Documento di Federica Tapparello su Lo Stato moderno in Europa - Istituzioni e diritto. Il Pdf, un riassunto di Diritto per l'Università, esplora le origini e le forme dello Stato moderno europeo, analizzando il passaggio dallo Stato giurisdizionale all'assolutismo e l'evoluzione del diritto penale.
Mostra di più56 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Lo stato moderno europeo è una realtà politico-istituzionale che caratterizza la storia europea a partire dal XIV secolo fino al XX, e che ha assunto forme diverse, storicamente variabili. L'evoluzione dello Stato moderno europeo, si colloca tra il XVI e XVII secolo.
La vicenda dello Stato moderno europeo inizia nel XIII secolo, in cui diviene sempre più evidente e visibile una certa tendenza nella organizzazione del governo del territorio, i cui caratteri in via di sintesi possono essere così tracciati:
In altre parole, abbiamo 'Stato' perché abbiamo una realtà territoriale che viene governata sempre più nel suo insieme, e in modo sempre più istituzionalizzato, secondo regole scritte che fissano il ruolo di ognuno. È questo il senso fondamentale della trasformazione cui assistiamo nel passaggio dall'età medievale a quella moderna, ed è dunque questo il carattere dello Stato moderno europeo, che è possibile cogliere alle sue origini: lo Stato come governo di un territorio, che opera in modo sempre più disciplinato e regolato, con l'intento di consociare le forze operanti su quel territorio, di ricondurle a una prospettiva comune. Ma lo Stato moderno europeo non può intendersi un vero stato moderno, in quanto manca qualsiasi pretesa monopolistica, sia sul versante dell'esercizio del potere che su quello della cittadinanza. Al tre parole c'è già uno Stato perché c'è già un governo e un territorio, ma non c'è ancora la sovranità.
La prima forma di Stato moderno europeo, sicuramente prevalente fino alla Rivoluzione francese è senz'altro quella dello Stato giurisdizionale, il quale si caratterizza per tre caratteri fondamentali:
La storiografia tradizionale considera lo Stato assoluto, soprattutto del XVII secolo, come la vera prima forma di Stato moderno, che provvedendo, in misura diversa, a statalizzare le funzioni dell'imperium, l'esercizio della giurisdizione, il potere d'imporre tributi, il potere di chiamare alle armi e di organizzare l'esercito, e creando a questo proposito una burocrazia professionale, di estrazione non feudale e non patrimoniale, avrebbe in sostanza preparato la caduta dei privilegi, e sotto questo profilo la stessa rivoluzione con l'affermazione dei diritti individuali.
Ma noi consideriamo invece lo Stato assoluto come rientrante nello Stato giurisdizionale, inteso come forma di governo, in quanto tende ad semplificare in senso assolutistico, riducendo i poteri dei Consigli che cooperavano con i sovrani, o dei soggetti istituzionali che potevano esercitare un certo controllo sull'azione della stessa monarchia.
L'assolutismo ha avuto nella storia diverse varianti: quella francese del lungo regno di Luigi XIV (1661-1715), che assolutistica è stata davvero, proprio per la tendenza del sovrano a governare depotenziando al massimo il ruolo del Consiglio, ridotto a un organo puramente tecnico, e anche quello dei parlamenti, il cui potere di rimostranza nei confronti della normazione regia viene sensibil- mente ridotto, o quella inglese della prima metà del XVII secolo, parimenti orientata in senso assolutistico, ma poi destinata a scontrarsi con il suo contrario, con la grande tradizione parlamentare inglese (principio del King in Parliament), e anche con la common law, con il ruolo forte e autonomo della giurisprudenza.
A tal fine possiamo dire che l'assolutismo politico è la tendenza della monarchia ad eliminare sempre più le diverse forme di condivisione del potere che si erano stratificate nel tempo.
Diverso è il caso in cui si voglia fare del medesimo Stato assoluto una vera e propria forma di Stato, capace di superare lo Stato giurisdizionale.
Nello Stato giurisdizionale non esisteva la sovranità, mancava la pretesa alla esclusività, al dominio monopolistico di quei poteri dello stato sul popolo e sul territorio, all'unicità dell'obbligazione politica, e dello stesso diritto, con la conseguente abrogazione di tutti i diritti particolari. Il problema da porre è quanto le monarchie assolute europee si siano davvero sentite portatrici di un diritto espressione del principio di sovranità, capace in quanto tale di produrre un'integrale abrogazione del diritto degli altri, ovvero di quella pluralità di ordinamenti e di diritti, di luogo e di ceto, diffusi sul territorio, che lo Stato giurisdizionale razionalizzava e componeva a unità, ma non eliminava.
Al fine prendiamo in esame le celebri Ordonnances di Luigi XIV, messe in vigore a partire dal 1667, in materia di organizzazione del processo civile e penale, di commercio e di diritto marittimo e della navigazione. È evidente il valore di questa ricognizione. Infatti, se neppure questa normazione, voluta da un sovrano partico-larmente forte, pensata come vera e propria legislazione per la Francia, potesse propriamente definirsi espressione di sovranità politica, ben difficilmente si potrebbe poi, sulla base di questa valutazione, pensare allo Stato assoluto, oltre tutto sull'intera dimensione europea, come autentico punto di rottura nei confronti della tradizione dello Stato giurisdizionale.
In esse è contenuta in effetti, in modo ormai chiaro, un'idea nuova, che si presenta come potenzialmente capace di generare una vera e propria cesura: che il diritto del sovrano, espresso in questi testi normativi, sia di 'qualità' diversa rispetto ai diritti esistenti, e dunque nei loro confronti capace di abrogazione. Per questo motivo, le Ordonnances contenevano una vera e propria clausola di abrogazione, diretta a colpire ogni fonte di diritto che a sua volta contenesse disposizioni diverse o contrarie a quelle che lo stesso sovrano intendeva imporre con le sue ordinanze.
Il diritto del sovrano non è dunque solo genericamente più autorevole.
Esso contiene in sé una sorta di forza speciale e supplementare che lo legittima a porsi al posto degli altri diritti, a produrre la loro abrogazione (c.d. sovranità).
Ed è esattamente ciò che non avevano i signori territoriali prima degli Stati assoluti, poiché la loro normazione, per quanto autorevole, era sempre funzionale a razionalizzare la pluralità, ad aumentare il peso del diritto comune, ma non ad abrogare in nome di una presunta superiore 'qualità' del loro diritto.
Federica Tapparello Esame di Storia del diritto medioevale e moderno Prof. G. Cazzetta 22012/2013 Riassunto del testo: "Lo Stato moderno in Europa: Istituzioni e diritto“ - Maurizio Fioravanti
Il limite della normazione di Luigi XIV, è data dal fatto che non è previsto il c.d. divieto di eterointergrazione, quindi qualora le norme poste dal sovrano risultassero lacunose non era difficile per i giudici, servendosi dell'interpretazione far rivivere i diritti particolari.
Saranno soprattutto necessari i codici, quali testi non integrabili dall'esterno, ad abrogare integralmente il diritto previgente.
È poi appena il caso di precisare che dello stesso Stato giurisdizionale non si deve affatto avere una concezione immobilistica, come se esso sia sempre rimasto identico a se stesso nei lunghi secoli dell'età moderna precedenti la rivoluzione.
Abbiamo già osservato che un dominio territoriale del XIV secolo è certamente ben diverso da uno Stato assoluto del XVII. Il primo spesso si limita, più o meno in continuità con il passato medievale, a garantire l'equilibrio delle forze e degli ordinamenti sul territorio, il secondo ha ormai una propria politica economica, ha enormemente accresciuto la propria presenza e forza in campo fiscale e militare creando burocrazie più direttamente dipendenti dal sovrano, promuove addirittura piani di opere pubbliche. Lo stato giurisdizionale faceva convivere due poli: il polo dell'unità e della sua rappresentazione nella figura del sovrano, ma senza per questo cancellare mai del tutto, prima della rivoluzione, l'altro polo, quello della pluralità. Del resto, la principale virtù dello Stato giurisdizionale è proprio quella della elasticità, nel senso che esso consente, al suo interno, diversi assetti ed equilibri tra i due poli, ora più sbilanciati dalla parte dell'eredità medievale, con una rilevanza prevalente del polo della pluralità, ora più sbilanciati dalla parte opposta, fino quasi a toccare il nuovo principio-guida della sovranità, come nel caso degli Stati assoluti.
La Rivoluzione Francese tramite la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789segnerà la nascita di una nuova forma di Stato.
Leggiamo infatti nell'ari. 3: «II principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente».
L'articolo è davvero fondamentale. Esso collega infatti in modo stretto e inscindibile i poteri d'imperium al principio della sovranità, ovvero alla situazione della esclusività, del monopolio: l'esercizio della autorità, e dunque la stessa capacità di coazione sugli individui, è ora possibile e legittima solo a condizione di essere unica, e più precisamente di essere quella, e solo quella, che può dirsi autorizzata dall'intero, nell'articolo rappresentato dalla nazione.
Altre autorità, di ambito più ridotto, non sono più tollerabili: c'è ormai un solo 'corpo', che è quello della nazione, e la molteplicità dei 'corpi' fin qui esistenti è spazzata via, riducendosi ciascuno di essi a mera articolazione dell'intero, della nazione medesima.
Il territorio, tradizionalmente popolato da una grande quantità di soggetti, diviene ora neutro e liscio, e può dunque essere diviso con le regole della tecnica amministrativa e della geometria. Infine, la forza sovrana della nazione vale anche in direzione del monarca -che è certamente l'individuo, che come gli antichi 'corpi', perde ogni legittimazione propria, potendo ora essere conservato solo in quanto espressione, anch egli, della sovranità della nazione, da essa, e dalla sua costituzione, autorizzato a esercitare una qualsivoglia autorità.
La rivoluzione produce così una cesura, una nuova costituzione e una nuova forma di Stato, che si caratterizza per il crollo della funzione giudiziaria propria dello stato giurisdizionale a favore di quella legislativa (c.d. Stato di diritto), come enunciato dall'art. 6: «La legge è l'espressione della volontà generale». Ciò che equivale a dire: quando la legge viene alla luce, dobbiamo presumere che in essa sia contenuta la volontà generale, ovvero la realizzazione del progetto della rivoluzione stessa, consistente nell'affermazione di una sola volontà, espressiva dell'intera nazione, al posto delle molte volontà che prima caratterizzavano le realtà politiche territoriali.
Accanto alla centralità della legge, espressione della volontà generale e della sovranità della nazione, si colloca una seconda grande novità, parimenti conseguente al crollo dello Stato giurisdizionale: un'esecuzione della legge che avviene ora per opera di un vero e proprio nuovo soggetto, che è la pubblica amministrazione, destinata sempre più a rappresentare lo Stato in azione, che tenta di dare risposte ai bisogni concreti dei cittadini.
È questa l'altra grande differenza rispetto allo Stato giurisdizionale, entro cui non si determinò mai un vero e proprio bisogno di una funzione amministrativa distinta e autonoma rispetto a quella Federica Tapparello Esame di Storia del diritto medioevale e moderno Prof. G. Cazzetta 3