Slide sul diritto di famiglia e delle successioni, analizzando le unioni civili e le loro implicazioni legali. Il Pdf esplora le diverse tipologie di successione, distinguendo tra mortis causa e inter vivos, e tra successione a titolo universale e particolare, per studenti universitari di Diritto.
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LA FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI MODULO 1LA FAMIGLIALa famiglia nel diritto italiano La Costituzione tutela in modo espresso la famiglia attraverso 3 articoli fondamentali Art. 31 Cost. La disciplina completa dei rapporti di famiglia, invece, è contenuta nel codice civile al Libri I rubricato «Delle persone e della famiglia». Art. 29 Cost. Art. 30 Cost. Sancisce il riconoscimento dei diritto della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio Sancisce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio Sancisce che viene affidato allo Stato il compito di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, oltre alla protezione della maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo Detta disciplina contiene anche una tra le più grandi riforme della storia del diritto, la l. 19 maggio 1975 n. 151 che garantisce l'assoluta parità dei coniugi cancellando la figura del «capofamiglia».
Le persone che compongono la famiglia sono legate da diversi tipi di rapporti a seconda della posizione ricoperta nei confronti degli altri componenti. Si distinguono 3 diverse tipologie di rapporti CONIUGIO: utilizzato per indicare il rapporto che lega due coniugi PARENTELA: utilizzato per indicare le persone che discendono dallo stesso stipite, ossia dalla stessa persona. La parentela può essere:
Il matrimonio può essere definito come un negozio giuridico solenne con cui un uomo e una donna formano una famiglia stabilendo un vincolo di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione. Fino al 1929 le coppie che volevano unirsi in matrimonio dovevano procedere a due celebrazioni: una in Chiesa e l'altra in Comune. Ma grazie al Concordato Stato-Chiesa dell'11 febbraio 1929 (poi modificato nel 1984) è stato introdotto il c.d. matrimonio concordatario (vedi slide n. 7) in virtù del quale il matrimonio celebrato in Chiesa dal ministro del culto cattolico ha efficacia anche a livello civile.
È la tipologia di matrimonio con soli effetti civili. Come ogni matrimonio anche quello civile prevede che prima del solenne negozio giuridico i nubendi si promettano reciprocamente di prendersi come marito e moglie. L'art. 79 c.c. a questo proposito precisa che questa promessa non obbliga a contrarre matrimonio, né ad eseguire quanto si è promesso e/o stabilito. Affinché il matrimonio civile sia valido devono sussistere delle condizioni necessarie:
Prima delle celebrazioni i nubendi devono recarsi presso il Comune il quale curerà le pubblicazioni che consistono nell'affissione alla porta della casa comunale di residenza degli sposi di un atto contenente i dati dei nubendi. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione dei due nubendi e quindi concedere il diritto a chiunque voglia di presentare eventuali opposizioni. La celebrazione avviene dinnanzi all'ufficiale di stato civile, il quale, alla presenza di testimoni, legge agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del c.c. riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e quelli nei confronti dei figli. Entrambe le parti dichiarano di volersi unire in matrimonio e l'ufficiale sentendo le loro dichiarazioni li dichiara a sua volta uniti in matrimonio. Dopo la celebrazione viene compilato l'atto di matrimonio che sarà poi iscritto nell'apposito registro di stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione. Detto atto di matrimonio è un atto pubblico e costituisce prova documentale del matrimonio essendo sottoscritto oltre che dai coniugi anche dai testimoni.
Il matrimonio però può presentare anche dei vizi, ossia degli elementi perturbatori che ne alterano la volontà delle parti, in questo caso la volontà di contrarre matrimonio. Il codice civile riporta una serie di vizi, quali: VIOLENZA O TIMORE DI ECCEZIONALE GRAVITA' (art. 122 cc), quando il consenso è stato estorto con minacce o dettato da cause esterne agli sposi ERRORE (art. 122 co. 2 cc), sull'identità fisica e su qualità personali dell'altro coniuge SIMULAZIONE (art. 123 cc), quando si è contratto matrimonio al solo fine di trarre beneficio dalla condizione di coniuge L'errore sulla qualità personali deve riguardare tassativamente:
Anche per questa tipologia di matrimonio sono necessarie le pubblicazioni affisse sia alla porta della chiesa, sia alla porta della casa comunale. Inoltre, affinché il matrimonio possa produrre effetti civili è necessario che il sacerdote legga agli sposi gli art .. 143, 144 e 147 del cc. Al termine della cerimonia sarà proprio il sacerdote a redigere l'atto di matrimonio e trasmetterne copia all'ufficiale di stato civile insieme alla richiesta di trascrizione. L'ufficiale provvederà alla trascrizione dell'atto di matrimonio all'interno del registro di stato civile. ATTENZIONE ! questo adempimento è molto importante in quanto solo in questo modo si attribuiscono gli effetti civili al matrimonio religioso. Se la trascrizione manca il matrimonio avrà solo valore religioso e, di conseguenza, irrilevante per lo Stato ed i coniugi saranno considerati come meri conviventi
Come abbiamo più volte sancito dal matrimonio per i coniugi derivano una serie di diritto e doveri reciproci esplicitati negli artt. 143, 144 e 147 cc. Ma prima di passare ad una disamina più approfondita è necessario sottolineare come ognuno di questi diritti e doveri abbia preso spunto da un principio fondamentale di derivazione costituzionale e più precisamente dagli artt. 3, 29 e 30 della Cost. UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI A riprendere questo principio è l'art. 143 cc., il quale sancisce che i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Inoltre, si sottolinea che dal matrimonio deriva un preciso obbligo di fedeltà, ossia quella dedizione fisica e spirituale dovuta da un coniuge all'altro, che coinvolge ogni intima manifestazione della vita del soggetto. L'art. 143 si sofferma in 3 aspetti fondamentali, olfre al principio cardine appena illustrato:
L'art. 143 bis cc. Inoltre disciplina il cognome della moglie sancendo che la moglie aggiunge al suo cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze, non dovendolo utilizzare nelle relazioni sociali , di amicizia e di cortesia rimanendo libera di utilizzare quello di origine. Dopo che la Corte Costituzionale, con il comunicato del 17 aprile 2022, ha anticipato la sua posizione sulla illegittimità di tutte le norme dell'ordinamento italiano che regolano l'attribuzione del cognome dei figli (discriminatorie nei confronti della donna e lesiva della dignità del figlio), sulla base della modifica intervenuta al codice civile del 1975 - già affrontata nelle slide precedenti - quanto sancito in merito al cognome della moglie appare in perfetta controtendenza al principio di uguaglianza giuridica dei coniugi, dovendo procedere, nel più breve tempo possibile, come sancito da autorevole dottrina, alla modifica dell'art. 143 bis cc, magari adeguandolo alla legge Cirinnà per le unioni civili della quale si parlerà nelle slide successive
· Regime direttamente applicato dalla legge in mancanza di diverso accordo tra i coniugi · Prevede che tutti i beni acquistati anche separatamente sono di proprietà di entrambi · Fuoriescono i beni di carattere personale, i risarcimenti del danno, i beni utili alla professione del coniuge · L'amministrazione dei beni in comune sarà sempre distinta tra ordinaria e straordinaria amministrazione: ordinaria basta il consenso di uno solo dei coniugi; straordinaria è necessario il consenso di entrambi
· La scelta deve essere fatta nel momento in cui si deve redigere l'atto di matrimonio ed i coniugi possono scegliere la separazione dei beni · La separazione dei beni ex art. 215 cc. prevede che il coniuge che acquista un bene rimane proprietario dello stesso ed ha pieno godimento e disposizione dello stesso, dovendo comunque rispettare gli obblighi di assistenza verso l'altro coniuge e i figli · Può essere scegli anche successivamente alla celebrazione del matrimonio
· I coniugi possono apportare in qualsiasi momento delle modifiche alla comunione legale dei beni attraverso atto pubblico over ritengano che la comunione legale non risponda agli interessi della famiglia · In questo caso si parla di comunione convenzionale, anche se non possono essere ricompresi tutte quelle tipologie di beni che fuoriescono dalla comunione legale