Documento da Università degli Studi di Milano-Bicocca su Riassunto di Diritto Internazionale. Il Pdf approfondisce concetti chiave come la definizione di Stato, il riconoscimento e i cambiamenti statali, le conseguenze dell'illecito internazionale e i regimi speciali di responsabilità, utile per gli studenti universitari di Diritto.
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Riassunto di diritto internazionale Diritto Internazionale Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB) 43 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)DIRITTO INTERNAZIONALE
Comprende l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli Stati. Altri destinatari sono le organizzazioni internazionali o determinati popoli e singoli individui. Gli Stati sono soggetti necessari dell'ordinamento internazionale; uno Stato non può sottrarsi alla qualità di destinatario di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano. Tantomeno uno Stato può essere da altri estromesso dalla comunità internazionale.
Non vi è alcuna norma di diritto internazionale che prescriva quali siano i caratteri essenziali di uno Stato, in quanto soggetto di diritto internazionale. L'esistenza di uno Stato infatti, va constata nei dati di fatto e non già dedotta da norme giuridiche. I dati di fatto attestano che si ha uno Stato quando vi sono tre elementi costitutivi:
Non sono considerati Stati:
È quella pratica in base alla quale gli Stati preesistenti riconoscono gli Stati di nuova formazione e può consistere in un atto unilaterale dello Stato preesistente oppure può essere contenuto in un trattato tra lo Stato preesistente e lo Stato nuovo. All'atto va attribuito un carattere meramente politico, come segno della volontà di instaurare normali relazioni tra i due Stati interessati. Avendo quindi natura politica, non presenta alcun carattere costitutivo. Lo Stato nuovo sarà riconosciuto Stato quando di fatto in esso di radicherà un'autorità politica indipendente che si affermerà in modo normale e stabile entro un determinato territorio e nei confronti degli individui che ivi si trovano.
Lo Stato è di solito conosciuto con un nome geografico (Italia) o con un nome geografico-politico che si affianca a quello geografico (Repubblica italiana). Il nome è scelto dallo Stato stesso che può decidere anche di cambiarlo.
Lo Stato è soggetto a cambiamenti nei suoi elementi fondamentali che, a volte, possono incidere sulla sua stessa identità, portando alla formazione di nuovi Stati o all'estinzione di Stati preesistenti. Uno Stato nuovo può in base a determinate condizioni succedere nei diritti e negli obblighi di cui era titolare lo Stato predecessore. Tuttavia in base alle norme sulla successione degli Stati si è stabilito che:
Un caso di separazione particolarmente controverso, è quello che riguarda la soggettività internazionale del Kosovo. Il Kosovo ha unilateralmente proclamato la propria indipendenza dalla Serbia. Il comunicato prevedeva due quesiti:
La Corte di giustizia internazionale trattò soltanto la prima questione, arrivando alla conclusione che la dichiarazione di indipendenza può essere conforme al diritto internazionale soltanto se quella soggettività internazionale corrisponde alle condizioni che il diritto internazionale richiede perché un ente territoriale si dichiari indipendente. Un altro caso di separazione è l'acquisto dell'indipendenza da parte di un territorio sottoposto a dominio coloniale. Il fenomeno della decolonizzazione ha caratterizzato la seconda metà del secolo XX e si è fondato sul principio di autodeterminazione dei popoli. Il cambiamento delle autorità che esercitano il governo non comporta un cambiamento dello Stato; gli Stati sopravvivono ai loro governi, con la conseguenza che gli impegni assunti in nome di uno Stato rimangono tali, nonostante il mutamento dei governi che li hanno materialmente assunti.
Il procedimento formativo di uno Stato nuovo si può realizzare o pacificamente o attraverso un conflitto interno di durata più o meno lunga che vede un movimento insurrezionale lottare contro le autorità di uno Stato al fine di realizzare la secessione di un determinato territorio da quest'ultimo. Un movimento insurrezionale è un fenomeno per sua natura transitorio: o il movimento riesce a realizzare il suo obiettivo e cessa di essere tale, oppure non vi riesce e la situazione ritorna a essere quella che si verificava prima della costrizione del movimento. Tuttavia, è considerato un soggetto del diritto internazionale, anche se dispone di una soggettività chiaramente diversa da quella di uno Stato. È considerato soggetto di diritto internazionale se sussistono i seguenti requisiti:
Un movimento insurrezionale è destinatario di:
Sul piano normativo, la mancanza di un legislatore superiore agli Stati, fa sì che le norme del diritto internazionale siano poste in essere dagli stessi Stati che ne sono i principali destinatari e siano prodotte mediante procedimenti che coinvolgono direttamente tali soggetti. 2 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)
Sul piano giudiziario sono state istituite diversi corti che hanno il potere di risolvere una controversia, pronunciando una decisione avente carattere vincolante per gli Stati. Queste corti possono ricoprire lo status di corti a carattere generale, e di corti a carattere speciale. Di centrale rilievo è la Corte Internazionale di Giustizia, che è uno dei sei organi principali delle Nazioni Unite. Questa giudica delle controversie tra Stati che riguardino l'interpretazione di un trattato, ogni questione di diritto internazionale. Essa ha anche una funzione consultiva e può rendere pareri su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Una corte internazionale può pronunciare una sentenza sul merito di una controversia soltanto se tutti gli Stati coinvolti hanno accettato la sua giurisdizione.
Sul piano esecutivo, è sufficiente precisare che non esistono apparati precostituiti che assicurino che gli Stati sovrani osservino le norme del diritto internazionale. Il meccanismo di mantenimento della pace e della sicurezza è infatti affidato alla responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza.
La norma vieta l'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati, e le norme stabiliscono un meccanismo per assicurare la pace e la sicurezza internazionale. Il diritto internazionale potrà considerarsi un ordinamento giuridico se presenta due requisiti:
Rapporti tra entità politiche indipendenti si sono avute in tutte le epoche storiche, a partire dall'antichità e in tutte le aree geografiche. Sul piano teorico l'idea di un diritto naturale nasce dalla filosofia dell'antica Grecia. Sul piano delle relazioni internazionali nel medioevo lo scenario si anima maggiormente; furono intrattenuti rapporti tra centri di potere indipendenti e appartenenti a fedi religiose diverse.
Tra il XVI secolo e il XVII secolo venne ad affermarsi sul piano teorico l'idea che le relazioni tra entità politiche indipendenti si dovessero collocare in un ordinamento giuridico a sé stante, separato dal diritto comune romano di origine giustinianea.
Nel periodo del XVI e XVII secolo vanno collate le origini del diritto internazionale, e in questo periodo si avvertì la necessità della formulazione di norme giuridiche diverse da quelle del diritto giustinianeo, ritenuto ormai inadeguati, soprattutto relativamente a due temi:
Alla base di questi contributi ideologici vi era la diffusa convinzione che, le entità politiche ed indipendenti che si erano formate, manifestano al loro interno una serie di norme e di regole del diritto naturale che sono applicabili nelle relazioni tra tali entità politiche dichiarato indipendenti. Tale concezione è considerata la tesi cardine della corrente del giusnaturalismo.
Nello stesso secolo di vivacità ideologica e culturale, alcuni autori raggiungere ben diverse conclusioni circa il ruolo del diritto internazionale. Essi muovevano dal presupposto che la condizione naturale non sarebbe quella di formare una comunità, ma quella di essere dominato dalla loro e dalla guerra.
Le potenze europee, a partire dal XVI secolo, incrementarono le loro relazioni. Gli ambasciatori furono qualificati come rappresentanti permanenti di uno Stato presso un altro ed acquisirono le prime norme sull'immunità basate sul principio che un sovrano non può esercitare la giurisdizione su di un altro sovrano e quindi neppure sul suo rappresentante ufficiale. 3 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)