Riassunto di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Documento da Università degli Studi di Milano-Bicocca su Riassunto di Diritto Internazionale. Il Pdf approfondisce concetti chiave come la definizione di Stato, il riconoscimento e i cambiamenti statali, le conseguenze dell'illecito internazionale e i regimi speciali di responsabilità, utile per gli studenti universitari di Diritto.

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44 pagine

Riassunto di diritto internazionale
Diritto Internazionale
Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB)
43 pag.
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DIRITTO INTERNAZIONALE
Nozione di diritto internazionale
Comprende l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli Stati. Altri destinatari sono le
organizzazioni internazionali o determinati popoli e singoli individui.!
Gli Stati sono soggetti necessari dell’ordinamento internazionale; uno Stato non può sottrarsi alla qualità
di destinatario di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano.
Tantomeno uno Stato può essere da altri estromesso dalla comunità internazionale. !
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Il diritto internazionale è unico, essendo unica la comunità degli Stati, e i diritti nazionali sono molteplici
tanti quanti sono i singoli Stati.!
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Il diritto internazionali non avrebbe alcuna ragione di essere, se venisse a mancare una pluralità di Stati
sovrani e indipendenti l’uno dall’altro. È sovrano l’ente che non è subordinato alle decisioni prese da
altri enti che siano ad esso superiori. In questo senso gli Stati si trovano un una posizione di reciproca
parità; è tuttavia un’uguaglianza che si traduce soltanto sul piano giuridico. !
Lo Stato
Non vi è alcuna norma di diritto internazionale che prescriva quali siano i caratteri essenziali di uno Stato,
in quanto soggetto di diritto internazionale. !
L’esistenza di uno Stato infatti, va constata nei dati di fatto e non già dedotta da norme giuridiche. !
I dati di fatto attestano che si ha uno Stato quando vi sono tre elementi costitutivi:!
1. GOVERNO: autorità politiche indipendenti esercenti un potere in modo normale e stabile entro
quell’ambito territoriale. Comprende tutti coloro che esercitano un’autorità di natura pubblica in nome
e per cont dello Stato. !
2. TERRITORIO: spazio ove le autorità esercitano il proprio potere di governanti. Si fa rifermento
geografico del territorio visto come ambito spaziale entro il quale si manifesta l’autorità dello Stato
tramite i suoi agenti.!
3. INDIVIDUI: tutte le persone che sono sottoposte alle autorità del territorio. L’evento degli individui può
venire interno in due sensi: con riferimento a tutti coloro che sono rimessi all’autorità dello Stato e alle
regole del suo ordinamento, e il riferimento a quegli individui che, disponendo della cittadinanza di uno
stato, sono legati ad esso da un particolare insieme di diritti e doveri. !
Non sono considerati Stati:!
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Lo Stato apparente, cioè un ente governato da autorità solo formalmente indipendenti ma di fatto
dominate dalle autorità di un altro Stato;!
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Enti costituiti a seguito di manifestazioni di uso della forza condannate dagli organi delle Nazioni Unite;!
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Gli enti che sono membri di uno Stato federale (province, territori).!
Il riconoscimento
È quella pratica in base alla quale gli Stati preesistenti riconoscono gli Stati di nuova formazione e può
consistere in un atto unilaterale dello Stato preesistente oppure può essere contenuto in un trattato tra lo
Stato preesistente e lo Stato nuovo.!
All’atto va attribuito un carattere meramente politico, come segno della volontà di instaurare normali
relazioni tra i due Stati interessati. Avendo quindi natura politica, non presenta alcun carattere costitutivo. !
Lo Stato nuovo sarà riconosciuto Stato quando di fatto in esso di radicherà un’autorità politica
indipendente che si aermerà in modo normale e stabile entro un determinato territorio e nei confronti
degli individui che ivi si trovano. !
Il nome dello Stato
Lo Stato è di solito conosciuto con un nome geografico (Italia) o con un nome geografico-politico che si
aanca a quello geografico (Repubblica italiana). Il nome è scelto dallo Stato stesso che può decidere
anche di cambiarlo. !
I cambiamenti nello Stato
Lo Stato è soggetto a cambiamenti nei suoi elementi fondamentali che, a volte, possono incidere sulla sua
stessa identità, portando alla formazione di nuovi Stati o all’estinzione di Stati preesistenti. !
Uno Stato nuovo può in base a determinate condizioni succedere nei diritti e negli obblighi di cui era
titolare lo Stato predecessore.!
Tuttavia in base alle norme sulla successione degli Stati si è stabilito che:!
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Nessuna rilevanza hanno i cambiamenti nella popolazione che per sua natura costituisce un elemento
costantemente mutevole;!
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Riassunto di diritto internazionale Diritto Internazionale Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB) 43 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)DIRITTO INTERNAZIONALE

Nozione di diritto internazionale

Comprende l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli Stati. Altri destinatari sono le organizzazioni internazionali o determinati popoli e singoli individui. Gli Stati sono soggetti necessari dell'ordinamento internazionale; uno Stato non può sottrarsi alla qualità di destinatario di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano. Tantomeno uno Stato può essere da altri estromesso dalla comunità internazionale.

  • Il diritto internazionale è unico, essendo unica la comunità degli Stati, e i diritti nazionali sono molteplici tanti quanti sono i singoli Stati.
  • Il diritto internazionali non avrebbe alcuna ragione di essere, se venisse a mancare una pluralità di Stati sovrani e indipendenti l'uno dall'altro. È sovrano l'ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che siano ad esso superiori. In questo senso gli Stati si trovano un una posizione di reciproca parità; è tuttavia un'uguaglianza che si traduce soltanto sul piano giuridico.

Lo Stato

Non vi è alcuna norma di diritto internazionale che prescriva quali siano i caratteri essenziali di uno Stato, in quanto soggetto di diritto internazionale. L'esistenza di uno Stato infatti, va constata nei dati di fatto e non già dedotta da norme giuridiche. I dati di fatto attestano che si ha uno Stato quando vi sono tre elementi costitutivi:

  1. GOVERNO: autorità politiche indipendenti esercenti un potere in modo normale e stabile entro quell'ambito territoriale. Comprende tutti coloro che esercitano un'autorità di natura pubblica in nome e per cont dello Stato.
  2. TERRITORIO: spazio ove le autorità esercitano il proprio potere di governanti. Si fa rifermento geografico del territorio visto come ambito spaziale entro il quale si manifesta l'autorità dello Stato tramite i suoi agenti.
  3. INDIVIDUI: tutte le persone che sono sottoposte alle autorità del territorio. L'evento degli individui può venire interno in due sensi: con riferimento a tutti coloro che sono remessi all'autorità dello Stato e alle regole del suo ordinamento, e il riferimento a quegli individui che, disponendo della cittadinanza di uno stato, sono legati ad esso da un particolare insieme di diritti e doveri.

Non sono considerati Stati:

  • Lo Stato apparente, cioè un ente governato da autorità solo formalmente indipendenti ma di fatto dominate dalle autorità di un altro Stato;
  • Enti costituiti a seguito di manifestazioni di uso della forza condannate dagli organi delle Nazioni Unite;
  • Gli enti che sono membri di uno Stato federale (province, territori).

Il riconoscimento

È quella pratica in base alla quale gli Stati preesistenti riconoscono gli Stati di nuova formazione e può consistere in un atto unilaterale dello Stato preesistente oppure può essere contenuto in un trattato tra lo Stato preesistente e lo Stato nuovo. All'atto va attribuito un carattere meramente politico, come segno della volontà di instaurare normali relazioni tra i due Stati interessati. Avendo quindi natura politica, non presenta alcun carattere costitutivo. Lo Stato nuovo sarà riconosciuto Stato quando di fatto in esso di radicherà un'autorità politica indipendente che si affermerà in modo normale e stabile entro un determinato territorio e nei confronti degli individui che ivi si trovano.

Il nome dello Stato

Lo Stato è di solito conosciuto con un nome geografico (Italia) o con un nome geografico-politico che si affianca a quello geografico (Repubblica italiana). Il nome è scelto dallo Stato stesso che può decidere anche di cambiarlo.

I cambiamenti nello Stato

Lo Stato è soggetto a cambiamenti nei suoi elementi fondamentali che, a volte, possono incidere sulla sua stessa identità, portando alla formazione di nuovi Stati o all'estinzione di Stati preesistenti. Uno Stato nuovo può in base a determinate condizioni succedere nei diritti e negli obblighi di cui era titolare lo Stato predecessore. Tuttavia in base alle norme sulla successione degli Stati si è stabilito che:

  • Nessuna rilevanza hanno i cambiamenti nella popolazione che per sua natura costituisce un elemento costantemente mutevole; 1 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)
  • Questioni ben più complesse suscitano invece i cambiamenti nel territorio. Questi possono individuarsi in: A. TRASFERIMENTO TERRITORIALE: una porzione di territorio passa da uno Stato a un altro Stato, senza che cambi l'identità dei due stati coinvolti pur con un territorio ridotto o più ampio. B. UNIONE O FUSIONE: i territori di due o più Stati preesistenti, che si estinguono, si uniscono per formare il territorio di uno Stato nuovo. C. DISSOLUZIONE: uno Stato preesistente si estingue a causa della formazione sul territorio di due o più Stati nuovi. D. ANNESSIONE: uno Stato, che rimane tale, annette il territorio di uno Stato preesistente che si estingue. E. SEPARAZIONE: un territorio di stacca dal territorio di uno Stato, che rimane tale, formando uno Stato nuovo.

Un caso di separazione particolarmente controverso, è quello che riguarda la soggettività internazionale del Kosovo. Il Kosovo ha unilateralmente proclamato la propria indipendenza dalla Serbia. Il comunicato prevedeva due quesiti:

  1. Il primo poneva le sue attenzioni sulla legittimità e conformità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo con le norme del diritto internazionale;
  2. Il secondo mirava all'ottenimento del riconoscimento di Stato indipendente qualora fossero stati rispettati i parametri di legalità.

La Corte di giustizia internazionale trattò soltanto la prima questione, arrivando alla conclusione che la dichiarazione di indipendenza può essere conforme al diritto internazionale soltanto se quella soggettività internazionale corrisponde alle condizioni che il diritto internazionale richiede perché un ente territoriale si dichiari indipendente. Un altro caso di separazione è l'acquisto dell'indipendenza da parte di un territorio sottoposto a dominio coloniale. Il fenomeno della decolonizzazione ha caratterizzato la seconda metà del secolo XX e si è fondato sul principio di autodeterminazione dei popoli. Il cambiamento delle autorità che esercitano il governo non comporta un cambiamento dello Stato; gli Stati sopravvivono ai loro governi, con la conseguenza che gli impegni assunti in nome di uno Stato rimangono tali, nonostante il mutamento dei governi che li hanno materialmente assunti.

I movimenti insurrezionali

Il procedimento formativo di uno Stato nuovo si può realizzare o pacificamente o attraverso un conflitto interno di durata più o meno lunga che vede un movimento insurrezionale lottare contro le autorità di uno Stato al fine di realizzare la secessione di un determinato territorio da quest'ultimo. Un movimento insurrezionale è un fenomeno per sua natura transitorio: o il movimento riesce a realizzare il suo obiettivo e cessa di essere tale, oppure non vi riesce e la situazione ritorna a essere quella che si verificava prima della costrizione del movimento. Tuttavia, è considerato un soggetto del diritto internazionale, anche se dispone di una soggettività chiaramente diversa da quella di uno Stato. È considerato soggetto di diritto internazionale se sussistono i seguenti requisiti:

  • La sua sottoesposizione a un comando responsabile;
  • L'effettivo controllo di un territorio che consenta lo svolgimento di operazioni militari continue e concertate.

Un movimento insurrezionale è destinatario di:

  • Numerose norme del diritto internazionale di guerra che lo vincolano nei confronti dello Stato conto cui combatte;
  • Di altre norme di diritto internazionale che lo vincolano nei confronti di Stati terzi, e gli è riconosciuta la capacità di concludere trattati.

La funzione normativa

Sul piano normativo, la mancanza di un legislatore superiore agli Stati, fa sì che le norme del diritto internazionale siano poste in essere dagli stessi Stati che ne sono i principali destinatari e siano prodotte mediante procedimenti che coinvolgono direttamente tali soggetti. 2 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)

La funzione giudiziaria

Sul piano giudiziario sono state istituite diversi corti che hanno il potere di risolvere una controversia, pronunciando una decisione avente carattere vincolante per gli Stati. Queste corti possono ricoprire lo status di corti a carattere generale, e di corti a carattere speciale. Di centrale rilievo è la Corte Internazionale di Giustizia, che è uno dei sei organi principali delle Nazioni Unite. Questa giudica delle controversie tra Stati che riguardino l'interpretazione di un trattato, ogni questione di diritto internazionale. Essa ha anche una funzione consultiva e può rendere pareri su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Una corte internazionale può pronunciare una sentenza sul merito di una controversia soltanto se tutti gli Stati coinvolti hanno accettato la sua giurisdizione.

La funzione esecutiva

Sul piano esecutivo, è sufficiente precisare che non esistono apparati precostituiti che assicurino che gli Stati sovrani osservino le norme del diritto internazionale. Il meccanismo di mantenimento della pace e della sicurezza è infatti affidato alla responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza.

Il nodo cruciale dell'uso della forza

La norma vieta l'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati, e le norme stabiliscono un meccanismo per assicurare la pace e la sicurezza internazionale. Il diritto internazionale potrà considerarsi un ordinamento giuridico se presenta due requisiti:

  • Un requisito formale che prevede la formulazione di un apparato normativo;
  • Un requisito sostanziale quale riscontri che effettivamente il diritto internazionale sia considerabile un ordinamento giuridico perché nel concreto riconosciuto ed osservato dagli Stati destinatari.

La preistoria del diritto internazionale

Rapporti tra entità politiche indipendenti si sono avute in tutte le epoche storiche, a partire dall'antichità e in tutte le aree geografiche. Sul piano teorico l'idea di un diritto naturale nasce dalla filosofia dell'antica Grecia. Sul piano delle relazioni internazionali nel medioevo lo scenario si anima maggiormente; furono intrattenuti rapporti tra centri di potere indipendenti e appartenenti a fedi religiose diverse.

L'epoca formativa del diritto internazionale

Tra il XVI secolo e il XVII secolo venne ad affermarsi sul piano teorico l'idea che le relazioni tra entità politiche indipendenti si dovessero collocare in un ordinamento giuridico a sé stante, separato dal diritto comune romano di origine giustinianea.

L'idea di una comunità naturale degli Stati

Nel periodo del XVI e XVII secolo vanno collate le origini del diritto internazionale, e in questo periodo si avvertì la necessità della formulazione di norme giuridiche diverse da quelle del diritto giustinianeo, ritenuto ormai inadeguati, soprattutto relativamente a due temi:

  1. Il regime della guerra e il diritto di ricorrere alla forza propria di operazioni militari;
  2. Il regime della navigazione.

Alla base di questi contributi ideologici vi era la diffusa convinzione che, le entità politiche ed indipendenti che si erano formate, manifestano al loro interno una serie di norme e di regole del diritto naturale che sono applicabili nelle relazioni tra tali entità politiche dichiarato indipendenti. Tale concezione è considerata la tesi cardine della corrente del giusnaturalismo.

L'idea di una guerra naturale tra gli Stati

Nello stesso secolo di vivacità ideologica e culturale, alcuni autori raggiungere ben diverse conclusioni circa il ruolo del diritto internazionale. Essi muovevano dal presupposto che la condizione naturale non sarebbe quella di formare una comunità, ma quella di essere dominato dalla loro e dalla guerra.

L'espansione delle potenze europee

Le potenze europee, a partire dal XVI secolo, incrementarono le loro relazioni. Gli ambasciatori furono qualificati come rappresentanti permanenti di uno Stato presso un altro ed acquisirono le prime norme sull'immunità basate sul principio che un sovrano non può esercitare la giurisdizione su di un altro sovrano e quindi neppure sul suo rappresentante ufficiale. 3 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-di-diritto-internazionale-146/8959162/ Downloaded by: paola-rossi-47 (paolarossi291098@gmail.com)

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