Il Bilancio D'esercizio delle Imprese e i principi contabili

Documento dall'Università sul Bilancio D'esercizio delle Imprese. Il Pdf esplora l'armonizzazione dei principi contabili a livello europeo e nazionale, analizzando le fonti giuridiche e professionali del bilancio d'esercizio. Vengono discussi il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario secondo le normative italiane e internazionali, utile per lo studio di Economia a livello universitario.

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Anteprima

CAPITOLO 1: IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE

La tendenza verso l'armonizzazione dei principi contabili

1.1 LA TENDENZA VERSO L'ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI Le fonti giuridiche e professionali del bilancio di esercizio sono caratterizzate dalla tendenza verso l'armonizzazione internazionale, ossia verso un unico insieme di principi contabili da applicare uniformemente in tutti i Paesi aderenti al processo di convergenza, con l'obiettivo di favorire la comparabilità delle informazioni, l'utilità per i destinatari, la tutela del risparmio, un efficiente funzionamento dei mercati e il controllo da parte dei revisori. Nei Paesi dell'Unione Europea, l'armonizzazione dei principi contabili è iniziata tra la fine degli anni Settanta (1978) e l'inizio degli anni Ottanta (1983) del secolo scorso con la pubblicazione di alcune direttive recepite dall'Italia all'inizio degli anni novanta (con il D. Lgs. 127/1991). Negli anni successivi, a livello nazionale si è realizzato un progresso dell'armonizzazione e della trasparenza del bilancio, grazie agli schemi di stato patrimoniale e conto economico caratterizzati da strutture e contenuti obbligatori mentre a livello internazionale lo strumento della direttiva non è stato efficace per favorire l'armonizzazione di bilancio in quanto gli stati membri hanno effettuato scelte differenziate e disomogenee sulla maggior parte degli aspetti caratterizzanti la disciplina dei bilanci. Con l'inizio del terzo millennio, l'Unione Europea sta perseguendo gli obiettivi di armonizzazione del bilancio attraverso i principi contabili dello IASB (International Accounting Standard Board), un'istituzione privata sorta all'inizio degli anni Sessanta del XX secolo che rappresenta tutte le principali classi di interessi convergenti sulle informazioni di bilancio. Per assicurare un esito migliore rispetto al precedente, l'Unione Europea ha deciso di utilizzare lo strumento del regolamento e non più quello direttiva. Da un modello di bilancio nel quale la legge disciplina i principi generali di redazione e i principi contabili di natura professionale svolgono la funzione di interpretare e integrare le leggi, si passa ad un modello di bilancio nel quale legge e i principi contabili coincidono. L'adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS), secondo il regolamento 1606/2002, è obbligatoria solamente per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate. Ogni Stato membro, tuttavia, ha esteso il campo di applicazione dei principi internazionali ad altre aziende e bilanci. Nell'Unione Europea, dunque, le scelte compiute dagli Stati membri hanno determinato un diverso ambito di applicazione degli IFRS non favorendo l'armonizzazione contabile.

Le fonti giuridiche e professionali del bilancio d'esercizio

1.2 LE FONTI GIURIDICHE E PROFESSIONALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO Le fonti giuridiche del bilancio d'impresa sono cogenti e fondate sul Codice civile o su leggi e decreti legislativi che lo integrano mentre le fonti professionali sono i principi contabili statuti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o OIC, per le imprese che adottano la disciplina nazionale, o dall'International Accounting Standard Board, o IASB, per le imprese che adottano gli IFRS. Nell'ordinamento giuridico nel nostro Paese, la principale disciplina di bilancio è relativa alle società di capitali ed è differente in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati regolamentati:

  • Le società quotate e gli enti di interesse pubblico si finanziano con risorse raccolte direttamente dagli investitori devono redigere i bilanci secondo gli IFRS, omologati dall'Unione Europea.
  • Le società che si finanziano senza ricorrere alla quotazione delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati devono redigere i bilanci secondo la disciplina nazionale fondata sulle norme del Codice civile, supportate a livello interpretativo e applicativo dai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La disciplina nazionale

1.2.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE La disciplina nazionale per le società di capitali esercitanti attività industriale, commerciale e di servizi (esclusi quelli finanziari e assicurativi), è fondata sugli articoli dal 2423 al 2435-ter del Codice civile. Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. In tal senso, è stata introdotta una disciplina differenziata in funzione della dimensione della società. Le imprese sono classificate in tre classi: Microimprese: imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti:

  1. Totale dell'attivo patrimoniale: 175.000 € Totale dei ricavi: 350.000 € Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 Bilancio delle microimprese:
  • Stato patrimoniale
  • Conto economico Un bilancio semplificato in tal modo non permette di capire realmente lo stato dell'azienda poiché troppo povero per raggiungere l'obiettivo, infatti la decisione è stata a lungo dibattuta.
  • Piccole imprese: imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: Totale dell'attivo patrimoniale: 4.400.000 € Totale dei ricavi: 8.800.000 € o Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 Bilancio in forma abbreviata: o Stato patrimoniale O Conto economico Nota integrativa O . Semplificazioni per quanto riguarda il bilancio: o Nello stato patrimoniale possono essere inserite soltanto le lettere maiuscole e i numeri romani e sono possibili gli accorpamenti di voci, come nel conto economico. o Nella nota integrativa possono essere omesse alcune informazioni, infatti la sua dimensione è quasi dimezzata rispetto a quella prevista dal bilancio ordinario. . Medio-grandi imprese: imprese che per 2 anni consecutivi superano almeno 2 dei seguenti limiti: o Totale dell'attivo patrimoniale: 4.400.000 € o Totale dei ricavi: 8.800.000 € o Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 Bilancio in forma ordinaria: o Stato patrimoniale (art. 2424) 0 Conto economico (art. 2425) O Rendiconto finanziario (OIC 10 e IAS 7), introdotto obbligatoriamente per apprezzare la dinamica dei flussi di liquidità e apprezzare l'economicità. o Nota integrativa (art. 2427 e 2427-bis) 0 Relazione sulla gestione (art. 2428) non facente parte del bilancio, ma lo accompagna. La disciplina giuridica nazionale, fondata sull'attuazione delle direttive dell'Unione Europea in tema di bilancio, va interpretata ed integrata con i principi contabili nazionali. Tali principi contabili svolgono la funzione di interpretare in modo professionale le norme giuridiche di bilancio, allo scopo di agevolare una corretta attuazione nelle norme e il perseguimento efficace delle finalità dei bilanci, integrano le norme giuridiche nei casi in cui vi siano aree non disciplinate dall'ordinamento giuridico e svolgono una funzione propositiva a favore del legislatore per una disciplina di bilancio in linea con le attese dei fruitori delle informazioni. Dalla fine del 2001, in sostituzione delle precedenti commissioni di Dottori Commercialisti e Ragionieri, è sorto, nella veste giuridica della fondazione, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che si propone come standard setter nazionale rappresentativo delle principali classi di soggetti interessai ai bilanci. L'OIC è una fondazione di diritto privato, riconosciuto dalla legge come "l'istituto nazionale per i principi contabili". All'OIC sono riconosciute molteplici funzioni tra le quali:
  • l'emanazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile . azione di supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile
  • partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Disciplina internazionale

21.2.2. DISCIPLINA INTERNAZIONALE I principi contabili internazionali dello IASB per essere applicabili nei Paesi dell'Unione Europea devono essere pubblicati sotto forma di regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nella lingua di ciascun paese membro. L'attuazione della maggior parte dei principi contabili è stata realizzata con il regolamento 1126/2008. Fino al 2001, IAS (International Accounting Standard) e SIC (Standing Interpretation Committee) sono le denominazioni, rispettivamente, dei principi contabili internazionali. Dal 2002, a seguito di un profondo processo di ristrutturazione dello IASB, i principi contabili internazionali sono denominati IFRS (International Financial Reporting Standard) e le interpretazioni IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee). In Italia devono far fronte a tali principi le società quotate, le banche e le assicurazioni. Un avvicinamento tra disciplina nazionale e internazionale si è verificato con il D. Lgs. 139/2015, con il quale si ha l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, il divieto di capitalizzare i costi di ricerca, la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e la valutazione al costo ammortizzato dei crediti, debiti e titoli di debito. Molteplici risultano essere ancora le differenze relative all'armonizzazione di bilancio. La disciplina internazionale risulta incentrata sugli investitori mentre la disciplina nazionale presenta l'obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti i portatori di interessi legati alla società.

CAPITOLO 2: LE CLAUSOLE GENERALI ALLA BASE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Finalità e principi generali del bilancio nella disciplina nazionale

2.1 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DEL BILANCIO NELLA DISCIPLINA NAZIONALE Le disposizioni civilistiche in materia di bilancio sono esposte negli articoli da 2423 a 2435-bis c.c.

  • Da 2423 a 2427 riguardano la redazione del bilancio di esercizio in termini di principi, contenuto e criteri di valutazione
  • 2428 è relativo alla relazione sulla gestione 2429 è dedicato alla relazione dei sindaci e deposito del bilancio L'articolo 2423, sviluppato in sei commi e avente l'obiettivo di garantire l'intelligibilità delle informazioni di bilancio, in particolare, dopo aver elencato i documenti costituenti il bilancio, enuncia la "clausola generale" di redazione del bilancio, condizionante il contenuto dei principi di redazione.
  • Il 1º comma definisce il contenuto del bilancio, definisce i documenti costituenti il bilancio, un documento unitario, redatto secondo i crismi del Codice civile.
  • Stato patrimoniale, uno schema atto ad illustrare la situazione patrimoniale-finanziaria d'azienda
  • Conto Economico, uno schema finalizzato ad evidenziare il risultato economico dell'esercizio
  • Rendiconto finanziario, uno schema finalizzato ad evidenziare i flussi di disponibilità liquide dell'esercizio
  • Nota integrativa, una serie di informazioni esposte in forma libera finalizzate ad integrare il contenuto degli schemi, a fornire al lettore informazioni supplementari che contribuiscano a chiarire la situazione economico-finanziaria aziendale
  • I| 2º comma recita che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
  • Il principio della chiarezza, riferito sia al contenuto degli schemi e della nota integrativa in termini di rappresentazione, sia alla sostanza delle informazioni esposte, ovvero al processo di formazione dei valori, ha relazione con il contenuto del successivo articolo 2423-ter c.c., il quale impone:
    1. L'applicazione degli schemi di bilancio previsti, i criteri di classificazione delle voci negli schemi dovrebbero fungere da garanzia di chiarezza espositiva delle operazioni aziendali
    2. Il divieto di raggruppamento di voci, divieto avente l'obiettivo di garantire che le informazioni siano analitiche 3

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