Il Codice Civile Italiano
È Stato introdotto nel 1952 ed è Stato costantemente revisionato, è diviso in sei libri che regolamentano sei diverse
materie differenti ed è quindi composto da 2696 articoli.
ognuno dei libri è diviso in titoli, divisi in capi che fanno riferimento alle suddivisioni interne della materia a loro volta
suddivise in sezioni, ogni articolo ha un titolo detto rubrica, gli articoli sono divisi in commi.
Il codice è preceduto da disposizioni preliminari che vanno dall'articolo uno al 16 poi sono presenti le disposizioni di
attuazione dei singoli libri e le disposizioni transitorie.
- libro delle persone della famiglia, disciplina la capacità giuridica di agire, i diritti della personalità, le organizzazioni
collettive e la famiglia
- Libro delle successioni disciplina le successioni a causa di morte il contratto di donazione
- Libro della proprietà disciplina il diritto di proprietà, altri diritti reali, comunione, condominio e possesso
-
Libro delle obbligazioni disciplina obbligazioni e loro fonti quindi contratti tipici e fatti illeciti
-
Libro del lavoro di disciplina l'impresa, il lavoro subordinato o autonomo, società aventi scopo di lucro, concorrenza
- Libro della tutela dei diritti disciplina la trascrizione, le prove, la responsabilità patrimoniale del debitore, le cause di
prelazione, la prescrizione e la decadenza.
Dottrina e Giurisprudenza
La dottrina è composta dalle opere scritte da chi Studia il diritto ovvero i giuristi con il loro punto di Vista e opinioni che
possono essere differenti mentre la giurisprudenza è la scienza del diritto.
La Capacità Giuridica
La capacità giuridica è detta anche capacità naturale, ai sensi dell'articolo 1 c.c. si acquisisce al momento della nascita quindi
dal momento in cui si accerti l'autonoma respirazione polmonare. ed è l'idoneità ad essere titolari e destinatari di
determinate situazioni giuridiche soggettive che includono diritti, Obblighi e doveri.
La capacità giuridica si può distinguere tra:
-
capacità giuridica generale che l'attitudine stretta e generica da estendere a tutti gli uomini
-
capacità giuridica speciale che può essere richiesta soltanto per la titolarità di determinate situazioni giuridiche
soggettive complesse relativamente alla posizione ricoperta da chi svolge un determinato processione o chi non ha
ancora raggiunto la maggiore età
La Capacità d'Agire
La capacità di agire è detta anche capacità legale o capacità negoziale, si acquisisce di diciott'anni quindi con la maggiore
età e si presuppone che la persona sia in grado di provvedere ai propri interessi e si conserva fino alla morte.
È definita come la capacità di compiere atti giuridici negoziali incidenti sui propri interessi.
La mancanza di questa capacità impedisce di compiere atti giuridici Validi.
Si divide in:
-
capacità negoziale ovvero l'utilità del soggetto a compiere personalmente atti di autonomia negoziale
-
capacità extra negoziale ovvero di unità del soggetto a rispondere della conseguenze dannose degli atti posti in essere
È diversa dalla capacità naturale di agire la quale si acquisisce automaticamente con il compimento del 18º anno di età, si
tratta della capacità di intendere di volere, con capacità di intendere si intende comprendere la situazione in cui il soggetto
intende porre atti giuridici mentre con capacità di volere si intende la capacità di comprendere le conseguenze dei propri
atti.
Non sempre di diciott'anni Si Ottiene la capacità di agire legale o naturale, sono previsti diversi istituti:
-
incapacità legale ovvero il minore di età, emancipazione, inabilitazione
-
incapacità naturale ovvero l'incapacità di intendere di volere
Capacità di Stipulare un Contratto
un contratto può essere valido solo se stipulato da persone capaci di intendere e volere ossia in grado di comprendere le
conseguenze del proprio atto ed esprimere il proprio consenso in modo libero e consapevole.
Le persone incapaci di intendere e di volere non possono validamente stipulare i contratti come ad esempio minori o
incapaci legali.
A differenza della capacità legale di agire, la capacità di intendere e di volere è un requisito che viene apprezzato dal giudice
di VOIte in volta.
un soggetto capace legalmente di agire può essere capace di intendere e o di volere, se questa incapacità da temporanea
come ad esempio si è sotto eccetto di droghe diventa permanente non è più incapace di intendere di volere ma è
un'incapacità legale e porta la nomina di un tutore e o allo stato di inabilità e in questo caso inoltre le due capacità vengono
a coincidere.
Gli atti compiuti con persone incapaci di intendere o di volere nel momento del compimento dell'atto possono essere
annullati dalla persona stesso o da un parente di esso, l'azione per l'annullamento deve essere fatta entro cinque anni
altrimenti al termine del contratto si consolidano, per azioni si intende le domande giudiziarie che istauro presso il tribunale
e se non la esercito entro cinque anni perdo il diritto di far valere quell'annullamento e il contratto rimane efficace.
Elementi del Contratto
Gli elementi essenziali sono elencati nell'articolo 1325 del codice civile e sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma
prescrittiva dalla legge sotto pena di nullità.
sono elementi essenziali arpinché il contratto sia valido cioè produca erretti giuridici qualora uno degli elementi manca il
contratto è nullo.
Gli elementi occidentali sono condizione, termine e modo, nel momento in cui vengono inseriti acquisiscono una specifica
rilevanza.
Gli elementi naturali del contratto sono degli elementi non previsti come essenziali ma caratterizzano una parte di essi.
Elementi Essenziali del Contratto
Gli elementi essenziali del contratto devono essere necessariamente presenti all'interno del contratto altrimenti il
contratto non sarà valido e quindi non produrrà eccetti, gli elementi essenziali del contratto sono citati nell'articolo 1325 del
codice civile e sono:
-
accordo delle parti
L'accordo è l'incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti, le dichiarazioni di volontà possono essere espresse se
avvengono mediante segni idonei come il linguaggio scritto o parlato oppure tacita se avviene attraverso un
comportamento concludente.
L'accordo può essere a formazione simultanea e quindi quando le parti sono presenti nel momento dell'accordo, vi sarà un
atto pubblico effettuato in presenza del notaio ma può formarsi anche tra persone distanti dove le dichiarazioni assumono
il nome di proposta e accettazione.
La proposta è la dichiarazione di volontà di chi prende l'iniziativa contrattuale mentre raccettazione è l'adesione alla
proposta da parte del oblato, entrambi sono definiti atti pre negoziali e producono eccetto dal momento in cui vengono a
conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve l'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve essere conforme alla proposta, prevenire al proponente entro il termine stabilito o entro un tempo
ragionevole, deve assumere la forma eventualmente richiesta dal proponente.
-
la causa
La causa è la funzione economico sociale del contratto, è la ragione oggettiva che induce le parti a stipulare il contratto.
NON Si ha una definizione di causa ma la definizione che per più tempo è stata seguita è quello di Emilio Betti che dice che la
causa è la funzione economico sociale del contratto, successivamente si è coniato un'altra definizione di Giovan battista
ferri che dice che la causa è la funzione economica individuale.
La causa è presente sia nei contratti onerosi che gratuiti, la mancanza di causa determina Pinerficacia e quindi la nullità del
contratto.
La causa comunque non va coneusa con i motivi che inducono le parti a stipulare un contratto, i motivi sono la ragione
soggettiva che induce i soggetti a Stipulare il contratto e non hanno rilevanza per il diritto ai fini della validità del contratto
ma potrebbero averia in casi eccezionali ovvero quando sono contenuti in una condizione o in un modo o sono illeciti e comuni
ad entrambe le parti Mentre la causa è il significato attribuito dalle parti in base ai loro interessi.
-
l'oggetto
L'oggetto è il diritto trasferito da una parte all'altra o la prestazione che una parte si Obbliga a eseguire nei confronti
dell'altra.
L'oggetto del contratto è la prestazione ovvero l'impegno da realizzare, un contratto può avere più oggetti.
L'oggetto deve essere secondo l'articolo 1346 del codice civile: possibile, lecito quindi non contrario a norme imperative, di
ordine pubblico o di buon costume e deve essere determinato o determinabile, l'oggetto determinato quando le parti hanno
identificato esattamente il diritto che si trasferisce o le prestazioni che devono essere eseguite mentre determinabile in
base a criteri di identificazione enunciati nel contratto o ricavabili.
Il contratto può essere nullo per mancanza dell'oggetto o per mancanza dei requisiti Stabiliti dall'articolo 1346 del codice
civile.
- la forma del contratto
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma per la conclusione del contratto quindi le parti sono libere di
scegliere la forma del contratto che stipulano attraverso dichiarazioni espresse quindi scritte o orali o comportamenti
conciudenti quando però non sia la legge a richiedere una determinata forma.
Gli Elementi Accidentali del Contratto
Gli elementi accidentali del contratto sono quegli elementi che le parti sono libere nell'ambito della loro autonomia
contrattuale di apporre o meno nei regolamento contrattuale ma una volta apposti incidono sugli effetti del contratto e
sono:
-
la condizione
È una clausola contrattuale tramite la quale le parti possono subordinare l'efficacia la risoluzione del contratto ad un
avvenimento futuro e incerto, ne esistono di diverse tipologie: condizioni sospensiva dove gli effetti sono sospesi fino al
verificarsi di un dato evento futuro incerto, condizione risolutiva Perfetto si produce immediatamente ma destinata a
venir meno nel caso in cui l'evento futuro incerto si avvera, condizione unilaterale può essere pattuita in favore soltanto di
una delle parti, condizione legale dove l'avvenimento futuro e incerto a cui è subordinata la produzione degli effetti
contrattuali è prevista per legge, condizione causale dove l'avvenimento futuro e incerto dipende dal caso o da terzi,
condizione potestativa dove l'avvenimento futuro e incerto dipende dalla volontà delle parti, condizione mista dove
l'avvenimento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà delle parti, condizione meramente potestativa dove il
verificarsi dipende da un arbitraria determinazione di volontà di una delle parti secondo l'articolo 1355 del codice civile il
contratto è nullo quando è inserita una condizione meramente potestativa in quanto viene viziata la clausola e quindi il
contratto, Si ha condizione illecita quando la condizione inserita in un contratto sono contrarie a norme imperative, al
buon costume e all'ordine pubblico però se la clausola non è essenziale allora il contratto è valido e solo la clausola sarà
nulla, condizioni impossibile quando l'avvenimento non può verificarsi, il contratto è nullo se si tratta di una condizione
sospensiva mentre se si tratta di una condizione risolutiva si considera come non apposta.
Si ha avveramento della condizione quando l'avvenimento futuro e incerto si verifica e quindi il contratto acquista piena
efficacia prende definitivamente efficacia, vale la regola della retroattività della condizione che dice che gli ereetti
dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto.
-
il termine
le parti possono prevedere un accadimento futuro e incerto dal quale deriverà rinizio dell'erpicacia del contratto, possono
prevedere il termine iniziale cioè il contratto o il negozio avranno eccetto a partire da quel determinato evento o la
cessazione dell'efficacia del contratto quindi il termine finale ovvero il contratto ha erretti immediati che determinano con
l'avvenimento di quel determinato evento.
Il termine non opera retroattivamente, il termine di efficacia segna il momento a partire del quale o fino al quale l'atto
giuridico negoziale produrrà i suoi effetti mentre il termine di scadenza o di adempimento è il momento entro cui deve
essere eseguita la prestazione oggetto dell'obbligazioni.
Alcuni atti giuridici negoziali non tollerano l'apposizione del termine come ad esempio il matrimonio.
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Ponere
Il modo detto anche onere può essere inserito nei contratti ma non in quelli a titolo oneroso, può essere inserita negli atti
negoziali mortis causa e anche Inter vivos.
La limitazione può consistere in un obbligo di fare, di non fare o di dare.
L'onere può essere impossibile o illecito e in questo caso si considera non apposto oppure nullo.
L'onere è fonte dell'obbligo giuridico per l'adempimento dell'obbligo e può agire qualunque interessato.