Sintesi di teoria contabilità e bilancio, Università Cattolica del Sacro Cuore

Documento dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza su sintesi teoria contabilità e bilancio secondo parziale cattolica. Il Pdf, pensato per lo studio universitario in Economia, riassume la teoria della contabilità e del bilancio, illustrando tecniche di valutazione delle rimanenze finali come Costo Specifico, CMP, FIFO, LIFO e Costo Corrente, con esercizi pratici.

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47 pagine

sintesi teoria contabilità e bilancio
secondo parziale cattolica
Contabilità
Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza (UCSC PC)
46 pag.
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Il bilancio secondo la normativa civilistica principi che possono essere definiti come l'insieme
dei criteri, delle procedure, dei metodi e delle tecniche a supporto:
- contabilizzazione(scritture)
- valutazione(delle singole voci di bilancio)
- rappresentazione (nelle tavole di sintesi)
I principi contabili sono pubblicati da
A) Soggetti nazionali: OIC (Organismo italiano contabilita) che ha rivisto per contabili CNDCEC,
pubblicato nuovi principi contabili e pubblicato documenti interpretativi ai principi contabili
B) Soggetti Internazionali :IASB (International accounting standard board) che ha pubblicato standard
IFRS, rivisto proceduti, pubblicati IFRS per piccole medie imprese, progetto di convergenza con FASB
per unico corpus principi
I principi contabili, all'interno del sistema legislativo, hanno il ruolo direttamente collegato al
contesto economico-giuridico del paese:
- ITALIA che si basa sulle Civil law dove prevale la legge scritta: i principi sono regole operative
coerenti con la LEGGE, i principi contabili ruolo subordinato alla legge e i principi contabili hanno
funzione integrativa, interpretativa e suppletiva.
- MONDO ANGLOSASSONE (UK-USA) che si basa sulle Common Law dove prevalenza giurisprudenza
sulla legge scritta: i principi considerati sono a pari livello della legge
LA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE italiana ha subito modifiche dall'1/01/2016:
- D.Lgs. 139/2015 in seguito recepimento Direttiva UE 2013/34 con conseguenti modifiche al
codice. Tali modifiche riguardano i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (O.I.C.). Sono previsti tre modelli di bilancio:
ordinario: medio-grandi imprese, la forma + completa
Abbreviato (art. 2435-bis c.c.)
Micro imprese (art. 2435-ter c.c.): più piccola è la dimensione più semplice è il bilancio. il
bilancio ha uno scopo informativo per gli stakeholders e semplifica l'organizzazione interna.
Il D.Lgs. 38/2005 e succ. mod. riguarda il regolamento CE n. 1606/2002 e prevede
l'introduzione nella legislazione italiana dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
(Framework e standard operativi); vengono inoltre individuate le società che devono o
possono utilizzare gli IAS/IFRS.
BILANCIO INDIVIDUALE DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE
La finalità principale che guida il legislatore nel dettare le norme sul bilancio è la tutela di tutti
i soggetti terzi con interessi verso l'impresa; quindi il bilancio è lo strumento informativo
principale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; perciò il
legislatore definisce gli aspetti giuridici fondamentali per la formazione del bilancio di
esercizio osservando la tutela dei terzi (stakeholder). La normativa italiana sul bilancio è così
strutturata: Norme Generali, Norme Specifiche
Le norme si strutturano su 3 livelli gerarchici + 1, rappresentato dai principi contabili
nazionali
1
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Sintesi Teoria Contabilità e Bilancio

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sintesi teoria contabilità e bilancio
secondo parziale cattolica
Contabilità
Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza (UCSC PC)
46 pag.
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Il Bilancio e la Normativa Civilistica

Il bilancio secondo la normativa civilistica principi che possono essere definiti come l'insieme
dei criteri, delle procedure, dei metodi e delle tecniche a supporto:

  • contabilizzazione(scritture)
  • valutazione(delle singole voci di bilancio)
  • rappresentazione (nelle tavole di sintesi)

Principi Contabili: Soggetti Nazionali e Internazionali

I principi contabili sono pubblicati da
A) Soggetti nazionali: OIC (Organismo italiano contabilita) che ha rivisto per contabili CNDCEC,
pubblicato nuovi principi contabili e pubblicato documenti interpretativi ai principi contabili
B) Soggetti Internazionali : IASB (International accounting standard board) che ha pubblicato standard
IFRS, rivisto proceduti, pubblicati IFRS per piccole medie imprese, progetto di convergenza con FASB
per unico corpus principi

Ruolo dei Principi Contabili nel Sistema Legislativo

I principi contabili, all'interno del sistema legislativo, hanno il ruolo direttamente collegato al
contesto economico-giuridico del paese:

  • ITALIA che si basa sulle Civil law dove prevale la legge scritta: i principi sono regole operative
    coerenti con la LEGGE, i principi contabili ruolo subordinato alla legge e i principi contabili hanno
    funzione integrativa, interpretativa e suppletiva.
  • MONDO ANGLOSASSONE (UK-USA) che si basa sulle Common Law dove prevalenza giurisprudenza
    sulla legge scritta: i principi considerati sono a pari livello della legge

Regolamentazione Contabile Italiana: Modifiche dal 2016

LA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE italiana ha subito modifiche dall'1/01/2016:

  • D.Lgs. 139/2015 in seguito recepimento Direttiva UE 2013/34 con conseguenti modifiche al
    codice. Tali modifiche riguardano i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di
    Contabilità (O.I.C.). Sono previsti tre modelli di bilancio:
  1. ordinario: medio-grandi imprese, la forma + completa
  2. Abbreviato (art. 2435-bis c.c.)
  3. Micro imprese (art. 2435-ter c.c.): più piccola è la dimensione più semplice è il bilancio. il
    bilancio ha uno scopo informativo per gli stakeholders e semplifica l'organizzazione interna.

Il D.Lgs. 38/2005 e succ. mod. riguarda il regolamento CE n. 1606/2002 e prevede
l'introduzione nella legislazione italiana dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
(Framework e standard operativi); vengono inoltre individuate le società che devono o
possono utilizzare gli IAS/IFRS.

Bilancio Individuale di Esercizio Secondo il Codice Civile

La finalità principale che guida il legislatore nel dettare le norme sul bilancio è la tutela di tutti
i soggetti terzi con interessi verso l'impresa; quindi il bilancio è lo strumento informativo
principale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; perciò il
legislatore definisce gli aspetti giuridici fondamentali per la formazione del bilancio di
esercizio osservando la tutela dei terzi (stakeholder). La normativa italiana sul bilancio è così
strutturata: Norme Generali, Norme Specifiche
Le norme si strutturano su 3 livelli gerarchici + 1, rappresentato dai principi contabili
nazionali
1
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Struttura delle Norme Generali

NOME GENERALI
1
2427 e 2427 bis -> nota integrativa
2428 -> relazione sulla gestione
2429 -> controllo bilancio
2435 bis -+ bilancio in forma abbreviata
2345 ter -+ bilancio micro-imprese
Obiettivo Bilancio
Linee guida
CLAUSOLA
GENERALE
art. 2423
2
art. 2423 bis
Regole applicative
specifiche
CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE E DI
VALUTAZIONE
3 artt. 2423 ter [tavole] 2425 [C.E.]
2424 [S.P.]
2424 bis [S.P.]
2425 bis [C.E.]
2425 ter [R.F.]
2426 [c. di valutazione]
PRINCIPI CONTABILI
NORME PARTICOLARI

La Clausola Generale (Art. 2423)

La clausola generale
I LIVELLO GERARCHICO: CLAUSOLA GENERALE [art. 2423]
Comma 1:Il bilancio viene redatto dagli amministratori, coloro che hanno la responsabilità, è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (dal 2016)
e dalla nota integrativa
Come è composto il bilancio? il bilancio in senso stretto ha la forma tabellare vincola (conto
economico e stato patrimoniale) e forma qualitativa/quantitative libera nel rispetto di un
contenuto minimo imposto dalla legge (nota integrativa).
Il bilancio in senso ampio contiene, oltre a quanto contenuto nel bilancio in senso stretto, la
relazione della gestione, relazione degli organi di controllo.
Comma 2: La CLAUSOLA GENERALE indica un principio di ordine superiore ovvero:
A) Rappresentazione veritiera
B) Rappresentazione corretta
C) Chiarezza
D) Obbligo di andare oltre la legge per garantire la completezza informativa e soddisfare
così la clausola generale [2423/3]
E) Rilevanza opzionale (non si deve mai applicare qualora dovesse andare contro la
clausola generale) [2423/4] -> nuovo concetto introdotto dal D.Lgs. 139/2015
F) OBBIGLIO di non applicare la legge, quando in casi eccezionali si violerebbe la clausola
generale [2423/5]
a) Rappresentazione veritiera e corretta costituiscono obiettivo del bilancio, per essa si
intende credibilità e congruenza con la realtà. Veritiero non significa vero, per la presenza in
bilancio di valori stimati e congetturati, significa ammettere discrezionalità tecnica nelle
valutazioni, ma non arbitrarietà, significa avere le competenze tecniche necessarie in fase
valutativa, significa ottenere valori coerenti con la dinamica economica e la situazione
aziendale presente e futura.
b) Rappresentazione corretta Si realizza attraverso:
o il rispetto della normativa e dei principi contabili
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Regole Applicative Generali e Caratteristiche Qualitative

Regole applicative generali
Caratteristiche qualitative
PRINCIPI GENERALI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
o la comunicazione non deve essere deviante e ciò si realizza con comportamenti in buona
fede e con la chiarezza espositiva
o la correttezza in senso economico, per evitare rappresentazioni false della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
c) Chiarezza È il principio guida nella predisposizione del bilancio. Ciò significa porre i
destinatari del bilancio in condizioni di comprendere dal punto di vista formale
(rappresentazione dei valori in bilancio) e da un punto di vista sostanziale (processo di
formazione dei valori) le modalità di formazione del reddito di esercizio e del capitale di
funzionamento, nonché le caratteristiche della situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell'impresa. Vi sono quattro regole funzionali al raggiungimento e al
miglioramento della chiarezza:

  • Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è rigido ed imposto dal
    legislatore
  • Nel bilancio vi è la distinzione obbligatoria, indicata in nota integrativa (dal 2016), tra valori
    della gestione ordinaria e i valori derivanti dalla gestione straordinaria (ossia legati valori
    della gestione ordinaria e i valori derivanti dalla gestione straordinaria (ossia legati ad eventi
    straordinari). Es: divieto di sommare debiti con crediti oppure costi con ricavi
  • Valutazione autonoma degli elementi eterogenei (attività/passività; costi/ricavi), ovvero
    divieto di compenso di partite (elementi di bilancio)
  • Possibilità di inserire informazioni aggiuntive nelle tavole di Stato Patrimoniale e Conto
    Economico, rispetto allo schema previsto dalla legge
    d) Completezza informativa [art. 2323, comma 3] Per rispettare clausola generale, vi è
    l'obbligo di fornire informazioni aggiuntive relative alle singole problematiche di ciascuna
    impresa. Es: nei periodi di crisi si trovano spesso informazioni aggiuntive sulle scelte di
    ristrutturazione del debito, sui piani di rientro verso le banche, etc.
    e) Rilevanza opzionale [2423/4] La rilevanza è un concetto introdotto con il decreto
    139/2015 e richiama il concetto di materiality presente nell' IAS/IFRS. La rilevanza è
    opzionale e attiene a tutti gli aspetti propri della contabilità, ossia la rilevazione collegata alla
    valutazione ed alla disclosure (informazioni da fornire). Permane però l'obbligo di corretta
    tenuta delle scritture contabili; in altre parole tutti gli accadimenti del periodo amministrativo
    vanno registrati in CO.GE. però non tutti i criteri di rilevazione, valutazione ed informazione
    possono essere applicati se producono effetti irrilevanti ai fini della clausola generale. Es1: il
    nuovo criterio di valutazione del costo ammortizzato per la valutazione degli strumenti
    finanziari può non essere applicato se i suoi effetti sono irrilevanti, nel rispetto della clausola
    generale (la rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione economica,
    patrimoniale e finanziaria dell'impresa); Es2: la suddivisione dei ricavi per aree geografiche
    in nota integrativa può essere omessa se ritenuta irrilevante ai fini della clausola generale,
    nel rispetto della clausola generale; Es3: le informazioni in nota integrativa sulla
    composizione dei ratei e dei risconti possono essere se ritenute irrilevanti, nel rispetto della
    clausola generale
    Concetti fondamentali relativi alla rilevanza:
  • Le semplificazioni che si possono introdurre nell'applicazione del concetto di rilevanza
    devono essere ben ponderate; quindi si definiscono semplificazioni rilevanti se considerate
    singolarmente e nel loro insieme se sono tali da influenzare le decisioni economiche degli
    utilizzatori. In questo caso si devono fornire tutte le informazioni senza alcuna omissione
    3
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Giudizio di Significatività e Rilevanza

· Il giudizio di significatività viene elaborato sulla base delle caratteristiche dell'impresa e
della natura della semplificazione. Es: in un'impresa farmaceutica dove l'attività di ricerca e
sviluppo è fondamentale non devono essere introdotte semplificazioni contabili su tali voci di
bilancio

  • Il giudizio sulla rilevanza è soggettivo ed è un giudizio professionale (lo danno gli
    amministratori) tenuto conto delle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio La
    rilevanza viene considerata su due livelli
    1) La rilevanza nel bilancio complessivo (la più importante); si calcola in base a:
  • parametri quantitativi stabiliti dalla prassi professionale: identificazione di un valore di
    bilancio (fatturato utile, imposte, totale attivo,etc.); identificazione di un parametro
    percentuale Fatturato
  • parametri qualitativi stabiliti dalla prassi professionale, riguardano: la tipologia di impresa;
    la natura del valore oggetto di valutazione
    2) La rilevanza applicate alle singole voci di bilancio. In nota integrativa le imprese devono
    illustrare i criteri applicativi per stabilire la rilevanza delle voci di bilancio ammesse e delle
    relative informazioni ammesse; tutto questo nel rispetto della clausola generale
    f) Obbligo di non applicazione della disposizione di legge per garantire rispetto la clausola
    generale [2423, comma 5]. I casi eccezionali non sono definiti in modo specifico. NON è
    caso eccezionale l'inflazione o la perdita di esercizio. Esempio: cambio piano regolatore
    comunale per causa esterna; ciò causa una rivalutazione del terreno che passa da agricolo
    a edificabile Terreno agricolo 1'000. Terreno edificabile 2'500. Variazione di 1'500
    adeguamento valore in bilancio. NON deve essere applicato l'art. 2426, che riguarda, in tutti
    i suoi punti, i criteri di valutazione. Se avviene (casi eccezionali) la deroga, allora vi è
    l'obbligo di dare informazioni aggiuntive in Nota Integrativa sulla deroga ed esiste un vincolo
    alla destinazione degli utili derivanti dalla deroga (per rispettare la clausola generale)
    Esempio:
    RIVALUZIONE BENE IMMOBILE in caso eccezionale: obbligo deroga 2426 per rispettare la clausola generale.
    Informazioni in nota integrativa: motivazione della deroga e effetti economici e finanziari della deroga.
    Vincolo alla destinazione utili da deroga.
    Bene immobile 1'000 (costo acquisto), caso eccezionale 1'500, ammortamento 20%
    Sp iniziale + immobile 1'000, Sp in corso d'anno + immobile 1'500, riserva valutazione sp- 500, Sp finale sp +
    immobile 1200, sp - riserva libera 100 e riserva valutazione 400.
    Sp annon2 sp + immobile 900, sp- riserva val. 300 riserva libera 200
    Vendita bene immobile zero. Riserva vincolata/valutata zero, riserva utile 500

Principi Generali di Redazione del Bilancio

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE: questi principi sono 7 e sono dettati dalla legge
2423 bis (Codice civile). Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti
principi:
1 PRINCIPIO DELLA CONTINUITA': La valutazione delle voci deve essere fatta con
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (nel momento in cui si fa un
bilancio di esercizio, si da per scontato che l'attività continui nel tempo).
è il principio base di formazione del bilancio, che deve essere predisposto considerando la
prospettiva di funzionamento nel tempo dell'impresa. Quindi tutte le volte che dobbiamo
valutare un certo bene, lo dobbiamo fare considerando che l'impresa continui la sua attività
nel tempo. Il principio della continuità è una condizione che esiste oggi, per poter dire che
l'impresa continuerà in futuro la propria attività. Quindi oggi l'impresa deve avere certe
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