Sistema Inquisitorio, Accusatorio e Misto nel diritto processuale penale

Documento sui sistemi inquisitorio, accusatorio e misto. Il Pdf analizza le caratteristiche e l'evoluzione normativa in Italia, inclusa la riforma Cartabia, nel diritto processuale penale universitario. Il materiale è utile per lo studio autonomo.

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17 pagine

Capitolo I
SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO
1. Diritto penale e diritto processuale penale
La legge penale—> definisce i "tipi di fatto" che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li
commettono.
La legge processuale penale —>regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un
fatto di reato, se l'imputato ne è l'autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata.
Una volta che è stato commesso un reato, occorre:
—accertare le modalità del fatto,
—scoprirne il responsabile (o i responsabili)
—applicare le sanzioni.
Questo compito in una società ordinata spetta allo Stato in base al diritto.
L'uso della coercizione e della forza deve restare monopolio dello Stato.
Le modalità di svolgimento del processo penale non devono essere lasciate alla discrezione di quest'ultimo,
bensì devono essere regolate dalla legge.
Il diritto processuale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. Il giudice accerta se il
fatto commesso dall'imputato rientra nella fattispecie (tipo di fatto) prevista dalla legge penale incriminatrice;
in caso positivo, l'imputato deve essere condannato.
Il diritto penale sostanziale—> vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena; i suoi precetti si
rivolgono a tutti i cittadini.
Il diritto processuale penale —> regola l'accertamento di una responsabilità penale (soltanto alcune fra le
norme processuali si rivolgono genericamente ai cittadini, es rispetto al denunciante ed al testimone)
La legge penale sostanziale, ha la finalità di regolare le azioni delle persone, e non di accertarle;
l'accertamento dei fatti spetta al processo.
La legge processuale penale ha una duplice finalità:
1. regola l'attività del giudice e delle parti;
2. predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice, con il contributo dialettico delle parti,
accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.
2. La protezione della società è la difesa dell’imputato
Il processo penale, nell’applicare la legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente
1 la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e
2 di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta.
Non deve indurre in errore il fatto che l’esigenza di tutela della società contro il delinquente riguardi tutti i
cittadini e quindi costituisce un interesse pubblico, mentre la difesa dell’accusato è oggetto di un interesse
privato.
Tutti i cittadini sono indirettamente interessati a che l’imputato abbia gli strumenti processuali che gli
permettono di ottenere l’accertamento dei fatti in suoi favore, in quanto a ogni cittadino potrebbe accadere di
essere accusato, pertanto l’interesse individuale spettante a un determinato imputato diventa un interesse
pubblico riferibile alla generalità dei cittadini .
—>Le norme processuali devono assicurare insieme la protezione della società e la difesa dell’imputato.
Nel concreto la protezione della società è realizzata con mezzi che impediscono o ostacolano la difesa
dell’imputato (esempio, il segreto investigativo tende ad impedire che l’imputato, una banda criminale a cui
appartiene, possano inquinare le prove o eliminare i testimoni)
Il legislatore si trova costretto a inventare soluzioni che, inevitabilmente possono sacrificare o la difesa della
società, o la difesa dell’imputato: si tratta di scegliere se accettare il rischio di condannare un innocente o
accettare il rischio di assolvere un colpevole.
1
La domanda su quale sistema processuale sia il più idoneo ad accertare i fatti di reato deve essere esaminato,
in primo luogo, in chiave storica. Gli studiosi hanno rilevato che si ha una stretta correlazione tra regime
politico e sistema processuale:
—ad un regime totalitario—> corrisponde un rito penale nel quale la difesa della società prevale su quella
dell'imputato
—ad un regime garantista—>un sistema processuale che dà all’imputato una tutela prevalente rispetto alla
difesa della società.
Per valutare se un ordinamento, che afferma di essere garantista, lo sia nei fatti, basta esaminare quale
modello processuale penale accolga.
3. Sistema inquisitorio e accusatorio
Oggi con i termini accusatorio e inquisitorio ci riferiamo a "tipi" di processo penale, ai quali sono attribuite
determinate caratteristiche.
In linea di massima, si afferma che:
—il sistema inquisitorio si basa sul segreto e sulla scrittura,
—quello accusatorio si fonda sul contraddittorio e sull'oralità.
È importante dire che la contrapposizione ha un valore meramente astratto, perché in concreto nella storia
sono esistiti ordinamenti che presentavano miscelate le caratteristiche tipiche del sistema inquisitorio e di
quello accusatorio.
La maggior parte degli ordinamenti dell'Europa continentale è di tipo misto; grazie alla distinzione
teorica si può valutare se nel singolo ordinamento prevalgano gli elementi inquisitori o accusatori.
Sono due modelli che possono essere ricostruiti seguendo una contrapposizione ideale delle rispettive
caratteristiche, in particolare rileva la contrapposizione tra oralità e scrittura.
Sarebbe, dunque:
—prevalentemente inquisitorio quel processo che permette al giudice di decidere su prove scritte, e cioè
limitandosi a leggere i verbali di atti compiuti in un momento anteriore da parte di altri soggetti.
—prevalentemente accusatorio quel processo che impone al giudice di decidere soltanto in base a prove
che siano assunte oralmente davanti a lui; gli elementi acquisiti in precedenza non possono essere utilizzati
dal giudice per accertare la reità dell'imputato.
L'esperienza storica, anche recente, dimostra che non è sufficiente attuare l'oralità se si vuole predisporre un
processo accusatorio. È pericoloso disinteressarsi di tutta quella fase che precede il giudizio; occorre
preoccuparsi che anche in tale contesto siano presenti garanzie.
4. Sistema inquisitorio e principio di autorità
All'origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la fondamentale
contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico.
Da tale impostazione derivano tutte le altre caratteristiche.
Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata
quanto più potere è dato al soggetto inquirente.
In lui si cumulano tutte le funzioni processuali: egli opera al tempo stesso come giudice, come accusatore e
come difensore dell'imputato.
Da questo postulato, deriva che ad un unico soggetto devono essere concessi pieni poteri in ordine sia
all'iniziativa del processo, sia alla formazione della prova.
—->si crede nel “cumulo” delle funzioni processuali in un unico organo, correlativamente non viene
riconosciuto alcun potere alle parti: l’offeso è l’imputato sono meri “oggetti” del giudizio, poiché tutti i
poteri risiedono nel giudice.
Dal principio del cumulo dei poteri processuali derivano le principali caratteristiche del sistema
inquisitorio:
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Capitolo I

SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO

1. Diritto penale e diritto processuale penale La legge penale-> definisce i "tipi di fatto" che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. La legge processuale penale ->regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l'imputato ne è l'autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Una volta che è stato commesso un reato, occorre: -accertare le modalità del fatto, - scoprirne il responsabile (o i responsabili) - applicare le sanzioni. Questo compito in una società ordinata spetta allo Stato in base al diritto. L'uso della coercizione e della forza deve restare monopolio dello Stato. Le modalità di svolgimento del processo penale non devono essere lasciate alla discrezione di quest'ultimo, bensì devono essere regolate dalla legge. Il diritto processuale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. Il giudice accerta se il fatto commesso dall'imputato rientra nella fattispecie (tipo di fatto) prevista dalla legge penale incriminatrice; in caso positivo, l'imputato deve essere condannato. Il diritto penale sostanziale-> vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena; i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini. Il diritto processuale penale -> regola l'accertamento di una responsabilità penale (soltanto alcune fra le norme processuali si rivolgono genericamente ai cittadini, es rispetto al denunciante ed al testimone) La legge penale sostanziale, ha la finalità di regolare le azioni delle persone, e non di accertarle; l'accertamento dei fatti spetta al processo. La legge processuale penale ha una duplice finalità:

  1. regola l'attività del giudice e delle parti;
  2. predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice, con il contributo dialettico delle parti, accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.

La protezione della società e la difesa dell'imputato

2. La protezione della società è la difesa dell'imputato Il processo penale, nell'applicare la legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente

  1. la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e
  2. di difendere l'accusato dal pericolo di una condanna ingiusta.

Non deve indurre in errore il fatto che l'esigenza di tutela della società contro il delinquente riguardi tutti i cittadini e quindi costituisce un interesse pubblico, mentre la difesa dell'accusato è oggetto di un interesse privato. Tutti i cittadini sono indirettamente interessati a che l'imputato abbia gli strumenti processuali che gli permettono di ottenere l'accertamento dei fatti in suoi favore, in quanto a ogni cittadino potrebbe accadere di essere accusato, pertanto l'interesse individuale spettante a un determinato imputato diventa un interesse pubblico riferibile alla generalità dei cittadini . ->Le norme processuali devono assicurare insieme la protezione della società e la difesa dell'imputato. Nel concreto la protezione della società è realizzata con mezzi che impediscono o ostacolano la difesa dell'imputato (esempio, il segreto investigativo tende ad impedire che l'imputato, una banda criminale a cui appartiene, possano inquinare le prove o eliminare i testimoni) Il legislatore si trova costretto a inventare soluzioni che, inevitabilmente possono sacrificare o la difesa della società, o la difesa dell'imputato: si tratta di scegliere se accettare il rischio di condannare un innocente o accettare il rischio di assolvere un colpevole. 1La domanda su quale sistema processuale sia il più idoneo ad accertare i fatti di reato deve essere esaminato, in primo luogo, in chiave storica. Gli studiosi hanno rilevato che si ha una stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale:

  • ad un regime totalitario-> corrisponde un rito penale nel quale la difesa della società prevale su quella dell'imputato
  • ad un regime garantista->un sistema processuale che dà all'imputato una tutela prevalente rispetto alla difesa della società.

Per valutare se un ordinamento, che afferma di essere garantista, lo sia nei fatti, basta esaminare quale modello processuale penale accolga.

Sistema inquisitorio e accusatorio

3. Sistema inquisitorio e accusatorio Oggi con i termini accusatorio e inquisitorio ci riferiamo a "tipi" di processo penale, ai quali sono attribuite determinate caratteristiche. In linea di massima, si afferma che: -il sistema inquisitorio si basa sul segreto e sulla scrittura, -quello accusatorio si fonda sul contraddittorio e sull'oralità. È importante dire che la contrapposizione ha un valore meramente astratto, perché in concreto nella storia sono esistiti ordinamenti che presentavano miscelate le caratteristiche tipiche del sistema inquisitorio e di quello accusatorio. La maggior parte degli ordinamenti dell'Europa continentale è di tipo misto; grazie alla distinzione teorica si può valutare se nel singolo ordinamento prevalgano gli elementi inquisitori o accusatori. Sono due modelli che possono essere ricostruiti seguendo una contrapposizione ideale delle rispettive caratteristiche, in particolare rileva la contrapposizione tra oralità e scrittura. Sarebbe, dunque: -prevalentemente inquisitorio quel processo che permette al giudice di decidere su prove scritte, e cioè limitandosi a leggere i verbali di atti compiuti in un momento anteriore da parte di altri soggetti. -prevalentemente accusatorio quel processo che impone al giudice di decidere soltanto in base a prove che siano assunte oralmente davanti a lui; gli elementi acquisiti in precedenza non possono essere utilizzati dal giudice per accertare la reità dell'imputato. L'esperienza storica, anche recente, dimostra che non è sufficiente attuare l'oralità se si vuole predisporre un processo accusatorio. È pericoloso disinteressarsi di tutta quella fase che precede il giudizio; occorre preoccuparsi che anche in tale contesto siano presenti garanzie.

Sistema inquisitorio e principio di autorità

4. Sistema inquisitorio e principio di autorità All'origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la fondamentale contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico. Da tale impostazione derivano tutte le altre caratteristiche. Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali: egli opera al tempo stesso come giudice, come accusatore e come difensore dell'imputato. Da questo postulato, deriva che ad un unico soggetto devono essere concessi pieni poteri in ordine sia all'iniziativa del processo, sia alla formazione della prova. -- >si crede nel "cumulo" delle funzioni processuali in un unico organo, correlativamente non viene riconosciuto alcun potere alle parti: l'offeso è l'imputato sono meri "oggetti" del giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice. Dal principio del cumulo dei poteri processuali derivano le principali caratteristiche del sistema inquisitorio:

21 iniziativa d'ufficio: l'iniziativa del processo penale deve spettare al giudice il quale deve poter iniziare il processo d'ufficio. È sufficiente una denuncia anonima a mettere in funzione il giudice inquisitore. 2 iniziativa probatoria d'ufficio: la ricerca delle prove spetta al giudice con pieni poteri coercitivi e cioè arrestando imputati e testimoni e compiendo perquisizioni (no alle parti). 3 segreto: l'inquisitore assume le deposizioni in segreto e non ha necessità di confrontare la sua ricostruzione della verità con le posizioni dell'accusa e della difesa dell'imputato X 4 scrittura: delle deposizioni raccolte dall'inquisitore redatto un verbale, si ritiene accettabile che non vengano riportate le parole effettive, ma la versione data dall'inquirente, perché soltanto lui è in grado di comprendere il vero significato di quanto è stato detto. Il materiale sul quale è basata la decisione consiste nell'insieme degli atti scritti, cioè dei verbali redatti. 5 nessun limite all'ammissibilità delle prove: quello che conta è il risultato da raggiungere, e cioè l'asserita verità, e non il metodo con cui la si persegue. Pertanto ogni modalità di ricerca è ammessa, compresa la tortura dell'imputato. E se l'inquisitore ritiene che il testimone dica il falso, anche quest'ultimo può essere sottoposto a tormenti. 6 la presunzione di reità: deve essere l'imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove, se fallisce deve essere condannato. 7 carcerazione preventiva: dato che l'imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva in carcere . 8 molteplicità delle impugnazioni: Il regime totalitario dà ampi poteri al giudice inquisitore. Una volta pronunciata la sentenza, il sistema si ricorda che anche il giudice è un uomo e può sbagliare, allora è permesso alle parti di presentare impugnazione, sulla quale deve decidere un giudice superiore che è dotato dei medesimi poteri inquisitori che sono concessi al primo giudice. Le impugnazioni hanno il vantaggio di avvicinare il processo all'organo che è titolare del potere politico, anche la sentenza del giudice di appello può, a sua volta, essere impugnata presso il consiglio del re o altro analogo organo che è facilmente influenzabile dal titolare del potere politico. Infine il processo inquisitorio permette di accertare la c.d "verità di stato"

Sistema accusatorio e principio dialettico

5. Sistema accusatorio e principio dialettico Il sistema accusatorio si basa sul principio opposto-> quello dialettico Il giudice, deve essere indipendente e imparziale e deve decidere sulla base di prove prodotte dall'accusa e dalla difesa. La scelta operata dal giudice è stimolata dalla dialettica che si svolge tra soggetti spinti da interessi contrapposti. Il sistema delineato, può essere definito "separazione delle funzioni processuali", da questo principio derivano le caratteristiche che connotano il sistema inquisitorio: 1 iniziativa di parte: l'iniziativa del processo penale spetta solo alle parti 2 iniziativa probatoria di parte: i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l'accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. -Colui che accusa ha l'onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità dell'imputato. -La difesa deve avere il potere di ricercare le prove in base alle quali possa convincere il giudice che l'imputato non è colpevole, o che le modalità di svolgimento del fatto addebitato devono essere ricostruite in modo diverso da quanto ha fatto l'accusa. -Il giudice deve soltanto decidere se ammettere, o meno, il mezzo di prova che viene richiesto; nel corso dell'esame deve di regola limitarsi a valutare l'ammissibilità delle domande formulate da una parte. ->Si ha il c.d esame incrociato, nel quale sono distribuiti in modo dettagliato i poteri di iniziativa spettanti alle parti ed i poteri di controllo attribuiti al giudice. 3 contraddittorio: la separazione delle funzioni processuali si attua mediante il principio del contraddittorio. Questo assicura che, prima della decisione, il giudice permetta alla parte interessata di sostenere le proprie ragioni; riferito alla materia della prova, il principio tende a far sì che ciascuna delle parti possa contribuire alla formazione della prova ponendo le domande al testimone (o altro dichiarante). ->Quanto maggiore è il contraddittorio, tanto meglio potrà essere accertata la verità. 4 oralità: Si ha oralità in senso pieno soltanto quando coloro che ascoltano possono porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione. L'oralità permette di valutare in modo pieno la 3

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