UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
UNIVER
RTUNATO
UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA
ERSITA GIUSTINO
Corso di Diritto del lavoro
Modulo 9: Orientamenti giurisprudenziali
Prof. Fabrizio de Falco
Contenuti e obiettivi del Modulo 9
Orientamenti giurisprudenziali
Contenuto
- Presentazione e introduzione al modulo 9
- Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 1
- Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 2
- Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 3
- Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali - 1
- Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali -2
- Trasferimento del lavoratore e orientamenti giurisprudenziali - 3
- Distacco di manodopera e e orientamenti giurisprudenziali - 2
Obiettivi e risultati attesi
Illustrare alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali in tema di mobbing, trasferimento del
lavoratore e distacco di manodopera
Indici presuntivi del mobbing negli orientamenti giurisprudenziali
- In ragione dell'assenza di definizione giuridica del mobbing, si è dovuto
ricorrere alla elaborazione di indici presuntivi ai fini della individuazione della
fattispecie di cui si discute. Questi sono stati ben individuati da alcune
sentenze della Suprema Corte ( v. Cass. n. 12725 / 2013; Cass. n. 12048 /
2011; Cass. n. 3785 / 2009) e possono essere così sintetizzati: a) la
molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o sinanche
apparentemente leciti se singolarmente considerati; b) la sussistenza
dell'evento lesivo della sfera psico-fisica del dipendente; c) il nesso eziologico
tra la condotta ed il pregiudizio psico-fisico; d) la presenza dell'elemento
soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Tale ultimo requisito non è però, da
taluni, ritenuto necessario essendosi all'uopo rilevato che dovrebbe acquisire
rilievo la mera oggettività del comportamento offensivo.
- Trasferimento del lavoratore e principali questioni rilevanti nel
quadro giurisprudenziale
- a) identificazione el significato di comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive
- b) verifica circa la sussistenza o meno di criteri di scelta tra lavoratori
potenzialmente trasferibili laddove svolgano mansioni fungibili
- c) verifica circa la legittimità o meno del c.d. trasferimento per incompatibilità
ambientale
- Distacco di manodopera e principali questioni rilevanti nel
quadro giurisprudenziale
- a) verifica circa la sussistenza del requisito dell'interesse del
distaccante
- b) verifica circa la sussistenza del requisito della temporaneità del
provvedimento
Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 1
UNIVER
RTUNATO
UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA
ERSITA GIUSTINO
.
Mobbing e orientamenti giurisprudenziali
- 1
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione sul mobbing
Nella presente videolezione si cominceranno ad illustrare alcune
significative pronunzie della Cassazione in tema di mobbing
Obiettivo: identificare i percorsi interpretativi tramite i quali la Cassazione ritiene
configurabile il mobbing avendosi quale riferimento non soltanto l'oggettività della
condotta ma anche l'intento persecutorio
Cassazione n. 4685 / 2019
Affinché si sostanzi il mobbing occorre che, con l'elemento obiettivo integrato
da una pluralità di comportamenti (di carattere persecutorio, illeciti o anche
leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio) del datore di lavoro, concorra quello soggettivo dell'intendimento
persecutorio del datore medesimo.
Cassazione n. 22684 / 2018
- L'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il
c.d. mobbing e che rappresenta una violazione dell'obbligo di
sicurezza posto a carico dello stesso datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.
consiste nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e
consistente nel compimento di una pluralità di atti con le caratteristiche
della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente. In
caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di
sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte
dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria
prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in
quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione
della condotta inadempiente del datore.
Cassazione n. 7985 / 2013
- Il mobbing può essere accertato dal giudice del lavoro solo se viene
data la prova circa una serie di atti vessatori compiuti ai danni di un
lavoratore, collegati tra loro allo scopo di arrecare un danno alla
persona. Ai fini della ricorrenza del mobbing, non basta ipotizzare un
semplice svuotamento di mansioni, ma bisogna anche dimostrare che
il datore di lavoro ha realizzato un insieme di azioni coordinate per
emarginare il dipendente.
Conclusioni sul mobbing
- La Cassazione ritiene che affinchè si concretizzi il
mobbing occorre che gli elementi oggettivi riconducibili al
comportamento posto in essere dal datore di lavoro si
abbinino all'elemento soggettivo relativo all' intento
persecutorio.
Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 2
UNIVER
RTUNATO
UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA
ERSITA GIUSTINO
Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 2
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione sulla definizione di mobbing
Nella presente videolezione si illustreranno ulteriori pronunzie della
Cassazione in tema di mobbing
Obiettivo: identificare i percorsi interpretativi tramite i quali la Cassazione
identifica la definizione di mobbing
Cassazione n. 12725 / 2013
Il mobbing rappresenta un complesso fenomeno consistente in una serie di
atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei
confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui
è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed
emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal
gruppo. Per la configurabilita del mobbing devono perciò ricorrere
contestualmente molteplici elementi: una serie di comportamenti persecutori
protratti nel tempo (solitamente viene indicato come termine minimo un
anno), illeciti o anche leciti, se considerati singolarmente; l'elemento
soggettivo, che si traduce nell'intento e volontà persecutori e vessatori,
unificanti di tutti i comportamenti lesivi posti in essere dal mobber, che potrà
essere il datore di lavoro, o comunque un suo preposto, o un superiore
gerarchico, o un altro dipendente; l'evento dannoso; il nesso di causa tra le
predette condotte o omissioni e la lesione
Cassazione n. 87 / 2012
Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti: a) la molteplicità
di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del
dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del
superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del
lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento
persecutorio.
Cassazione n. 1471 / 2013
- Il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno
biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai
colleghi di lavoro, ove venga accertato che, pur essendo a
conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi
ultimi, non si sia attivato per farli cessare.
Conclusioni sul fenomeno del mobbing
- La Cassazione ritiene che Il mobbing rappresenta un
complesso fenomeno consistente in una serie di atti o
comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in
essere nei confronti di un lavoratore al'interno del luogo di
lavoro.
- Tali comportamenti possono essere posti in essere da
parte di superiori gerarchici (c.d. mobbing verticale) o da
colleghi di lavoro ( c.d. mobbing orizzontale)
Mobbing e orientamenti giurisprudenziali - 3
UNIVER
RTUNATO
UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. nº 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA
ERSITA GIUSTINO
Mobbing e orientamenti giurisprudenziali
- 3
Prof. Fabrizio de Falco
Presentazione e contenuto della videolezione sull'intento doloso
Nella presente videolezione si illustrerà un'ulteriore sentenza della
Cassazione sul rilievo dell' intento doloso ai fini della configurabilità del
mobbing nonché due pronunzie della Cassazione, sezione penale,
concernenti fattispecie riconducibili al mobbing
Obiettivo: illustrare il contenuto di un'ulteriore pronunzia della Cassazione con la
quale si afferma che (ai fini della configurazione del mobbing) occorre dimostrare
l" intento doloso del datore di lavoro nonché il contenuto di due sentenze della
Cassazione in ambito penale relative a fattispecie riconducibili al mobbing ed
all'applicazione degli artt. 572 cod. pen. (reato di maltrattamenti) e dell' art. 612
bis cod. pen. (reato di atti persecutori, c.d. stalking).
Cassazione n. 5472 / 2021
Non è configurabile il mobbing in presenza di una mera "sottoutilizzazione"
del dipendente motivata dalla necessità di attendere che l'ufficio di
assegnazione sia dotato di adeguati strumenti informatici e che siano
specificati i compiti inerenti alle funzioni assegnate all'ufficio. In tal caso,
infatti, dai tempi tecnici necessari per l'avvio delle attività del nuovo ufficio
può desumersi l'assenza di un intento doloso
Cassazione, Sez. Pen., n. 10090 / 2001
Non v'è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra
datore di lavoro e lavoratore, essendo caratterizzato dal potere
direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti
del lavoratore dipendente, pone quest' ultimo nella condizione
specificamente prevista dall'art. 572 cod. pen, di persona sottoposta
alla sua autorità, il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla
legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di
maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.
Cassazione Sez. Pen., n. 31273 / 2020
- Nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle
condotte di mobbing nell'alveo precettivo di cui all'art. 612 bis cod.
pen. (relativa al reato di atti persecutori, c.d. stalking) laddove quella
"mirata
reiterazione
di
plurimi
atteggiamenti,
convergenti
nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a
isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro", elaborata dalla
giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a
cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice