Slide da Impresa Sicura su Salute & Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro. Il Pdf illustra i concetti di pericolo e rischio, gli agenti chimici e le modalità di assorbimento, distinguendo i rischi di infortunio da quelli igienico-ambientali, utile per la formazione professionale in Diritto.
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FORMAZIONE BASSO RISCHIO REV. 28/01/2015 IMPRESA SICURAPERICOLO: ogni fattore che potenzialmente possa recare danno alle persone o alle cose che direttamente o indirettamente entrino a contatto con esso. Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione. La quantificazione e relativa classificazione del rischio deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti.
valutazione dei · rischi
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione. L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori. L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti. L'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le istruzione adeguate ai lavoratori. La partecipazione e consultazione dei lavoratori. À La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza. # La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Insieme delle attività che tendono ad eliminare o diminuire la probabilità che si verifichi un evento dannoso. Elimino il rischio. Lo sostituisco conun rischio meno pericoloso. Lo riduco.
Le misure di prevenzione possano essere al diversa natura:
Insieme delle attività che tendono a ridurre (possibilmente a zero) il danno causato da un evento dannoso.
PRIMARIA COLLETTIVA (così che siano protetti TUTTI). INDIVIDUALE Proteggere con dei dispositivi solo chi carre particolari rischi).
SECONDARIA PERSONE SORVEGLIANZA SANITARIA (per chi, nonostante tutte le precauzioni corre ancora notevoli rischi).
Il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità di accadimento di un evento dannoso (P) per la Gravità del danno previsto (G). R = Px G
Ad ogni rischio rilevato corrisponde così:
N.B. È praticamente impossibile che il rischio sia uguale a zero, ma si può portare a livelli accettabili.
Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. È noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno. (8019
Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.
Infortunio o episodio di natura acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
GRAVITÀ Basso Accettabile Notevole Elevato Lieve (G1 ) Modesto (G2) Significativo (G3) Grave (G4) Non Probabile (P1) 1 2 3 4 PROBABILITÀ Possibile (P2) 2 4 6 8 Probabile (P3) 3 6 9 12 Altamente probabile (P4) 4 8 12 16
1≤R≤3 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi, con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica bassa (aziendale e/o ufficiale).
4≤R≤6 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi, con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica media (aziendale e/o ufficiale).
8 ≤R≤9 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibili e con casistica media (aziendale e/o ufficiale).
12 ≤ R ≤ 16 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibili ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali.
AMBIENTE DI LAVORO (carenze strutturali). MACCHINARI ED ATTREZZATURE (carenza di sicurezza su attrezzature e macchinari). IMPIANTI (carenza di sicurezza su impianti es. elettrico, messa a terra). SOSTANZE PERICOLOSE (manipolazione). INCENDIO/ESPLOSIONE. Ustioni, schiacciamenti, tagli, abrasioni, contusioni, fratture, amputazioni, scivolamenti, cadute dall'alto, caduta di oggetti dall'alto, urti contro oggetti mobili/immobili, colpi da oggetti o strumenti, proiezioni di oggetti, schegge o lapilli. Hanno natura INFORTUNISTICA.
Esposizione ad agenti CHIMICI (impiego di sostanze tossiche, nocive, corrosive, cancerogene, mutagene, ecc .. Esposizione ad agenti FISICI (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, illuminazione). Esposizione ad agenti BIOLOGICI (salubrità ed igiene dell'ambiente di lavoro e del lavoro svolto). Patologie derivanti dall'esposizione continua ed eccessiva ad un determinato agente chimico, fisico, biologico. Hanno natura IGIENICO-AMBIENTALE.
Organizzazione del lavoro (movimentazione pesi, lavoro al videoterminale, ecc.). Fattori psicologici (stress, intensità, monotonia, solitudine, lavoro notturno, flessibilità). Fattori ergonomici (ergonomia delle attrezzature e delle postazioni di lavoro, norme di utilizzo dei lavoratori). Condizioni di lavoro difficili (lavorazioni a pressioni diverse dal normale o in condizioni climatiche avverse o esasperate).
Il datore di lavoro provvede affinché: I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63, comma 1, 2, 3 del D.Lgs. 81/2008. Le vie di circolazione che conducono ad uscite d'emergenza siano sempre sgombre. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e siano eliminati al più presto possibili difetti ed inconvenienti. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura. Gli impianti ed i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
LOCALI DI RIPOSO: quando le condizioni lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo di dimensioni sufficienti e devono essere dotati di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero di lavoratori. SPOGLIATOI: devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o di decenza, non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati; nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose con sviluppo di fumi o vapori, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. È vietato destinare a lavoro locali chiusi, sotterranei o semisotterranei. [ ... ] possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.