Diritto del Lavoro: rinunzie, transazioni e inclusione dei disabili

Documento dall'Università Niccolò Cusano sul Diritto del Lavoro, con focus su rinunzie, transazioni e tutela del lavoratore. Il Pdf esamina i regimi di indisponibilità dei diritti, le eccezioni e le politiche di inclusione lavorativa per i disabili, come l'assegno di ricollocazione, per studenti universitari di Diritto.

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Diritto del Lavoro
Prof.ssa Luisa Rocchi
1. Rinunzie e transazioni
La disciplina del rapporto di lavoro è contrassegnata da un elevato tasso di inderogabilità
della normativa legale e collettiva, disposta a tutela dell’interesse della parte debole del
rapporto, e cioè del prestatore di lavoro.
In altre parole, le norme inderogabili limitano il potere del lavoratore di disporre dei propri
diritti derivanti da norme di legge e di contratto collettivo.
Con questa tecnica il legislatore impedisce che il lavoratore disponga dei suoi diritti a
vantaggio dello stesso datore di lavoro.
Nel nostro ordinamento esistono comunque due regimi che regolano l’indisponibilità dei
diritti del lavoratore: quello dell’indisponibilità assoluta e quello dell’indisponibilità relativa.
Nel primo caso non possono formare oggetto di atti di disposizione i diritti attribuiti da
norme di legge che vietano ogni patto contrario e comunque stabiliscono espressamente la
nullità. E la nullità degli atti di disposizione può essere fatta valere in qualsiasi momento.
Accanto al regime dell’indisponibiliassoluta è previsto quello dell’indisponibilità relativa,
regolato in via generale dall’art. 2113 c.c. A dire il vero, anche in questo caso la norma
concerne diritti derivanti da norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, pertanto
non sempre è agevole distinguere i diritti assolutamente indisponibili da quelli relativamente
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indisponibili.
Alle rinunzie e alle transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme
inderogabili di legge o del contratto collettivo si applica il regime previsto dall’art.
2113 c.c., che considera meramente annullabili gli atti di disposizione dei relativi diritti,
perché impone al lavoratore l’onere di impugnarli entro un termine di decadenza di sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto, mediante atto scritto anche stragiudiziale.
Pertanto, le rinunce e le transazioni che hanno ad oggetto diritti che hanno la loro fonte
nell’accordo individuale delle parti sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 2113
c.c.
La decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto indica la volontà legislativa di
evitare che il lavoratore possa rinunciare all’impugnazione, in costanza di rapporto,
per timore di ritorsioni del datore di lavoro.
Se, invece, l’atto di disposizione è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il
termine di sei mesi decorre dalla data della rinuncia o della transazione.
È evidente che la mancata impugnazione nel termine di decadenza determina
l’inoppugnabilità dei suddetti atti di disposizione e va considerata comunque una forma
indiretta di disposizione dei propri diritti, ritenuta costituzionalmente legittima anche dalla
Corte costituzionale .
La dottrina più autorevole è ferma nel ritenere che il regime dell’indisponibilità relativa si
applichi agli atti di disposizione dei diritti che siano già acquisiti nel patrimonio del
lavoratore in relazione a prestazioni già rese e non anche a quegli atti di disposizione che
abbiano ad oggetto diritti futuri o comunque non ancora maturati, rispetto ai quali l’atto di
disposizione dovrebbe considerarsi radicalmente nullo .
Si aggiunga che, secondo qualche dottrina , il regime dell’indisponibilità relativa varrebbe
anche per i diritti al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti
assolutamente indisponibili .
Il regime dell’indisponibilità relativa degli atti di disposizione indurrebbe a ritenere che i
lavoratori non possano disporre dei loro diritti.
In realtà così non è, perché a determinate conciliazioni, ancorché abbiano per oggetto atti di
disposizione di diritti relativamente indisponibili, non si applicano le disposizioni dei primi
tre commi dell’art. 2113 c.c.
Si tratta delle conciliazioni svolte ai sensi degli artt. 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater
c.p.c., così come dell’art. 82, d.lgs. n. 276 del 2003 e cioè alle conciliazioni avvenute in sede

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Anteprima

Rinunzie e Transazioni nel Diritto del Lavoro

GLI VE MENS INGENII VERBUM LÒ CI CUSANO UNIVERSITÀ Diritto del Lavoro Prof.ssa Luisa Rocchi

1. Rinunzie e transazioni La disciplina del rapporto di lavoro è contrassegnata da un elevato tasso di inderogabilità della normativa legale e collettiva, disposta a tutela dell'interesse della parte debole del rapporto, e cioè del prestatore di lavoro. In altre parole, le norme inderogabili limitano il potere del lavoratore di disporre dei propri diritti derivanti da norme di legge e di contratto collettivo. Con questa tecnica il legislatore impedisce che il lavoratore disponga dei suoi diritti a vantaggio dello stesso datore di lavoro.

Regimi di Indisponibilità dei Diritti del Lavoratore

Nel nostro ordinamento esistono comunque due regimi che regolano l'indisponibilità dei diritti del lavoratore: quello dell'indisponibilità assoluta e quello dell'indisponibilità relativa. Nel primo caso non possono formare oggetto di atti di disposizione i diritti attribuiti da norme di legge che vietano ogni patto contrario e comunque stabiliscono espressamente la nullità. E la nullità degli atti di disposizione può essere fatta valere in qualsiasi momento. Accanto al regime dell'indisponibilità assoluta è previsto quello dell'indisponibilità relativa, regolato in via generale dall'art. 2113 c.c. A dire il vero, anche in questo caso la norma concerne diritti derivanti da norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, pertanto non sempre è agevole distinguere i diritti assolutamente indisponibili da quelli relativamente 1indisponibili.

Disciplina delle Rinunzie e Transazioni

Alle rinunzie e alle transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o del contratto collettivo si applica il regime previsto dall'art. 2113 c.c., che considera meramente annullabili gli atti di disposizione dei relativi diritti, perché impone al lavoratore l'onere di impugnarli entro un termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, mediante atto scritto anche stragiudiziale. Pertanto, le rinunce e le transazioni che hanno ad oggetto diritti che hanno la loro fonte nell'accordo individuale delle parti sono escluse dal campo di applicazione dell'art. 2113 c.c. La decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto indica la volontà legislativa di evitare che il lavoratore possa rinunciare all'impugnazione, in costanza di rapporto, per timore di ritorsioni del datore di lavoro. Se, invece, l'atto di disposizione è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il termine di sei mesi decorre dalla data della rinuncia o della transazione. È evidente che la mancata impugnazione nel termine di decadenza determina l'inoppugnabilità dei suddetti atti di disposizione e va considerata comunque una forma indiretta di disposizione dei propri diritti, ritenuta costituzionalmente legittima anche dalla Corte costituzionale .

Indisponibilità Relativa e Diritti Acquisiti

La dottrina più autorevole è ferma nel ritenere che il regime dell'indisponibilità relativa si applichi agli atti di disposizione dei diritti che siano già acquisiti nel patrimonio del lavoratore in relazione a prestazioni già rese e non anche a quegli atti di disposizione che abbiano ad oggetto diritti futuri o comunque non ancora maturati, rispetto ai quali l'atto di disposizione dovrebbe considerarsi radicalmente nullo . Si aggiunga che, secondo qualche dottrina , il regime dell'indisponibilità relativa varrebbe anche per i diritti al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti assolutamente indisponibili . Il regime dell'indisponibilità relativa degli atti di disposizione indurrebbe a ritenere che i lavoratori non possano disporre dei loro diritti. In realtà così non è, perché a determinate conciliazioni, ancorché abbiano per oggetto atti di disposizione di diritti relativamente indisponibili, non si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 2113 c.c. Si tratta delle conciliazioni svolte ai sensi degli artt. 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater c.p.c., così come dell'art. 82, d.lgs. n. 276 del 2003 e cioè alle conciliazioni avvenute in sede 2giudiziale, sindacale, dinanzi alle commissioni istituite presso la direzione territoriale del lavoro, in sede di arbitrato libero o presso le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative o, infine, dinanzi alle commissioni di certificazione. L'osservanza di queste procedure, che prevedono la presenza del giudice o del difensore o di un soggetto comunque ritenuto terzo dal legislatore, serve a neutralizzare la posizione di squilibrio del lavoratore di fronte al datore di lavoro e quindi, eccezionalmente, gli atti di disposizione dei diritti posti in essere dal lavoratore in tali sedi si considerano validi .

Quietanza a Saldo e Rinuncia Tacita

Le c.d. quietanze a saldo (o quietanze liberatorie) sono dichiarazioni con le quali il lavoratore riconosce di avere ricevuto quanto a lui spettante e di non avere null'altro a pretendere. Secondo la giurisprudenza, tali dichiarazioni sono da considerare di scienza e comunque carenti di volontà dispositiva, quindi ad esse non si applica l'art. 2113 c.c. . Quanto, invece, alla rinuncia tacita, secondo la giurisprudenza, l'inerzia o l'acquiescenza del lavoratore rilevano come atti negoziali di disposizione del relativo diritto soltanto a seguito di un'indagine rigorosa del giudice ed in presenza della consapevolezza dell'esistenza del diritto e di una univoca volontà abdicativa del lavoratore . La normativa dell'art. 2113 c.c. non si applica soltanto ai rapporti di lavoro subordinato, ma anche a tutti i rapporti indicati dall'art. 409 c.p.c. e, quindi, anche ai rapporti che si concretano nella prestazione di un'opera continuativa e coordinata e a carattere prevalentemente personale (art. 409, n. 3, c.p.c.).

La Prescrizione nel Diritto del Lavoro

2. La prescrizione Come è noto, la prescrizione è un modo di estinzione del diritto determinata dall'inerzia del titolare del diritto medesimo per un determinato periodo di tempo. Secondo l'art. 2934 c.c., infatti, la prescrizione determina l'estinzione del diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge e inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Modifiche alla Disciplina della Prescrizione

Tale disciplina fu modificata, di fatto, da una sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale , che dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., nella parte in cui dette norme consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore, in costanza di rapporto, potrebbe essere indotto a non interrompere la prescrizione per timore di ritorsioni 3del datore di lavoro. In altri termini, i giudici costituzionali con detta sentenza finirono per estendere alla prescrizione dei diritti del lavoratore una disciplina sostanzialmente non dissimile da quella delle rinunce e transazioni (art. 2113 c.c.), senza considerare che queste ultime sono atti negoziali, mentre la prescrizione non ha certamente natura negoziale. Questa giurisprudenza fu poi modificata da una serie successiva di sentenze della stessa Corte costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 174 del 1972 , a seguito degli interventi normativi, come la legge sui licenziamenti individuali del luglio del 1966 e in particolare l'art. 18, legge n. 300 del 1970, che avevano eliminato le ragioni che indussero la Corte costituzionale a differire il momento iniziale della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, la disciplina complessiva sui licenziamenti, garantendo al lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato (supra, cap. 30, par. 3), aveva attenuato sensibilmente il timore del lavoratore per possibili ritorsioni da parte del datore di lavoro.

Regime della Prescrizione dei Crediti Retributivi

Conseguentemente, il regime della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore subordinato è diventato - sino all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 - duplice. Per i rapporti resistenti, e cioè per quelli ai quali si applicava l'art. 18 St. lav. nella sua formulazione originaria - che, secondo la giurisprudenza prevedeva l'unica forma di tutela in grado di scongiurare il timore di ritorsioni e la conseguente inerzia del lavoratore - la prescrizione decorreva secondo la regola generale ovvero dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, in costanza di rapporto. Mentre ai rapporti non resistenti, e cioè quelli ai quali non si applica l'art. 18 St. lav., la prescrizione decorreva (e decorre) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Riforma Fornero e Prescrizione

A partire dalla c.d. riforma Fornero, legge n. 92 del 2012, ed in misura maggiore con l'ultimo intervento legislativo in materia di licenziamenti, cioè il d.lgs. n. 23 del 2015, la distinzione fra rapporti resistenti e rapporti non resistenti sembra destinata a perdere di significato, poiché la nuova disciplina, a differenza della precedente, non garantisce necessariamente la stabilità del rapporto di lavoro a fronte di un licenziamento ingiustificato, con la conseguenza che anche i dipendenti di un'azienda di grandi dimensioni possono, per il timore di possibili ritorsioni da parte del datore di lavoro, rinunziare a far valere i propri diritti. Per questa ragione, dopo la legge n. 92 del 2012, sembra opportuno ritenere che la prescrizione dei crediti retributivi non decorre nel corso del rapporto di lavoro ma soltanto a 4partire dalla sua cessazione. Tale impostazione è stata recentemente confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022 che ha così superato l'empasse venutosi a creare.

Termini di Prescrizione e Decadenza

La prescrizione dei crediti retributivi è quinquennale, mentre per altri diritti, come quello alla qualifica superiore in relazione alle mansioni svolte, la prescrizione è decennale, ferma restando la prescrizione quinquennale per le differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento . Accanto alle prescrizioni estintive vanno menzionate le prescrizioni presuntive, che non determinano l'estinzione del diritto ma soltanto la presunzione legale che il diritto sia stato esercitato, così determinando l'inversione dell'onere della prova, che ricade sul creditore. Le prescrizioni presuntive possono essere superate con la confessione giudiziale del mancato pagamento o con il giuramento decisorio. La decadenza, diversamente dalla prescrizione, determina l'estinzione del diritto per il decorso oggettivo del tempo soltanto nei casi e nei tempi, generalmente brevi, stabiliti dalla legge. Non a caso, sono termini di decadenza quelli per impugnare il licenziamento o le rinunce e transazioni. Vale la pena chiarire, in via generale, che una volta esercitata l'impugnazione ed evitata la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (art. 2967 c.c.).

Politiche Attive e Passive del Lavoro

3. Politiche attive e politiche passive La legislazione del lavoro è rivolta non solo a chi un lavoro lo ha già, ma anche alle persone in cerca di una occupazione, intendendo sia quelle che l'avevano e l'hanno persa, sia coloro che intendono fare ingresso per la prima volta nel mercato del lavoro. Le novità legislative in materia di licenziamenti e assunzioni temporanee, unite alle continue transizioni occupazionali, ai mutamenti nell'organizzazione del lavoro anche in virtù della digitalizzazione dei processi produttivi, e alle fluttuazioni economiche globali, hanno determinato un mutamento di valori e di beni tutelati nel nostro ordinamento. A questi cambiamenti deve ora essere aggiunta l'emergenza pandemica, che ha messo a dura prova il nostro sistema produttivo. Rispetto a tali sollecitazioni, alla funzione di tutela del reddito per uno stato di impossibilità temporanea o definitiva a svolgere la prestazione, propria dell'art. 38 Cost., si affianca, con 5

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