Documento dall'Università sul Capitolo 29 Penale, che esamina le cause di estinzione del reato e della pena nel codice penale italiano. Il Pdf è un testo discorsivo di Diritto, utile per studenti universitari, che analizza la distinzione tra le due categorie e le loro implicazioni, con un focus specifico sull'amnistia.
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1. La distinzione tra cause di estinzione del reato e della pena nel codice penale. Il codice penale nel titolo VI del Libro II prevede le cause di estinzione, suddividendole in cause di estinzione del reato e le cause di estinzione della pena. Secondo l'impostazione tradizionale le prime escludono la cd. punibilità in astratto, operando anticipatamente rispetto alla pronuncia della sentenza di condanna e precludendo l'applicazione della pena; le seconde, invece, escludono la cd. punibilità in concreto, presupponendo l'emanazione di una sentenza di condanna e, pertanto, incidendo sull'esecuzione della sanzione penale. In realtà tale criterio si rivela non pienamente corretto dal momento che non riflette la sistematica del codice penale: infatti sono collocate tra le cause di estinzione del reato la sospensione condizionale e l'amnistia impropria che vengono ad operare successivamente alla sentenza di condanna. Una parte della dottrina individua un diverso criterio di distinzione rappresentato dalla diversa ampiezza degli effetti estintivi, che sarà più profonda per le cause di estinzione del reato (applicabili intensa e prima della sentenza di condanna) rispetto alle cause di estinzione del reato applicabili dopo la sentenza di condanna e alle cause di estinzione della pena. Le cause di estinzione del reato sono la morte del reo (art. 150 c.p.), l'amnistia (art. 151 c.p.), la remissione della querela (artt. 152-156 c.p.), la prescrizione del reato (artt. 157-161), l'oblazione (artt. 162- 162-bis c.p.), la sospensione condizionale (artt. 163-168 c.p.), la 734 sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), le condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) e il perdono giudiziale (art. 169 c.p.) sentenza di condanna (art. 171 c.p.), la prescrizione della pena (artt. Sono cause di estinzione della pena la morte del reato dopo la 172-173 c.p.), I'indulto e la grazia (art. 174 c.p.), la non menzione nel casellario giudiziario (art. 175 c.p.), la liberazione condizionale (art, 176-177 c.p.), la riabilitazione (artt. 178-181). Le cause di estinzione possono essere diversamente classificate: a) generali (collocate nella parte generale del codice penale) e speciali (applicabili ad uno o più reati di parte speciale, come, per esempio, I'art. 556, terzo comma, c.p.); b) condizionate (per esempio amnistia, sospensione condizionale, oblazione) o incondizionate (per esempio morte del reo), a seconda che siano o meno sottoposte a limitazioni; c) legate ad accadimenti naturali (per esempio la prescrizione) o alla manifestazione di volontà di soggetti terzi (per esempio i provvedimenti di clemenza, la sospensione condizionale, la remissione della querela) o del soggetto attivo del reato (oblazione). Le cause di estinzione del reato e della pena presentano una disciplina comune (artt. 182-183 c.p.): a) hanno un'efficacia personale operando solo nei confronti della persona a cui si riferiscono, salvo che lalegge disponga diversamente; b) nel caso di concorso sono sottoposte alle regole dell'art. 183 c.p., secondo il quale < Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente. Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa pit favorevole, si applica il capoverso precedente >; c) devono essere immediatamente dichiarate dal giudice in ogni stato grado del processo (art. 129 c.p.p.) anche nel caso di dubbio sull'esistenza della stessa (art. 531 c.p.); d) non comportano l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato
Istituto un tempo inserito nell'ambito della cd. clemenza sovrana l'amnistia si colloca in una prospettiva diversa nel sistema delineato dalla Costituzione. Essa rappresenta una valvola di sicurezza con la quale è possibile fronteggiare situazioni eccezionali che richiedano di superare le "normali" esigenze di repressione dei reati. Assieme all'indulto (che rientra tra le cause di estinzione della pena) l'amnistia possiede la caratteristica di istituto di applicazione generale, a differenza della grazia che è tipico provvedimento di clemenza personalizzato. L'amnistia cancella reati individuati per categoria (es. reati puniti con pena non superiore nel massimo a X anni oppure commessi in momenti storici particolari o ancora individuati per materia come l'amnistia per reati tributari del 1992). Nella prassi dei primi decenni della Repubblica, tuttavia, l'amnistia è stata utilizzata periodicamente come strumento di alleggerimento del carico giudiziario del sovraffollamento carcerario (assieme all'indulto). Per evitare un sistematico ricorso a questo facile (ma improprio) mezzo di governo degli effetti indesiderati del sistema penale, nel 1992 è stato modificato l'art. 79 Cost. con l'introduzione del requisito della necessità di una maggioranza parlamentare qualificata: < L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale >. Il comma 3 dell'art. 79 mantiene il limite dell'inapplicabilità ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge> che propone il provvedimento di clemenza. Si vuole in tal modo evitare un incentivo a delinquere nella fondata aspettativa dell'imminente amnistia. Neppure la riforma del 1992 ha fornito indicazioni sui presupposti sostanziali del provvedimento di clemenza, che resta affidato a valutazioni di carattere politico (in senso lato) di cui le richieste maggioranze parlamentari devono assumersi la responsabilità. Va peraltro riconosciuto che la necessità di una maggioranza di due terzi, di regola superiore a quella su cui poggia il Governo in carica, ha drasticamente ridotto la frequenza della concessione dell'amnistia (considerazione che vale anche per l'indulto). Da un punto di vista tecnico si distingue tra amnistia propria, che opera prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (con evidenti effetti deflattivi sul carico giudiziario), e amnistia impropria, applicabile dopo che la condanna è divenuta definitiva e che quindi ne < fa cessare l'esecuzione > (art. 151, comma 1, c.p.). In relazione ad entrambe, l'art. 151 c.p. precisa che "l'amnistia estingue il reato", anche se l'amnistia impropria si avvicina sensibilmente alle cause estintive delle pene (oltre alla pena principale estingue altresì le pene accessorie) I comma 3 dell'art. 151 c.p., laddove prevede che la legge di concessione può stabilire una "data diversa" rispetto al giorno precedente la data della legge quale termine di commissione dei reati coperti dall'amnistia, ha coordinato con l'art. 79 Cost. Quindi è possibile che la legge indichi un termine più risalente rispetto alla data di presenta legge in materia ma non un termine successivo zione della proposta di tale data; un'interpretazione diversa sarebbe incostituzionale. Pur essendo potenzialmente applicabile a tutti gli autori dei reati contemplati l'amnistia è fruibile da recidivi e delinquenti abituali o professionali solo qualora la legge concessiva lo preveda espressamente (art. 151, comma 5, c.p.); in caso di silenzio da parte del legislatore le predette categorie sono escluse.
Il codice penale riconosce natura di causa estintiva anche alla remissione della querela, ovviamente riferita ai reati procedibili a querela art. 152 c.p.). La querela va presentata entro tre mesi dal momento in cui il querelante è venuto a conoscenza del reato (in certi casi il termine è aumentato: per es. nei reati di violenza sessuale o negli atti persecutori dell'art. 612-bis c.p.). Di regola la remissione della querela può intervenire solo prima della condanna (definitiva ex art. 152, comma 3 c.p.). Il comma 2 dell'art. 152 c.p. distingue tra remissione processuale ed extraprocessuale. Il codice penale chiarisce che la remissione di querela può essere anche tacita (nelle forme previste dall'art. 340 c.p.p.), che si realizza quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Un'ipotesi di remissione tacita della querela è prevista in relazione ai reati di competenza del giudice di pace: l'art. 28, comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 stabilisce che nei giudizi instaurati con ricorso immediato al giudice la mancata comparizione in udienza delle persone offese, alle quali il decreto di convocazione sia stato regolarmente notificato, equivale alla remissione della querela proposta. La logica dell'istituto è intuibile in chiave di deflazione dei procedimenti penali. Occorre comunque sottolineare che la remissione deve essere accettata dal querelato (art. 155 c.p.) e che esistono reati per i quali la querela irrevocabile (per i reati sessuali procedibili a querela il termine per la presentazione della querela è più ampio, ma l'art. 609-septies, comma 3 cp. stabilisce che la querela proposta è irrevocabile, per evitare indebite pressioni sulla vittima finalizzate ad una remissione non spontanea). La remissione della querela è componente di rilievo nella prospettiva di conciliazione e mediazione tra la vittima e l'autore del reato particolarmente importante (ed auspicata) nell'ambito della giurisdizione del giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Anche la prescrizione è una causa estintiva dipendente da un fatto naturale, decorso del tempo. Nell'ordinamento penale italiano attuale, diversamente dal Codice Zanardelli del 1889, la prescrizione è causa estintiva del reato e non dell'azione penale. La prescrizione attraversa le varie fasi processuali, mentre in un'ottica di estinzione dell'azione penale il termine di prescrizione dovrebbe avere riguardo all'inizio del procedimento penale (l'eccessivo protrarsi del processo dovrebbe invece trovare la sanzione alla luce del principio di ragionevole durata del processo stesso e non in sede di declaratoria di estinzione del reato). Occorre riconoscere ad essa natura sostanziale e non processuale, come ribadito costantemente dalla Corte costituzionale. La qualificazione quale istituto di diritto sostanziale assume un importante rilievo di ordine pratico (come ha dimostrato la nota vicenda Taricco) in relazione all' applicabilità dei principi di garanzia dell'art. 25, secondo comma Cost. in tema di riserva di legge, di divieto di analogia, di determinatezza ma soprattutto in relazione al divieto di retroattività delle modifiche in malam partem. Il fondamento dell'istituto non è di facile interpretazione, nonostante le apparenze. Occorre escludere, preliminarmente, che esso sia rinvenibile in una presunta difficoltà di raccolta del materiale probatorio a distanza di tempo dai fatti; se così fosse non dovrebbero esservi reati imprescrittibili attesa la loro gravità (si dovrebbe ritenere che i timori di deterioramento del materiale probatorio, dovrebbero essere più forti proprio in relazione ai reati di massima gravità). La prescrizione non si concilia pienamente neppure con la funzione retributiva della pena; al più potrebbero assopirsi le aspirazioni alla "vendetta" nei confronti del reo, che è prospettiva diversa. Problematica appare la conciliabilità con le esigenze di prevenzione generale, il cui ruolo nell'ambito delle funzioni della pena è peraltro discusso. In parte la prescrizione potrebbe essere spiegata con l'attenuazione della funzione di prevenzione speciale della sanzione penale; per essere coerenti con questa chiave di lettura occorrerebbe ammetterla solo nei confronti di imputati che non abbiano