Tesina Diritto Commerciale: L'Imprenditore e le Scritture Contabili

Documento di Diritto sull'Imprenditore nel Diritto Commerciale. Il Pdf, un appunto universitario, approfondisce i requisiti dell'impresa, le tipologie di pubblicità legale e le scritture contabili, fornendo una panoramica completa degli argomenti trattati.

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Tesina Diritto commerciale
Tantimonaco Corrado
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L’imprenditore
1 LIMPRENDITORE - IN GENERALE
Il diritto commerciale ruota intorno alle nozioni di “imprenditore” e di “impresa”, al ricorrere
delle quali il codice fa discendere l’applicazione di determinate regole (che chiameremo
“statuti dell’impresa” e su cui si tornerà in seguito).
L’impresa nel nostro ordinamento è una attività: un insieme di fatti e di atti unitariamente
preordinati al perseguimento di un dato scopo.
Tale attività è definita, in via generale (definendo, in realtà, il soggetto cui l’attività si
imputa), dall’art. 2082 c.c., a mente del quale è imprenditore chi esercita
professionalmente un attivieconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o servizi”.
Ne consegue che, in linea generale, perché vi sia impresa è necessario che ricorrano quattro
requisiti fondamentali. Questi sono:
1. professionalità;
2. economicità;
3. organizzazione;
4. produttività.
Esaminiamoli più nel dettaglio.
Per professionalità si intende l’abitualità nell’esercizio dell’attività di impresa. È
imprenditore, in altri termini, chi esercita l’attività di impresa con continuità e non
occasionalmente.
Evidentemente la continuità va apprezzata in base al mercato di riferimento - che potrebbe
essere stagionale o altrimenti intermittente.
Ad esempio: non è occasionale l’attività di chi presti servizi di stabilimento in spiaggia solo
nei mesi estivi, non esistendo un mercato per quei servizi nelle altre stagioni.
Potrebbe aversi professionalità anche per il compimento di un unico affare, quando la sua
dimensione qualitativa e quantitativa è tale da farlo ritenere opportuno. È il caso, ad
esempio, della costruzione di una opera pubblica come il ponte sullo stretto di Messina.
Con economicità si intende far riferimento all'obiettivo di coprire almeno i ricavi con i costi.
Sotto tale soglia deve ragionarsi piuttosto di consumo che non di produzione di beni o servizi.
Non è escluso, tuttavia, che si diano imprese programmaticamente volte alla sola copertura
dei costi; è il caso delle cooperative (sulle quali si dirà nelle sedi opportune) e, di regola,
delle imprese pubbliche.
Evidentemente il requisito della economicità fa riferimento non al raggiungimento concreto
di tale scopo ma solo all’obiettivo tendenziale. In altri termini: non è solo perché in concreto
non è raggiunto il pareggio che pescludersi l’esistenza di una impresa (se così fosse, ne

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L'imprenditore

Il diritto commerciale ruota intorno alle nozioni di "imprenditore" e di "impresa", al ricorrere delle quali il codice fa discendere l'applicazione di determinate regole (che chiameremo "statuti dell'impresa" e su cui si tornerà in seguito).

L'impresa nel nostro ordinamento è una attività: un insieme di fatti e di atti unitariamente preordinati al perseguimento di un dato scopo.

Tale attività è definita, in via generale (definendo, in realtà, il soggetto cui l'attività si imputa), dall'art. 2082 c.c., a mente del quale "è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi".

Ne consegue che, in linea generale, perché vi sia impresa è necessario che ricorrano quattro requisiti fondamentali. Questi sono:

  1. professionalità;
  2. economicità;
  3. organizzazione;
  4. produttività.

Esaminiamoli più nel dettaglio.

Per professionalità si intende l'abitualità nell'esercizio dell'attività di impresa. È imprenditore, in altri termini, chi esercita l'attività di impresa con continuità e non occasionalmente.

Evidentemente la continuità va apprezzata in base al mercato di riferimento - che potrebbe essere stagionale o altrimenti intermittente.

Ad esempio: non è occasionale l'attività di chi presti servizi di stabilimento in spiaggia solo nei mesi estivi, non esistendo un mercato per quei servizi nelle altre stagioni.

Potrebbe aversi professionalità anche per il compimento di un unico affare, quando la sua dimensione qualitativa e quantitativa è tale da farlo ritenere opportuno. È il caso, ad esempio, della costruzione di una opera pubblica come il ponte sullo stretto di Messina.

Con economicità si intende far riferimento all'obiettivo di coprire almeno i ricavi con i costi. Sotto tale soglia deve ragionarsi piuttosto di consumo che non di produzione di beni o servizi.

Non è escluso, tuttavia, che si diano imprese programmaticamente volte alla sola copertura dei costi; è il caso delle cooperative (sulle quali si dirà nelle sedi opportune) e, di regola, delle imprese pubbliche.

Evidentemente il requisito della economicità fa riferimento non al raggiungimento concreto di tale scopo ma solo all'obiettivo tendenziale. In altri termini: non è solo perché in concreto non è raggiunto il pareggio che può escludersi l'esistenza di una impresa (se così fosse, ne risulterebbe la disapplicazione proprio della disciplina delle crisi dell'impresa: fallimento ed altre procedure concorsuali).

Il requisito della organizzazione fa riferimento al coordinamento di lavoro proprio e/o altrui e/o capitale.

In mancanza di organizzazione, e dunque nel caso di prestazione del proprio lavoro senza coordinamento di lavoro altrui e di capitale, potrà al più parlarsi di attività di lavoro autonomo ma non d'impresa. Ne consegue la disapplicazione dello statuto dell'impresa.

Infine, perché si configuri la fattispecie "impresa", è necessario che l'attività sia produttiva. Talvolta tale requisito è descritto come "destinazione al mercato" dei beni o servizi prodotti, ma tale definizione non appare condivisibile.

E infatti, posto che la disciplina dell'impresa è essenzialmente disciplina di tutela del mercato e dei creditori, non si vede perché sfornire l'uno e gli altri di tutela quando l'iniziativa sia destinata non ad una generalità di potenziali clienti ma al solo imprenditore. Senza contare che è esperienza comune quella di imprese cc.dd. "captive", cioè destinate alla produzione di beni o servizi nei confronti di una sola impresa, tipicamente: di altra impresa appartenente al medesimo gruppo (sul tema si rinvia alla parte rilevante del corso).

Se, allora, non può mai dirsi impresa il mero godimento di un bene, non Ł da escludere che sia da definire come imprenditore il soggetto che produce per le proprie esigenze.

Classificazione dell'imprenditore

Come visto il Codice civile fornisce una definizione unitaria di imprenditore e di impresa. Come pure notato, tali definizioni sono funzionali all'applicazione di regole disciplinanti l'attività di impresa.

Ora: se per alcune di queste è ragionevole accomunare iniziative produttive quantitativamente e qualitativamente anche molto diverse (coltivatore del fondo, negoziante, banchiere etc.), per altre regole (si pensi all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, alla soggezione al fallimento, etc.) si pone il problema di differenziare le imprese, proprio per differenziarne la disciplina sulla base delle esigenze di tutela concretamente coinvolte.

Come si vedrà meglio in seguito, la distinzione serve essenzialmente a disapplicare le regole dettate per l'impresa commerciale non piccola (ed in particolare le regole relative al fallimento ed alle altre procedure concorsuali) in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto più coerente con la realtà concreta dell'iniziativa.

Ciò soprattutto perché l'impresa può essere esercitata tanto da un imprenditore persona fisica che da un "imprenditore-ente", primo fra tutti: da una società. Nella sistematica del codice la prima distinzione si rinviene quanto all'oggetto dell'attività esercitata.

L'imprenditore agricolo

Si definisce "imprenditore agricolo" (art. 2135 c.c.) chi esercita:

a. "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali", b. più in genere "attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine", nonché c. attività "connesse".

L'elemento determinante per l'individuazione delle attività agricole principali è rappresentato dal fatto che queste debbono integrare un "ciclo biologico" intero o una fase necessaria dello stesso.

Pertanto, un soggetto che acquista pecore e ne cura lo sviluppo dell'intero ciclo biologico o di una parte dello stesso può essere qualificato imprenditore agricolo; chi le acquista per la rivendita esercita, invece, attività commerciale, non curandosi della cura del ciclo biologico.

Si noti che, a differenza di quanto avveniva nella disciplina previgente, con la riforma del settore (d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228) il collegamento con il fondo (la "terra") non è più elemento necessario al fine di identificare l'impresa agricola.

Il codice detta pure una definizione delle cc.dd. "attività agricole connesse".

Tali attività rappresentano, in sé e per sé, attività commerciali per l'oggetto. La ragione per cui vengono considerate connesse a determinate condizioni è rappresentata dall'intento del legislatore di accorparle, quanto alla disciplina, allo statuto dell'impresa agricola per disapplicarvi lo statuto dell'imprenditore commerciale non piccolo (si insiste: soprattutto quanto all'applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali).

Affinché le attività esercitate da un imprenditore agricolo possano considerarsi connesse all'impresa agricola è necessario che siano soddisfatte due condizioni:

  1. le attività medesime devono essere svolte dallo stesso imprenditore che svolge un'attività principale agricola (c.d. connessione soggettiva);
  2. le attività devono (c.d. connessione oggettiva):
    1. avere ad oggetto in prevalenza prodotti ottenuti da una attività agricola principale, ovvero
    2. essere dirette "alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" ovvero, infine,
    3. essere volte alla valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità (art. 2135 c.c.).

Sono in particolare connesse le attività dirette alla "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione" delle coltivazioni del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali.

Ad esempio, l'imprenditore che alleva pecore e che quindi sia qualificabile come imprenditore agricolo, svolge attività connesse, se trasforma il latte prodotto dalle sue pecore in formaggi.

È attività agricola per connessione quella del fattore che si presti ad arare il campo del vicino a pagamento utilizzando il trattore utilizzato per il proprio campo.

È attività agricola per connessione, infine, l'attività alberghiera prestata all'interno della propria azienda agricola e mediante la somministrazione di beni prevalentemente prodotti nell'esercizio dell'impresa (c.d. "agriturismo").

L'imprenditore commerciale

Tutte le imprese non agricole sono imprese commerciali.

All'interno di questa categoria d'impresa, il codice introduce una distinzione basata sulla dimensione (da apprezzare anche su un parametro qualitativo) dell'attività.

Si definisce, allora, impresa commerciale piccola quella iniziativa economica non agricola rappresentata da:

  1. coltivatore diretto del fondo;
  2. artigiano (con le precisazioni fornite poco oltre);
  3. piccolo commerciante;
  4. chi comunque esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.).

Le prime tre voci rappresentano ipotesi esemplificative fornite dal legislatore per dedurre, da casi concreti, una sorta di "immagine economica" della piccola impresa.

La quarta definizione, consistente in una clausola generale aperta, fornisce invece il criterio discretivo tra le iniziative commerciali piccole e quelle non piccole: perché vi sia impresa "piccola" è necessario che vi sia prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari rispetto al capitale e/o lavoro altrui.

Non è piccolo imprenditore, ad esempio, un gioielliere, pur se esercitasse la propria attività individualmente, e ciò a causa dell'ingente capitale investito, per definizione, nella propria impresa.

Nel corso degli anni sono intervenute diverse innovazioni legislative che hanno introdotto ulteriori definizioni di piccolo imprenditore. La legge fallimentare, ad esempio, conteneva una definizione autonoma di piccolo imprenditore: tale norma è stata abrogata e poi reinserita nella recente riforma (d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

Si noti che la legge 8 agosto 1985, n. 443, recante "legge quadro per l'artigianato", fornisce una dettagliata definizione dell'artigiano, definizione basata su requisiti essenzialmente dimensionali. È da credere che tale definizione di artigiano sia funzionale solo a determinare quali iniziative siano da considerare artigiane ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla stessa legge. Ciò che si intende dire è che un "artigiano" ai sensi della legge 443/1985, legittimato a ricevere le agevolazioni ivi previste, potrebbe non essere

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