Diritto del Lavoro: orientamenti giurisprudenziali su mobbing e trasferimenti

Slide dall'Università Giustino Fortunato su Diritto del Lavoro: orientamenti giurisprudenziali. Il Pdf, una presentazione universitaria di Diritto, esplora sentenze della Cassazione su mobbing, trasferimento del lavoratore e distacco di manodopera, utile per lo studio universitario della materia.

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47 pagine

Corso di Diritto del lavoro
Modulo 9: Orientamenti giurisprudenziali
Prof. Fabrizio de Falco
Contenuti e obiettivi del Modulo 9
Orientamenti giurisprudenziali
Contenuto
1. Presentazione e introduzione al modulo 9
2. Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 1
3. Mobbing e orientamenti giurisprudenziali – 2
4. Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 3
5. Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali - 1
6. Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali -2
7. Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali - 3
8. Distacco di manodopera e e orientamenti giurisprudenziali - 2
Obiettivi e risultati attesi
Illustrare alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali in tema di mobbing, trasferimento del
lavoratore e distacco di manodopera

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UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

UNIVER RTUNATO UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA ERSITA GIUSTINO

Corso di Diritto del lavoro Modulo 9: Orientamenti giurisprudenziali Prof. Fabrizio de Falco

Contenuti e obiettivi del Modulo 9

Orientamenti giurisprudenziali

Contenuto

  1. Presentazione e introduzione al modulo 9
  2. Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 1
  3. Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 2
  4. Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 3
  5. Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali - 1
  6. Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali -2
  7. Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali - 3
  8. Distacco di manodopera e e orientamenti giurisprudenziali - 2

Obiettivi e risultati attesi

Illustrare alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali in tema di mobbing, trasferimento del lavoratore e distacco di manodopera

Indici presuntivi del mobbing negli orientamenti giurisprudenziali

  • In ragione dell'assenza di definizione giuridica del mobbing, si è dovuto ricorrere alla elaborazione di indici presuntivi ai fini della individuazione della fattispecie di cui si discute. Questi sono stati ben individuati da alcune sentenze della Suprema Corte ( v. Cass. n. 12725 / 2013; Cass. n. 12048 / 2011; Cass. n. 3785 / 2009) e possono essere così sintetizzati: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o sinanche apparentemente leciti se singolarmente considerati; b) la sussistenza dell'evento lesivo della sfera psico-fisica del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta ed il pregiudizio psico-fisico; d) la presenza dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Tale ultimo requisito non è però, da taluni, ritenuto necessario essendosi all'uopo rilevato che dovrebbe acquisire rilievo la mera oggettività del comportamento offensivo.
  • Trasferimento del lavoratore e principali questioni rilevanti nel quadro giurisprudenziale
  • a) identificazione el significato di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
  • b) verifica circa la sussistenza o meno di criteri di scelta tra lavoratori potenzialmente trasferibili laddove svolgano mansioni fungibili
  • c) verifica circa la legittimità o meno del c.d. trasferimento per incompatibilità ambientale
  • Distacco di manodopera e principali questioni rilevanti nel quadro giurisprudenziale
  • a) verifica circa la sussistenza del requisito dell'interesse del distaccante
  • b) verifica circa la sussistenza del requisito della temporaneità del provvedimento

Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 1

UNIVER RTUNATO UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA ERSITA GIUSTINO . Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 1 Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione sul mobbing

Nella presente videolezione si cominceranno ad illustrare alcune significative pronunzie della Cassazione in tema di mobbing

Obiettivo: identificare i percorsi interpretativi tramite i quali la Cassazione ritiene configurabile il mobbing avendosi quale riferimento non soltanto l'oggettività della condotta ma anche l'intento persecutorio

Cassazione n. 4685 / 2019

Affinché si sostanzi il mobbing occorre che, con l'elemento obiettivo integrato da una pluralità di comportamenti (di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio) del datore di lavoro, concorra quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo.

Cassazione n. 22684 / 2018

  • L'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. mobbing e che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. consiste nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente. In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Cassazione n. 7985 / 2013

  • Il mobbing può essere accertato dal giudice del lavoro solo se viene data la prova circa una serie di atti vessatori compiuti ai danni di un lavoratore, collegati tra loro allo scopo di arrecare un danno alla persona. Ai fini della ricorrenza del mobbing, non basta ipotizzare un semplice svuotamento di mansioni, ma bisogna anche dimostrare che il datore di lavoro ha realizzato un insieme di azioni coordinate per emarginare il dipendente.

Conclusioni sul mobbing

  • La Cassazione ritiene che affinchè si concretizzi il mobbing occorre che gli elementi oggettivi riconducibili al comportamento posto in essere dal datore di lavoro si abbinino all'elemento soggettivo relativo all' intento persecutorio.

Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 2

UNIVER RTUNATO UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA ERSITA GIUSTINO Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 2 Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione sulla definizione di mobbing

Nella presente videolezione si illustreranno ulteriori pronunzie della Cassazione in tema di mobbing

Obiettivo: identificare i percorsi interpretativi tramite i quali la Cassazione identifica la definizione di mobbing

Cassazione n. 12725 / 2013

Il mobbing rappresenta un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Per la configurabilita del mobbing devono perciò ricorrere contestualmente molteplici elementi: una serie di comportamenti persecutori protratti nel tempo (solitamente viene indicato come termine minimo un anno), illeciti o anche leciti, se considerati singolarmente; l'elemento soggettivo, che si traduce nell'intento e volontà persecutori e vessatori, unificanti di tutti i comportamenti lesivi posti in essere dal mobber, che potrà essere il datore di lavoro, o comunque un suo preposto, o un superiore gerarchico, o un altro dipendente; l'evento dannoso; il nesso di causa tra le predette condotte o omissioni e la lesione

Cassazione n. 87 / 2012

Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

Cassazione n. 1471 / 2013

  • Il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare.

Conclusioni sul fenomeno del mobbing

  • La Cassazione ritiene che Il mobbing rappresenta un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore al'interno del luogo di lavoro.
  • Tali comportamenti possono essere posti in essere da parte di superiori gerarchici (c.d. mobbing verticale) o da colleghi di lavoro ( c.d. mobbing orizzontale)

Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 3

UNIVER RTUNATO UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA ERSITA GIUSTINO Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 3 Prof. Fabrizio de Falco

Presentazione e contenuto della videolezione sull'intento doloso

Nella presente videolezione si illustrerà un'ulteriore sentenza della Cassazione sul rilievo dell' intento doloso ai fini della configurabilità del mobbing nonché due pronunzie della Cassazione, sezione penale, concernenti fattispecie riconducibili al mobbing

Obiettivo: illustrare il contenuto di un'ulteriore pronunzia della Cassazione con la quale si afferma che (ai fini della configurazione del mobbing) occorre dimostrare l" intento doloso del datore di lavoro nonché il contenuto di due sentenze della Cassazione in ambito penale relative a fattispecie riconducibili al mobbing ed all'applicazione degli artt. 572 cod. pen. (reato di maltrattamenti) e dell' art. 612 bis cod. pen. (reato di atti persecutori, c.d. stalking).

Cassazione n. 5472 / 2021

Non è configurabile il mobbing in presenza di una mera "sottoutilizzazione" del dipendente motivata dalla necessità di attendere che l'ufficio di assegnazione sia dotato di adeguati strumenti informatici e che siano specificati i compiti inerenti alle funzioni assegnate all'ufficio. In tal caso, infatti, dai tempi tecnici necessari per l'avvio delle attività del nuovo ufficio può desumersi l'assenza di un intento doloso

Cassazione, Sez. Pen., n. 10090 / 2001

Non v'è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest' ultimo nella condizione specificamente prevista dall'art. 572 cod. pen, di persona sottoposta alla sua autorità, il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.

Cassazione Sez. Pen., n. 31273 / 2020

  • Nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell'alveo precettivo di cui all'art. 612 bis cod. pen. (relativa al reato di atti persecutori, c.d. stalking) laddove quella "mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro", elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice

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