Slide da Infinance su Master in Finanza Aziendale: Il Business Plan di un'Impresa in Start-up. Il Pdf illustra i concetti chiave per la redazione di un business plan, con focus sull'analisi creditizia bancaria secondo le linee guida EBA e la gestione dei debiti verso fornitori, utile per studenti universitari di Economia.
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Il business plan di un'impresa in start-up
Relatore | Ivan Fogliata
27 gennaio 2023
www.infinance.itLINEE GUIDA EBA:
DinFinance
EBA
EUROPEAN
BANKING
AUTHORITY
128.
Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito
creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:
a.
la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità
di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi
sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e
il flusso di cassa;
b.
se del caso, il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto
capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in
relazione alla linea di credito in esame;
c.
se del caso, il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali
movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le
esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
d. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
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e.
l'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per
tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche
e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche
considerando le metriche di cui all'allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e
adeguato alla specifica proposta di credito.
129.
Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell'analisi siano
realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla
proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono
in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali
riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie
proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.
130.
Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti
dovrebbero valutare la posizione finanziaria di quest'ultima sia come entità separata, ad
esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa
stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società
operative alla società di partecipazione.
131.
Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità
e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti
per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto
di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa,
un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti
del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il
cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.
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5.2.6
Prestiti alle medie e grandi imprese
141.
Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le
obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la
domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al
rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche
dell'ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall'autorità
macroprudenziale designata.
12
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pagg. 0036-0041).
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occu-
pano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di EUR.
2.
Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3.
Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fattu-
rato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Quindi è media impresa
quella che occupa più di 50
persone e fattura più di 10
mio euro annui o ha attivo >
10 mio
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142.
Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato
dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell'ambito delle finalità del contratto
di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.
143.
Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi suuna stima
realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del clientel e non sulla garanzia
reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per
l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un
contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita
dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte
primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso
del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida
fornita.
144.
Nell'effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:
a.
analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di
seguito;
b.
analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del
cliente, come indicato di seguito;
C.
determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, se del caso, in
conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
-
d.
considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come tutte le linee di credito
impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale
circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso
passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o
fondi di previdenza sociale;
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150.
Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito
creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:
a.
la posizione finanziaria attuale e prevista, compresi i bilanci e la struttura patrimoniale,
il capitale circolante, il reddito, il flusso di cassa e la fonte della capacità di rimborso
per adempiere gli obblighi contrattuali, ad esempio la capacità di servizio del debito,
anche in caso di possibili eventi sfavorevoli (cfr. anche l'analisi di sensibilità); le voci da
analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il flusso di cassa
disponibile per il servizio del debito della linea di credito in esame;
b.
il risultato netto di gestione e la redditività, specialmente in relazione al debito gravato
da interessi;
C.
il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale
effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione
alla linea di credito in esame;
d.
il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di
mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni
garantite da veicoli di rimborso);
e.
se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
f.
l'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per
tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche
e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche
considerando le metriche di cui all'allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e
adeguato alla specifica proposta di credito.
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