UNITELMA SAPIENZA
Prof. Vincenzo Mongillo
IL DELITTO TENTATO
(PARTE PRIMA)ART. 56 C.P.
LIBRO PRIMO - TITOLO III - Del reato
Capo I: Del reato consumato e tentato
Articolo 56: «Delitto tentato»
- Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a
commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione
non si compie o l'evento non si verifica.
- Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non
inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli
altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un
terzo a due terzi.
- Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace
soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi
costituiscano per sé un reato diverso.
- Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena
stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
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FORMA DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
Il tentativo, insieme al concorso di persone nel reato e al reato circostanziato,
rappresenta una forma di manifestazione del reato. Le norme in tema di
circostanze però non decidono della punibilità di un fatto (già di per sé tipico) ma
solo della misura della pena.
Sulla base del catalogo dei reati di parte speciale, in forza del principio di stretta
legalità, sarebbero punibili solo coloro che realizzano un reato consumato. L'art. 56
c.p. estende, a certe condizioni, la punibilità a fasi della intrapresa criminosa,
antecedenti alla consumazione del reato, consentendo di punire chi tenta di
commettere un fatto delittuoso senza riuscirvi. Rientra tra le c.d. norme estensive
della tipicità penale (al pari dell'art. 40 cpv. e dell'art. 110 c.p.).
Sotto il profilo dell'iter criminis si può distinguere tra le seguenti fasi:
- Ideazione: fase della risoluzione criminosa di per sé non punibile ex art. 115 c.p.,
espressione del generale principio cogitationis poenam nemo patitur: un semplice
accordo a commettere un delitto (e, quindi, a fortiori, il semplice averlo pensato)
non è punibile (salva l'applicazione della misura di sicurezza)
- Preparazione: si ha nei casi in cui la realizzazione criminosa non segue
immediatamente la deliberazione;
- Esecuzione: compimento della condotta richiesta per la sussistenza del reato;
- Consumazione.
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CONSUMAZIONE E TENTATIVO
V
La consumazione consiste nella compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie
criminosa. Si ha consumazione, quindi, quando il fatto concreto corrisponde interamente al tipo astratto
delineato dalla legge in una norma incriminatrice di parte speciale.
Si ha invece delitto tentato quando l'agente non è riuscito a portare a compimento il delitto
programmato, per cause indipendenti dalla sua volontà (c.d. fattori impeditivi esterni, cioè diversi dal
suo mutato proposito o dalla convinzione di aver già realizzato il delitto), ma gli atti parzialmente
realizzati sono tali da esteriorizzare l'intenzione criminosa e da esporre a pericolo il bene protetto.
V
Il giudizio in ordine all'avvenuta consumazione di un reato varia da caso a caso, a seconda della
struttura delle singole tipologie di reato. Nei reati di pura condotta coincide con la realizzazione
dell'azione/omissione prevista dalla norma; nei reati di evento con la produzione dell'evento a causa
della condotta tipica; nei reati condizionati non occorre per la consumazione il verificarsi della
condizione obiettiva di punibilità; nei reati permanenti cessa solo quando termina lo stato dannoso o
pericoloso provocato dalla condotta del reo.
Parte della dottrina (MANTOVANI) distingue, ulteriormente, tra perfezione che si avrebbe quando siano
stati realizzati tutti gli elementi strutturali di una fattispecie criminosa e consumazione che si avrebbe
quando il reato già perfetto abbia raggiunto la sua massima gravità concreta (contra FIANDACA-MUSCO,
secondo cui così si confonde il profilo della consumazione del reato con quello della valutazione della
gravità dell'offesa, che assume rilievo invece in sede di dosimetria della pena ex art. 133 c.p.).
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AUTONOMIA DEL DELITTO TENTATO
- Il delitto tentato nasce dalla combinazione di due norme: quella
incriminatrice di parte speciale (es. art. 624 c.p. - furto) e l'art. 56 c.p.
che svolge una funzione estensiva della tipicità-punibilità, consentendo
di reprimere fatti non giunti alla soglia della consumazione.
- La dottrina è unanime nell'affermare l'autonomia giuridica della
fattispecie del delitto tentato rispetto a quella del delitto consumato (non
si tratta di una mera circostanza del reato consumato)
- Infatti, sebbene il delitto tentato rappresenti un minus sotto il profilo
offensivo rispetto al delitto consumato, giacche connotato dal mancato
compimento dell'azione o dalla mancata verificazione dell'evento, che
determina una minore intensità dell'offesa, è comunque un delitto
perfetto, dotato di tutti gli elementi necessari per l'esistenza del reato
(F.T. - AN. - CO.). Le circostanze, invece, sono un quid che si aggiunge
all'ipotesi base del reato.
- La cornice edittale di pena della fattispecie del delitto tentato si calcola
riducendo quella del reato base da un terzo a due terzi (così un quadro
edittale da 1 a 3 anni di reclusione diviene da 4 mesi a 2 anni).
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AUTONOMIA DEL DELITTO TENTATO: GIURISPRUDENZA
- L'autonomia giuridica del delitto tentato è riconosciuta anche dalla
giurisprudenza (ex plurimis Cass. 13/6/2001)
- Sul piano pratico, ciò pone un problema rispetto a quegli istituti il cui
ambito applicativo sia determinato con riferimento esclusivo alle
fattispecie dei reati consumati. Si pensi alla causa di non punibilità di cui
all'art. 649 c.p., stabilita per i delitti contro il patrimonio ivi indicati.
- Tendenzialmente prevale l'orientamento secondo cui debbono reputarsi
riferiti alla sola ipotesi del delitto consumato gli istituti con effetti giuridici
sfavorevoli (es. applicazione di una misura di sicurezza detentiva: 538
c.p .; esclusione dell'amnistia o dell'indulto in relazione a taluni tipi di
reato; preclusioni alla concessione di misure alternative alla detenzione:
art. 4 ord. penit .; arresto in flagranza). Il principio del favor rei ispira
anche l'applicazione dell'art. 649 c.p., v. Cass., n. 5504/2013:
l'applicazione della causa di non punibilità è esclusa, ai sensi dell'ult. co.
dell'art. 649, con riferimento al delitto consumato di estorsione e non
anche a quello tentato che costituisce un titolo autonomo di reato non
espressamente richiamato da tale norma.
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FONDAMENTO DELLA PUNIBILITÀ DEL TENTATIVO: LE TEORIA SOGGETTIVE
- Nel definire il fondamento della punibilità del tentativo -
perché si puniscono atti non giunti alla soglia della
consumazione - si confrontano varie tesi.
- Le teorie soggettive (es. SCARANO, MALINVERNI), che
appaiono prive di qualsiasi legittimazione teorica nel nostro
ordinamento penale, vedono il fondamento della punibilità
del tentativo nel fatto che esso costituisce un sintomo di
pericolosità criminale dell'autore (positivismo criminologico)
o l'indice di una volontà individuale ribelle rispetto a quella
generale dello Stato (diritto penale della volontà proprio dei
regimi totalitari).
- Conseguenze giuridiche: punizione del tentativo inidoneo
(quello privo di concreta pericolosità per il bene tutelato) e
finanche cervellotico; parificazione del trattamento punitivo
del delitto tentato e di quello consumato.
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FONDAMENTO DELLA PUNIBILITÀ DEL TENTATIVO: LA TEORIA OGGETTIVA
- Secondo la teoria oggettiva, quella più coerente con i
presupposti irrinunciabili di un «diritto penale del fatto»
(modello accolto nella nostra Costituzione: principi di
materialità e offensività), il fondamento politico-criminale
della punibilità del tentativo è da individuare nell'esigenza
di prevenire (o di neutralizzare) l'esposizione a pericolo
del bene penalmente tutelato in seno alla fattispecie
incriminatrice di parte speciale (es. FIANDACA-MUSCO,
PETROCELLI, PADOVANI).
- Quindi un soggetto è punibile a titolo di tentativo perché
ha creato o non ha neutralizzato un pericolo per il bene
giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
- L'art. 56 c.p., in quest'ottica, si muove nel solco delle
teorie oggettive escludendo insieme all'art. 49 c.p. (reato
impossibile) la punibilità del tentativo inidoneo,
e
attenuando il trattamento sanzionatorio del delitto tentato
rispetto a quello consumato, posto che il primo realizza un
minor grado di aggressione al bene protetto.
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FONDAMENTO DELLA PUNIBILITÀ DEL TENTATIVO: LA TEORIA MISTA
- Le teorie miste od eclettiche (MANTOVANI, MONTANARA,
PAGLIARO, PALAZZO), vedono il fondamento della punibilità del
tentativo
in un disvalore sia oggettivo che soggettivo.
Soggettivamente, la determinazione criminosa che sorregge il
tentativo è
identica
a
quella del
delitto
consumato.
Oggettivamente, la punibilità del tentativo si fonda sulla
esposizione a pericolo del bene protetto. Ciò giustifica la sua
punibilità.
- Conseguenze potenziali di queste teorie miste: punizione del
tentativo inidoneo anche se non di quello cervellotico e la
previsione di una diminuzione facoltativa di pena per il delitto
tentato rispetto a quello. V. ad es. art. 23 c.p. tedesco: «//
tentativo può essere punito in modo meno grave rispetto al
fatto consumato. Se l'autore per grossolana incomprensione
non si è reso conto che il tentativo, per il tipo di oggetto contro
cui il fatto avrebbe dovuto essere commesso o per il mezzo
con cui avrebbe dovuto essere commesso, non poteva
condurre in alcun caso alla consumazione, il giudice può non
infliggere la pena o diminuirla secondo la sua discrezionalità».
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STRUTTURA DEL DELITTO TENTATO
IL DELITTO TENTATO, SOTTO IL
PROFILO OGGETTIVO, CONSTA DI UN
ELEMENTO NEGATIVO E DI DUE
ELEMENTI COSTITUTIVI POSITIVI:
- ELEMENTO
NEGATIVO:
il
non
compimento
dell'azione
(tentativo «incompiuto») o il non verificarsi dell'evento (tentativo
«compiuto»).
- ELEMENTI STRUTTURALI POSITIVI: a) direzione non
equivoca degli atti; b) idoneità degli atti (elemento oggettivo)
- ELEMENTO PSICOLOGICO: volontà di commettere un delitto.