Capitolo II: Le parti contrattuali e la rappresentanza

Documento di Università su Capitolo II - Le Parti. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto, approfondisce la nozione di parte contrattuale, il contratto plurilaterale e la rappresentanza, con focus sulla responsabilità del falso rappresentante e la rappresentanza apparente.

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Capitolo II - LE PARTI
18. Nozione di parte
Parte del contratto o contraente, in senso sostanziale, è il titolare del rapporto contrattuale, cioè
il soggetto a cui è direttamente imputato l'insieme degli effetti giuridici del contratto.
Parte del contratto o contraente, in senso formale, è l'autore del contratto, cioè chi emette le
dichiarazioni contrattuali costitutive.
Questi due significati di parte hanno riguardo ai due profili del contratto: quale atto e quale
rapporto.
Di massima, chi è parte dell'atto è anche parte del rapporto. È possibile, tuttavia, che le due
posizioni non coincidano. Ciò si riscontra nelle ipotesi di rappresentanza diretta.
La distinzione rileva ancora nelle ipotesi in cui un terzo subentra nella titolarità del rapporto
contrattuale, diventando quindi parte del rapporto ma non parte dell'atto costitutivo.
La nozione di parte fa riferimento ai soggetti dell'atto o del rapporto.
Se più persone assumono in proprio la titolarità del rapporto contrattuale, ciascuna di esse è
parte sostanziale del contratto.
Nel concetto di parte non entrano gli interventori esterni, cioè coloro che intervengono in proprio
nel contratto senza assumere la titolarità del rapporto. L'intervento può avere contenuto
riconoscitivo, autorizzativo o di garanzia. Interventore esterno è, ad esempio, il fideiussore che
interviene per garantire le obbligazioni assunte da uno dei contraenti.
19. Il contratto plurilaterale
Il contratto può essere bilaterale o plurilaterale. Bilaterale è detto il contratto costituito
dall'accordo di due parti (8). Plurilaterale è il contratto costituito dall'accordo di più di due parti. I
contratti plurilaterali si distinguono in contratti plurilaterali con comunione di scopo o senza
comunione di scopo.
Contratto plurilaterale con comunione di scopo:
È il contratto con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento
di uno scopo comune (1420 c.c.).
Ha il suo modello nel contratto di società ma trova generale riscontro nei contratti associativi,
come ad esempio il consorzio (11). Il codice si occupa dei contratti plurilaterali con comunione di
scopo facendone oggetto di norme ispirate al principio di conservazione del contratto.
La nullità relativa al vincolo di una sola parte non importa la nullità dell'intero contratto, salvo che
la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale (art. 1420, 1446); che l'inadempimento
di una parte non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione
inadempita debba considerarsi essenziale (art. 1459); che, analogamente, l'impossibilità
sopravvenuta di una prestazione non importa di per sé la risoluzione dell'intero contratto (art.
1460).
Contratti plurilaterali senza comunione di scopo:
In generale, sono tutti i contratti di più parti non aventi finalità di tipo associativo. Un tipico
modello è la vendita congiuntiva di cosa comune (12).
I contratti plurilaterali, con o senza comunione di scopo, sono regolati dalle norme generali del
contratto. Il principio di conservazione del contratto esclude che la vicenda invalidatoria o
risolutiva di un rapporto si propaghi a tutto il contratto quando sia di scarsa importanza avuto
riguardo all'interesse delle parti residue.
20. Determinatezza delle parti
Le parti del contratto devono essere determinate o determinabili. La determinatezza della parte
sostanziale indica l'obiettiva certezza dell'identità del soggetto al quale è imputabile il vincolo
contrattuale.
Anche per i contratti, deve quindi ammettersi che il vincolo contrattuale si costituisce in capo a
un soggetto non ancora determinato ma determinabile, tutte le volte in cui le parti o la legge
indicano il modo della sua determinazione. L'incertezza sulla futura identità della parte non
esclude il sorgere dei diritti ed obblighi contrattuali.
Una particolare figura di contratto con soggetto determinabile è il contratto per persona da
nominare (n. 56).
21. Identità e identificazione delle parti
L'identità indica la qualità per la quale il soggetto si distingue rispetto agli altri. La persona
umana ha anzitutto l'identità fisica e morale.
La persona può poi avere identità varie in relazione al gruppo di cui fa parte o all'attività
esercitata (può quindi parlarsi, ad es., di una identità familiare, professionale, ecc.). Vi è ancora
un'identità giuridica che è data dai segni giuridicamente rilevanti di individuazione del soggetto.
Per la persona umana, questi segni di individuazione sono il nome (I, n. 118), il luogo e la data di

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Nozione di parte

Parte del contratto o contraente, in senso sostanziale, è il titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto a cui è direttamente imputato l'insieme degli effetti giuridici del contratto.

Parte del contratto o contraente, in senso formale, è l'autore del contratto, cioè chi emette le dichiarazioni contrattuali costitutive.

Questi due significati di parte hanno riguardo ai due profili del contratto: quale atto e quale rapporto.

Di massima, chi è parte dell'atto è anche parte del rapporto. È possibile, tuttavia, che le due posizioni non coincidano. Ciò si riscontra nelle ipotesi di rappresentanza diretta.

La distinzione rileva ancora nelle ipotesi in cui un terzo subentra nella titolarità del rapporto contrattuale, diventando quindi parte del rapporto ma non parte dell'atto costitutivo.

La nozione di parte fa riferimento ai soggetti dell'atto o del rapporto.

Se più persone assumono in proprio la titolarità del rapporto contrattuale, ciascuna di esse è parte sostanziale del contratto.

Nel concetto di parte non entrano gli interventori esterni, cioè coloro che intervengono in proprio nel contratto senza assumere la titolarità del rapporto. L'intervento può avere contenuto riconoscitivo, autorizzativo o di garanzia. Interventore esterno è, ad esempio, il fideiussore che interviene per garantire le obbligazioni assunte da uno dei contraenti.

Il contratto plurilaterale

Il contratto può essere bilaterale o plurilaterale. Bilaterale è detto il contratto costituito dall'accordo di due parti (8). Plurilaterale è il contratto costituito dall'accordo di più di due parti. I contratti plurilaterali si distinguono in contratti plurilaterali con comunione di scopo o senza comunione di scopo.

Contratto plurilaterale con comunione di scopo

È il contratto con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (1420 c.c.).

Ha il suo modello nel contratto di società ma trova generale riscontro nei contratti associativi,come ad esempio il consorzio (11). Il codice si occupa dei contratti plurilaterali con comunione di scopo facendone oggetto di norme ispirate al principio di conservazione del contratto.

La nullità relativa al vincolo di una sola parte non importa la nullità dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale (art. 1420, 1446); che l'inadempimento di una parte non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione inadempita debba considerarsi essenziale (art. 1459); che, analogamente, l'impossibilità sopravvenuta di una prestazione non importa di per sé la risoluzione dell'intero contratto (art. 1460).

Contratti plurilaterali senza comunione di scopo

In generale, sono tutti i contratti di più parti non aventi finalità di tipo associativo. Un tipico modello è la vendita congiuntiva di cosa comune (12).

I contratti plurilaterali, con o senza comunione di scopo, sono regolati dalle norme generali del contratto. Il principio di conservazione del contratto esclude che la vicenda invalidatoria o risolutiva di un rapporto si propaghi a tutto il contratto quando sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse delle parti residue.

Determinatezza delle parti

Le parti del contratto devono essere determinate o determinabili. La determinatezza della parte sostanziale indica l'obiettivo certezza dell'identità del soggetto al quale è imputabile il vincolo contrattuale.

Anche per i contratti, deve quindi ammettersi che il vincolo contrattuale si costituisce in capo a un soggetto non ancora determinato ma determinabile, tutte le volte in cui le parti o la legge indicano il modo della sua determinazione. L'incertezza sulla futura identità della parte non esclude il sorgere dei diritti ed obblighi contrattuali.

Una particolare figura di contratto con soggetto determinabile è il contratto per persona da nominare (n. 56).

Identità e identificazione delle parti

L'identità indica la qualità per la quale il soggetto si distingue rispetto agli altri. La persona umana ha anzitutto l'identità fisica e morale.

La persona può poi avere identità varie in relazione al gruppo di cui fa parte o all'attività esercitata (può quindi parlarsi, ad es., di una identità familiare, professionale, ecc.). Vi è ancora un'identità giuridica che è data dai segni giuridicamente rilevanti di individuazione del soggetto.

Per la persona umana, questi segni di individuazione sono il nome (I, n. 118), il luogo e la data dinascita.

L'identificazione della parte è l'accertamento della sua identità. Di regola, è un accertamento dell'identità giuridica. Nella formazione del contratto, sono le parti stesse che si identificano reciprocamente. Ciò tuttavia non è sempre necessario.

Nei contratti di massa aventi ad oggetto la prestazione di servizi o la dazione di cose mobili, l'accordo può formarsi tra parti anonime e in taluni casi può anche prescindersi da una loro reciproca identificazione fisica.

In questi contratti, l'identità non è influente ai fini della conclusione del contratto (contratti a soggetto indifferente), e l'identificazione può rendersi necessaria al solo fine di accertare l'avente diritto alla prestazione principale o alle prestazioni di garanzia. A tale scopo può anche essere sufficiente l'identificazione mediante contrassegni di legittimazione (scontrini, biglietti, ecc.).

L'identificazione della parte nella formazione del contratto diviene invece necessaria nei contratti a rilevanza personale (n. 22). Negli atti pubblici, è compito dell'ufficiale rogante identificare giuridicamente le parti.

Contratti personali e a rilevanza personale

Contratti personali sono i contratti che hanno carattere personale in ragione della importanza dell'identità personale o familiare della parte o delle sue qualità o in ragione della natura strettamente personale del rapporto che ne è oggetto.

Contratti personali in ragione della natura strettamente personale del rapporto sono i contratti aventi ad oggetto prestazioni volte al diretto soddisfacimento di interessi fisici o morali delle persona, come ad es., le prestazioni alimentari.

Il carattere personale del contratto comporta la sua intrasmissibilità e, conseguentemente, la sua estinzione in caso di decesso di una delle parti.

Carattere personale è comunemente riconosciuto al mandato.

Nei mandati posti in essere nell'esercizio dell'impresa, l'elemento fiduciario che determina il carattere personale del contratto non è riposto tanto nella persona dell'imprenditore, quanto piuttosto nell'azienda, cioè nell'autonoma identità dell'organizzazione imprenditoriale.

Al di fuori della categoria dei contratti personali, la persona del contraente è generalmente rilevante, in quanto l'esattezza e la puntualità dell'adempimento dipendono dalla serietà e daimezzi materiali ed economici della parte. Può quindi parlarsi di contratti a rilevanza personale.

Questa rilevanza della persona del contraente si traduce nella regola secondo la quale, nei contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, la parte non può cedere la propria posizione contrattuale senza l'autorizzazione della controparte.

Il contratto sotto falso nome e sotto nome altrui

Per contratto sotto falso nome si intende il contratto che una parte stipula assumendo una falsa identità giuridica.

La circostanza che una parte stipula sotto falso nome è priva di importanza nei contratti a soggetto indifferente.

Nei contratti a rilevanza personale (n. 22), l'assunzione di un nome falso non impedisce il sorgere del vincolo contrattuale in capo al contraente falsamente denominatosi. La falsa denominazione giuridica non esclude, infatti, che la parte sia esattamente identificata, ad esempio, nella sua identità fisica o professionale.

L'uso del falso nome può consistere, più particolarmente, nell'usurpazione del nome altrui.

Occorre comunque che l'errore sia essenziale e, cioè, che il convincimento di contrattare con la persona di cui l'usurpatore ha usato il nome sia stato determinante del consenso secondo criteri di normalità.

L'usurpatore assume in proprio l'impegno contrattuale, mentre il contratto rimane privo di effetti rispetto alla persona di cui è stato usurpato il nome.

Sul piano degli interessi, la posizione dell'altra parte trova adeguata tutela nella scelta tra l'esecuzione del contratto nei confronti del contraente sotto nome altrui e l'annullamento del contratto per errore essenziale sulla persona, se ne ricorrano gli estremi.

L'usurpatore, da parte sua, non merita alcuna particolare tutela per il fatto di avere usato il nome altrui e in caso di annullamento del contratto è anzi tenuto al risarcimento del danno.

Prescindendo dall'usurpazione, la mancanza del consenso è stata ravvisata in dottrina nell'ipotesi in cui lo stipulante percepisca la dichiarazione di volontà della controparte come dichiarazione diretta a un altro soggetto 36 (es .: accetto consapevolmente la proposta che il proponente mi rivolge ma che è indirizzata ad altri).

La legittimazione

La legittimazione è il potere di disposizione del soggetto in relazione a una determinatasituazione giuridica.

La legittimazione contrattuale è, più specificamente, il potere della parte di disporre dell'oggetto del contratto.

Può dirsi, così, che la parte ha la legittimazione contrattuale se ha il potere di determinare gli effetti giuridici previsti dal contratto.

La legittimazione è un requisito soggettivo di efficacia del contratto. La mancanza della legittimazione non comporta pertanto l'invalidità del contratto, ma l'inefficacia di esso rispetto all'oggetto di cui la parte non è competente a disporre.

Di regola, il soggetto è legittimato a disporre delle posizioni che ricadono nella sua sfera giuridica.

In generale, il soggetto non è legittimato a disporre della sfera giuridica altrui.

Il contratto è un atto di autoregolamento di privati interessi e non una regola eteronoma giuridicamente imposta da altri. Tale principio è sancito dalla norma secondo la quale il contratto produce effetti tra le parti e non rispetto ai terzi (1372 c.c.).

Eccezionalmente, il soggetto può avere per altro la legittimazione a disporre dell'altrui sfera giuridica. Questa legittimazione può avere titolo negoziale. Precisamente, lo stesso titolare di una posizione giuridica può legittimare altri a disporre di tale posizione. L'atto che legittima il soggetto a disporre dell'altrui sfera giuridica rientra nella categoria dell'autorizzazione privata (n. 27).

La legittimazione può anche avere titolo legale, in ragione della tutela di un soggetto che non è presumibilmente in grado di provvedere in modo adeguato ai propri interessi. A volte l'intervento del terzo può essere giustificato dall'inerzia del titolare se questa pregiudica un apprezzabile interesse del terzo.

La legittimazione del soggetto a disporre dell'altrui sfera giuridica può essere in nome proprio o in nome altrui. Quest'ultima legittimazione prende il nome di potere di rappresentanza (n. 28).

La legittimazione è una specificazione dell'autonomia negoziale se e in quanto essa abbia ad oggetto posizioni che ricadono nella

L'autorizzazione

L'autorizzazione è, in generale, l'atto permissivo mediante il quale un soggetto (l'autorizzante) rimuove un limite di validità o di efficacia che grava sull'atto di un altro soggetto (l'autorizzato).

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