Documento di Università su responsabilità e danno ambientale. Il Pdf, tipico di appunti universitari, esplora il concetto di responsabilità e danno ambientale, analizzando l'evoluzione della normativa europea. È un utile strumento per lo studio del Diritto.
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L'indirizzo politico della Comunità Europea mostra una crescente attenzione alla tutela del bene ambiente. Sin dal 1972, in occasione della Convenzione di Parigi sulla difesa del patrimonio culturale e naturale, la degradazione o la scomparsa di un bene culturale o naturale erano considerate quale impoverimento del patrimonio mondiale.
Successivamente si è concretizzato il principio "chi inquina, paga", detto anche internalizzazione dei costi ambientali, definito dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel 1974, che imputa all'inquinatore i costi necessari per raggiungere un livello prestabilito di inquinamento accettabile, in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.Il principio di diritto internazionale del "chi inquina, paga" ("polluter pays"), che costituisce la base dell'iter legislativo comunitario, è entrato nella definizione del quadro di riferimento della disciplina della responsabilità per danni all'ambiente nell'Europa, cioè la direttiva 2004/35/Ce.
Oggi si può dire che, per quanto concerne la politica ambientale, è avvenuto il passaggio dalla fase della denuncia dei danni a quella della individuazione dei rimedi.
Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, i decreti legislativi 152/2006, 208/2008 e 135/2009, rappresentano i più recenti e significativi interventi normativi che disciplinano la figura del danno ambientale, in precedenza regolamentato, in particolare, dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.In ambito europeo è stato pubblicato il Libro Bianco sulla responsabilità per danni ambientali, che ha definito un sistema di attribuzione della responsabilità di tipo oggettivo, in cui non si ha retroattività e vengono coperti soltanto i danni tradizionali e la contaminazione di siti causata da attività pericolose.
Per quanto riguarda l'ambito della responsabilità civile, il metodo più diffuso a livello europeo è il sistema di attribuzione della responsabilità all'impresa, in base a un criterio oggettivo, applicando il "polluter pays". L'obiettivo comunitario è di avviare una comune disciplina in tema di danno ambientale, al fine di conseguire risultati con costi accettabili per la società.
La direttiva 2004/35/Ce individua un doppio regime di responsabilità per i danni provocati all'ambiente. L'art. 3.1 prevede una imputazione oggettiva del risarcimento per danno ambientale se è causato da operatori che svolgono attività professionali definite rischiose per la salute umana o l'ambiente, e una imputazione nel caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore se il danno alle specie e agli habitat deriva da un'attività professionale non ritenuta per sua natura rischiosa.
Il sistema comunitario individua un regime di responsabilità oggettiva per attività pericolose e un regime di responsabilità soggettiva per attività non pericolose, dove il danno oggetto di risarcimento è detto ambientale solo per la prima tipologia di responsabilità e in cui l'art. 3.1 esplicita il ruolo di distinzione dei due sistemi.La direttiva 2004/35/Ce riordina e razionalizza la normativa ambientale europea. In modo specifico è stato riconosciuto che la prevenzione e la riparazione del danno seguono il principio "chi inquina paga", per cui i soggetti potenzialmente responsabili sono stimolati ad investire nella prevenzione piuttosto che affrontare i costi più elevati della riparazione del danno ambientale.
La direttiva ha costituito un obbligo giuridico per gli Stati sin dalla sua pubblicazione. La Corte di giustizia della Comunità Europea con sede in Lussemburgo è competente a giudicare gli Stati per inadempimento anche parziale.
La direttiva 2004/3 5/Ce stabilisce le seguenti tipologie di danno ambientale:
Occorre considerare che nella direttiva il danno alle specie e agli habitat è inteso come squilibrio nella conservazione naturale delle risorse e la riparazione privilegiata è quella primaria (cioè il ripristino delle condizioni originarie). Il danno alle acque è invece riferito allo stato e al potenziale ecologico, condizionati dai profili chimici e/o quantitativi, inoltre la misura di riparazione privilegiata è quella del recupero delle condizioni originarie. Il danno al terreno è circoscritto alle contaminazioni che comportano un rischio significativo sulla salute umana.
Secondo la direttiva il danno deve presentare alcune caratteristiche generali, deve cioè essere: concreto; misurabile (o quantificabile); significativo.
È anche prevista la protezione anticipata: la minaccia imminente, cioè il "rischio sufficientemente probabile", ovvero un pericolo attuale e concreto di un danno futuro
La direttiva 2004/35/Ce si applica a due tipi di attività professionale:
I soggetti responsabili possono essere: soggetti privati; soggetti pubblici; una pluralità di autori del danno.
Nella direttiva è affermato che la responsabilità ha natura soggettiva (dolo o colpa) per le attività professionali (diverse da quelle dell'allegato III) che cagionino danno a specie e habitat. E pertanto prevista la responsabilità oggettiva per le attività di cui all'allegato III (con conseguente inversione dell'onere della prova).
La direttiva ha escluso dalla responsabilità civile i seguenti casi:
In merito alla valutazione economica del danno ambientale, la direttiva, secondo il "chi inquina paga", pretende che siano considerati tutti i costi per il ripristino naturale primario o equivalente, ma non prescrive un modello economico di valutazione bensì indica alcuni criteri:
Per la riparazione del danno al terreno è necessaria una particolare procedura di valutazione del rischio e l'eliminazione delle sostanze. E prevista la possibilità di un diverso utilizzo, in base alle norme di assetto territoriale. Viene considerata anche l'ipotesi marginale di un ripristino naturale senza interventi umani diretti nei casi in cui ciò sia possibile.
Nella direttiva sono state inserite due regole fondamentali per la riparazione del danno ambientale :
Solo in via eccezionale si procede al risarcimento pecuniario.
Le azioni di prevenzione (art. 5) previste sono le seguenti:
La direttiva, in relazione alle azioni di riparazione (art. 6), precisa quanto segue: