Domande e risposte per l'esame orale di Storia del Diritto Medievale e Moderno

Documento dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca su domande e risposte esame orale Prof. Loredana Garlati. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, copre l'età tardo antica e moderna, analizzando temi come il ruolo della Chiesa e la codificazione napoleonica, facilitando la preparazione all'esame.

Mostra di più

52 pagine

Domande e risposte esame orale
Prof. Loredana Garlati
Storia Del Diritto Medievale E Moderno
Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB)
51 pag.
Document shared on https://www.docsity.com/it/docs/domande-e-risposte-esame-orale-prof-loredana-garlati/12391298/
Downloaded by: habiba-moujahid (habibamoujahid4@gmail.com)



iura   !!
!""# !$
% leges !&#'("  iura)% leges
" *ius novumius vetus iura)


Editto di Milano   #'"!
+,!-#-!"'#
"".  Editto di Tessalonica #'
-/"! +#)%(!0
1 %-"+$
2 Editto di Costantino 321)) -"!
$
3 episcopalis audentia
&""-4-5"
! !&"'$
6 privilegium fori  !""
 !"" !"#'
!!##'lex christiana$
%-!*!+! -'!
 ##)
""+,'
#&)
%-0
1 !""-#$
2  0   # " !  #+ ""'
 ! #    327 )) (! 8# 
!!'"!#''&(#!
#'391)) ! ,-$
3 %*0 ! ""#":!
!*""!,""epistulae 
#)
#-  0 auctoritas "!(#
 #,'#potestas !!";
)
:!#< ! #$#
:!"<#++'<:!!'<!
   !   &0 8#&   -
-(#)
#!,!-#&0
1
Document shared on https://www.docsity.com/it/docs/domande-e-risposte-esame-orale-prof-loredana-garlati/12391298/
Downloaded by: habiba-moujahid (habibamoujahid4@gmail.com)

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Domande e risposte

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Differenza tra leges e iura

- Gli iura sono princípi estrapolati dagli editti pretori o da opere di giureconsulti del passato a cui viene dato valore di norma giuridica; - Le leges sono le costituzioni imperiali, fonti prevalenti rispetto agli iura. Le leges vengono definite ius novum contrapposto allo ius vetus degli iura.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

La Chiesa nel tardo antico

Con l'Editto di Milano del 313 d.C. dell'imperatore Costantino, viene riconosciuta la libertà di culto e la Chiesa cristiana prende il nome di Chiesa Cattolica (universale), ma la svolta arrivò nel 380 d.C. con l'Editto di Tessalonica dell'imperatore Teodosio I, perché diventa l'unica religione possibile dell'Impero. Le conseguenze furono: 1) Le chiese >divennero titolari di beni; 2) Con l'Editto di Costantino del 321 d.C. >alle singole chiese viene riconosciuto il diritto di essere eredi; 3) Con l'episcopalis audentia >le sentenze dei vescovi hanno efficacia anche "civile (una giurisdizione concorrente e speciale (solo civile, non penale); 4) Con il privilegium fori >gli ecclesiastici possono essere giudicati dai loro vescovi e non dai giudici ordinari (il vescovo giudicava applicando il diritto romano, le consuetudini locali da esso ammesse, la lex christiana); La Chiesa assunse fin da subito un'organizzazione gerarchica, allo scopo di creare un organismo solido e compatto. Il vescovo era responsabile della città e del territorio circostante (diocesi), eletto dal clero locale con l'acclamazione del popolo. Le fonti della Chiesa nel tardo antico erano: 1) I testi sacri (nuovo e vecchio testamento); 2) I canoni conciliari: sono le norme approvate durante le assemblee vescovili, dette concili (durante il primo concilio di Nicea del 325 d.C. fu affermata la duplice natura, divina e umana, di Cristo, in opposizione alla dottrina formulata da Ario (arianesimo), nel 381 d.C. si aggiungerà anche lo spirito santo); 3) Le decretali pontificie: lettere in cui il vescovo di Roma rispondeva a quesiti giuridici specifici sollevati da varie autorità e altri vescovi (epistulae nel diritto romano). Impero e Chiesa sono 2 poteri distinti: auctoritas evoca una fonte carismatica di legittimità, mentre la potestas indica un potere esecutivo (principio gelasiano di Papa Gelasio I). Nelle questioni temporali è il sacerdote a seguire le leggi dell'imperatore; mentre in quelle divine è l'imperatore a obbedire al sacerdote, è quindi una teocrazia, cioè un potere regio guidato da sacerdoti (ierocrazia: affermazione del potere della Chiesa esteso anche alla sfera temporale). Siamo ancora in un'età in cui Chiesa e Impero non sono in contrapposizione: - l'Impero diventa veicolo per la fede; - la Chiesa assume una funzione di guida spirituale anche nei confronti dell'imperatore, la legge divina doveva essere rispettata anche dall'imperatore, il quale non era più l'unico sovrano, ma accanto all'Impero si trovava la Chiesa.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Rapporto tra Stato e Chiesa nel tardo antico

Impero e Chiesa sono 2 poteri distinti: auctoritas evoca una fonte carismatica di legittimità, mentre la potestas indica un potere esecutivo (principio gelasiano di Papa Gelasio I). Nelle questioni temporali è il sacerdote a seguire le leggi dell'imperatore; mentre in quelle divine è l'imperatore a obbedire al sacerdote, è quindi una teocrazia, cioè un potere regio guidato da sacerdoti (ierocrazia: affermazione del potere della Chiesa esteso anche alla sfera temporale). Siamo ancora in un'età in cui Chiesa e Impero non sono in contrapposizione: - l'Impero diventa veicolo per la fede; - la Chiesa assume una funzione di guida spirituale anche nei confronti dell'imperatore, la legge divina doveva essere rispettata anche dall'imperatore, il quale non era più l'unico sovrano, ma accanto all'Impero si trovava la Chiesa.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Codice Giustiniano

Il Codice Giustiniano del 534 d.C. (definito Corpus Iuris Civilis nel 1500) è una raccolta di tutte le costituzioni imperiali da Teodosio II a Giustiniano allo scopo di realizzare una codificazione completa e unitaria che garantisse certezza al diritto. È diviso in 4 parti: 1) Il Codex formato da 12 libri divisi in titoli: è una rielaborazione del Codice Teodosiano che contiene tutte le costituzioni imperiali pre-giustinianee da Costantino a Teodosio II (quelle giustinianee ci sono pervenute con le Novellae); 2) Il Digesto composto da 50 libri divisi in titoli: è composto da leges e iura di giuristi privati romani che veniva utilizzato per la pratica forense e per la didattica; 3) Le Istitutiones formato da 4 libri suddiviso in titoli: è un'opera didattica destinata alla scuola che contiene anche il diritto non più vigente. La struttura dell'opera riprende la struttura delle "Istituzioni di Gaio": - l primo libro: personae; - Il secondo libro: res; - Il terzo libro: obligationes; - Il quarto libro: actiones. Questa opera veniva occasionalmente usata per la pratica forense, ma il suo utilizzo maggiore era per gli studenti. 4) Le Novellae sono le costituzioni di Giustiniano raccolte dalla pubblicazione del Codex alla sua morte. Con il Codice giustiniano si vietò ogni altra fonte e si impose un'interpretazione letterale delle norme. Il Corpus Iuris Civilis arrivò in Italia grazie alla "pragmatica sanctio" (una costituzione imperiale di Giustiniano) del 554 d.C. su richiesta del vescovo di Roma. Grazie ad essa l'Italia diventò formalmente "terra di diritto Giustinianeo", a differenza degli altri che convivevano con le leggi romano-barbariche utilizzando il Codice teodosiano.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Struttura sociale longobarda

La piramide sociale dei Longobardi al loro arrivo in Italia è organizzata in 3 livelli: il re, i duchi, il popolo). Il popolo >a sua volta diviso in 3 gruppi: liberi (arimanni, erano soldati), semiliberi (aldii, erano agricoltori e artigiani) e servi. Il re è più un capo "teorico" perché di fatto per i primi dieci anni, vigeva l'anarchia e il potere militare, civile e giudiziario era nelle mani dei duchi, capi militari che si muovevano in fare (persone legate tra loro da vincoli di parentela). Dopo 10 anni di anarchia sotto i duchi, nel 584 d.C. l'assemblea del popolo elegge un nuovo re Autari e da quel momento la figura del re si consolida erodendo potere ai duchi e all'assemblea.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Famiglia e matrimonio nell'Editto di Rotari

La donna poteva avere capacità giuridica (poteva essere proprietaria di beni), ma non aveva capacità di agire. L'istituto del mundio integrava la capacità di agire della donna e aveva poteri e doveri di assistenza. Mundoaldo può essere anche una persona diversa dal capofamiglia (il padre, il fratello maschio, un parente maschio, il marito o in assenza di maschi il re) e ha un forte valore patrimoniale che lo rende diverso dalla potestas romana (si compra, si vende, si eredita). Il matrimonio era diviso in 2 atti: - Gli sponsali: si contrattava una somma da versare alla famiglia della donna come corrispettivo, la meta e anche il prezzo del mundio, se il marito intendeva acquistarlo; alla figlia che si sposava il padre dava il faderfio, una sorta di successione anticipata (simile alla dote romana); - La consegna (traditio): come una compravendita tra il padre e il futuro sposo. Nella cerimonia nuziale il marito riceveva un guanto e una spada; in caso di adulterio flagrante il marito era autorizzato a compiere la vendetta sulla moglie; in caso di uccisione del marito, la moglie perdeva la vita e i suoi beni passavano ai figli, oppure agli eredi del marito. La sposa si occupava del corredo (beni di proprietà esclusiva della donna: vesti, ornamenti ed altri oggetti); lo sposo, invece, donava alla moglie la morgengabe (il regalo mattutino).

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Editto di Rotari

Nel 643 d.C. re Rotari decise di mettere per iscritto per la prima volta le principali consuetudini longobarde con l'Editto di Rotari (si introducono anche norme nuove, definite leggi regie), composto da 388 capitoli in latino volgarizzato. È uno strumento voluto dalla monarchia a propria tutela: la materia principale è di diritto penale es. i reati politici e l'attentato alla vita del re. Chi erano i destinatari di queste norme? Erano i longobardi, ai romani fu lasciato l'uso del proprio diritto, questo comportava la contemporanea vigenza di più legislazioni all'interno dello stesso ordinamento giuridico >Principio di personalità del diritto: i soggetti di un ordinamento giuridico non regolano i propri rapporti di diritto privato secondo una legge territoriale comune a tutti, ma secondo la legge del rispettivo popolo di origine. Per il diritto pubblico/penale si applicava la legge dei dominatori >il culto della forza.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Principio di personalità del diritto

È la contemporanea vigenza di più legislazioni all'interno dello stesso ordinamento giuridico. Quando i soggetti di un ordinamento giuridico non regolano i propri rapporti di diritto privato secondo una legge territoriale comune a tutti, ma secondo la legge del rispettivo popolo di origine.

ETA' TARDO ANTICA (III-VI SEC)

Liutprando

Liutprando fu il primo re dei longobardi che si classifica cristiano cattolico (abbandono dell'arianesimo). La legislazione di Liutprando è composta da 153 capitoli ed è la più massiccia dopo Rotari. - La manumissione del servo davanti all'altare; - L'asilo ecclesiastico; - L'irrevocabilità dei voti religiosi; - Gli impedimenti matrimoniali di diritto canonico; - Il capitolo 91 de scrivis se le due parti di un contratto hanno etnia diversa, possono decidere quale dei due diritti (il romano o il longobardo) usare per quello specifico contratto; è il segnale di una crisi del principio di personalità, determinata dai rapporti ormai frequenti tra le due popolazioni; - Le leggi di Liutprando valgono per tutti i soggetti del regno;

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.