Nozioni di legislazione tributaria, factoring e finanziamenti a lungo termine

Slide sulle Nozioni di Legislazione Tributaria, con focus su contabilità, factoring e finanziamenti a lungo termine. Il Pdf, curato dal dott. Lorenzo Tomadini, è una risorsa di Diritto per la Formazione professionale, che esplora il factoring e i finanziamenti come mutuo e leasing.

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62 pagine

NOZIONI DI LEGISLAZIONE
TRIBUTARIA
Corso per agenti e rappresentanti di commercio
1
A cura di: dott. Lorenzo Tomadini
LA SCELTA DEL TIPO DI
CONTABILITÀ
2Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

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NOZIONI DI LEGISLAZIONE TRIBUTARIA

Corso per agenti e rappresentanti di commercio A cura di: dott. Lorenzo Tomadini

LA SCELTA DEL TIPO DI CONTABILITÀ

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Rispetto alla contabilità ordinaria:

  1. Non si utilizza la partita doppia: si rilevano solo i costi e ricavi senza evidenza dei movimenti finanziari (cassa e banca)
  2. Tutte le registrazioni - anche se non soggette a IVA - avvengono sui registri IVA (non si utilizza il libro giornale)
  3. Le annotazioni vanno riportate entro 60 gg a decorrere dalla data del documento
  4. Non si redige il bilancio (si fa la situazione contabile a fine esercizio)
  5. Il calcolo del reddito si effettua con la dichiarazione dei redditi
  6. Il reddito si determina secondo il PRINCIPIO DI CASSA

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: determinazione del reddito di impresa

TOTALE RICAVI + RIM. FINALI + PLUSVALENZA + SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PROVENTI DIVERSI - RIM. INIZIALI - MINUSVALENZE - SOPPRAVVENIENZE PASSIVE - SPESE DOCUMENTATE - AMMORTAMENTI

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

PASSAGGIO DALLA SEMPLIFICATA ALL'ORDINARIA

MODALITÀ

PER OBBLIGO 500.000 € per i servizi

OLTRE 800.000 € altre attività

PER OPZIONE Barrando l'apposita casella nel riquadro della dichiarazione IVA

ATTENZIONE Nel caso in cui non vengano sforati i limiti il contribuente potrà sempre optare per il passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata.

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

Scelta del tipo di contabilità

CONTABILITÀ ORDINARIA

VANTAGGI

  • fotografia più precisa e accurata della situazione aziendale (calcolo indicatori di performance)
  • evidenzia anche le posizioni debitorie e creditorie riferibili all'attività;
  • Minore possibilità di incorrere in accertamenti di tipo induttivo sulla base di parametri presuntivi*

SVANTAGGI

  • Richiede maggiori oneri nella tenuta della contabilità (sia sotto il profilo dell'impegno / tempo che sotto il profilo economico)

* tali parametri possono essere applicati alle contabilità ordinarie solo in seguito ad una verifica fiscale che riscontri una tenuta inattendibile della contabilità. Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

IL REGIME FORFETTARIO: SEMPLIFICAZIONI

IVA

  • non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa /sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA;
  • non possono detrarre l'IVA a credito;

Trattenuta arra IRPEF

  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta *.
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la numerazione / conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.
  • per gli acquisti / prestazioni ricevute richiedono copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti / committenti "privati".

* Tale "semplificazione" si riflette non solo sul fatto che non deve essere trattenuta la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni da parte di un soggetto forfetario, ma anche con riguardo alle ritenute (fiscali) relative ai redditi di lavoro dipendente. In quest'ultimo caso il dipendente non subirà alcuna ritenuta alla fonte durante l'anno e dovrà provvedere al versamento dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

IL REGIME FORFETTARIO - requisiti d'accesso

SOGGETTIVO

  1. Essere una persona fisica ed esercitare attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari): libero professionista o ditta individuale ok, società di persone e associazioni professionali no.

OGGETTIVO

  1. Limite dei ricavi/compensi pari a € 85.000, ragguagliati ad anno*, per tutti i contribuenti, da verificare con riferimento all'anno precedente;
  2. Importo non superiore a € 20.000 lordi sostenuti per costo del lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori anche a progetto.

Devono valere contemporaneamente È un REGIME NATURALE non è necessario esercitare alcuna opzione (tranne in fase di apertura di P.IVA)

* Per le nuove attività, nell'anno di apertura i ricavi si calcolano su base mensile. Si parla di ricavi e non di reddito perché si sommano tutte le entrate. Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

Regime forfettario e assunzione di dipendenti

€ 20.000 Il limite di € 20.000 è relativamente a spese per:

  • lavoratori dipendenti;
  • compensi erogati ai collaboratori;
  • utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari

Il limite delle spese di lavoro va verificato con riferimento all'anno precedente.

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

IL REGIME FORFETTARIO: coefficiente di redditività

DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile IRPEF applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti (criterio di cassa), lo specifico coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata in base all'apposita tabella in allegato alla legge n. 145/2018.

Coefficiente di redditività intermediari del commercio: 62% Esempio: · Ricavi dichiarati = 60.000 · Reddito imponibile = 60.000 x 62% = 37.200

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

Tabella coefficienti di redditività

GRUPPO DI SETTORE

Redditività

  1. Industrie alimentari e delle bevande 40%
  2. Commercio all'ingrosso e al dettaglio 40%
  3. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40%
  4. Commercio ambulante di altri prodotti 54%
  5. Costruzioni e attività immobiliari 86%
  6. Intermediari del commercio 62%
  7. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40%
  8. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 78%
  9. Altre attività economiche 67%

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

IL REGIME FORFETTARIO: determinare il reddito di imposta

DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori (INPS ed ENASARCO), compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico.

REDDITO = (RICAVI X FORFAIT 62%) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Al reddito così determinato va applicata l'imposta unica (sostitutiva delle precedenti) del 15%.

Esempio: · Ricavi dichiarati = 60.000 · Reddito imponibile= 60.000 x 62% = 37.200 · Imposta (sostitutiva) = 37.200 * 15% = 5.580

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LIMITI DI REDDITO E ENTRATE / USCITE DAL REGIME FORFETTARIO

Contribuente in regime forfettario nel 2024

Ricavi/compensi fino a 85.000 € Resta forfettario nel 2025

Ricavi/compensi fino a 100.000 € Resta forfettario nel corso del 2024. Esce dal regime nel 2025

Ricavi/compensi oltre 100.000 € Esce dal regime nel 2024. Applica L'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia dei 100.000 €

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IL REGIME FORFETTARIO: PER CHI VA BENE

€ 85.000 Il regime forfettario quindi bene si adatta a soggetti che operano con ricavi prossimi al massimale di € 85.000 e che non devono sostenere costi operativi significativi.

Per l'agente di commercio è bene valutare caso per caso effettuando una simulazione tra l'applicazione di un regime ordinario, quale la tenuta della contabilità semplificata, e il regime forfettario.

HOTEL Chi sostiene elevati costi quali quelli per carburanti, per manutenzioni, vitto e alloggio e sostituisce frequentemente l'auto potrebbe non trovare vera convenienza fiscale nel regime forfettario.

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IL REGIME FORFETTARIO: LE START UP

Se

  1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo;
  3. l'attività è il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non è superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario;

... allora è prevista l'applicazione, per i primi 5 anni, dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%

5% x 5

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

- 35% È previsto che il reddito forfetariamente determinato costituisca base imponibile ai fini previdenziali (INPS*) e che su tale reddito va applicata la contribuzione, ridotta del 35%.

Il regime dei contribuenti forfettari cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni di entrata nel regime agevolato (salvo gli sforamenti detti prima).

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

In caso di sforamento in corso d'anno del limite di € 85.000, ma senza eccedere il limite di € 100.000, si uscirà dall'anno successivo.

Qualora invece lo sforamento ecceda il limite di Euro 100.000 si uscirà dal regime dall'anno di sforamento!

* Vale per INPS commercianti ed artigiani. Non vale per chi è in gestione separata. Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

SINTESI REGIME FORFETTARIO: caratteristiche

REGIME FORFETTARIO

Imposta sostitutiva IRPEF e Addizionali 15%

Soggetto IRAP NO

IVA Non addebitata. Imposta di bollo su fatture di importo superiore ad €.77,47

Determinazione reddito Criterio forfettario (percentuale di redditività calcolata sui ricavi)

Contributi previdenziali Deducibili da reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Deducibili per l'eccedenza dal reddito complessivo se esistente.

Detrazioni carichi famiglia Non riconosciute

ISA Esclusi

Acconto IVA Non dovuto

Ritenute d'acconto IRPEF Non soggetti a ritenuta d'acconto

Lezione n. 4 - Dott. Lorenzo Tomadini

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