Responsabilità giuridica: civile, penale e amministrativa negli incidenti stradali

Documento di Università su Responsabilità in Generale. Il Pdf approfondisce la responsabilità giuridica (civile, penale, amministrativa) e le sanzioni per la circolazione senza assicurazione, con schemi esplicativi e approfondimenti normativi per la materia di Diritto.

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F. Cortesi

C1 (0780) RESPONSABILITÀ IN GENERALE F. Cortesi La responsabilità giuridica è costituita da:

  • responsabilità civile (v. § C2.2),
  • responsabilità penale (v. § B1),
  • responsabilità amministrativa.

Nell'ambito della circolazione stradale tali responsabilità si manifestano soprattutto in oc- casione degli incidenti stradali che possono provocare danni a persone, cose od animali. Chi ha causato l'incidente può essere assog- gettato a:

. responsabilità penale: sussiste per l'ipo- tesi in cui al danno conseguano lesioni ad una persona o, peggio, la sua morte. La re- sponsabilità penale è sempre personale e quindi non trasmissibile ad altri: essa rica- de sul conducente (ed anche sul proprie- tario che abbia affidato il proprio veicolo a soggetto non idoneo alla guida) (v. § B6) ed è esclusa quando il fatto dipenda da caso fortuito o causa di forza maggiore;

Responsabilità Penale

Responsabilità penale

  • responsabilità amministrativa: si configu- ra come conseguenza di un comportamento contrario a disposizioni normative che sono punite con sanzioni di carattere amministra- tivo, quali il pagamento di una somma di de- naro o la sospensione o la revoca di licen- ze, abilitazioni, ecc. (es. sospensione della patente di guida o del CIGC o della carta di circolazione / DU);

Responsabilità Amministrativa

Responsabilità amministrativa

  • responsabilità civile, che ha per contenu- to l'obbligo di risarcire il danno alla vittima dell'incidente e può avere natura di:
    • responsabilità extracontrattuale, fon- data sul dovere generale di risarcire il danno ingiusto provocato ad altri (v. § C2.1.2);

Responsabilità Civile

Responsabilità extracontrattuale

  • responsabilità contrattuale, che sorge in forza del mancato rispetto di un obbli- go contrattuale (es. la responsabilità del vettore nel trasporto persone con speci- fico riferimento ai danni che colpiscono la persona del passeggero e le cose tra- sportate (v. § G6.2) e si estende ai sog- getti addetti all'esecuzione del trasporto, quindi principalmente al conducente.

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Responsabilità Contrattuale

Responsabilità contrattuale

Per i danni cagionati in incidenti stradali la responsabilità civile incombe su:

  • conducente. Nella circolazione stradale in caso di scontro fra veicoli vige il principio di pari responsabilità se non si dimostri di aver fatto il possibile per evitare l'incidente (art. 2054 CC): ciascuno dei conducenti coinvol- ti in un incidente è ritenuto responsabile in concorso finché non dimostri il contrario (v. § C2.2) e pertanto il conducente:
    • non ha responsabilità quando sia dimo- strata l'esclusiva colpevolezza dell'al- tro o degli altri conducenti;
    • ha responsabilità ridotta qualora sia di- mostrato il concorso di colpa dell'altro o degli altri conducenti;
  • proprietario del veicolo. Anche se estra- nei all'incidente o non presenti, il proprieta- rio del veicolo o l'usufruttuario o l'acquiren- te con patto di riservato dominio o il locata- rio con facoltà di riscatto sono responsabili in solido (congiuntamente) con il conducen- te se non dimostrano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà o a loro insaputa (v. § C2.2.2).

Responsabilità Civile di Conducente e Proprietario del Veicolo

Responsabilità civile di conducente e proprietario del veicolo

Scansionato con CamScannerC2 C2 RESPONSABILITÀ CIVILE C2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE IN GENERALE (0780) F. Cortesi C2.1.1 Responsabilità civile da fatto illecito

La responsabilità civile si fonda sull'obbli- go di risarcimento in capo a chiunque cagiona a terzi un danno ingiusto: è la cosiddetta "re- sponsabilità da fatto illecito", altrimenti detta re- sponsabilità extracontrattuale (per distinguerla dall'altra, generale forma di responsabilità civi- le che trova la sua fonte nel contratto). Può comportare il diritto di rivalsa sull'assi- curato da parte dell'impresa assicuratrice. La produzione di danni nel contesto del- la circolazione stradale è fattispecie collocabi- le, dal punto di vista sistematico e nell'ambito dell'ordinamento privatistico, nel contesto della responsabilità civile da fatto illecito.

Responsabilità Extracontrattuale

Responsabilità civile da fatto illecito

C2.1.2 Elementi costituenti la fattispecie della responsabilità

Dal testo normativo viene tracciata diret- tamente una fattispecie i cui elementi costitu- tivi sono:

  • comportamento umano che può avere na- tura:
    • commissiva: il soggetto ha agito, men- tre avrebbe dovuto astenersi;
    • omissiva: il soggetto si è astenuto, men- tre aveva l'obbligo giuridico di agire in base ad una norma di legge od a uno specifico rapporto intercorrente fra il dan- neggiato ed il danneggiante;
  • danno ingiusto, inteso come evento che produca una lesione ad un bene ritenuto meritevole di tutela;
  • nesso di causalità tra il comportamento e il danno, si da potersi affermare che quest'ul- timo è stato "conseguenza immediata e di- retta" del primo: una eventuale sanzione al conducente non determina necessariamen- te tale nesso;
  • colpevolezza dell'autore, il quale deve aver commesso il fatto con:
    • dolo, se ha commesso il fatto con la co- scienza e volontà di cagionare l'evento dannoso); oppure

colpa, se l'evento non è voluto ma ca- gionato per negligenza (trascuratezza, mancata attenzione), imprudenza (av- ventatezza, insufficiente ponderazione dell'interesse altrui) o imperizia (inettitu- dine professionale) o per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. C2.1.3 Risarcimento del danno

Il sistema del risarcimento del danno da fatto illecito è retto da alcune previsioni che ne determinano la modalità anche sotto il profilo processuale. È anzitutto previsto, in base al generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 CC), che colui che agisce per il risarci- mento dei danni fornisca la prova concreta di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito e so- pra ricordati. C2.1.4 Forme di responsabilità civile

Accanto alla fattispecie generale di cui all'art. 2043, l'ordinamento prevede forme spe- ciali di responsabilità. Alcune di esse si caratterizzano per l'e- sistenza di una presunzione di colpevolezza in capo al danneggiante, con la conseguenza che non spetterà al danneggiato provarne l'e- sistenza secondo i principi generali che regola- no la materia, ma al danneggiante dar la prova dell'esistenza di un motivo d'esclusione; così, 77 Scansionato con CamScannerC2

Responsabilità Civile Speciale

ad esempio, l'esercente un'attività pericolosa risponde dei danni conseguenti a tale attività se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 CC). In altri casi, poi, la configurabilità dell'il- lecito prescinde dalla colpa e si basa esclusi- vamente sul rapporto di causalità fra fatto ed evento (cosiddetta "responsabilità oggettiva"): il proprietario od il custode di un animale è così responsabile dei danni cagionati da quest'ulti- mo se non dimostra l'esistenza di un caso for- tuito (art. 2050 CC). Nel contesto delle responsabilità speciali deve collocarsi la responsabilità nella circola- zione di veicoli, disciplinata dall'art. 2054 CC. C2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (0781) F. Cortesi

La responsabilità civile che deriva dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaia è disciplinata dall'art. 2054 CC che prevede:

  • obbligo a risarcire il danno prodotto a per- sone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non viene data prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
  • pari responsabilità nella produzione del danno, fino a prova contraria.

Per circolazione s'intende lo spostamento, la fermata e la sosta dei veicoli, cui pur sempre si accompagna un ingombro della sede strada- le condizionante il movimento altrui. Il concetto di circolazione è limitato dal punto di vista spaziale: essa deve svolgersi su strada pubblica o su strada privata soggetta a pubblico transito o, comunque, in concreto adi- bita al traffico dei veicoli. Per veicolo si intende qualsiasi mezzo di locomozione terrestre suscettibile di essere condotto dall'uomo, qualunque ne sia la for- za di trazione (meccanica, elettrica, animale, umana), normalmente destinato alla circolazio- ne o solo accidentalmente circolante su area pubblica. Da tale categoria, sono esclusi i vei- coli a guida di rotaia e gli aeromobili. La responsabilità civile, che, a differenza di quella penale, si estende al proprietario del veicolo quale responsabile in solido, può esse- re volontariamente assunta, solitamente a tito- lo oneroso, anche da soggetti esterni quali le assicurazioni (v. § C3.1). C2.2.1 Presunzione di colpa a carico del conducente

L'art. 2054 CC ha quale presupposto tecni co/giuridico il necessario nesso di causalità tra la circolazione dei veicoli e il danno prodottosi. Sulla base di tale presupposto individua soggetti su cui incombe la presunzione di colpa nella produzione dell'evento dannoso. Poiché il veicolo si muove solo in quanto da qualcuno condotto, per i danni derivanti dal- la circolazione del medesimo risponde anzitut- to il conducente. Il legislatore individua quindi nel conducente colui che è soggetto alla pre- sunzione di colpa, poiché è colui che ha l'effet- tiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinare il movimento del veicolo. Per conducente si intende colui che al mo- mento del verificarsi del danno versi nell'effet- tiva disponibilità di direzione del veicolo in una delle fasi della circolazione, in movimento, in sosta o fermo, su strada pubblica o comunque in concreto adibita all'uso collettivo. Il conducente è responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una responsabilità a colpa presunta, in cui è particolarmente ardua la prova liberato- ria: non è infatti sufficiente dimostrare l'assenza di colpa e quindi l'osservanza di un comporta- mento diligente, prudente ed esperto, ma è ne- cessario dimostrare che il sinistro si è verificato per un fatto qualificabile come caso fortuito, for- za maggiore o fatto del danneggiato. In tale contesto si pone, in particolare, la fattispecie dell'investimento di pedone, ove il conducente investitore va esente da responsa- bilità solo se il comportamento del pedone, im- provviso e repentino, non consente alcuna ma- novra per evitare l'investimento. In tutte queste ipotesi il danno è prodot- to da una causa non imputabile al conducente, tale da escludere il nesso di causalità tra la cir- colazione e il danno stesso. La giurisprudenza e la dottrina prevalen- ti individuano anche in tale ultimo caso la colpa quale criterio soggettivo di attribuzione della re- sponsabilità (responsabilità colposa). La colpa del conducente sarebbe, infatti, presunta dal legislatore in ipotesi di danno pro- vocato dalla circolazione dei veicoli. Il conducente potrà tuttavia vincere tale presunzione di colpa provando di aver fatto tut- to il possibile per evitare il danno. Scansionato con CamScanner

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