Opere provvisionali e sicurezza nei cantieri: analisi e misure preventive

Slide sulle opere provvisionali e la sicurezza nei cantieri. Il Pdf illustra le opere provvisionali e la sicurezza nei cantieri, analizzando le cause degli infortuni e le misure preventive, con riferimenti normativi al D.Lgs. 81/2008, utile per Diritto universitario.

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26 FEBBRAIO 2021 S1 - FABIO CASTELLI Opere provvisionali
Il tema opere provvisionali è vasto, non si parla soli di ponteggi ma di una serie di opere per proteggere i
lavoratori dal punto di vista di una caduta che può essere anche da una distanza minima. Introduzione anche
sugli obblighi del datore di lavoro, come valutare l’attrezzatura corretta in funzione del tipo di rischio. Bisogna
partire dalla valutazione del rischio, a partire da un ragionamento logico.
Il 40% degli infortuni nei cantieri è la caduta dall’alto (al 2° posto la caduta di materiale dall’altro e al 3°
l’elettrocuzione). Le cause sono le seguenti:
- Lavori in quota con aperture verso il vuoto/assenza di dispositivi di protezione collettiva;
- Assenza di dispositivi di protezione individuale anticaduta;
- Piano di lavoro sdrucciolevole/inciampi possibili sui passaggi;
- Errato montaggio di ponteggi;
- Cedimento del piano di lavoro in quota/della struttura che sostiene il piano di lavoro;
- Sottovalutazione del rischio/scarsa percezione del pericolo;
- Formazione carente/improvvisazione/incoscienza/modalità operative errate;
- Concomitanza di più cause.
Il ponteggio deve essere dotato di parapetto interno ed esterno.
SCELTA DEI DPI
La valutazione del rischio iniziale va sempre fatta (obbligo del datore di lavoro). Questo perché i cantieri e le
lavorazioni non sono tutte uguali. Nei documenti di valutazione del rischio si individua e valuta il rischio, si cerca
di individuarlo ed eliminarlo subito modificando l’attività lavorativa o utilizzando un’attrezzatura che potrebbe
abbatterlo. Attuare misure tecniche/organizzative/procedurali/comportamentali per ridurre il rischio fino a
limiti accettabili. Durante la valutazione dei rischi, il datore di lavoro coadiuvato dallRSPP definisce di installare ed
adottare mezzi e dispositivi di protezione collettiva, ossia i parapetti, i ponteggi, le passerelle, i ponti su cavalletti,
i trabattelli sono classici dispositivi di protezione collettiva. I DPC sono sempre preferibili. Nella scheda
lavorativa il datore di lavoro dirà che per una determinata attività si dovranno utilizzare determinati DPC.
Dopodiché, ci si chiede se il rischio residuo è accettabile. Se sì, vuol dire che il tutto è stato fatto bene quindi
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non è necessario utilizzare anche i DPI. Se invece il rischio non è accettabile (ad. es. durante il montaggio
dell’opera provvisionale), si passa all’utilizzo dei DPI. È il datore di lavoro che valuta il rischio residuo, non è
normato.
I DPC proteggono comunque, i DPI proteggono la singola persona. Ad esempio, il DPI protegge il singolo
lavoratore durante il montaggio dell’opera provvisionale o durante il montaggio di un parapetto. I DPI devono
essere conformi alle norme, idonei al rischio, adeguati al contesto ed ergonomici. Bisogna anche fare
formazione e informazione del personale relativamente all’utilizzo (attestato lavori in quota e DPI III Livello). Il
datore di lavoro è obbligato a fornire i DPI essenziali ai lavoratori. Il DPC è sempre prioritario rispetto al DPI.
Solo se rimane ancora rischio passo al DPI. Da contratto la formazione si può ripetere anche se è già stata fatta
(la si può richiedere in qualsiasi momento). È fondamentale inserire all’interno del PSC una delle “bandierine
rosse”. Scrivere nero su bianco, contrattualizzando che secondo insindacabile e giudizio del CSE, egli può
richiedere in un momento qualsiasi del cantiere che gli operai siano obbligati a ri-effettuare la formazione,
specialmente per i dpi di terza categoria, il cui utilizzo senza opportuna formazione ne rende l’utilizzo non solo
inefficace, ma anche pericoloso.
RIFERIMENTI NORMATIVI - TU e Dlgs 81/2008 Titolo II.
Il testo unico 81/08 nasce sulla spinta del presidente della repubblica Napolitano dopo l’incidente della
ThyssenKrupp di Torino del 2007. Si è cercato di creare un testo di legge che raccogliesse tutte le normative dal
primo DPCR del 1956, fino alla 626, 494 e che inglobasse tutta la normativa che riguardasse la sicurezza in TUTTI
i luoghi di lavoro. Contiene moltissimi articoli, tra cui molti articoli riguardanti i ponteggi. Il ponteggio ha un suo
libretto ministeriale, sostanzialmente è raro riuscire a realizzare un’opera provvisionale seguendo
pedissequamente il suo libretto, ci sono delle variazioni legate al tipo di lavoro che va fatto. L’81/08 descrive
come comportarsi quando lo schema dell’opera provvisionale differisce da quello presente sul libretto di uso e
manutenzione o da quello ministeriale.
- Sezione I Campo di applicazione Art. da 105 a 107
- Sezione II Disposizioni di carattere generale Art. da 108 a 117
- Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname Art. da 122 a 130
- Sezione V Ponteggi fissi Art. da 131 a 138
- Sezione VI Ponteggi movibili Art. da 138 a 140

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Anteprima

Opere Provvisionali e Sicurezza

Il tema opere provvisionali è vasto, non si parla soli di ponteggi ma di una serie di opere per proteggere i lavoratori dal punto di vista di una caduta che può essere anche da una distanza minima. Introduzione anche sugli obblighi del datore di lavoro, come valutare l'attrezzatura corretta in funzione del tipo di rischio. Bisogna partire dalla valutazione del rischio, a partire da un ragionamento logico.

Il 40% degli infortuni nei cantieri è la caduta dall'alto (al 2º posto la caduta di materiale dall'altro e al 3º l'elettrocuzione). Le cause sono le seguenti:

  • Lavori in quota con aperture verso il vuoto/assenza di dispositivi di protezione collettiva;
  • Assenza di dispositivi di protezione individuale anticaduta;
  • Piano di lavoro sdrucciolevole/inciampi possibili sui passaggi;
  • Errato montaggio di ponteggi;
  • Cedimento del piano di lavoro in quota/della struttura che sostiene il piano di lavoro;
  • Sottovalutazione del rischio/scarsa percezione del pericolo;
  • Formazione carente/improvvisazione/incoscienza/modalità operative errate;
  • Concomitanza di più cause.

Il ponteggio deve essere dotato di parapetto interno ed esterno.

Scelta dei DPI e Misure di Tutela

Misure generali di tutela Adozione di DPI Individuare e valutare il rischio non è necessaria adozione di DPI SI Eliminare o ridurre il rischio alla fonte Attuare misure tecniche/organizzative/p rocedurali/comportame ntali per diminuire il rischio Installare ed adottare mezzi e dispositivi di protezione collettiva Il rischio residuo è accetta bile? Sono state vagliate ad adottate tutte le misure di sicurezza collettive? NO Informazione formazione addestramento dei lavoratori 26/02/2021

  1. Conforme alle norme
  2. Idonei al rischio Adozione DPI
  3. Adeguati al contesto
  4. ergonomici

Fabio Castelli 7

La valutazione del rischio iniziale va sempre fatta (obbligo del datore di lavoro). Questo perché i cantieri e le lavorazioni non sono tutte uguali. Nei documenti di valutazione del rischio si individua e valuta il rischio, si cerca di individuarlo ed eliminarlo subito modificando l'attività lavorativa o utilizzando un'attrezzatura che potrebbe abbatterlo. Attuare misure tecniche/organizzative/procedurali/comportamentali per ridurre ilrischio fino a limiti accettabili. Durante la valutazione dei rischi, il datore di lavoro coadiuvato dall'RSPP definisce di installare ed adottare mezzie dispositivi di protezione collettiva, ossia i parapetti, i ponteggi, le passerelle, i ponti su cavalletti, i trabattelli sono classici dispositivi di protezione collettiva. I DPC sono sempre preferibili. Nella scheda lavorativa il datore di lavoro dirà che per una determinata attività si dovrà utilizzare determinati DPC. Dopodiché, ci si chiede se il rischio residuo è accettabile. Se sì, vuol dire che il tutto è statofatto bene quindi 18non è necessario utilizzare anche i DPI. Se invece il rischio non è accettabile (ad. es. duranteil montaggio dell'opera provvisionale), si passa all'utilizzo dei DPI. È il datore di lavoro che valuta il rischio residuo, non è normato.

I DPC proteggono comunque, i DPI proteggono la singola persona. Ad esempio, il DPI protegge il singolo lavoratore durante il montaggio dell'opera provvisionale o durante il montaggio di un parapetto. I DPI devono essere conformi alle norme, idonei al rischio, adeguati al contesto ed ergonomici. Bisogna anche fare formazione e informazione del personale relativamente all'utilizzo (attestato lavori in quota e DPI III Livello). II datore di lavoro è obbligato a fornire i DPI essenziali ai lavoratori. Il DPC è sempre prioritario rispetto al DPI. Solo se rimane ancora rischio passo al DPI. Da contratto la formazione si può ripetere anche se è già stata fatta (la si può richiedere in qualsiasi momento). È fondamentale inserire all'interno del PSC una delle "bandierine rosse". Scrivere nero su bianco, contrattualizzando che secondo insindacabile e giudizio del CSE, egli può richiedere in un momento qualsiasi del cantiere che gli operai siano obbligati a ri-effettuare la formazione, specialmente per i dpi di terza categoria, il cui utilizzo senza opportuna formazione ne rende l'utilizzo non solo inefficace, ma anche pericoloso.

Riferimenti Normativi: TU e Dlgs 81/2008

RIFERIMENTI NORMATIVI - TU e Dlgs 81/2008 Titolo II.

Il testo unico 81/08 nasce sulla spinta del presidente della repubblica Napolitano dopo l'incidente della ThyssenKrupp di Torino del 2007. Si è cercato di creare un testo di legge che raccogliesse tutte le normative dal primo DPCR del 1956, fino alla 626, 494 e che inglobasse tutta la normativa che riguardasse la sicurezza in TUTTI i luoghi di lavoro. Contiene moltissimi articoli, tra cui molti articoli riguardanti i ponteggi. Il ponteggio ha un suo libretto ministeriale, sostanzialmente è raro riuscire a realizzare un'opera provvisionale seguendo pedissequamente il suo libretto, ci sono delle variazioni legate al tipo di lavoro che va fatto. L'81/08 descrive come comportarsi quando lo schema dell'opera provvisionale differisce da quello presente sul libretto di uso e manutenzione o da quello ministeriale.

  • Sezione I - Campo di applicazione - Art. da 105 a 107
  • Sezione II - Disposizioni di carattere generale - Art. da 108 a 117
  • Sezione IV - Ponteggi e impalcatura in legname - Art. da 122 a 130
  • Sezione V - Ponteggi fissi - Art. da 131 a 138
  • Sezione VI - Ponteggi movibili - Art. da 138 a 140

Sezione V - Ponteggi Fissi

19Sezione V - PONTEGGI FISSI Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego Articolo 132 - Relazione tecnica Articolo 133 - Progetto Articolo 134 - Documentazione Articolo 135 - Marchio del fabbricante Articolo 136 - Montaggio e smontaggio Articolo 137 - Manutenzione e revisione Articolo 138 - Norme particolari

Sezione VII - Costruzioni Edilizie

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 141 - Strutture speciali Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine Articolo 144 - Resistenza delle armature Articolo 145 - Disarmo delle armature Articolo 146 - Difesa delle aperture Articolo 147 - Scale in muratura 4 Articolo 148 - Lavori speciali Articolo 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VI - Ponteggi Movibili

Sezione VI - PONTEGGI MOVIBILI Articolo 139 - Ponti su cavalletti Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

Gli ingegneri che fanno progettazione di ponteggi non sono molti, è un settore di nicchia e dove normalmentec'è ancora poca concorrenza. Qualunque attrezzo che prevede la possibilità che si generino rischi medi o elevati deve prevedere sempre attività di manutenzione, revisione e controllo fine vita.

PIMUS: Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.

Lavori in Quota

art.107 -> Per lavori in quota si intende attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile. Può essere utile quando si valuta l'opportunità di utilizzare una scala. Lavorare con una scala sopra i 2m è da escludere o lasciare comunque come ultimissima ipotesi, è preferibile usare un ponteggio o un trabattello. La scala non è una postazione di lavoro. Nel POS ci deve essere scritto qual è la modalità opportuna per svolgere una determinata lavorazione. Ci sono scale apposite per fare lavori in quota, scala N131:

PSC: Deve contenere una relazione concernente l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quandola complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, le quali saranno presenti poi nei vari POS.

Reti Protettive

RETI PROTETTIVE: Sono sistemi di protezione collettiva costituiti, oltre dalla rete, da intelaiature di sostegno. 20Per la predisposizione è necessario valutare:

  1. L'altezza di caduta (il posizionamento deve essere il più possibile vicino al piano di lavoro. L'altezza di caduta deve essere sempre inferiore ai 6m);
  2. La profondità di raccolta (rappresenta la massima deformazione della rete che accoglie una grave caduta. Varia in funzione dell'altezza di caduta);
  3. La presenza di ostacoli che intralcino la trattenuta della rete;
  4. L'idoneità della struttura (tipologia del materiale di base, dimensioni, spessore) dei dispositivi di ancoraggio per l'uso previsto (meccanici, chimici) e l'applicabilità della procedura o delle istruzioni di montaggio;
  5. L'idoneità del sistema (S, T, U, V) e della classe (A1 A2 B1 B2) per l'uso previsto;
  6. Le condizioni della superficie di lavoro;
  7. Le condizioni atmosferiche;
  8. Tipologia di lavori da effettuare;
  9. Rischi di caduta di materiale nei piani sottostanti, non fermati dalla rete.

Le reti non sono da intendersi come una scelta ottimale poiché lasciano comunque un margine di rischio. Le principali tipologie di reti sono:

Sistema S

SISTEMA S: reti completamente orizzontali. Protegge contro la caduta interna all'edificio.

Sistema T

SISTEMA T: rete posta orizzontale ma esterna. È un sistema di protezione dalla caduta esterna. È stato utilizzato moltissimo per gli edifici a torre dove non si riesce a mettere il ponteggio.

Tuttavia, è vero che il ponteggio è la soluzione migliore ma montare un ponteggio comunque espone i lavoratori ad un livello di rischio, soprattutto per quelli che lo montano. Quindi questi tipi di soluzioni oltre ad un vantaggio tecnico (al fatto che oltre a certe altezze con il ponteggio non si può andare) comunque migliorano la situazione di rischio per chi deve montare il ponteggio che in qualsiasi caso risulta esposto ad un certo livello di rischio.

Sistema U

SISTEMA "U": rete verticale. La rete di sicurezza è attaccata ad una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale; essa può avere o meno un telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata e agganciata all'intelaiatura di sostegno tramite idonea fune o cinghia. 21

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