Salute e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro, Presentazione Impresa Sicura

Slide da Impresa Sicura su Salute & Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro. Il Pdf illustra i concetti di pericolo e rischio, gli agenti chimici e le modalità di assorbimento, distinguendo i rischi di infortunio da quelli igienico-ambientali, utile per la formazione professionale in Diritto.

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66 pagine

Salute & Sicurezza
nellAmbiente di Lavoro
FORMAZIONE BASSO RISCHIO
D.L
GS
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9
APRILE
2008
. 81
E
S
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M
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I
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REV. 28/01/2015
Pericolo & Rischio
PERICOLO: ogni fattore che potenzialmente possa recare danno alle persone o alle cose che direttamente o
indirettamente entrino a contatto con esso.
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.
La quantificazione e relativa classificazione del rischio deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla
gravità degli effetti.

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Anteprima

Salute e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.

FORMAZIONE BASSO RISCHIO REV. 28/01/2015 IMPRESA SICURAPERICOLO: ogni fattore che potenzialmente possa recare danno alle persone o alle cose che direttamente o indirettamente entrino a contatto con esso. Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio e Probabilità

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione. La quantificazione e relativa classificazione del rischio deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti.

valutazione dei · rischi

Pericolo & Rischio

Art. 15 Misure Generali di Tutela

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  • La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
  • La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.
  • L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
  • Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
  • La riduzione dei rischi alla fonte.
  • La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
  • La limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
  • L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
  • La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
  • Il controllo sanitario dei lavoratori.

Art. 15 Ulteriori Misure

L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione. L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori. L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti. L'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le istruzione adeguate ai lavoratori. La partecipazione e consultazione dei lavoratori. À La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza. # La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Prevenzione

Definizione di Prevenzione

Insieme delle attività che tendono ad eliminare o diminuire la probabilità che si verifichi un evento dannoso. Elimino il rischio. Lo sostituisco conun rischio meno pericoloso. Lo riduco.

Misure di Prevenzione

Le misure di prevenzione possano essere al diversa natura:

  • TECNICHE: interventi su ambienti, impianti, macchine, attrezzature, ecc.
  • ORGANIZZATIVE: informazione/formazione servizio di prevenzione e protezione e anidestramento, miglioramento del
  • PROCEDURALI: definizione di procedure operative.

Protezione

Tipi di Protezione

Insieme delle attività che tendono a ridurre (possibilmente a zero) il danno causato da un evento dannoso.

PRIMARIA COLLETTIVA (così che siano protetti TUTTI). INDIVIDUALE Proteggere con dei dispositivi solo chi carre particolari rischi).

SECONDARIA PERSONE SORVEGLIANZA SANITARIA (per chi, nonostante tutte le precauzioni corre ancora notevoli rischi).

Calcolo del Rischio

Formula del Rischio

Il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità di accadimento di un evento dannoso (P) per la Gravità del danno previsto (G). R = Px G

Corrispondenza del Rischio Rilevato

Ad ogni rischio rilevato corrisponde così:

  • Una fonte di pericolo che origina il rischio.
  • Possibili effetti nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori collegati alla presenza del rischio.
  • # Un valore (livello) definito che stabilisce l'importanza del rischio.
  • Specifiche misure di prevenzione.
  • # Specifiche misure di protezione.
  • Istruzioni e procedure da attuare.

N.B. È praticamente impossibile che il rischio sia uguale a zero, ma si può portare a livelli accettabili.

Livelli di Probabilità

Livello 1: Non Probabile

Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.

Livello 2: Possibile

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

Livello 3: Probabile

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. È noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno. (8019

Livello 4: Altamente Probabile

Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Livelli di Danno

Livello 1: Lieve

Infortunio o episodio di natura acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Livello 2: Modesto

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.

Livello 3: Significativo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

Livello 4: Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Matrice di Rischio

Legenda Rischio

GRAVITÀ Basso Accettabile Notevole Elevato Lieve (G1 ) Modesto (G2) Significativo (G3) Grave (G4) Non Probabile (P1) 1 2 3 4 PROBABILITÀ Possibile (P2) 2 4 6 8 Probabile (P3) 3 6 9 12 Altamente probabile (P4) 4 8 12 16

Livello del Rischio

Rischio Basso

1≤R≤3 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi, con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica bassa (aziendale e/o ufficiale).

Rischio Accettabile

4≤R≤6 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi, con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica media (aziendale e/o ufficiale).

Rischio Notevole

8 ≤R≤9 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibili e con casistica media (aziendale e/o ufficiale).

Rischio Elevato

12 ≤ R ≤ 16 Condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibili ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali.

Rischi per la Sicurezza

AMBIENTE DI LAVORO (carenze strutturali). MACCHINARI ED ATTREZZATURE (carenza di sicurezza su attrezzature e macchinari). IMPIANTI (carenza di sicurezza su impianti es. elettrico, messa a terra). SOSTANZE PERICOLOSE (manipolazione). INCENDIO/ESPLOSIONE. Ustioni, schiacciamenti, tagli, abrasioni, contusioni, fratture, amputazioni, scivolamenti, cadute dall'alto, caduta di oggetti dall'alto, urti contro oggetti mobili/immobili, colpi da oggetti o strumenti, proiezioni di oggetti, schegge o lapilli. Hanno natura INFORTUNISTICA.

Rischi per la Salute

Esposizione ad agenti CHIMICI (impiego di sostanze tossiche, nocive, corrosive, cancerogene, mutagene, ecc .. Esposizione ad agenti FISICI (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, illuminazione). Esposizione ad agenti BIOLOGICI (salubrità ed igiene dell'ambiente di lavoro e del lavoro svolto). Patologie derivanti dall'esposizione continua ed eccessiva ad un determinato agente chimico, fisico, biologico. Hanno natura IGIENICO-AMBIENTALE.

Rischi Trasversali

Organizzazione del lavoro (movimentazione pesi, lavoro al videoterminale, ecc.). Fattori psicologici (stress, intensità, monotonia, solitudine, lavoro notturno, flessibilità). Fattori ergonomici (ergonomia delle attrezzature e delle postazioni di lavoro, norme di utilizzo dei lavoratori). Condizioni di lavoro difficili (lavorazioni a pressioni diverse dal normale o in condizioni climatiche avverse o esasperate).

Luoghi di Lavoro

ART. 64 Requisiti e Manutenzione

Il datore di lavoro provvede affinché: I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63, comma 1, 2, 3 del D.Lgs. 81/2008. Le vie di circolazione che conducono ad uscite d'emergenza siano sempre sgombre. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e siano eliminati al più presto possibili difetti ed inconvenienti. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura. Gli impianti ed i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Locali di Riposo e Spogliatoi

LOCALI DI RIPOSO: quando le condizioni lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo di dimensioni sufficienti e devono essere dotati di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero di lavoratori. SPOGLIATOI: devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o di decenza, non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati; nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose con sviluppo di fumi o vapori, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. È vietato destinare a lavoro locali chiusi, sotterranei o semisotterranei. [ ... ] possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

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