Ordinamento e Deontologia Forense, appunti di Deborah@lagiuristasocial

Documento da Deborah@lagiuristasocial su Ordinamento e Deontologia Forense. Il Pdf esamina le professioni intellettuali, gli ordini professionali e la responsabilità civile e penale dell'avvocato, utile per studenti universitari di Diritto.

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Deborah@lagiuristasocial
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ORDINAMENTO E
DEONTOLOGIA FORENSE
PARTE I: ORDINAMENTO FORENSE
CAPITOLO 1: GENERALITÀ
1. LE PROFESSIONI INTELLETTUALI
Gli ARTT.2229 SS. C.C. disciplinano le PROFESSIONI INTELLETTUALI, che rappresentano un'applicazione concreta
del lavoro autonomo, in quanto il contratto d'opera professionale costituisce una particolare forma del contratto
d’opera. Rispetto al contratto di lavoro autonomo in generale, quello d’opera intellettuale si caratterizza per:
la natura professionale della prestazione;
il carattere non intrinsecamente patrimoniale dell’attività.
Il concetto di professione intellettuale rientra nella categoria del lavoro autonomo, ma può svolgersi anche
in regime di lavoro subordinato. Tra le professioni intellettuali vi sono quelle che, ai sensi dell’ART.2229,
CO.1, C.C., richiedono l’iscrizione in appositi albi o elenchi (le cd. PROFESSIONI REGOLARMENTE PROTETTE).
L’iscrizione avviene con il superamento dell’esame di Stato. La tutela di queste professioni consiste:
nel divieto di esercizio per chi non sia iscritto all’albo o all’elenco;
nella soggezione degli iscritti all’ordine professionale di appartenenza.
2. GLI ORDINI PROFESSIONALI
Il professionista è soggetto a una disciplina statale dettagliata, poiché l’attività
professionale coinvolge interessi non solo privatistici, ma anche pubblicistici.
Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici che esercitano un
controllo sul comportamento degli iscritti, potendo anche infliggere sanzioni disciplinari.
L’associazione professionale si pone in una posizione di sovraordinazione rispetto
al singolo professionista. Tale posizione si manifesta nel potere disciplinare
e nel potere di ammissione ed espulsione (ampiamente vincolato dalla legge).
Nell’ambito dell’autonomia regolamentare, gli ordini professionali
possono emanare norme interne deontologiche vincolanti per gli iscritti.
Tali regole deontologiche sono sottoposte a controllo giurisdizionale solo se:
violano precetti costituzionali o norme inderogabili;
invadono ambiti estranei alla deontologia professionale.
Copia concessa a
Adriana Altamura
Deborah@lagiuristasocial
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La competenza degli ordini e collegi professionali si esplica principalmente in 2 ambiti:
il potere disciplinare sugli iscritti;
il potere di ammissione ed esclusione degli stessi dall’ordine professionale.
L’attività di tenuta degli albi o elenchi non ha natura discrezionale, ma è vincolata
dalla legge (es., possesso del titolo idoneo o perdita sopravvenuta dei requisiti).
3. PERSONALITÀ DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE (ART.2232 C.C.) è un elemento essenziale nella disciplina
delle professioni intellettuali, poiché identifica nel professionista la figura centrale del contratto.
Tale personalità evidenzia l’infungibilità della prestazione d’opera intellettuale, che
richiede il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze da parte del professionista.
La costituzione di una società tra professionisti non contrasta con tale principio, poiché permane
la responsabilità personale di ciascun professionista per gli atti che la legge e i regolamenti
attribuiscono in via esclusiva alla sua competenza, e che deve quindi svolgere personalmente.
Essendo la prestazione d’opera intellettuale personale:
il professionista associato è l’unico titolare dell’incarico ricevuto;
è l’unico creditore del compenso nei confronti del cliente.
La possibilità di avvalersi di collaboratori non esclude la personalità della prestazione, purché:
la responsabilità resti in capo al professionista;
non si tratti di attività incompatibili con un apporto plurimo.
I collaboratori, sostituti o ausiliari non diventano parte del rapporto con il cliente: l’unico responsabile
verso quest’ultimo e legittimato a richiedere il compenso rimane sempre il PROFESSIONISTA.
4. IL COMPENSO
Il contratto d’opera professionale è normalmente oneroso: l’esecuzione della prestazione dà diritto al COMPENSO.
Il diritto al compenso presuppone il conferimento dell’incarico in una forma che manifesti chiaramente
la volontà del cliente di avvalersi dell’attività del professionista. Il soggetto tenuto al pagamento
del compenso (cioè il cliente) non coincide necessariamente con la parte assistita, ovvero con
colui nel cui interesse è svolta la prestazione. Il diritto al compenso è soggetto alla prescrizione
presuntiva triennale (ART.2956 C.C.), applicabile anche al rimborso delle spese sostenute.
Il legislatore stabilisce una GERARCHIA DI FONTI per la determinazione del compenso:
1. Autonomia negoziale: le parti possono liberamente stabilire l’importo
del compenso, anche nel corso di rapporto o alla sua conclusione.
2. In mancanza di accordo: si applicano le tariffe professionali (fonte sussidiaria).
3. Se nessuna delle fonti precedenti è applicabile: la determinazione è rimessa al giudice.
La parcella del professionista, se accompagnata dal parere del competente ordine
professionale, è titolo idoneo per l’emissione di decreto ingiuntivo. Tuttavia:
non ha valore probatorio;
non è vincolante per il giudice.
Il parere dell’ordine professionale rappresenta soltanto un controllo formale sulla parcella. Se il
cliente contesta la parcella, il professionista dovrà provare rigorosamente le prestazioni svolte.

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ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE

PARTE I: ORDINAMENTO FORENSE

CAPITOLO 1: GENERALITÀ

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI

@lagiuristasocial
Gli ARTT.2229 ss. C.C. disciplinano le PROFESSIONI INTELLETTUALI, che rappresentano un'applicazione concreta
del lavoro autonomo, in quanto il contratto d'opera professionale costituisce una particolare forma del contratto
d'opera. Rispetto al contratto di lavoro autonomo in generale, quello d'opera intellettuale si caratterizza per:

  • la natura professionale della prestazione;
  • il carattere non intrinsecamente patrimoniale dell'attività.

Il concetto di professione intellettuale rientra nella categoria del lavoro autonomo, ma può svolgersi anche
in regime di lavoro subordinato. Tra le professioni intellettuali vi sono quelle che, ai sensi dell'ART.2229,
CO.1, C.C., richiedono l'iscrizione in appositi albi o elenchi (le cd. PROFESSIONI REGOLARMENTE PROTETTE
L'iscrizione avviene con il superamento dell'esame di Stato. La tutela di queste professioni consiste:

  • nel divieto di esercizio per chi non sia iscritto all'albo o all'elenco;
  • nella soggezione degli iscritti all'ordine professionale di appartenenza.

GLI ORDINI PROFESSIONALI

Il professionista è soggetto a una disciplina statale dettagliata, poiché l'attività
professionale coinvolge interessi non solo privatistici, ma anche pubblicistici.
Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici che esercitano un
controllo sul comportamento degli iscritti, potendo anche infliggere sanzioni disciplinari.
L'associazione professionale si pone in una posizione di sovraordinazione rispetto
al singolo professionista. Tale posizione si manifesta nel potere disciplinare
e nel potere di ammissione ed espulsione (ampiamente vincolato dalla legge).
Nell'ambito dell'autonomia regolamentare, gli ordini professionali
possono emanare norme interne deontologiche vincolanti per gli iscritti.
Tali regole deontologiche sono sottoposte a controllo giurisdizionale solo se:

  • violano precetti costituzionali o norme inderogabili;
  • invadono ambiti estranei alla deontologia professionale.

Copia concessa a
Adriana Altamura
Deborah@lagiuristasocial
1La competenza degli ordini e collegi professionali si esplica principalmente in 2 ambiti:

  • il potere disciplinare sugli iscritti;
  • il potere di ammissione ed esclusione degli stessi dall'ordine professionale.

L'attività di tenuta degli albi o elenchi non ha natura discrezionale, ma è vincolata
dalla legge (es., possesso del titolo idoneo o perdita sopravvenuta dei requisiti).

PERSONALITÀ DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE (ART.2232 C.C.) è un elemento essenziale nella disciplina
delle professioni intellettuali, poiché identifica nel professionista la figura centrale del contratto.
Tale personalità evidenzia l'infungibilità della prestazione d'opera intellettuale, che
richiede il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze da parte del professionista.
La costituzione di una società tra professionisti non contrasta con tale principio, poiché permane
la responsabilità personale di ciascun professionista per gli atti che la legge e i regolamenti
attribuiscono in via esclusiva alla sua competenza, e che deve quindi svolgere personalmente.
Essendo la prestazione d'opera intellettuale personale:

  • il professionista associato è l'unico titolare dell'incarico ricevuto;
  • è l'unico creditore del compenso nei confronti del cliente.

La possibilità di avvalersi di collaboratori non esclude la personalità della prestazione, purché:

  • la responsabilità resti in capo al professionista;
  • non si tratti di attività incompatibili con un apporto plurimo.

I collaboratori, sostituti o ausiliari non diventano parte del rapporto con il cliente: l'unico responsabile
verso quest'ultimo e legittimato a richiedere il compenso rimane sempre il PROFESSIONISTA.

IL COMPENSO

Il contratto d'opera professionale è normalmente oneroso: l'esecuzione della prestazione dà diritto al COMPENSO.
Il diritto al compenso presuppone il conferimento dell'incarico in una forma che manifesti chiaramente
la volontà del cliente di avvalersi dell'attività del professionista. Il soggetto tenuto al pagamento
del compenso (cioè il cliente) non coincide necessariamente con la parte assistita, ovvero con
colui nel cui interesse è svolta la prestazione. Il diritto al compenso è soggetto alla prescrizione
presuntiva triennale (ART.2956 C.C.), applicabile anche al rimborso delle spese sostenute.
Il legislatore stabilisce una GERARCHIA DI FONTI per la determinazione del compenso:

  1. Autonomia negoziale: le parti possono liberamente stabilire l'importo
    del compenso, anche nel corso di rapporto o alla sua conclusione.
  2. In mancanza di accordo: si applicano le tariffe professionali (fonte sussidiaria).
  3. Se nessuna delle fonti precedenti è applicabile: la determinazione è rimessa al giudice.

La parcella del professionista, se accompagnata dal parere del competente ordine
professionale, è titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo. Tuttavia:

  • non ha valore probatorio;
  • non è vincolante per il giudice.

Il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un controllo formale sulla parcella. Se il
cliente contesta la parcella, il professionista dovrà provare rigorosamente le prestazioni svolte.
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CAPITOLO 2: L'AVVOCATO.

LA DEFINIZIONE DI AVVOCATO

L'ART.2, L. 247/2012 definisce l'AVVOCATO come un libero professionista che, in libertà,
autonomia e indipendenza, esercita le attività professionali previste dalla legge.
Tale definizione è coerente con l'ART.1, CO.2, LETT. B) della stessa legge, che assegna all'
ordinamento forense il compito di garantire indipendenza e autonomia degli avvocati.
Secondo l'ART.3, L. 247/2012, l'ATTIVITÀ DELL'AVVOCATO si caratterizza per:

  • autonomia e indipendenza;
  • obbligatorietà della difesa d'ufficio, purché l'avvocato sia iscritto
    nell'apposito elenco, e obbligo di patrocinio per i non abbienti;
  • esercizio della professione con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza;
  • osservanza dei principi deontologici.

Per esercitare la professione di avvocato sono richiesti:

  • l'impegno solenne davanti al Consiglio dell'Ordine, secondo la formula prevista dall'ART.8, L.
    247/2012 > «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi
    impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini
    della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
  • coloro che siano o siano stati iscritti a un albo circondariale;
  • l'iscrizione in un albo circondariale, tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il tribunale di appartenenza.

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Possono usare il titolo di avvocato:

  • gli avvocati dello Stato.

Il titolo è vietato a chi sia stato radiato, perché ritenuto indegno.
È invece consentito anche a chi sia stato sospeso o cancellato.
L'avvocato deve adempiere regolarmente e tempestivamente agli obblighi verso gli organi forensi e agli
adempimenti previdenziali e fiscali. La prescrizione quinquennale prevista per i contributi previdenziali
non si applica ai contributi dovuti alla Cassa forense, cui resta soggetta la disciplina dell'art.19, L. 576/1980.
Pertanto, la prescrizione è decennale e si applica unicamente per il futuro,
nonché per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.

LA DIFESA DI UFFICIO

L'avvocato iscritto nell'apposito elenco ha l'obbligo di prestare la DIFESA D'UFFICIO e di assicurare
il PATROCINIO IN FAVORE DEI NON ABBIENTI (ART.3, CO.1, L. 247/2012). Tale obbligo costituisce una
ECCEZIONE ALLA LIBERTÀ DI ACCETTARE O RIFIUTARE L'INCARICO prevista dall'ART.14, L. 247/2012.
L'ART.11 del Codice deontologico forense impone al difensore d'ufficio di assolvere l'incarico
con diligenza e sollecitudine. Se impossibilitato a partecipare a singole attività processuali, deve:

  • darne comunicazione motivata e tempestiva all'autorità procedente;
  • designare un collega per la sostituzione, il quale, se accetta, diventa responsabile dell'incarico.

L'ART.97, CO.2, C.P.P. prevede che il difensore d'ufficio sia scelto tra gli iscritti all'elenco nazionale
predisposto dai Consigli dell'Ordine di ciascun distretto di Corte d'appello, mediante un ufficio centralizzato.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) fissa ogni anno i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio.
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3I CRITERI CNF sono stati adottati con delibera del 2016, modificati nel
2018 e nel 2019, e integralmente sostituiti con la delibera del 2022.

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO NAZIONALE

È necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • partecipazione a un corso biennale in materia penale (minimo 90 ore), con superamento dell'esame finale;
  • iscrizione all'albo ordinario degli avvocati da almeno 5 anni con esperienza documentata in materia penale;
  • titolo di specialista in diritto penale (ART.9, L.247/2012).

Inoltre, è condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale aver assolto l'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA,
dimostrato dal conseguimento, nell'anno precedente la domanda, di almeno 15 crediti formativi, di cui
3 nelle materie obbligatorie. L'avvocato ha l'obbligo di curare il costante aggiornamento della propria
competenza professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e contribuire al miglior
esercizio della professione, nell'interesse sia dei clienti che dell'amministrazione della giustizia.
Sono esentati dall'obbligo di formazione continua:

  • gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale;
  • gli avvocati iscritti da almeno 25 anni o che abbiano compiuto il 60º anno di età;
  • i componenti di organi con funzioni legislative;
  • i componenti del Parlamento europeo;
  • i docenti e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda va presentata telematicamente al Consiglio dell'Ordine
circondariale di appartenenza, che la trasmette al CNF con il proprio parere.
Alla domanda va allegata un'autocertificazione che attesti la partecipazione ad almeno:

  • 10 udienze penali (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio o di smistamento senza trattazione;
  • massimo 2 udienze come sostituto;
  • massimo 3 udienze davanti al giudice onorario di pace.

REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO

  • assenza di condanne disciplinari definitive nei 5 anni precedenti la domanda;
  • esercizio continuativo dell'attività penale;

regolare adempimento dell'obbligo formativo.
Contro la decisione di rigetto della domanda di inserimento o permanenza nell'elenco unico nazionale,
l'interessato può proporre opposizione al CNF entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.
L'avvocato che non presenta la domanda di permanenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello dell'inserimento o a quello dell'ultima permanenza richiesta, viene cancellato d'ufficio dall'elenco.
Per l'iscrizione nell'elenco unico dei difensori d'ufficio dinanzi alla CASSAZIONE, è necessario che l'avvocato:

  • sia abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori;
  • abbia partecipato, nell'anno della richiesta, ad almeno 3 udienze penali
    in Cassazione oppure abbia redatto almeno 3 ricorsi in materia penale;
  • non abbia subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei 5 anni precedenti;
  • abbia adempiuto all'obbligo formativo nell'anno precedente la domanda.

La SOSPENSIONE dall'elenco nazionale può essere:

  • volontaria: quando l'avvocato sceglie di non esercitare per più di 3 mesi;
  • amministrativa: per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Forense
    oppure per mancato versamento del contributo di iscrizione all'Ordine;
  • per gravi motivi: come malattia, infortunio o gravidanza.
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