Documento da Engim Veneto su legislazione socio-sanitaria e del lavoro per O.S.S. Il Pdf, destinato alla formazione professionale in Diritto, copre la gerarchia delle fonti del diritto e le funzioni dello Stato-comunità, utile per lo studio autonomo e la preparazione a concorsi.
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Pierantonio Belcaro
Legislazione socio-sanitaria e
legislazione del lavoro per O.S.S.
17ª edizione
Settembre 2023
Mirano (VE)
ENGIM
· VENETO
Formazione Orientamento
Cooperazione Lavoro
Il programma di questa materia è definito dall'Allegato C) della Deliberazione
della Giunta regionale del Veneto n. 811 del 5 luglio 2022 e comprende:
La nostra materia tratta della legislazione sociosanitaria, della legislazione
sul lavoro e di altri argomenti complementari.
E' quindi necessario definire preliminarmente alcuni concetti di base
relativi al mondo del diritto per meglio comprendere gli istituti giuridici
compresi nel programma di questo modulo.
Le fonti delle norme giuridiche si distinguono in:
fonti di produzione (dette anche fonti in senso soggettivo):
rappresentate dagli organi che concorrono alla formazione delle
norme (ad esempio il Parlamento, il Governo, i Consigli regionali, i
Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, ecc.);
fonti di cognizione (dette anche fonti in senso oggettivo):
rappresentate dagli atti contenenti le norme (ad esempio le leggi, i
decreti, ecc.). Le fonti delle norme giuridiche sono pubblicate
appositamente per essere conosciute dalla generalità dei cittadini:
gli atti più rilevanti, tra i quali le leggi nazionali e gli atti aventi forza
di legge, vengono riprodotti sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o, se di competenza delle Regioni, sul Bollettino
Ufficiale della Regione (ogni Regione ne ha uno diverso).
Le norme giuridiche non hanno tutte la stessa "forza" e fra di esse
esiste una gerarchia di importanza, determinata dal fatto di essere
contenute in una fonte di un certo tipo piuttosto che di un altro tipo.
Gerarchia delle fonti (delle norme): nel nostro ordinamento esiste la seguente
gerarchia (nel senso che prevalgono quelle di livello più alto, dal 1º livello al 6° livello
e che le norme di grado inferiore non possono essere in contrasto con quelle di
grado superiore):
Le persone fisiche alla nascita acquisiscono la capacità giuridica e al raggiungimento
della maggiore età (18 anni) anche quella di agire.
Persona giuridica: il nostro ordinamento prevede che, oltre alle persone fisiche,
anche altri soggetti possano "vivere" nel diritto.
Si tratta delle persone giuridiche: esse sono pubbliche se operano per un fine
pubblico (Comuni, Province/Città metropolitane, Regioni, Aziende U.L.S.S., I.P.A.B.,
ecc.) o private (S.p.a., S.r.l., Società Cooperative, Associazioni munite di personalità
giuridica, Fondazioni private, ecc.).
Organo: ad esprimere la volontà e ad agire per conto delle persone giuridiche sono i
loro organi. Gli organi sono costituiti da persone fisiche che agiscono in nome della
persona giuridica da loro rappresentata.
Associazione: è un'organizzazione di persone finalizzata ad uno scopo.
Fondazione: è un complesso di beni finalizzato ad uno scopo.
Qualche sigla che si trova nello studio del diritto
Schema sulle funzioni, i poteri e gli atti dello Stato-comunità
Funzione:
(a chi spetta)
Legislativa:
al Parlamento, in
qualche caso al
Governo, ai
Consigli regionali e
ai Consigli provin-
ciali delle Province
autonom. di TN e BZ
Potere
(organi)
Legislativo
Atti
Leggi (statali, regionali e delle Province autonome di
Trento e Bolzano);
Atti aventi forza di legge, come:
-
il D.L. (approvato dal Governo in casi di necessità ed
urgenza e sottoposto poi all'approvazione del
Parlamento per la conversione in legge) e
-
il D.Lgs. (approvato dal Governo su delega del
Parlamento)
Esecutiva:
al Governo e agli
organi
amministrativi dei
vari enti
Esecutivo
Atti amministrativi: d.m., d.p.c.m., deliberazioni dei
Consigli comunali, provinciali/metropolitani e regionali,
delle Giunte comunali e regionali, determinazioni o
decreti e ordinanze del Sindaco, del Presidente della
Provincia/Sindaco metropolitano e del Presidente della
Giunta regionale, determinazioni o decreti dei dirigenti
Giurisdizionale:
alla Magistratura
Giudiziario
Sentenze
Alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana
Passiamo ora all'esame delle fonti normative rilevanti in ambito socio-sanitario
seguendo quella che in precedenza abbiamo definito la gerarchia delle fonti. Quindi
esaminiamo prima le fonti di livello costituzionale, poi quelle legislative dello Stato e,
infine, quelle legislative della nostra Regione.
Art. 32 della Costituzione
"1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana."
L'art. 32, che stabilisce il diritto alla salute, va interpretato considerando le previsioni
dell'art. 2 che « ... garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... >> e dell'art. 3 della Cost. che,
al co. 2, afferma che «E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Il diritto alla
salute viene quindi a caratterizzarsi per essere un diritto soggettivo assoluto del
singolo individuo e un diritto sociale in quanto interesse della collettività.