Teoria Generale del Reato: definizioni, tipicità e antigiuridicità

Documento da UCSC su Teoria Generale del Reato. Il Pdf, di Diritto per l'Università, esplora la teoria generale del reato, le sue definizioni, le differenze tra delitti e contravvenzioni, e i principi fondamentali come tipicità, antigiuridicità e colpevolezza.

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17 pagine

Claudia Mazzucato Corso di Diritto penale e penale minorileFacoltà di Scienze politiche e sociali UCSC
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Brevi cenni di
TEORIA GENERALE DEL REATO
1. DEFINIZIONE ‘FORMALE’ DI REATO
Da un punto di vista formale, un reato è un fatto previsto come tale da una legge e punito con una
pena in senso stretto (ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda).
La definizione formale di reato accentua i profili della “illiceità” del fatto e della “trasgressività”
della condotta.
2. DEFINIZIONE ‘SOSTANZIALE DI REATO
Da un punto di vista sostanziale, un reato è un fatto umano colpevole, concretamente offensivo
(lesivo o pericoloso) rispetto a un bene giuridico rilevante e meritevole di tutela penale.
La dimensione sostanziale del reato accentua i nessi con i principi costituzionali di materialità,
offensività e colpevolezza.
Nel nostro attuale ordinamento giuridico, possono essere chiamate a rispondere penalmente soltanto
delle persone fisiche. Dal 2001, però, è stata introdotta una interessante forma di responsabilità
amministrativa da reato degli enti privati, incluse le persone giuridiche fra cui per esempio le
società commerciali (cfr. d.Lgs. 231/2001).
3. DELITTI E CONTRAVVENZIONI
Nel nostro ordinamento giuridico, i reati si dividono in delitti e contravvenzioni a seconda della
specie di pena prevista (art. 39). Le pene per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, le
pene per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. In via del tutto generale si può dire che i
‘delitti’ sono normalmente più gravi delle contravvenzioni, e che queste ultimi contengono
solitamente la trasgressione di precetti con contenuto amministrativo.
Definizione formale di reato
Il reato è un fatto previsto come tale dalla legge
oilliceità
o“trasgressività”
Definizione sostanziale di reato
Il reato è un
fatto
offensivo (lesivo o pericoloso) di beni giuridici rilevanti
colpevole
previsto dalla legge penale
Principi di
Ømaterialità
Øoffensività
Øcolpevolezza
Ølegalità
Claudia Mazzucato Corso di Diritto penale e penale minorileFacoltà di Scienze politiche e sociali UCSC
2
Art. 39
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite
da questo codice.
4. TEORIA GENERALE DEL REATO
Dal un punto di vista sistematico, un reato si definisce come un fatto tipico, antigiuridico,
colpevole. Il fatto tipico, antigiuridico e colpevole è, di regola, anche punibile.
4.1. Tipicità
Il fatto è tipico quando corrisponde alla fattispecie astratta prevista dal legislatore. Nel furto la
tipicità consiste nella ‘appropriazione di una cosa altrui sottraendola a chi la detiene al fine di
trarne profitto’; nell’omicidio il fatto tipico consiste nella causazione della morte di un uomo.
Nella tipicità rientrano quindi tutti gli elementi del fatto: la condotta, l’evento, i presupposti della
condotta, il nesso di causalità tra la condotta umana e l’evento lesivo (art. 40 – 41 c.p.).
4.2. Antigiuridicità
Perché sussista il reato non basta che il fatto sia tipico, è anche necessario che si ponga in contrasto
con tutto l’ordinamento giuridico, cioè che non vi sia nell’ordinamento una qualche norma che lo
consente, che lo rende lecito (es. l’ufficiale di polizia che arresta legittimamente un soggetto non
commette un sequestro di persona).
Si chiamano cause di giustificazione (o scriminanti) quelle situazioni in presenza delle quali la
legge sceglie di rendere pienamente lecito un fatto tipico. Le più note e generali cause di
giustificazione previste dal codice penale sono quelle disciplinate agli artt. 50 54. In particolare si
veda, per la rilevanza biogiuridica: art. 50 (Consenso dell’avente diritto) e 54 (Stato di necessità).
Le cause di giustificazione si fondano su un concetto di ‘bilanciamento di interessi contrapposti’
(per es., nel caso della legittima difesa, la prevalenza della difesa di un soggetto aggredito
ingiustamente sull’incolumità dell’aggressore).
4.3. Colpevolezza
Il principio di colpevolezza: un fondamentale principio di garanzia per il cittadino.
Si tratta di uno dei principi fondamentali di garanzia della libertà del cittadino.
Il principio di colpevolezza è talmente importante da essere costituzionalizzato all’art. 27, co. 1,
Cost.. Enunciando il principio costituzionale di colpevolezza, l’art. 27, co. 1, Cost. recita: “la
responsabilità penale è personale”.
La struttura del reato
Tipicità
Antigiuridicità
Colpevolezza
(Punibilità)
Il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Solo il fatto tipico, antigiuridico e colpevole è anche
punibile
Reato
Fatto
tipico
antigiuridicocolpevole

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Brevi cenni di Teoria Generale del Reato

Definizione 'formale' di Reato

Da un punto di vista formale, un reato è un fatto previsto come tale da una legge e punito con una pena in senso stretto (ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda). La definizione formale di reato accentua i profili della "illiceità" del fatto e della "trasgressività" della condotta.

Definizione formale di reato Il reato è un fatto previsto come tale dalla legge KD D oilliceità o“trasgressività"

Definizione 'sostanziale' di Reato

Da un punto di vista sostanziale, un reato è un fatto umano colpevole, concretamente offensivo (lesivo o pericoloso) rispetto a un bene giuridico rilevante e meritevole di tutela penale. La dimensione sostanziale del reato accentua i nessi con i principi costituzionali di materialità, offensività e colpevolezza. Nel nostro attuale ordinamento giuridico, possono essere chiamate a rispondere penalmente soltanto delle persone fisiche. Dal 2001, però, è stata introdotta una interessante forma di responsabilità amministrativa da reato degli enti privati, incluse le persone giuridiche fra cui per esempio le società commerciali (cfr. d.Lgs. 231/2001).

Definizione sostanziale di reato Il reato è un

  • fatto
  • offensivo (lesivo o pericoloso) di beni giuridici rilevanti
  • colpevole
  • previsto dalla legge penale

Principi di

  • materialità
  • offensività
  • colpevolezza
  • legalità

Delitti e Contravvenzioni

Nel nostro ordinamento giuridico, i reati si dividono in delitti e contravvenzioni a seconda della specie di pena prevista (art. 39). Le pene per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa, le pene per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. In via del tutto generale si può dire che i 'delitti' sono normalmente più gravi delle contravvenzioni, e che queste ultimi contengono solitamente la trasgressione di precetti con contenuto amministrativo. 1Claudia Mazzucato - Corso di Diritto penale e penale minorile- Facoltà di Scienze politiche e sociali - UCSC

Art. 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Teoria Generale del Reato

Dal un punto di vista sistematico, un reato si definisce come un fatto tipico, antigiuridico, colpevole. Il fatto tipico, antigiuridico e colpevole è, di regola, anche punibile.

La struttura del reato

  • Tipicità
  • Antigiuridicità
  • Colpevolezza (Punibilità)

Il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Solo il fatto tipico, antigiuridico e colpevole è anche punibile

Fatto tipico Reato colpevole antigiuridico

Tipicità del Fatto

Il fatto è tipico quando corrisponde alla fattispecie astratta prevista dal legislatore. Nel furto la tipicità consiste nella 'appropriazione di una cosa altrui - sottraendola a chi la detiene - al fine di trarne profitto'; nell'omicidio il fatto tipico consiste nella causazione della morte di un uomo. Nella tipicità rientrano quindi tutti gli elementi del fatto: la condotta, l'evento, i presupposti della condotta, il nesso di causalità tra la condotta umana e l'evento lesivo (art. 40 - 41 c.p.).

Antigiuridicità del Fatto

Perché sussista il reato non basta che il fatto sia tipico, è anche necessario che si ponga in contrasto con tutto l'ordinamento giuridico, cioè che non vi sia nell'ordinamento una qualche norma che lo consente, che lo rende lecito (es. l'ufficiale di polizia che arresta legittimamente un soggetto non commette un sequestro di persona). Si chiamano cause di giustificazione (o scriminanti) quelle situazioni in presenza delle quali la legge sceglie di rendere pienamente lecito un fatto tipico. Le più note e generali cause di giustificazione previste dal codice penale sono quelle disciplinate agli artt. 50 - 54. In particolare si veda, per la rilevanza biogiuridica: art. 50 (Consenso dell'avente diritto) e 54 (Stato di necessità). Le cause di giustificazione si fondano su un concetto di 'bilanciamento di interessi contrapposti' (per es., nel caso della legittima difesa, la prevalenza della difesa di un soggetto aggredito ingiustamente sull'incolumità dell'aggressore).

Colpevolezza

Il principio di colpevolezza: un fondamentale principio di garanzia per il cittadino. Si tratta di uno dei principi fondamentali di garanzia della libertà del cittadino. Il principio di colpevolezza è talmente importante da essere costituzionalizzato all'art. 27, co. 1, Cost .. Enunciando il principio costituzionale di colpevolezza, l'art. 27, co. 1, Cost. recita: "la responsabilità penale è personale". 2Claudia Mazzucato - Corso di Diritto penale e penale minorile- Facoltà di Scienze politiche e sociali - UCSC

  • La responsabilità penale è personale

Occorre capire bene il significato dell'aggettivo "personale" scelto dalla Costituzione. Con l'aggettivo "personale", la Costituzione vuole congiuntamente:

  1. affermare il divieto di responsabilità per fatto altrui;
  2. sancire che si risponde solo per fatto proprio;
  3. sancire che il fatto proprio deve essere, in aggiunta, un fatto colpevole, cioè un fatto rimproverabile.
  • È colpevole solo chi è rimproverabile

- Il significato dell'aggettivo 'colpevole' è stato chiarito dalla Corte costituzionale in occasione di una importantissima sentenza del 1988 (C. cost. sent. 364/1988). - La Corte ha spiegato che è colpevole, e quindi punibile, solo il soggetto verso cui l'ordinamento giuridico può 'muovere un rimprovero'. E ancora: è rimproverabile solo chi avrebbe potuto e dovuto agire diversamente. In altre parole: è colpevole/rimproverabile solo chi avrebbe potuto (come minimo) prevedere ed evitare l'evento dannoso o pericoloso che integra il reato. Come bene ha illustrato la Corte costituzionale nel 1988, ai fini della responsabilità penale deve sussistere una piena coincidenza tra la sfera del dovere (cioè: quello che il cittadino deve fare) e la sfera del potere (cioè: quello che il cittadino può effettivamente fare nelle circostanze concrete).

  • Ai fini della punibilità, non basta aver materialmente posto in essere un fatto di reato e causato un evento lesivo/pericoloso, occorre esserne autori rimproverabili

- Se un certo evento è imprevedibile/inevitabile, chi lo causa non è colpevolmente responsabile. Così, per esempio, chi ha un malore improvviso alla guida di un veicolo e provoca un incidente dal quale deriva la morte di un pedone, non risponderà di omicidio colposo se si dimostrerà che il malore era imprevedibile e, quindi, che la morte del pedone era inevitabile in quelle particolari circostanze. - Si osservi che il fatto di avere materialmente provocato l'evento lesivo o pericoloso (nell'esempio: l'aver materialmente cagionato la morte del pedone, investito dall'auto guidata da chi ha avuto l'improvviso e inevitabile malore) non porta automaticamente alla responsabilità penale, proprio perché la responsabilità penale personale richiede in aggiunta il requisito garantistico rappresentato dalla colpevolezza.

  • Quando si è colpevoli/rimproverabili?

In estrema sintesi, la rimproverabilità-colpevolezza si condensa attorno alla simultanea presenza dell'imputabilità, del dolo o della colpa e della possibilità di conoscere il divieto penale. Vediamo di capire meglio. È rimproverabile, dunque colpevole e punibile, chi al momento del fatto:

  1. era imputabile, cioè capace di capire il significato delle proprie azioni e di auto- determinarsi (art. 85 c.p.);

Art. 85 Capacità d'intendere e di volere 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 2. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere 3Claudia Mazzucato - Corso di Diritto penale e penale minorile- Facoltà di Scienze politiche e sociali - UCSC

  1. era in condizione di conoscere la legge penale che vietava quel comportamento, cioè la legge penale era conoscibile (art. 5 c.p., come integrato dalla sentenza Corte cost. 364/1988 in tema di colpevolezza e rimproverabilità della ignoranza della legge penale). Ai sensi dell'art. 5 c.p., l'ignoranza volontaria o, almeno, evitabile della legge penale non scusa e non esclude quindi la punibilità. È scusata, invece, l'ignoranza inevitabile della legge penale (per esempio nel caso in cui sussista l'assoluta oscurità del testo legislativo o non sia resa disponibile la Gazzetta Ufficiale, ecc.). La conoscibilità della legge penale, cioè la possibilità di conoscere il precetto penale (e non la conoscenza effettiva del precetto), è dunque requisito necessario per poter muovere il rimprovero di colpevolezza all'autore del fatto. Se la legge non è conoscibile - e l'ignoranza della legge stessa è quindi inevitabile - al cittadino non può essere mosso alcun rimprovero di colpevolezza

Art. 5 Ignoranza della legge penale (*) 1. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 3]. (*) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile».

  1. ha agito con dolo (art. 43 c.p.), cioè ha provocato volontariamente e consapevolmente l'evento lesivo (in questo caso si parla di reato doloso). Es. il nipote che uccide volontariamente il nonno per conseguirne l'eredità (omicidio doloso, art. 575 c.p.). oppure ha agito con colpa (art. 43 c.p.), cioè ha provocato involontariamente - per negligenza, imprudenza, imperizia - un evento lesivo prevedibile ed evitabile (in questo caso si parla di reato colposo). Es .: il conducente di un'automobile viaggia imprudentemente a 100 km/h in un centro abitato; a causa dell'eccesso di velocità, perde il controllo del veicolo e investe un passante, uccidendolo. Se il conducente avesse rispettato i limiti di velocità, l'evento non si sarebbe verificato (omicidio colposo: art. 589 c.p.). oppure ha agito con preterintenzione (art. 43 c.p.), cioè ha provocato involontariamente un evento più grave di quello voluto. Es .: Tizio picchia selvaggiamente Caio, al punto di provocarne involontariamente la morte (art. 584 c.p.).

Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva 1. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. 2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [571 2, 572 2, 584, 586] o colposo [259, 326 2, 335, 350, 355 3, 387, 391 2, 449, 450, 451, 452, 500 2, 527 2, 589, 590] espressamente preveduti dalla legge [43]. 3. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. 4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa [43 2] (1). (1) In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. art. 5 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. In tema di violazione tributaria v. art. 5 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472. 4

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