Diritto Commerciale: Imprenditore, Società e Fonti del Diritto

Documento di Appunti sull'argomento Diritto Commerciale. Il Pdf esplora il diritto commerciale, definendo l'imprenditore commerciale, agricolo e il piccolo imprenditore, le fonti e le figure ausiliarie. Il Pdf è utile per lo studio universitario di Diritto, fornendo una panoramica completa dei concetti fondamentali.

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DIRITTO COMMERCIALE
Con l’espressione diritto commerciale si intende quel ramo del diritto privato costituito
dall’insieme di norme che regolano l’economia. Nasce con il superamento dell’economia di
sussistenza, col decadimento delle strutture feudali quindi basso medioevo. Nasce come diritto
“consuetudinario” (reiterazione di un comportamento non scritto al quale tutti ci atteniamo
ritenendola fonte di diritto è norma non scritta). Nasce come una normativa dei commercianti e
degli artigiani. La moneta prende il posto del baratto.
Si vengono a creare nuove figure professionali (banchieri, finanzieri, assicurazioni, ecc.).
Si vengono a creare un Codice civile e un Codice del commercio. Nel 1942 il Codice civile ingloba
quello commerciale, il 4^ e 5^ libro contengono la maggior parte delle norme legate al commercio.
Fonti del diritto commerciale:
Codice civile (libro 4^ e 5^);
Leggi speciali;
Testi unici (elaborati che raggruppano norme che riguardano il medesimo argomento fatti
per facilitare la consultazione delle leggi; esempio: testo unico del consumatore, codice della
proprietà intellettuali, codice delle assicurazioni private);
Convenzioni internazionali (leggi italiane che recepiscono fonti internazionali);
Fonti comunitarie (dell’Unione Europea);
Costituzione (dà i principi al legislatore e costituisce un filtro di legittimità costituzionale);
La Dottrina (cioè coloro che studiano la materia);
Giurisprudenza (decisioni prese dai giudici nelle sentenze pregresse);
Trattati tra singoli stati.
È fondamentale conoscere la definizione di imprenditore commerciale, perché soltanto a lui si
applicherà lo Statuto dell’imprenditore commerciale; questo statuto è l’insieme delle norme
applicabili al solo imprenditore commerciale.
DEFINIZIONE IN GENERALE DI IMPRENDITORE: c.c. 2082 l’imprenditore è colui che esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o
servizi.
Per professionalità si intende un’attività svoltasi in modo abituale (ciò non significa che non possa
interrompersi temporaneamente es. stabilimento balneare).
Per attività economica si intende un insieme di atti svolti per la produzione o scambio di beni o
servizi che deve essere organizzata.
L’articolo dispone in base alla destinazione dei servizi al mercato, si ritiene che non sia imprenditore
colui che produce beni o servizi per l’autoconsumo.
È necessario che ci siano dei vantaggi significativi per l’imprenditore, e l’attività deve essere lecita.
Non sono imprenditori coloro che svolgono professioni intellettuali (notai, avvocati ecc.).
IMPRENDITORE AGRICOLO: c.c. 2135 (non c’è più il rapporto terra-impresa, infatti è l’impresa
agricola anche l’attività che non presenta connessione tra la produzione e il fondo);
L’imprenditore agricolo è colui che esercita una attività di coltivazione del fondo di selvicoltura,
l’allevamento di animale e le attività connesse.
Comma 2, per le sopracitate si intendono le attività dirette e necessarie allo sviluppo del ciclo
biologico vegetale e animale in genere.
Comma 3, il legislatore dispone che è imprenditore agricolo anche chi svolge attività connesse
come: trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti del
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proprio fondo, bosco o allevamenti. È anche imprenditore agricolo anche colui che svolge attività di
ricezione ed ospitalità nella propria attività agricola (agriturismi). Per le attività connesse va
rispettato il limite della prevalenza. L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo non fallisce e si dovrà iscrivere alla sezione speciale del registro delle
imprese.
Una legge speciale è stata fatta per tutelare l’imprenditore agricolo nei confronti delle
multinazionali; legge 1 del 2012 che prevede: la compravendita fra grande distribuzione e impresa
agricola deve essere in forma scritta, pena la nullità. Devono essere riportate: la quantità, la qualità,
il prezzo il termine e le modalità di pagamento.
IMPRENDITORE COMMERCIALE: (art. c.c. 2195 “imprenditori soggetti a registrazione”).
Gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano:
1. attività industriale volta alla produzione di beni e servizi;
2. attività intermediaria alla circolazione dei beni e dei servizi.
Imprenditori commerciali sono anche coloro che esercitano:
3. attività bancaria;
4. attività di trasporto;
5. attività ausiliarie alle precedenti.
La critica che possiamo fare è che questo articolo è ridondante bastavano il punto 1 e 2 perché gli
altri sono dei servizi che potevano rientrare tra i precedenti.
All’imprenditore commerciale si applicherà lo statuto dell’imprenditore commerciale ovvero
l’insieme delle norme che disciplinano lo statuto dell’imprenditore commerciale:
il registro delle imprese;
le scritture contabili;
la rappresentanza;
fallimento.
PICCOLO IMPRENDITORE: (art. c.c. 2083 sottratto dallo Statuto dell’imprenditore commerciale), il
piccolo imprenditore è colui che svolge l’attività di coltivazione diretta dei fondi ma soprattutto gli
artigiani e i piccoli commercianti e coloro che svolgono una attività in modo professionale,
organizzata ma con la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia
rispetto al valore dei terzi e al capitale investito. Il piccolo imprenditore è destinatario di una
corposa articolata legislazione speciale. Il piccolo imprenditore dovrà iscriversi nella sezione speciale
del registro delle imprese con mera funzione di pubblicità notizia. Il piccolo imprenditore non fallisce
almeno che non superi congiuntamente tre parametri:
1. negli ultimi 3 anni non devi avere avuto un attivo patrimoniale superiore ai 300000$;
2. negli ultimi 3 anni non devi aver realizzato ricavi lordi annui superiori ai 200000$;
3. negli ultimi 3 anni non devi aver superato una esposizione debitoria superiore ai 500000$.
Il tempo decorre dalla data del deposito dell’istanza di fallimento o se la tua attività è inferiore ai 3
anni, dall’inizio dell’attività.
ARTIGIANO: (legge Quadro 443 del 1885) anche per l’artigiano vale il principio della prevalenza,
cioè è necessaria la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia rispetto
al valore dei terzi e al capitale investito. L’articolo 117 della costituzione stabilisce il ripartimento
di competenze tra stato e regione e dice che l’artigianato è più di competenza regionale che statale.
Per definirsi artigiano è necessario iscriversi presso un albo detto “albo provinciale delle imprese
artigiane” situato in ogni camera di commercio ed è un registro pubblico. L’iscrizione ha efficacia
costitutiva e sostitutiva rispetto all’iscrizione al registro delle imprese.

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DIRITTO COMMERCIALE

Con l'espressione "diritto commerciale" si intende quel ramo del diritto privato costituito dall'insieme di norme che regolano l'economia. Nasce con il superamento dell'economia di sussistenza, col decadimento delle strutture feudali quindi basso medioevo. Nasce come diritto "consuetudinario" (reiterazione di un comportamento non scritto al quale tutti ci atteniamo ritenendola fonte di diritto > norma non scritta). Nasce come una normativa dei commercianti e degli artigiani. La moneta prende il posto del baratto. Si vengono a creare nuove figure professionali (banchieri, finanzieri, assicurazioni, ecc.). Si vengono a creare un Codice civile e un Codice del commercio. Nel 1942 il Codice civile ingloba quello commerciale, il 4^ e 5^ libro contengono la maggior parte delle norme legate al commercio.

Fonti del diritto commerciale

  • Codice civile (libro 4^ e 5^);
  • Leggi speciali;
  • Testi unici (elaborati che raggruppano norme che riguardano il medesimo argomento fatti per facilitare la consultazione delle leggi; esempio: testo unico del consumatore, codice della proprietà intellettuali, codice delle assicurazioni private);
  • Convenzioni internazionali (leggi italiane che recepiscono fonti internazionali);
  • Fonti comunitarie (dell'Unione Europea);
  • Costituzione (dà i principi al legislatore e costituisce un filtro di legittimità costituzionale);
  • La Dottrina (cioè coloro che studiano la materia);
  • Giurisprudenza (decisioni prese dai giudici nelle sentenze pregresse);
  • Trattati tra singoli stati.

È fondamentale conoscere la definizione di imprenditore commerciale, perché soltanto a lui si applicherà lo Statuto dell'imprenditore commerciale; questo statuto è l'insieme delle norme applicabili al solo imprenditore commerciale.

DEFINIZIONE IN GENERALE DI IMPRENDITORE

c.c. 2082 l'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. Per professionalità si intende un'attività svoltasi in modo abituale (ciò non significa che non possa interrompersi temporaneamente es. stabilimento balneare). Per attività economica si intende un insieme di atti svolti per la produzione o scambio di beni o servizi che deve essere organizzata. L'articolo dispone in base alla destinazione dei servizi al mercato, si ritiene che non sia imprenditore colui che produce beni o servizi per l'autoconsumo. È necessario che ci siano dei vantaggi significativi per l'imprenditore, e l'attività deve essere lecita. Non sono imprenditori coloro che svolgono professioni intellettuali (notai, avvocati ecc.).

IMPRENDITORE AGRICOLO

c.c. 2135 (non c'è più il rapporto terra-impresa, infatti è l'impresa agricola anche l'attività che non presenta connessione tra la produzione e il fondo); L'imprenditore agricolo è colui che esercita una attività di coltivazione del fondo di selvicoltura, l'allevamento di animale e le attività connesse. Comma 2, per le sopracitate si intendono le attività dirette e necessarie allo sviluppo del ciclo biologico vegetale e animale in genere. Comma 3, il legislatore dispone che è imprenditore agricolo anche chi svolge attività connesse come: trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti del 1proprio fondo, bosco o allevamenti. È anche imprenditore agricolo anche colui che svolge attività di ricezione ed ospitalità nella propria attività agricola (agriturismi). Per le attività connesse va rispettato il limite della prevalenza. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo. L'imprenditore agricolo non fallisce e si dovrà iscrivere alla sezione speciale del registro delle imprese. Una legge speciale è stata fatta per tutelare l'imprenditore agricolo nei confronti delle multinazionali; legge 1 del 2012 che prevede: la compravendita fra grande distribuzione e impresa agricola deve essere in forma scritta, pena la nullità. Devono essere riportate: la quantità, la qualità, il prezzo il termine e le modalità di pagamento.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

(art. c.c. 2195 "imprenditori soggetti a registrazione"). Gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano:

  1. attività industriale volta alla produzione di beni e servizi;
  2. attività intermediaria alla circolazione dei beni e dei servizi.

Imprenditori commerciali sono anche coloro che esercitano:

  1. attività bancaria;
  2. attività di trasporto;
  3. attività ausiliarie alle precedenti.

La critica che possiamo fare è che questo articolo è ridondante bastavano il punto 1 e 2 perché gli altri sono dei servizi che potevano rientrare tra i precedenti. All'imprenditore commerciale si applicherà lo statuto dell'imprenditore commerciale ovvero l'insieme delle norme che disciplinano lo statuto dell'imprenditore commerciale:

  • il registro delle imprese;
  • le scritture contabili;
  • la rappresentanza;
  • fallimento.

PICCOLO IMPRENDITORE

(art. c.c. 2083 sottratto dallo Statuto dell'imprenditore commerciale), il piccolo imprenditore è colui che svolge l'attività di coltivazione diretta dei fondi ma soprattutto gli artigiani e i piccoli commercianti e coloro che svolgono una attività in modo professionale, organizzata ma con la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia rispetto al valore dei terzi e al capitale investito. Il piccolo imprenditore è destinatario di una corposa articolata legislazione speciale. Il piccolo imprenditore dovrà iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese con mera funzione di pubblicità notizia. Il piccolo imprenditore non fallisce almeno che non superi congiuntamente tre parametri:

  1. negli ultimi 3 anni non devi avere avuto un attivo patrimoniale superiore ai 300000$;
  2. negli ultimi 3 anni non devi aver realizzato ricavi lordi annui superiori ai 200000$;
  3. negli ultimi 3 anni non devi aver superato una esposizione debitoria superiore ai 500000$.

Il tempo decorre dalla data del deposito dell'istanza di fallimento o se la tua attività è inferiore ai 3 anni, dall'inizio dell'attività.

ARTIGIANO

(legge Quadro 443 del 1885) anche per l'artigiano vale il principio della prevalenza, cioè è necessaria la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia rispetto al valore dei terzi e al capitale investito. L'articolo 117 della costituzione stabilisce il ripartimento di competenze tra stato e regione e dice che l'artigianato è più di competenza regionale che statale. Per definirsi artigiano è necessario iscriversi presso un albo detto "albo provinciale delle imprese artigiane" situato in ogni camera di commercio ed è un registro pubblico. L'iscrizione ha efficacia costitutiva e sostitutiva rispetto all'iscrizione al registro delle imprese. 2L'artigiano è colui che svolge ad esempio una attività che ha lo scopo di produrre beni o servizi, sono escluse però le attività agricole e commerciali di intermediazione nella circolazione dei beni. Non vengono dichiarati tali coloro che si occupano di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Queste attività devono essere fatte dall'artigiano in prevalenza ma non in esclusività; infatti, potrà farsi assistere anche da dipendenti. L'impresa artigiana può essere svolta non soltanto individualmente ma potrà essere costituita anche in forma di società con l'esclusione di alcuni tipi di società; tuttavia, non potrà essere costituita come una SRL con più di 1 socio, non potrà essere costituita come SPA e per le società in accomanda per operazioni e purché i soci svolgano all'interno della società la prestazione del lavoro anche manuale del processo produttivo. La legge 443 ha fissato dei limiti qualitativi e quantitativi; dal punto di vista qualitativo l'impresa non deve essere totalmente automatizzata, dal punto di vista quantitativo l'impresa ha dei limiti di assunzione per ogni settore (edilizia max. 14, trasporti max. 8, abbigliamento max. 40, produzione non di serie max. 22, produzione di serie max. 12); tutti questi devono essere sotto la direzione e guida dell'artigiano. Non è considerato artigiano colui che svolge attività commerciale e di intermediazione e di vendita, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'artigiano non fallisce, tuttavia se supera un singolo parametro dei seguenti:

  1. negli ultimi 3 anni non devi avere avuto un attivo patrimoniale superiore ai 300000$;
  2. negli ultimi 3 anni non devi aver realizzato ricavi lordi annui superiori ai 200000$;
  3. negli ultimi 3 anni non devi aver superato una esposizione debitoria superiore ai 500000$;

se supera uno dei parametri diviene insolvente.

IMPRESA CONIUGALE

(art. c.c. 177 comma 1 lettera D, rivista con la riforma del diritto di famiglia del 1975). Cosa accade se vi è attività d'impresa di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni? Le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio cadono in comunione. Se invece l'impresa era di uno solo dei due prima di sposarsi e decido per la comunione dei beni, cadranno in comunione tutti gli utili e gli incrementi maturati dal giorno dopo il matrimonio se entrambi gestiscono qualche titolo d'impresa; di quest'ultima l'amministrazione ordinaria spetta distintamente a entrambi i coniugi, la gestione straordinaria spetta congiuntamente ad entrambi. Se non si è d'accordo si potrà interpellare l'autorità giudiziaria che deciderà nell'esclusivo interesse dell'impresa, in ogni caso uno dei due coniugi può delegare l'altro.

IMPRESA FAMIGLIARE

(art. c.c. 230bis questo istituto nasce con riforma diritto di famiglia 1975 con la legge 151 del 1975). La ratio è quello di tutelare i soggetti più deboli della famiglia che potevano essere sfruttati nell'ambiente lavorativo. Accadeva che un imprenditore individuale si avvaleva del lavoro dei propri familiari senza però riconoscerlo; per contrastare questo sfruttamento venne elaborato il 230bis. "salvo che sia configurabile un diverso rapporto". Affinché si possa configurare un'impresa familiare è necessario il soddisfacimento congiunto di due requisiti uno positivo e uno negativo. Non deve esserci nessuno di questi tre contratti (requisiti negativi):

  1. contratto subordinato;
  2. contratto di società;
  3. contratto di associazione in partecipazione.

I requisiti positivi sono:

  1. coniuge;
  2. parenti fino al 3 grado (nipoti);
  3. affini fino al 2 grado (cognati).

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