Come prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo

Slide da E-co E-learning Studio Srl su come prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo. Il Pdf illustra il Regolamento IVASS n. 44/2019, definendo termini chiave e procedure di verifica della clientela, utile per studenti universitari di Diritto.

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32 pagine

COME PREVENIRE IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO NEL SETTORE ASSICURATIVO
(REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019)
Introduzione al Regolamento IVASS n. 44/2019
Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.
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1.
Introduzione
Benvenuto nel corso dedicato a far comprendere con quali modalità è possibile prevenire il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo.
In questa lezione introdurremo il Regolamento IVASS n. 44 del 2019.
Per prima cosa descriveremo le caratteristiche della regolamentazione dell’IVASS in materia antiriciclaggio.
Successivamente, illustreremo il principio di proporzionalità e cosa si intende per approccio fondato sul
rischio.
2.
La regolamentazione dell’IVASS
Esiste una specifica disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo? La
risposta a questa domanda è affermativa!
L’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ha adottato, in data 12 febbraio 2019, il
Regolamento n. 44, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
e di adeguata verifica della clientela.
Il Regolamento n. 44 in un primo momento è stato oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del
Provvedimento IVASS n. 111 del 2021 in materia di autovalutazione e di mitigazione del rischio di riciclaggio.
Più di recente è stato revisionato attraverso il Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024. Quest’ultima
regolamentazione è finalizzata:
in generale, a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
in particolare, a rafforzare - conformemente a quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti
europei - i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all’approccio fondato sul rischio e chiedendo
alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell’individuazione e nella valutazione
dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti e nella scelta
delle misure più adeguate per fronteggiarli.
Il Regolamento 44 è stato adottato in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2017, che
attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore l’onere di adottare nei confronti dei soggetti rispettivamente
vigilati, disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della
clientela.
Inoltre tiene conto:
degli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e
EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio;
e anche degli Orientamenti EBA del 16 giugno 2022, “sulle politiche e le procedure relative alla
gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della
conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”.
COME PREVENIRE IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO NEL SETTORE ASSICURATIVO
(REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019)
Introduzione al Regolamento IVASS n. 44/2019
Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.
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GLOSSARIO
Cosa intendiamo esattamente quando parliamo di “riciclaggio” e di “finanziamento del terrorismo”?
Riciclaggio
Per riciclaggio si intende:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attivi
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione
per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare
o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Finanziamento
del terrorismo
Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo,
alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla
custodia o all’erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo
realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo
quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei
fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
FOCUS DI APPROFONDIMENTO
L’articolo 3 del Regolamento IVASS n. 44/2019 definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni
regolamentari, coerentemente con la disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2007 (Decreto antiriciclaggio).
L’ambito di
applicazione
Le disposizioni del Regolamento IVASS n. 44/2019 (come modificato dal
Provvedimento IVASS n. 111/2021) si applicano, limitatamente all’operatività nei
rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP):
a) alle imprese;
b) agli intermediari assicurativi;
c) alle imprese stabilite senza succursale e agli intermediari assicurativi
stabiliti senza succursale;

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Anteprima

Introduzione al Regolamento IVASS n. 44/2019

Introduzione

Benvenuto nel corso dedicato a far comprendere con quali modalità è possibile prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo. In questa lezione introdurremo il Regolamento IVASS n. 44 del 2019. Per prima cosa descriveremo le caratteristiche della regolamentazione dell'IVASS in materia antiriciclaggio. Successivamente, illustreremo il principio di proporzionalità e cosa si intende per approccio fondato sul rischio.

La regolamentazione dell'IVASS

Esiste una specifica disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo? La risposta a questa domanda è affermativa! L'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ha adottato, in data 12 febbraio 2019, il Regolamento n. 44, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela. Il Regolamento n. 44 in un primo momento è stato oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del Provvedimento IVASS n. 111 del 2021 in materia di autovalutazione e di mitigazione del rischio di riciclaggio. Più di recente è stato revisionato attraverso il Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024. Quest'ultima regolamentazione è finalizzata: · in generale, a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; · in particolare, a rafforzare - conformemente a quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei - i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all'approccio fondato sul rischio e chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarli. Il Regolamento 44 è stato adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2017, che attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore l'onere di adottare nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela. Inoltre tiene conto: · degli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio; . e anche degli Orientamenti EBA del 16 giugno 2022, "sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo". Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica. 1 di 5.).co

Glossario: Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

Cosa intendiamo esattamente quando parliamo di "riciclaggio" e di "finanziamento del terrorismo"?

Riciclaggio Per riciclaggio si intende: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Finanziamento del terrorismo Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Focus di Approfondimento: Ambito di Applicazione del Regolamento IVASS n. 44/2019

L'articolo 3 del Regolamento IVASS n. 44/2019 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari, coerentemente con la disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2007 (Decreto antiriciclaggio).

L'ambito di applicazione Le disposizioni del Regolamento IVASS n. 44/2019 (come modificato dal Provvedimento IVASS n. 111/2021) si applicano, limitatamente all'operatività nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP): a) alle imprese; b) agli intermediari assicurativi; c) alle imprese stabilite senza succursale e agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale; Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica. 2 di 5.).co

Ambito di Applicazione del Regolamento IVASS n. 44/2019 (Continuazione)

d) all'ultima società controllante italiana anche nel caso in cui l'IVASS abbia deciso di non esercitare la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale ai sensi degli articoli 220-bis, comma 3, e 220-quater, comma 2, del CAP; e) alle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Per "intermediari assicurativi" si intendono: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del CAP - nonché le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annotate nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del CAP - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del CAP.

Infografica: Struttura del Regolamento IVASS n. 44/2019

Scopri maggiori dettagli sulla struttura del Regolamento visualizzando questa infografica! Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica. 3 di 5.).co

Regolamento IVASS n. 44/2019 - Struttura

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI IVASS Il Regolamento si compone di 61 articoli, ripartiti in cinque Capi Capo I - Disposizioni di carattere generale (definizioni, ambito di applicazione, principio di proporzionalità e approccio fondato sul rischio). CAPO II - Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali (principi generali in tema di controllo interno, presidi organizzativi antiriciclaggio, adempimenti posti in capo agli intermediari assicurativi). C CAPO III - Obblighi di adeguata verifica (approccio fondato sul rischio, obblighi di adeguata verifica, misure semplificate, misure rafforzate, esecuzione da parte di terzi). CAPO IV - Fattispecie particolari (contratto per conto altrui, obbligo di pagamento di premi assicurativi). CAPO V - Disposizioni finali (disposizioni transitorie, abrogazioni ... ).

Principio di Proporzionalità e Approccio Fondato sul Rischio

Il principio di proporzionalità e l'approccio fondato sul rischio

Come abbiamo già evidenziato, le disposizioni del Regolamento IVASS n. 44/2019 definiscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni, valutazione dei rischi di riciclaggio associati alla clientela e modalità per effettuare l'adeguata verifica. Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica. 4 di 5.).co

Principi di Proporzionalità e Approccio Fondato sul Rischio nel Regolamento IVASS n. 44/2019

I soggetti destinatari del Regolamento sono tenuti ad osservare le disposizioni secondo due principi: · il principio di proporzionalità · e quello dell'approccio fondato sul rischio. Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio: a) un'impresa può adottare presidi, controlli e procedure semplificati per valutare e gestire i rischi di riciclaggio, esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi dei prodotti assicurativi commercializzati, quando il rischio di riciclaggio sia indipendente dal profilo di rischio del cliente; b) una sede secondaria in Italia può adottare presidi, controlli e procedure semplificati i. attribuendo la responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette o i compiti della funzione antiriciclaggio · a un titolare di omologhe funzioni istituite presso la sede centrale, o · a un rappresentante generale, purché non gli vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia; ii. valutando e gestendo i rischi di riciclaggio esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi dei prodotti assicurativi commercializzati, quando il rischio di riciclaggio sia indipendente dal profilo di rischio del cliente; c) un'impresa stabilita senza succursale è tenuta ad adottare presidi, controlli e procedure sulla base di quanto previsto nel Regolamento IVASS 44/2019, attribuendo la responsabilità di valutare e gestire i rischi di riciclaggio - cui tale impresa stabilita senza succursale è esposta in relazione alle polizze commercializzate in Italia tramite intermediari assicurativi - all'omologa funzione competente istituita presso la sede centrale della stessa impresa stabilita senza succursale.

Glossario: Rischio di Riciclaggio

Che cosa è esattamente il "rischio di riciclaggio"?

Rischio di riciclaggio Per "rischio di riciclaggio" si intende il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di coinvolgimento in episodi della specie. Contenuti a cura di E-CO e-learning studio srl. Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica. 5 di 5

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