L'età moderna: evoluzione del diritto, Chiesa e Stato, assolutismo

Documento sull'età moderna (sec. 16°-18°), che esplora l'evoluzione del diritto dal medioevo all'età moderna e l'impatto dell'assolutismo. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, approfondisce i rapporti tra Chiesa e Stato, le riforme protestanti e controriformiste, e le teorie della sovranità, con un focus sul giusnaturalismo moderno.

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16 pagine

L’età moderna ( sec. 16° 18°)
La transizione dal medioevo all’età moderna non incise in maniera significativa sull’ambito del diritto. L’articolazione
dell’ordinamento giuridico su più livelli con il binomio tra diritto comune e diritti particolari e locali, si mantenne ancora saldo
così come il vasto patrimonio di dottrine elaborate dai Glossatori e Commentatoti. Una profonda rottura si avrà in Europa solo
alla fine del ‘700, con le riforme illuministiche e con le prime moderne codificazioni che segneranno il definitivo tramonto del
diritto comune.
Tuttavia nei primi anni dell’età moderna si presentarono degli elementi che finirono per designare quest’epoca storica come età
dell’assolutismo.
Con tale termine si soleva indicare il potere assoluto del principe e quindi:
- da un lato lo svincolo dei poteri sovrani del principe da ogni subordinazione esterna, sia dalla Chiesa che dalle grandi
magistrature, che dal patriziato, ecc..
- dall’altro la titolarità piena dei poteri di giurisdizione, legislazione e di governo nelle mani del sovrano;
nonostante ciò a tale nozione giuridica non corrispose mai un assolutismo effettivo del potere sovrano, perché i contrappesi
istituzionali, costituiti appunto dalle grandi magistrature, dal patriziato, dalla Chiesa e dalle residue autonomie di origine
medievale, temperarono sostanzialmente l’assolutismo monarchico, anche se l’incidenza di tale potere non può certo essere
sottovalutata. In tal contesto infatti ad accentuarsi sempre più fu proprio l’aristocrazia che in breve tempo assunse il monopolio
su molte cariche pubbliche e magistrature, divenendo così la protagonista di questa fase storica d’Europa, grazie ai privilegi di
ceto riconosciuti. In merito invece al sistema delle fonti del diritto, nell’età moderna divenne molto più complesso, in quanto ai
diritti locali di origine medievale e alle dottrine dei dottori di diritto comune si aggiunsero le normazioni dei sovrani e le decisioni
della grandi Corti di giustizia.
17. CHIESE E STATI ASSOLUTI
Riforma protestante e diritto
La Riforma protestante (movimento religioso che ha interessato la Chiesa cattolica nel 16° secolo e che ha portato alla nascita
del protestantesimo; l'origine del movimento è da attribuire a Martin Lutero ma anche ad altri protagonisti importanti come
Giovanni Calvino. Lutero criticava fortemente sia l'organizzazione ecclesiastica perché piuttosto impegnata in obiettivi
economici e di potere che spirituali e morali, che il disinteresse dei vescovi e abati dei monasteri verso l'aspetto religioso
dell'amministrazione delle diocesi) e la Controriforma (movimento religioso, conseguito alla riforma protestante, all'interno della
Chiesa cattolica il cui fine fu quello di ricomporre e migliorare stessa riconducendo gli ordini e le cariche ecclesiastici alle
loro origini spirituali) del ‘500 ebbero innumerevoli ricadute sul mondo del diritto. Il tema fu comunque sempre riferito ai
contrasti che si venivano a creare tra l’elemento temporale e quello spirituale, tra politica e religione, tra diritto e teologia, che
risultava essere spesso incerto sia nella teoria che nella prassi, e presentava caratteristiche nuove e importanti rispetto all’età
medievale.
La Riforma protestante diede infatti vita a diverse posizioni teologiche, politiche e giuridiche dalle quali nacquero diverse teorie,
come quella della doppia persona del principe, considerato contemporaneamente signore temporale e religioso per
concessione imperiale secondo alcuni, per concessione divina secondo altri.
La Chiesa e gli Stati cattolici
La risposta più forte della Chiesa di Roma alla crisi esplosa con la Riforma venne data con il Concilio di Trento (una
commissione di cardinali provenienti da tutto il mondo il compito ripudiò molto chiaramente le posizioni protestanti e altrettanto
chiaramente riaffermò i principi del Cattolicesimo medioevale) il quale riunitosi ben 3 volte giunse a definire una serie di
questioni religiose che sancirono il distacco della Chiesa dalle posizioni dei protestanti, e stabilì inoltre che le decisioni adottate
da quel momento potevano acquistare valore normativo per la Chiesa solo con l’approvazione del Papa.
Un capitolo di particolare rilevanza per la storia dei rapporti tra stato e chiesa è ambientato in Spagna e rappresentato
dall’Inquisizione spagnola. Con la caduta del regno di Granada, la monarchia spagnola accentuò la politica di unificazione
religiosa del regno tramite il mezzo giudiziario dell’inquisizione, infatti allo scopo di eliminare i residui di eresia furono identificati
e condannati tutti quei sudditi che pur dichiarandosi ufficialmente cristiani, di nascosto continuavano ad essere fedeli alla
religione islamica o alla religione ebraica.
Ma se da un lato l’inquisizione Ssagnola costituì uno strumento religioso di conversione dei musulmani e degli ebrei al
cristianesimo, dall’altro fu ancor prima uno strumento politico al servizio del re con il quale intervenire sull’intero territorio
soggetto alla corona. E’ infatti certo che il ricorso alla procedura dell’inquisizione fu in alcuni casi per il re solo un pretesto per
interventi di repressione giudiziaria, motivata da ragioni politiche.
Alla luce di ciò le procedure inquisitorie spagnole indussero il Papa a ristrutturare l’Inquisizione Romana (l'istituzione
ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare e punire, i sostenitori di teorie contrarie all'ortodossia cattolica) con la
costituzione del Santo Uffizio, che divenne strumento principale per la tutela dell’ortodossia cattolica (insieme degli
insegnamenti ufficiali della Chiesa cattolica romana). Chiaramente la spinta riformatrice della Chiesa del Concilio di Trento si
scontrò inevitabilmente con l’espansione dei poteri delle monarchie assolute, in una fase storica nella quale gli stati miravano
ad acquistare il controllo del territorio, delle funzioni pubbliche, della giustizia, ecc.
In Francia invece il rapporto tra Stato e Chiesa assunse connotati particolari. Il re Carlo VII con la Prammatica Sanzione aveva
limitato i diritti del Papa sulla Chiesa di Francia affermando la superiorità del concilio ecumenico rispetto all’autorità pontificia.
Anche con Luigi XIV nacquero ulteriori contrasti, in particolare quando egli confermò l’assoluta sovranità del re di Francia
(quindi la sua), l’inesistenza di ogni diritto papale e la piena fedeltà del clero alla monarchia. Solo la ferma opposizione di Papa
Innocenzo XI, che si rifiutò di nominare i vescovi proposti dal re lasciando temporaneamente vacanti molte diocesi, indusse
Luigi XIV a ricercare un accordo con Roma e ad apportare delle modifiche alle sue convinzioni.
Teorie della sovranità
La scelta di una forma istituzionale (come la monarchia o la repubblica) va valutata per la sua stabilità e non in base a criteri di
giustizia. Tutte le istituzioni, secondo Machiavelli, seguono un ritmo ciclico tipico degli esseri umani in cui nascita, gioventù,
maturità, decadenza e morte si susseguono inesorabili. Niccolò Machiavelli nella sua opera: Il Principe del 1516 un
complesso di considerazioni su come debba essere la figura di colui che gestisce e difende uno Stato; il principe ideale doveva
essere un uomo nobile, onesto, intelligente, ecc. ma anche pronto a rinnegare tutti questi principi di onestà, moralità e nobiltà,
senza paura di sporcarsi le mani, di macchiarsi di atrocità e scorrettezze, affinché i programmi e gli scopi politici vengano
seguiti e realizzati), sostenne che la politica fosse fondata sulle nozioni di:
- virtù, ovvero la capacità di intuire le opportunità del momento, attraverso qualità come la razionalità, il coraggio, la
prontezza, ecc. In politica chi è insicuro e indeciso finisce travolto dagli eventi, mentre chi ha qualità e pregi (virtù appunto) sa
prendere decisioni tempestive, mutando gli atteggiamenti non appena le circostanze lo richiedano; occorreranno a tale scopo
astuzia, agilità, prudenza e giustizia. Al principe perciò, converrà essere temuto per conservare il potere più che essere amato
e giusto;
- fortuna, ovvero l'insieme degli eventi non prevedibili e non determinabili dalla nostra volontà;
- necessità, ovvero i condizionamenti imposti dalle situazioni e circostanze reali che vanno portate a proprio favore.
Secondo Machiavelli il titolo per la legittimazione del potere era il possesso di fatto dello stesso, sostenendo inoltre che qualora
un sovrano avesse deciso di attenersi solamente ai supremi principi del bene, evitando ogni guerra e ogni spargimento di
sangue presto la conseguenza sarebbe stata la caduta in rovina, mentre più abile era quel sovrano che avrebbe imparato a
considerare vizi e virtù come semplici mezzi per perseguire uno scopo: quello di mantenere il potere più saldamente possibile
anche se ciò comportava scelte crudeli, ma necessarie.
Da qui l’origine del concetto di ragion di stato, ovvero il criterio per l’individuazione delle linee d’azione necessarie o
vantaggiose per il mantenimento o l’accrescimento del potere dello stato nel contesto dei rapporti interni ed internazionali.
Jean Bodin definì la sovranità come un potere assoluto, nel senso che il sovrano non obbedisce ad alcuna autorità e può
liberamente legiferare e abrogar le leggi, e indivisibile, nel senso che spetta solamente ad una sola persona: il principe.
Nonostante tale fermezza e convinzione anche le teorie ispirate all’idea dell’assolutismo contemplavano una serie di limiti al
potere del sovrano, potendone distinguere tre tipologie cui si richiamarono le diverse teorie:
- limiti derivanti dai precetti etici e religiosi;
- limiti derivanti dalla presenza di altre funzioni e altri organi all’interno dello stato, (teoria della separazione e dell’equilibrio
dei poteri che sarà teorizzata da Locke e più tardi da Montesquieu);
- limiti derivanti dai principi democratici.
I poteri del re
Nonostante tali limiti, i poteri del re risultavano essere comunque parecchi:
- il re svolgeva la funzione di legislatore emanando norme generali, spesso senza previa consultazione;
- il re concedeva privilegi anche in deroga alle leggi e alle consuetudini;
- il re nominava e revocava liberamente ministri, funzionari centrali e locali;
- il re aveva il comando assoluto dell’esercito e delle operazioni militari;
- il re era libero di dichiarare la guerra e concludere i trattati internazionali;
- il re determinava l’entità dei prelievi fiscali;
- il re avocava a qualsiasi decisione giudiziaria;
- il re assumeva provvedimenti in tema di libertà personale, esercitava il potere di grazia o di commutazione delle pene;
- il re designava i candidati alle sedi episcopali vacanti.
Nel Regno di Germania la figura e i poteri del re avevano invece caratteri assai diversi; egli una volta scelto ed eletto se da un
lato acquisiva il titolo regio e il diritto alla carica di imperatore, dall’altro doveva seriamente impegnarsi ad osservare una serie
di regole e di limiti che erano il frutto di trattative con il collegio che lo nominava e con gli altri prìncipi del regno; in questo modo
i poteri che il sovrano poteva effettivamente esercitare in modo autonomo si ridussero considerevolmente. Le differenze erano
dunque nette rispetto al regno di Francia e il lungo regno di Luigi XIV segnò indubbiamente l’apogeo della potenza regia in
Europa.
Assemblee rappresentative
La tradizione medievale aveva trasmesso alla Spagna la creazione di assemblee chiamate Cortes, composte da esponenti
della nobiltà, del clero, delle città e a cui spettavano le funzioni di approvare le leggi, proporre risoluzioni su questioni aperte,
ecc..
Anche in Germania vi furono queste assemblee, composte da ceti, ovvero dai rappresentanti della nobiltà maggiore e minore,
dei prelati, delle città.. a cui spettava il compito di cooperare con il proprio voto all’approvazione e all’interpretazione delle leggi
imperiali, di deliberare sui nuovi tributi, di decidere sulla guerra, sulle alleanze e sui trattai di pace.

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L'età moderna: Diritto e Assolutismo

L'età moderna ( sec. 16° - 18°)

La transizione dal medioevo all'età moderna non incise in maniera significativa sull'ambito del diritto. L'articolazione dell'ordinamento giuridico su più livelli con il binomio tra diritto comune e diritti particolari e locali, si mantenne ancora saldo così come il vasto patrimonio di dottrine elaborate dai Glossatori e Commentatoti. Una profonda rottura si avrà in Europa solo alla fine del '700, con le riforme illuministiche e con le prime moderne codificazioni che segneranno il definitivo tramonto del diritto comune.

Tuttavia nei primi anni dell'età moderna si presentarono degli elementi che finirono per designare quest'epoca storica come età dell'assolutismo.

Con tale termine si soleva indicare il potere assoluto del principe e quindi:

  • da un lato lo svincolo dei poteri sovrani del principe da ogni subordinazione esterna, sia dalla Chiesa che dalle grandi magistrature, che dal patriziato, ecc ..
  • dall'altro la titolarità piena dei poteri di giurisdizione, legislazione e di governo nelle mani del sovrano; nonostante ciò a tale nozione giuridica non corrispose mai un assolutismo effettivo del potere sovrano, perché i contrappesi istituzionali, costituiti appunto dalle grandi magistrature, dal patriziato, dalla Chiesa e dalle residue autonomie di origine medievale, temperarono sostanzialmente l'assolutismo monarchico, anche se l'incidenza di tale potere non può certo essere sottovalutata. In tal contesto infatti ad accentuarsi sempre più fu proprio l'aristocrazia che in breve tempo assunse il monopolio su molte cariche pubbliche e magistrature, divenendo così la protagonista di questa fase storica d'Europa, grazie ai privilegi di ceto riconosciuti. In merito invece al sistema delle fonti del diritto, nell'età moderna divenne molto più complesso, in quanto ai diritti locali di origine medievale e alle dottrine dei dottori di diritto comune si aggiunsero le normazioni dei sovrani e le decisioni della grandi Corti di giustizia.

Chiese e Stati Assoluti

Riforma protestante e diritto

17. CHIESE E STATI ASSOLUTI Riforma protestante e diritto La Riforma protestante (movimento religioso che ha interessato la Chiesa cattolica nel 16º secolo e che ha portato alla nascita del protestantesimo; l'origine del movimento è da attribuire a Martin Lutero ma anche ad altri protagonisti importanti come Giovanni Calvino. Lutero criticava fortemente sia l'organizzazione ecclesiastica perché piuttosto impegnata in obiettivi economici e di potere che spirituali e morali, che il disinteresse dei vescovi e abati dei monasteri verso l'aspetto religioso dell'amministrazione delle diocesi) e la Controriforma (movimento religioso, conseguito alla riforma protestante, all'interno della Chiesa cattolica il cui fine fu quello di ricomporre e migliorare sé stessa riconducendo gli ordini e le cariche ecclesiastici alle loro origini spirituali) del '500 ebbero innumerevoli ricadute sul mondo del diritto. Il tema fu comunque sempre riferito ai contrasti che si venivano a creare tra l'elemento temporale e quello spirituale, tra politica e religione, tra diritto e teologia, che risultava essere spesso incerto sia nella teoria che nella prassi, e presentava caratteristiche nuove e importanti rispetto all'età medievale.

La Riforma protestante diede infatti vita a diverse posizioni teologiche, politiche e giuridiche dalle quali nacquero diverse teorie, come quella della doppia persona del principe, considerato contemporaneamente signore temporale e religioso per concessione imperiale secondo alcuni, per concessione divina secondo altri.

La Chiesa e gli Stati cattolici

La risposta più forte della Chiesa di Roma alla crisi esplosa con la Riforma venne data con il Concilio di Trento (una commissione di cardinali provenienti da tutto il mondo il compito ripudiò molto chiaramente le posizioni protestanti e altrettanto chiaramente riaffermò i principi del Cattolicesimo medioevale) il quale riunitosi ben 3 volte giunse a definire una serie di questioni religiose che sancirono il distacco della Chiesa dalle posizioni dei protestanti, e stabilì inoltre che le decisioni adottate da quel momento potevano acquistare valore normativo per la Chiesa solo con l'approvazione del Papa.

Un capitolo di particolare rilevanza per la storia dei rapporti tra stato e chiesa è ambientato in Spagna e rappresentato dall'Inquisizione spagnola. Con la caduta del regno di Granada, la monarchia spagnola accentuò la politica di unificazione religiosa del regno tramite il mezzo giudiziario dell'inquisizione, infatti allo scopo di eliminare i residui di eresia furono identificati e condannati tutti quei sudditi che pur dichiarandosi ufficialmente cristiani, di nascosto continuavano ad essere fedeli alla religione islamica o alla religione ebraica.

Ma se da un lato l'inquisizione Ssagnola costituì uno strumento religioso di conversione dei musulmani e degli ebrei al cristianesimo, dall'altro fu ancor prima uno strumento politico al servizio del re con il quale intervenire sull'intero territorio soggetto alla corona. E' infatti certo che il ricorso alla procedura dell'inquisizione fu in alcuni casi per il re solo un pretesto per interventi di repressione giudiziaria, motivata da ragioni politiche.

Alla luce di ciò le procedure inquisitorie spagnole indussero il Papa a ristrutturare l'Inquisizione Romana (l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare e punire, i sostenitori di teorie contrarie all'ortodossia cattolica) con la costituzione del Santo Uffizio, che divenne strumento principale per la tutela dell'ortodossia cattolica (insieme degli insegnamenti ufficiali della Chiesa cattolica romana). Chiaramente la spinta riformatrice della Chiesa del Concilio di Trento si scontrò inevitabilmente con l'espansione dei poteri delle monarchie assolute, in una fase storica nella quale gli stati miravano ad acquistare il controllo del territorio, delle funzioni pubbliche, della giustizia, ecc.

In Francia invece il rapporto tra Stato e Chiesa assunse connotati particolari. Il re Carlo VII con la Prammatica Sanzione aveva limitato i diritti del Papa sulla Chiesa di Francia affermando la superiorità del concilio ecumenico rispetto all'autorità pontificia.Anche con Luigi XIV nacquero ulteriori contrasti, in particolare quando egli confermò l'assoluta sovranità del re di Francia (quindi la sua), l'inesistenza di ogni diritto papale e la piena fedeltà del clero alla monarchia. Solo la ferma opposizione di Papa Innocenzo XI, che si rifiuto di nominare i vescovi proposti dal re lasciando temporaneamente vacanti molte diocesi, indusse Luigi XIV a ricercare un accordo con Roma e ad apportare delle modifiche alle sue convinzioni.

Teorie della sovranità

La scelta di una forma istituzionale (come la monarchia o la repubblica) va valutata per la sua stabilità e non in base a criteri di giustizia. Tutte le istituzioni, secondo Machiavelli, seguono un ritmo ciclico tipico degli esseri umani in cui nascita, gioventù, maturità, decadenza e morte si susseguono inesorabili. Niccolò Machiavelli nella sua opera: Il Principe del 1516 (è un complesso di considerazioni su come debba essere la figura di colui che gestisce e difende uno Stato; il principe ideale doveva essere un uomo nobile, onesto, intelligente, ecc. ma anche pronto a rinnegare tutti questi principi di onestà, moralità e nobiltà, senza paura di sporcarsi le mani, di macchiarsi di atrocità e scorrettezze, affinché i programmi e gli scopi politici vengano seguiti e realizzati), sostenne che la politica fosse fondata sulle nozioni di:

  • virtù, ovvero la capacità di intuire le opportunità del momento, attraverso qualità come la razionalità, il coraggio, la prontezza, ecc. In politica chi è insicuro e indeciso finisce travolto dagli eventi, mentre chi ha qualità e pregi (virtù appunto) sa prendere decisioni tempestive, mutando gli atteggiamenti non appena le circostanze lo richiedano; occorreranno a tale scopo astuzia, agilità, prudenza e giustizia. Al principe perciò, converrà essere temuto per conservare il potere più che essere amato e giusto;
  • fortuna, ovvero l'insieme degli eventi non prevedibili e non determinabili dalla nostra volontà;
  • necessità, ovvero i condizionamenti imposti dalle situazioni e circostanze reali che vanno portate a proprio favore. Secondo Machiavelli il titolo per la legittimazione del potere era il possesso di fatto dello stesso, sostenendo inoltre che qualora un sovrano avesse deciso di attenersi solamente ai supremi principi del bene, evitando ogni guerra e ogni spargimento di sangue presto la conseguenza sarebbe stata la caduta in rovina, mentre più abile era quel sovrano che avrebbe imparato a considerare vizi e virtù come semplici mezzi per perseguire uno scopo: quello di mantenere il potere più saldamente possibile anche se ciò comportava scelte crudeli, ma necessarie.

Da qui l'origine del concetto di ragion di stato, ovvero il criterio per l'individuazione delle linee d'azione necessarie o vantaggiose per il mantenimento o l'accrescimento del potere dello stato nel contesto dei rapporti interni ed internazionali.

Jean Bodin definì la sovranità come un potere assoluto, nel senso che il sovrano non obbedisce ad alcuna autorità e può liberamente legiferare e abrogar le leggi, e indivisibile, nel senso che spetta solamente ad una sola persona: il principe. Nonostante tale fermezza e convinzione anche le teorie ispirate all'idea dell'assolutismo contemplavano una serie di limiti al potere del sovrano, potendone distinguere tre tipologie cui si richiamarono le diverse teorie:

  • limiti derivanti dai precetti etici e religiosi;
  • limiti derivanti dalla presenza di altre funzioni e altri organi all'interno dello stato, (teoria della separazione e dell'equilibrio dei poteri che sarà teorizzata da Locke e più tardi da Montesquieu);
  • limiti derivanti dai principi democratici.

I poteri del re

Nonostante tali limiti, i poteri del re risultavano essere comunque parecchi:

  • il re svolgeva la funzione di legislatore emanando norme generali, spesso senza previa consultazione;
  • il re concedeva privilegi anche in deroga alle leggi e alle consuetudini;
  • il re nominava e revocava liberamente ministri, funzionari centrali e locali;
  • il re aveva il comando assoluto dell'esercito e delle operazioni militari;
  • il re era libero di dichiarare la guerra e concludere i trattati internazionali;
  • il re determinava l'entità dei prelievi fiscali;
  • il re avocava a sé qualsiasi decisione giudiziaria;
  • il re assumeva provvedimenti in tema di libertà personale, esercitava il potere di grazia o di commutazione delle pene; il re designava i candidati alle sedi episcopali vacanti.

Nel Regno di Germania la figura e i poteri del re avevano invece caratteri assai diversi; egli una volta scelto ed eletto se da un lato acquisiva il titolo regio e il diritto alla carica di imperatore, dall'altro doveva seriamente impegnarsi ad osservare una serie di regole e di limiti che erano il frutto di trattative con il collegio che lo nominava e con gli altri principi del regno; in questo modo i poteri che il sovrano poteva effettivamente esercitare in modo autonomo si ridussero considerevolmente. Le differenze erano dunque nette rispetto al regno di Francia e il lungo regno di Luigi XIV segnò indubbiamente l'apogeo della potenza regia in Europa.

Assemblee rappresentative

La tradizione medievale aveva trasmesso alla Spagna la creazione di assemblee chiamate Cortes, composte da esponenti della nobiltà, del clero, delle città e a cui spettavano le funzioni di approvare le leggi, proporre risoluzioni su questioni aperte, ecc ..

Anche in Germania vi furono queste assemblee, composte da ceti, ovvero dai rappresentanti della nobiltà maggiore e minore, dei prelati, delle città .. a cui spettava il compito di cooperare con il proprio voto all'approvazione e all'interpretazione delle leggi imperiali, di deliberare sui nuovi tributi, di decidere sulla guerra, sulle alleanze e sui trattai di pace.

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