Legislazione socio-sanitaria e del lavoro per Operatori Socio Sanitari

Documento da Engim Veneto su legislazione socio-sanitaria e del lavoro per O.S.S. Il Pdf, destinato alla formazione professionale in Diritto, copre la gerarchia delle fonti del diritto e le funzioni dello Stato-comunità, utile per lo studio autonomo e la preparazione a concorsi.

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53 pagine

Pierantonio Belcaro
Legislazione socio-sanitaria e
legislazione del lavoro per O.S.S.
17
a
edizione
Settembre 2023
Mirano (VE)
A.1 Il Programma
Il programma di questa materia è definito dall’Allegato C) della Deliberazione
della Giunta regionale del Veneto n. 811 del 5 luglio 2022 e comprende:
1. Principali riferimenti legislativi nazionali e regionali di interesse socio-
sanitario, sanitario e sociale
2. Enti pubblici, privati, no-profit, associazioni di volontariato in ambito
sanitario, socio-sanitario e sociale
3. Rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione e nel privato: modalità
di accesso, cessazione del rapporto
4. Diritti e doveri del dipendente; codice di comportamento del pubblico
dipendente
5. Responsabilità civile/penale/disciplinare
6. Diritti del cittadino/utente e principali strumenti di tutela: carta dei servizi,
diritto di reclamo, tutela della privacy, consenso informato, trasparenza e
accesso civico
7. Segreto d’ufficio, segreto professionale
8. Tutore e amministratore di sostegno
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Legislazione Socio-Sanitaria e del Lavoro per OSS

Pierantonio Belcaro
Legislazione socio-sanitaria e
legislazione del lavoro per O.S.S.
17ª edizione
Settembre 2023
Mirano (VE)
ENGIM
· VENETO
Formazione Orientamento
Cooperazione Lavoro

Il Programma

Il programma di questa materia è definito dall'Allegato C) della Deliberazione
della Giunta regionale del Veneto n. 811 del 5 luglio 2022 e comprende:

  1. Principali riferimenti legislativi nazionali e regionali di interesse socio-
    sanitario, sanitario e sociale
  2. Enti pubblici, privati, no-profit, associazioni di volontariato in ambito
    sanitario, socio-sanitario e sociale
  3. Rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione e nel privato: modalità
    di accesso, cessazione del rapporto
  4. Diritti e doveri del dipendente; codice di comportamento del pubblico
    dipendente
  5. Responsabilità civile/penale/disciplinare
  6. Diritti del cittadino/utente e principali strumenti di tutela: carta dei servizi,
    diritto di reclamo, tutela della privacy, consenso informato, trasparenza e
    accesso civico
  7. Segreto d'ufficio, segreto professionale
  8. Tutore e amministratore di sostegno

Nozioni di Diritto in Generale

La nostra materia tratta della legislazione sociosanitaria, della legislazione
sul lavoro e di altri argomenti complementari.
E' quindi necessario definire preliminarmente alcuni concetti di base
relativi al mondo del diritto per meglio comprendere gli istituti giuridici
compresi nel programma di questo modulo.

  • Stato: è una forma, particolarmente forte, di associazione di individui
    (popolo), residenti in un determinato territorio, che si dà un insieme di
    regole (diritto oggettivo) per organizzare la vita della collettività.
    In questo senso si è parlato di tre elementi costitutivi dello Stato:
    il popolo:
    elemento personale
    il territorio:
    elemento materiale
    la sovranità:
    elemento giuridico.
  • Per Stato-persona si intende lo "Stato centrale" (detto anche «Stato
    apparato») con tutti i suoi organi: Presidente della Repubblica,
    Parlamento (composto dalla Camera dei Deputati con 400 membri e dal
    Senato della Repubblica con 200 membri), Governo (composto dal
    Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri e dal Consiglio dei
    Ministri), Corte costituzionale (composta di 15 membri), ecc ..

Concetti Fondamentali del Diritto

  • Per Stato-comunità (altra espressione: Repubblica) si intende, invece,
    l'insieme dello Stato-persona e degli altri Enti territoriali quali le
    Regioni, le Province/Città metropolitane e i Comuni.

Diritto Oggettivo e Soggettivo

  • Diritto oggettivo: è definibile come l'insieme delle regole di comportamento
    che lo Stato impone e garantisce anche attraverso, quando necessario, l'uso
    della forza.
  • Diritto soggettivo: è il potere del singolo soggetto (cittadino, società, ecc.) di
    agire per il soddisfacimento del proprio interesse in conformità ad una
    norma di diritto oggettivo. I diritti soggettivi possono essere assoluti (verso
    tutti) o relativi (solo verso qualcuno), patrimoniali o non patrimoniali.

Diritto Pubblico e Privato

  • Diritto pubblico: riguarda l'organizzazione della società e regola la struttura
    ed il funzionamento dello Stato e degli altri Enti pubblici nonché i loro
    rapporti con i cittadini. In questi rapporti lo Stato e gli altri Enti pubblici si
    trovano in una posizione di supremazia nei confronti dei cittadini. Il diritto
    pubblico comprende il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto
    penale, il diritto processuale e quello tributario.
  • Diritto privato: è costituito dalle norme che disciplinano i rapporti giuridici
    tra i soggetti privati (cittadini, società, ecc.) i quali si trovano in condizione di
    parità fra di loro. Il diritto privato comprende il diritto civile, il diritto
    commerciale e il diritto del lavoro.
  • Norma giuridica: è intesa come il comando/la previsione, avente contenuti di
    generalità, astrattezza e obbligatorietà, con il quale ai cittadini viene
    imposta/permessa una determinata condotta. Spesso le norme giuridiche
    contengono sanzioni, ossia la minaccia di reazioni verso chi le viola.

Fonti delle Norme Giuridiche

Le fonti delle norme giuridiche si distinguono in:
fonti di produzione (dette anche fonti in senso soggettivo):
rappresentate dagli organi che concorrono alla formazione delle
norme (ad esempio il Parlamento, il Governo, i Consigli regionali, i
Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, ecc.);
fonti di cognizione (dette anche fonti in senso oggettivo):
rappresentate dagli atti contenenti le norme (ad esempio le leggi, i
decreti, ecc.). Le fonti delle norme giuridiche sono pubblicate
appositamente per essere conosciute dalla generalità dei cittadini:
gli atti più rilevanti, tra i quali le leggi nazionali e gli atti aventi forza
di legge, vengono riprodotti sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o, se di competenza delle Regioni, sul Bollettino
Ufficiale della Regione (ogni Regione ne ha uno diverso).
Le norme giuridiche non hanno tutte la stessa "forza" e fra di esse
esiste una gerarchia di importanza, determinata dal fatto di essere
contenute in una fonte di un certo tipo piuttosto che di un altro tipo.

Gerarchia delle Fonti Normative

Gerarchia delle fonti (delle norme): nel nostro ordinamento esiste la seguente
gerarchia (nel senso che prevalgono quelle di livello più alto, dal 1º livello al 6° livello
e che le norme di grado inferiore non possono essere in contrasto con quelle di
grado superiore):

  1. Costituzione (in vigore dal 1.1.1948) e leggi costituzionali
  2. Norme dell'Unione Europea (Trattati, Direttive e Regolamenti)
  3. Leggi statali e atti aventi forza di legge (D.L. e D.lgs.)
  4. Leggi regionali e Leggi delle Province Autonome di TN e BZ
  5. Regolamenti amministrativi
  6. Usi

Le persone fisiche alla nascita acquisiscono la capacità giuridica e al raggiungimento
della maggiore età (18 anni) anche quella di agire.
Persona giuridica: il nostro ordinamento prevede che, oltre alle persone fisiche,
anche altri soggetti possano "vivere" nel diritto.
Si tratta delle persone giuridiche: esse sono pubbliche se operano per un fine
pubblico (Comuni, Province/Città metropolitane, Regioni, Aziende U.L.S.S., I.P.A.B.,
ecc.) o private (S.p.a., S.r.l., Società Cooperative, Associazioni munite di personalità
giuridica, Fondazioni private, ecc.).
Organo: ad esprimere la volontà e ad agire per conto delle persone giuridiche sono i
loro organi. Gli organi sono costituiti da persone fisiche che agiscono in nome della
persona giuridica da loro rappresentata.
Associazione: è un'organizzazione di persone finalizzata ad uno scopo.
Fondazione: è un complesso di beni finalizzato ad uno scopo.

Sigle e Acronimi nel Diritto

Qualche sigla che si trova nello studio del diritto

  • Cost .: Costituzione
  • I.cost .: legge costituzionale
  • I .: legge (statale)
  • c.c .: codice civile (Regio Decreto n.
    262 del 16.3.1942 e ss.mm.ii.)
  • c.p .: codice penale (Regio Decreto n.
    1398 del 19.10.1930 e ss.mm.ii.)
  • I.r .: legge regionale
  • d.l .: decreto-legge
  • d.lgs .: decreto legislativo
  • d.p.r .: decreto Presidente della
    Repubblica
  • d.p.c.m .: decreto Presidente del
    Consiglio dei Ministri
  • d.m .: decreto ministeriale
  • r.r .: regolamento regionale
  • d.g.r .: deliberazione della Giunta
    regionale
  • art .: articolo
  • co .: comma
  • ss .: seguenti
  • ss.mm.ii .: successive modifiche e
    integrazioni

Gazzette Ufficiali e Bollettini

  • G.U.U.E .: Gazzetta Ufficiale
    dell'Unione Europea
  • G.U.(R.I.): Gazzetta Ufficiale (della
    Repubblica Italiana)
  • B.U.R .: Bollettino Ufficiale Regionale

Funzioni, Poteri e Atti dello Stato-Comunità

Schema sulle funzioni, i poteri e gli atti dello Stato-comunità

Funzione Legislativa

Funzione:
(a chi spetta)
Legislativa:
al Parlamento, in
qualche caso al
Governo, ai
Consigli regionali e
ai Consigli provin-
ciali delle Province
autonom. di TN e BZ

Potere
(organi)
Legislativo

Atti
Leggi (statali, regionali e delle Province autonome di
Trento e Bolzano);
Atti aventi forza di legge, come:
-
il D.L. (approvato dal Governo in casi di necessità ed
urgenza e sottoposto poi all'approvazione del
Parlamento per la conversione in legge) e
-
il D.Lgs. (approvato dal Governo su delega del
Parlamento)

Funzione Esecutiva

Esecutiva:
al Governo e agli
organi
amministrativi dei
vari enti

Esecutivo

Atti amministrativi: d.m., d.p.c.m., deliberazioni dei
Consigli comunali, provinciali/metropolitani e regionali,
delle Giunte comunali e regionali, determinazioni o
decreti e ordinanze del Sindaco, del Presidente della
Provincia/Sindaco metropolitano e del Presidente della
Giunta regionale, determinazioni o decreti dei dirigenti

Funzione Giurisdizionale

Giurisdizionale:
alla Magistratura

Giudiziario

Sentenze

Articoli della Costituzione Italiana

Alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana

  • Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
    nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
    adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
    del decentramento.
  • Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  • Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
  • Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
    con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
    oggetti definiti.
  • Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
    valore di legge ordinaria.
    Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la
    sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno
    stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
    appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
    I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
    sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
    legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Riferimenti Legislativi Socio-Sanitari

Passiamo ora all'esame delle fonti normative rilevanti in ambito socio-sanitario
seguendo quella che in precedenza abbiamo definito la gerarchia delle fonti. Quindi
esaminiamo prima le fonti di livello costituzionale, poi quelle legislative dello Stato e,
infine, quelle legislative della nostra Regione.

Articolo 32 della Costituzione

Art. 32 della Costituzione
"1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana."
L'art. 32, che stabilisce il diritto alla salute, va interpretato considerando le previsioni
dell'art. 2 che « ... garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... >> e dell'art. 3 della Cost. che,
al co. 2, afferma che «E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Il diritto alla
salute viene quindi a caratterizzarsi per essere un diritto soggettivo assoluto del
singolo individuo e un diritto sociale in quanto interesse della collettività.

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