Legislazione italiana: gerarchia delle fonti e processo legislativo

Documento di Università sulla legislazione italiana, gerarchia delle fonti e processo legislativo. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto a livello universitario, approfondisce la Legge 107/2015 (La Buona Scuola) e la Legge 170/2010 (DSA), con riferimenti all'inclusione scolastica e linee guida per alunni stranieri.

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36 pagine

LEGISLAZIONE
GERARCHIA DELLE FONTI
1) COSTITUZIONE ITALIANA
2) FONTI DI PRIMO LIVELLO (parliamo di LEGGI, D.P.R., D. Lgs e D. L).
3) FONTI DI SECONDO LIVELLO (D.M, D.P.C.M, D.C.I)
4) FONTI DI TERZO LIVELLO ( Circolari, Interpretazioni e Ordinanze)
Una norma successiva e di grado inferiore non può modificare una norma
precedente e di grado superiore.
Tra norme di pari livello ed efficacia, quelle successive abrogano e integrano quelle
precedenti.
1) la Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 è definita
la legge dello stato; si trova al vertice di una ipotetica piramide e detta le
regole e i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica. Tutte le
norme di grado inferiore alla Costituzione devono conformarsi ad essa (al
contrario sono dichiarate illegittime e vengono eliminate ).
2) Il percorso di una legge per la sua approvazione (procedimento legislativo),
nel nostro sistema, può essere:
- ordinario, nel caso di approvazione di leggi ordinarie
Si articola in 3 fasi : INIZIATIVA ( i soggetti competenti- parlamentari, Governo,
consigli regionali, CNEL, 50.000 elettori - possono proporre dei progetti di legge al
Parlamento) , DISCUSSIONE (assegnazione da parte del Presidente della Camera
alla commissione competente per materia che prepara il testo e le relazioni su cui
lavorerà il Parlamento; assegnazione al Presidente di una delle due Camere,
votazione articolo per articolo e votazione finale da parte dell’assemblea;
discussione e approvazione da parte dell’altra Camera- le due Camere devono
approvare entrambe lo stesso testo “traghetto”), PROMULGAZIONE (promulgazione
propriamente detta a cura del Presidente della Repubblica (entro 30 giorni o meno
se urgente/veto sospensivo se presenta vizi); pubblicazione in G.U (entro non oltre
30 giorni), Vacatio Legis (15 giorni o meno per mettere a conoscenza tutti i cittadini),
entrata in vigore.
- aggravato (rafforzato), per l’approvazione di leggi costituzionali
Ma anche il Governo può esercitare potere legislativo. Queste norme
prendono il nome di Decreti (per distinguerli dalle Leggi vere e proprie).
Sono:
D.Lgs ,decreto legislativo e D.L, decreto legge,previsti dalla
Costituzione , (art. 76 e 77)
D.M, decreto ministeriale, D.P.C.M , decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, D.P.R, decreto del presidente della Repubblica
(previsti dalla L. 400/1988).
DECRETO LEGISLATIVO : Ha forza di legge, è adottato dal
Governo e non dal Parlamento; perché venga adottato è necessario
che esista una Legge delega del Parlamento che fissi i principi
fondamentali ai quali sottostare e l’obiettivo è fissare una normativa di
dettaglio sulla base di questi principi.
DECRETO LEGGE, ha forza di legge, è adottato dal Governo, il
presupposto è rappresentato da casi straordinari di necessità o
urgenza. Ha un valore provvisorio ed entro 60 gg dalla
pubblicazione in G.U deve essere trasformato in legge (il
D.L.arriva in Parlamento e può essere confermato, modificato e
poi approvato) altrimenti perde il suo effetto.
LEGGE 107/2015 LA BUONA SCUOLA
Si tratta 212 commi.
(Questa legge “dialoga” con il D.P.R 275/99 Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).
Prediligendo un approccio tematico potremmo dividere in macroaree questa
legge per semplificare la memorizzazione.
La Legge della buona scuola indica nel 1 comma le finalità della riforma:
1. definire ruolo centrale della scuola
2. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e sociali
3. innalzare i livelli di istruzione e competenze
4. realizzare l’idea di una scuola aperta come laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione,
partecipazione e cittadinanza attiva
5. garantire diritto allo studio e pari opportunità di successo
formativo e istruzione permanente.
6. prevenire e recuperare abbandono e dispersione scolastica
- RIDEFINIZIONE DEL PTOF -evoluzione del POF(nato nel 99 con la legge
dell’autonomia) - (cc 2-e dal 12 al 19). Già presente all’interno del DPR
n.275/99 , questa legge ne amplia la sua validità ad un triennio ma
revisionabile annualmente. Il PTOF é il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale della scuola (CARTA IDENTITà SCUOLA)ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed

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Anteprima

GERARCHIA DELLE FONTI

  1. COSTITUZIONE ITALIANA
  2. FONTI DI PRIMO LIVELLO (parliamo di LEGGI, D.P.R., D. Lgs e D. L).
  3. FONTI DI SECONDO LIVELLO (D.M, D.P.C.M, D.C.I)
  4. FONTI DI TERZO LIVELLO ( Circolari, Interpretazioni e Ordinanze)

Una norma successiva e di grado inferiore non può modificare una norma precedente e di grado superiore.

Tra norme di pari livello ed efficacia, quelle successive abrogano e integrano quelle precedenti.

  1. la Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 è definita la legge dello stato; si trova al vertice di una ipotetica piramide e detta le regole e i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica. Tutte le norme di grado inferiore alla Costituzione devono conformarsi ad essa (al contrario sono dichiarate illegittime e vengono eliminate ).
  2. Il percorso di una legge per la sua approvazione (procedimento legislativo), nel nostro sistema, può essere:
    • ordinario, nel caso di approvazione di leggi ordinarie Si articola in 3 fasi : INIZIATIVA ( i soggetti competenti- parlamentari, Governo, consigli regionali, CNEL, 50.000 elettori - possono proporre dei progetti di legge al Parlamento) , DISCUSSIONE (assegnazione da parte del Presidente della Camera alla commissione competente per materia che prepara il testo e le relazioni su cui lavorerà il Parlamento; assegnazione al Presidente di una delle due Camere, votazione articolo per articolo e votazione finale da parte dell'assemblea; discussione e approvazione da parte dell'altra Camera- le due Camere devono approvare entrambe lo stesso testo "traghetto"), PROMULGAZIONE (promulgazione propriamente detta a cura del Presidente della Repubblica (entro 30 giorni o meno se urgente/veto sospensivo se presenta vizi); pubblicazione in G.U (entro non oltre 30 giorni), Vacatio Legis (15 giorni o meno per mettere a conoscenza tutti i cittadini), entrata in vigore.
    • aggravato (rafforzato), per l'approvazione di leggi costituzionali

Ma anche il Governo può esercitare potere legislativo. Queste norme prendono il nome di Decreti (per distinguerli dalle Leggi vere e proprie). Sono:

D.Lgs ,decreto legislativo e D.L, decreto legge,previsti dalla Costituzione , (art. 76 e 77)D.M, decreto ministeriale, D.P.C.M , decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.P.R, decreto del presidente della Repubblica (previsti dalla L. 400/1988).

DECRETO LEGISLATIVO

Ha forza di legge, è adottato dal Governo e non dal Parlamento; perché venga adottato è necessario che esista una Legge delega del Parlamento che fissi i principi fondamentali ai quali sottostare e l'obiettivo è fissare una normativa di dettaglio sulla base di questi principi.

DECRETO LEGGE

ha forza di legge, è adottato dal Governo, il presupposto è rappresentato da casi straordinari di necessità o urgenza. Ha un valore provvisorio ed entro 60 gg dalla pubblicazione in G.U deve essere trasformato in legge (il D.L.arriva in Parlamento e può essere confermato, modificato e poi approvato) altrimenti perde il suo effetto.

LEGGE 107/2015 LA BUONA SCUOLA

Si tratta 212 commi.

(Questa legge "dialoga" con il D.P.R 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).

Prediligendo un approccio tematico potremmo dividere in macroaree questa legge per semplificare la memorizzazione.

La Legge della buona scuola indica nel 1 comma le finalità della riforma:

  1. definire ruolo centrale della scuola
  2. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e sociali
  3. innalzare i livelli di istruzione e competenze
  4. realizzare l'idea di una scuola aperta come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, partecipazione e cittadinanza attiva
  5. garantire diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo e istruzione permanente.
  6. prevenire e recuperare abbandono e dispersione scolastica
  • RIDEFINIZIONE DEL PTOF -evoluzione del POF(nato nel 99 con la legge dell'autonomia) - (cc 2-e dal 12 al 19). Già presente all'interno del DPR n.275/99 , questa legge ne amplia la sua validità ad un triennio ma revisionabile annualmente. Il PTOF é il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola (CARTA IDENTITà SCUOLA)ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa edorganizzativa che la nostra scuola adotta nell'ambito della sua autonomia. Al suo interno le scuole indicano il fabbisogno di personale docente e ATA, infrastrutture e attrezzature di cui hanno bisogno. Prevede il personale scolastico complessivo (incluso il potenziamento) per soddisfare le necessità didattiche e formative e ampliare i progetti scolastici presenti nel PTOF. Il docente di potenziamento si occupa di orientamento, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF (oltre all'attività curricolare). - le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione sono definite dal DS, il piano viene approvato dal CI (CONSIGLIO ISTITUTO) entro ottobre e una volta che il Collegio Docenti ha approvato il PTOF, quest'ultimo, viene inviato all'USR che verifica e invia gli esiti della verifica al MIUR. Il PTOF viene pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola (trasparenza). Il PTOF contiene in dettaglio la programmazione curricolare ed extracurricolare , la programmazione educativa/didattica e organizzativa.
  • ORGANICO DELL'AUTONOMIA (cc. 63769 e 75) e il Piano Straordinario assunzioni (cc.95/107) . Elemento innovativo di questa legge, rappresenta l'organico complessivo della scuola; tutti i componenti dell'organico contribuiscono alla realizzazione dell'Offerta formativa. (questa legge abroga l'art. 459 del DLgs 297/94 eliminando l'esonero del collaboratore vicario).
  • ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (cc.33-47) per aumentare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, vengono avviati i percorsi di alternanza scuola-lavoro e viene stilato un regolamento (Carta dei diritti e doveri degli studenti in AL); istituzione di corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti; pubblicazione di un registro/banca dati delle imprese, enti disponibili a realizzare tali percorsi; nuove convenzioni su richiesta degli studenti se rientrano nelle attività PTOF (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).
  • RUOLO E COMPETENZE DIRIGENTE SCOLASTICO (cc. 78-94); viene conferita una forte assunzione di responsabilità nell'ambito della direzione, gestione, organizzazione e coordinamento;
  • PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE, sviluppare e migliorare competenze digitali degli studenti e strumento didattico volto all'acquisizione delle competenze (introduzione apparecchiature informatiche); FORMAZIONE (obbligatoria) E VALUTAZIONE DOCENTI (introduzione del Comitato di valutazione composto da 6 membri - 3 docenti, 2 rappresentanti genitori e 1 membro esterno- per valutare docenti meritevoli di bonus e per i neo immessi in ruolo) e carta del docente (500 euro per formazione e aggiornamento) (cc. 121-125); valorizzazione del merito (il DS ha la responsabilità di scegliere i docenti più meritevoli) e valutazione (cc. 126-130);
  • PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA (cc.136-141) per l'accesso e la riutilizzazione dati pubblici del sistema nazionale d'istruzione.
  • EDILIZIA SCOLASTICA (cc. 159/179)- DELEGHE AL GOVERNO (CC. 180-181): redazione di un TU in materia di istruzione, semplificazione della formazione iniziale e accesso al ruolo di docente, promozione inclusione, revisione dei percorsi di istruzione professionale ...

D.P.R n. 275/1999 AUTONOMIA SCOLASTICA, e ART. 21 L. 59/1997 LEGGE BASSANINI

Il processo di progressiva sburocratizzazione e semplificazione della PA ha coinvolto anche la Scuola portando ad una maggiore autonomia giuridica. L'art 21 della L. 59/97 ha portato al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che culminerà poi con il DPR 275/99 che introduce il regolamento sull'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche. Il processo di autonomia è stato interessato anche dalla Legge Costituzionale n.3/2021 con le modifiche al Titolo V (Regioni, Province, Comuni). Con il riconoscimento dell'autonomia si riduce il rapporto unidirezionale con il MIM facendo riferimento a realtà territoriali più vicine. Le singole scuole possono prendere decisioni autonome in materia di didattica, organizzativa, sperimentazione, ricerca e sviluppo- sempre nel rispetto delle norme regionali e nazionali e nel rispetto della libertà di insegnamento, di scelta educativa delle famiglie e finalità generali del sistema.Il Ptof è l'elemento cardine dell'autonomia!

Praticamente la scuola può:

  • programmare percorsi formativi specifici
  • rimodulare il monte ore delle discipline
  • ampliare l'offerta formativa
  • definire unità orarie (differenti dai 60 minuti)
  • aggregare discipline in ambiti disciplinari.

Tutto ciò ponendo sempre al centro la crescita educativa degli alunni e nel rispetto delle diversità.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

per fornire un servizio flessibile, diversificato, efficiente ed efficace, utilizzando al meglio le risorse, si possono attuare adattamenti al calendario scolastico, articolare l'orario delle discipline e attività in funzione delle esigenze metodologiche ed organizzative.

AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

operare singolarmente o in cooperazione con altre istituzioni , con un occhio di riguardo alle esigenze territoriali.

AUTONOMIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ampliamento delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche in materia di gestione del servizio di istruzione( ricostruzione carriera, pensione), gestione contabile ( bilancio e dotazione finanziaria).

Per operare scelte in ciascuno dei diversi profili dell'autonomia, il DS deve coinvolgere gli organi collegiali (organismi partecipativi della scuola).

Casi specifici: modifica calendario (referendum famiglie).

La contropartita dell'autonomia è rappresentato dal monitoraggio del sistema .

D.Lgs. 76/2005 DIRITTO-DOVERE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Secondo la Costituzione all'Articolo 34 la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso) sancisce l'obbligo scolastico.

E' obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18º anno di età. L'istruzione obbligatoria è gratuita. L'obbligo di istruzione può essere assolto:

  • nelle scuole statali e paritarie
  • nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
  • attraverso l'istruzione parentale

L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

  • Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.
  • Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età ".

Diverso è l'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:

  • proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica.
  • frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
  • iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
  • frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti.

In ogni caso questo decreto governativo (76/2005) ridefinisce il diritto-dovere all'istruzione e attua la RIFORMA MORATTI L. 53/2003.

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