Documento da Università su Istituzioni di Diritto Processuale Civile - il Processo Ordinario: Vol. 2. Il Pdf esplora vari aspetti del diritto processuale civile, come mediazione, negoziazione assistita e interrogatori, per la materia Diritto a livello universitario.
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Gli istituti della mediazione della negoziazione assistita dovrebbero costituire gli strumenti del contenzioso che spesso rappresentano un passaggio obbligato nell'avvio del processo.
Art.1 del d.lgs. n.28/2010 definisce la mediazione come l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti alla ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La parte che intende accedere alla mediazione deve proporre la relativa istanza presto uno degli organismi abilitati, iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero della giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, indicando: l'organismo adito, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
In caso di più domande relative alla medesima controversia prevale quella depositata per prima.
Per quel che concerne il procedimento, art.3 del d.lgs. ne rimette la disciplina a regolamento dell'organismo scelto dalle parti che deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento + l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto esercizio dell'incarico del mediatore.
Artt.6, 8 e 8-bis (disposizioni che non sono derogabili):
V Qualora le parti raggiungano un accordo amichevole, il mediatore redige un processo verbale (qui deve essere allegato il testo dell'accordo), sottoscritto dalle parti, dei loro avvocati, dagli altri partecipanti alla procedura e dallo stesso mediatore (il quale certifica anche l'autografia della sottoscrizioni delle parti).
Se però nell'accordo è contenuto un contratto o un diverso atto soggetto a trascrizione, quest'ultima è subordinata alla circostanza che le sottoscrizione del verbale siano autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
-> Gli effetti dell'accordo raggiunto sono diversi a seconda che le parti stesse siano state o no tutta assistite da un avvocato (gli avvocati dovranno attestare la conformità dell'accordo). Se invece una o più parti non sono state assistite da un avvocato, il verbale acquista l'efficacia attraverso l'omologazione, su istanza di parte, ad opera del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione adito.
X Se invece d'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una propria autonoma risposta di conciliazione - è tenuto a farlo quando le parti gliene facciano richiesta
Una volta che la proposta sia stata comunicata per iscritto alle parti, queste hanno 7 giorni per far pervenire al mediatore, sempre per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della stessa -> la mancata risposta nel termine si intende come rifiuto.
La conclusione del procedimento di mediazione dovrebbe formalizzarsi con la redazione di un processo verbale.
In caso di fallimento della mediazione, il mediatore deve indicare nel verbale l'eventuale proposta e deve dare atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri, delle parti che sono rimaste assenti.
Ľaccordo raggiunto dinnanzi al mediatore potrebbe anche prevedere delle misure di esecuzione indiretta, ossia il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti nell'accordo medesimo.
L'obbligo della mediazione è previsto dall'art.5, comma 1, d.lgs. n.28/2010: prevede che in determinate materie (es: in materia di condominio, diritti reali, successioni ... ) l'esperimento della mediazione è configurato quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il che significa, che l'eventuale sua mancanza non preclude la proposizione della domanda stessa ma impedisce al processo di proseguire finché il procedimento di mediazione non sia stato instaurato ed esaurito, o quando non sia decorso il termine di 3 mesi.
La condizione di procedibilità si considera avverata già dopo il primo incontro delle parti dinanzi al mediatore, quando questo si concluda senza l'accordo di conciliazione.
Dall'obbligo del preventivo della mediazione sono esenti:
-> l'obbligo di dar vita al procedimento di mediazione diventa attuale nel corso del giudizio
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti o cautelari, ne la trascrizione della domanda giudiziale.
L'eventuale improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d'ufficio, non oltre la prima udienza. Se il giudice rilevi che il procedimento di mediazione non è stato instaurato oppure non si è ancora concluso, è tenuto a rinviare la causa ad un'udienza successiva la scadenza del termine previsto. A tale udienza qualora difetto della condizione di procedibilità dovesse persistere, si dovrà dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Se invece le parti documentano l'avvenuta conciliazione, la conclusione del processo андrà sancita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L'eventuale pronuncia di improcedibilità della domanda non impedisce di per sé che la domanda stessa sia riproposta in un nuovo processo.
Il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre con ordinanza motivata fino al momento della precisazione delle conclusioni l'esperimento di un procedimento di mediazione, rinviando la causa a un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo di durata di tale procedimento. - > subordinare la procedibilità della domanda giudiziale, al previo esperimento della mediazione
La negoziazione assistita è definita come un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. È consentita per qualunque tipo di controversia avente ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle di lavoro.
Al momento del conferimento dell'incarico è dovere dell'avvocato informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (al di fuori delle ipotesi in cui l'esperimento della negoziazione è obbligatorio).
Si tratta di un istituto simile alla mediazione, le differenze con quest'ultima derivano dal mancato coinvolgimento di un soggetto terzo e imparziale (mediatore) e dalla disciplina scarna del procedimento di negoziazione assistita.
Il legislatore si limita a prevedere i seguenti 3 passaggi:
Per incentivare l'adesione dell'altra parte all'invito, è previsto che il giudice del successivo giudizio possa tener conto del rifiuto tanto della ripartizione delle spese processuali, quanto nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, quando la parte autrice dell'invito faccia poi valere il proprio diritto attraverso un procedimento per ingiunzione.
La comunicazione dell'invito all'altra parte, produce dei rilevanti effetti conservativi -> in quanto interrompe la prescrizione e impedisce il compiersi della decadenza cui la proposizione della domanda giudiziale sia eventualmente soggetta.
Se la procedura di negoziazione non sortisce esito positivo, il termine di decadenza riprende a decorre dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'invito, oppure da rifiuto dell'invito stesso oppure ancora dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati delle parti.
La convenzione può prevedere che la negoziazione si svolga con modalità telematiche e con collegamenti audiovisivi a distanza, e potrebbe consentire che nel procedimento vengono raccolti degli elementi probatori utilizzabili nell'eventuale successivo giudizio.
Qualora l'accordo contenga un contratto o un atto soggetto a trascrizione, la trascrizione esige che le sottoscrizioni siano autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Non è detto che la procedura di negoziazione assistita deve comprendere tutti e 3 questi passaggi. Nulla esclude che le parti pervengano direttamente alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita senza passare attraverso il formale invito descritto. Infatti, deve ritenersi che la efficacia esecutiva attribuita dal legislatore a tale accordo sia subordinata esclusivamente alle condizioni formali indicate dall'art.5 del decreto legislativo.
Altre disposizioni mirano ad evitare possibili condizionamenti delle parti, dovuti al timore che il comportamento nella procedura di negoziazione possa offrire all'avversario degli elementi utilizzabili nell'eventuale successivo processo.
L'art.9 d.lgs. impone alle parti e ai difensori un dovere di riservatezza ed esclude che le dichiarazioni rese le informazioni acquisite nel corso di tale procedura possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
Artt.4-bis e 4-ter prevedono che ciascun avvocato posso acquisire dichiarazione di un terzo pure della controparte su fatti individuati rilevati in relazione all'oggetto della controversia, procurandosi in tal modo degli elementi probatori producibili nell'eventuale successivo giudizio.
Art.3 del d.lgs. n.132/2014 ha previsto che il procedimento di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e dunque obbligatoria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (barche), nonché al di fuori delle ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1 del decreto legislativo n28/2010, per tutte le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiore a 50.000€.
Ne sono esentati:
Come per la mediazione, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale sono svincolate dal procedimento di negoziazione assistita. Anche in questo caso il legislatore ha trascurato la disciplina delle domande riconvenzionali per le quali valgono le medesime considerazioni esposte a proposito della mediazione obbligatoria.
Nell'ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda, l'unica formalità richiesta alla parte che intenda ricorso consiste nell'invitare l'altra parte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Dopodiché la domanda diviene procedibile se l'invito non è accettato oppure è rifiutato entro i 30 giorni successivi alla sua ricezione, nonchè quando è decorso il termine massimo concordato dalle parti per l'adempimento della procedura.
Conseguenze mancato esperimento della negoziazione assistita: la disciplina analoga a quella della mediazione. Differenza: l'improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d'ufficio non oltre la prima udienza, 2 ipotesi: