transcontinentale

Nel mondo islamico la proprietà non era concepita ne come diritto privato ne come attribuzione del monopolio terriero allo Stato. Perry Anderson fa notare alcune cose: grandi porzioni di terra erano distribuite a membri delle dinastie guerriere territoriali - l'applicazione del monopolio sulla terra dello Stato risultò spesso approssimata e incompleta. Il sultano accordava al proprio staff diritti di sfruttamento delle sue terre, permettendo anche un prelievo fiscale per la durata del servizio. La declinazione della terra in termini di possesso piuttosto che di proprietà faceva sì che il conseguimento di un rango sociale risultasse nella transitoria proiezione di un servizio prestato allo Stato (non una condizione nobiliare ereditabile). Per Montesquieu questa mancanza di una nobiltà non consentiva l'essenziale frammentazione della sovranità per limitare il potere del sultano. Marx fu uno di coloro che ipotizzarono una ragione per l'assenza di proprietà privata in Oriente: collegò la proprietà privata al bisogno strutturale di rendere fruttifera la terra mediante sistemi di irrigazione gestibili solo da poteri pubblici. Lo Stato "idraulico" era un macroapparato che controllava il territorio e si impegnava a impedire la creazione di contropoteri. La proprietà privata non trovava ospitalità nemmeno nella periferia delle società asiatiche, dove dominava il villaggio autarchico. In questa teoria c'era la contraddizione, che non vi fu mai uno Stato macroimprenditore di lavori idraulici. Uno Stato "idraulico-burocratico" era la Cina, ma era un impero in cui esisteva la proprietà fondiaria e aveva un'aristocrazia rurale al timone dei governi locali. In Giappone era presente un feudalesimo ad alta intensità che sopravvisse fino a fine 800. Nel "lungo" medioevo giapponese l'autorità dello shogun si fermava ai confini dei feudi, governati da daimyo che potevano promulgare leggi e al cui interno era presente un'élite fondiaria che dominava i consigli dei villaggi. L'impero giapponese assomigliava ad una confederazione feudale a sovranità frammentata.

Stato (moderno), regni, imperi: spazi e potere in prospettiva eurasiatica

Gli imperi asiatici erano Stati come noi li intendiamo? Per W. Reinhard no. Non erano Stati nel senso moderno del termine, in quanto mancanti del tratto caratterizzante della secolarizzazione. Altro carattere mancante era la sedentarietà della popolazione: negli imperi arabo e cinese ci furono spesso fenomeni di nomadismo e non potevano praticare il controllo amministrativo continuativo. Altro problema erano le distanze, che creavano alternanze tra vuoti e pieni istituzionali. Lo stato moderno europeo presuppone un formato territoriale specifico, suddiviso in paesaggi di dimensioni limitate che portano a pluralismo politico. Altro elemento fondamentale per lo stato moderno europeo era l'equipollenza con le unità politiche che lo attorniano, per trovarsi con una concorrenza alla pari che stimola la politica interna. I grandi imperi asiatici avevano alcuni problemi: rendere simbolicamente ed emozionalmente percepibile la sovranità che non poteva contare su un'amministrazione diffusa -> due soluzioni: declinazione cerimonialistica della sovranità (Stati-teatro) o diramazione dell'autorità militarmente. Il caso cinese era differente, in quanto con il tempo l'amministrazione militare venne superata da quella civile sotto i Tang. Negli imperi asiatici erano difficili sia l'irradiazione verticale delle pratiche di governo che l'esercizio orizzontale della rappresentanza territoriale.

Gli imperi islamici

L'impero ottomano era una formazione politica multietnica e multireligiosa, formato da numerose comunità dotate di autogoverno. In scenari locali l popolazione si rivolgeva per risolvere controversie ai depositari della conoscenza religiosa e legale, gli ulema (teologi-insegnanti religiosi), tra i quali si reclutavano i cadì (giudici religiosi). Contro le loro decisioni non vi era possibilità di appello. Il vertice del mondo religioso mussulmano era il muftì, interprete della Sharia (legge sacra), con la quale poteva bloccare le azioni del sultano. Le istituzioni religiose godevano di maggior prestigio rispetto a quelle militari e burocratiche, e garantivano la composizione dei conflitti interpersonali delle comunità. Questo tessuto di interpreti della legge rappresentò un deterrente alle tentazioni autoritarie dei sultani, in quanto la sharia accordava il diritto di resistere al governante ingiusto. Le élite locali cooperavano con i funzionari designati da Istanbul. Il territorio era suddiviso in 26 eyalet, sui quali sovrintendeva un'amministrazione militare, reclutata attraverso il devshirme. L'impero safavide, che traeva legittimazione dalla tradizione autocratica persiana, dovette confrontarsi con un tribalismo diffuso e le sue oligarchie. La struttura del regno era una confederazione tribale, con la primazia territoriale di tribu con autonomia incorporata. Il sistema dell'iqta', simile a quello ottomano del timar, che prevedeva l'assegnazione di terre in usufrutto a capi-guerrieri in cambio di servizio militare, era la chiave per

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