Documento di Università su Modulo Quattro: Diritti dell'infanzia e asili nido in Italia. Il Pdf, un appunto di Diritto per l'Università, esamina la legislazione italiana sui diritti dell'infanzia e gli asili nido dagli anni '50 agli anni '70, illustrando leggi chiave come la 860/1950 e la 1044/1971.
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Con l'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, numero 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri gli asili dell'ONMI vennero affiancati da una moltitudine di nidi aziendali. La legge infatti, oltre a prevedere, tranne particolari casi eccezionali espressivamente citati, la non licenziabilità delle madri gestanti e puerpere fino al primo anno di età del bambino, prevedeva all'articolo 11 l'obbligo del datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nella dipendenza dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda fossero occupate almeno 30 donne congiunte di età non superiore ai 50. Lo stesso articolo 11 prevedeva che l'ispettorato del lavoro potesse disporre, in sostituzione della camera di allattamento, l'obbligo del datore di lavoro di istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti. Il datore di lavoro poteva essere esonerato dall'obbligo solo in caso in cui contribuisce alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali o di asili gestiti e diretti da enti di assistenza. Norme analoghe erano previste anche per quanto riguarda il lavoro agricolo con manodopera di braccianti, salariate e compartecipanti.
Un tentativo di operare un miglioramento della situazione dei neri fu esperito nel 1960 dall'U.D.I unione donne italiane- che presentò, nell'ambito di una serie di progetti volte a promuovere le iniziative a favore delle donne, una proposta di legge per il passaggio delle competenze dell' ONMI all'amministrazioni locali. La proposta prevedeva dall'altro lo scioglimento dell'opera e il trasferimento ai comuni dei servizi per la prima infanzia. Nel 1962 venne presentata una proposta di legge sulla istituzione del servizio nazionale dei nidi- asilo per la vigilanza diurna e la prevenzione igienico sanitaria dei bambini fino a tre anni. Tale proposta prevedeva la creazione di un servizio nazionale di nidi-asilo con un piano di costruzione per otto anni attraverso il quale garantiva ospitalità assistenza ad almeno 1 milione di bambini con particolare riguardo al sud Italia. La proposta inoltre avanzava l'idea della residenzialità dei nidi, collocati presso nuclei abitativi e aperte a tutti i bambini, anche se con una priorità di accesso per i figli delle madri lavoratrici. Nel marzo del 1964 fu ancora l'UDI a promuovere una proposta di legge e di iniziativa popolare concernente l'istituzione del servizio sociale degli asilinido per i bambini fino a tre anni, proposta che venne presentata al parlamento nel febbraio del 1965. Nel documento si ribadiva il valore della silo nido come servizio di prima utilità sociale. L'impostazione degli asili si configuravano ancora una volta di tipo sanitario, rimarcando la persistenza di preminenti preoccupazioni sulla mortalità e morbilità infantile. Articolati in due sezioni, lattanti e divezzi i nidi, come gli altri servizi per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia, erano gratuiti per tutti i cittadini.
Nel primo piano di sviluppo della programmazione economica 1966-1970 gli asili nido entrano ufficialmente a far parte del programma economico quinquennale del governo con l'obiettivo di costruire una rete di 3800 nidi residenziali finanziati dallo Stato e gestiti dai comuni. Tra il dicembre 1968 e il febbraio 1969 vennero proposte da deputati sindacalisti del partito comunista Italiano, del partito socialista Italiano e dalla democrazia cristiana tre proposte di legge di uguale testo recante il titolo piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato. La proposta, concordata dalle tre confederazioni sindacati dei lavoratori, ribadiva l'assoluta precedenza di accesso ai nidi per le madri lavoratrici.il finanziamento dei servizi doveva essere realizzato con il contributo di tutti i datori di lavoro e non solo di quelli che avevano la loro dipendenza manodopera femminile. La proposta di affermava il principio della residenzialità del nido. Per quanto riguarda gli utenti del servizio, si prevedevano tre tipologie dirette mensili: una gratuita e le altre due legate diverse scaglioni di reddito.
Gli articoli della costituzione che trattano, sia pure indirettamente, di tutela dell'infanzia, e che costituiscono le linee portanti per interventi su questo aspetto, si trovano sia nella parte relativa ai principi fondamentali sia nel titolo II della parte I rapporti etico sociali. Per quanto riguarda i principi fondamentali, l'articolo tre stabilisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di alcun genere. Affinché il principio di uguaglianza non sia solo un'affermazione di principio, la seconda parte dell'articolo tre attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e il pieno sviluppo della persona, quindi anche dei minori. Gli articoli 6 - 8 prevedono la tutela delle minoranze linguistiche e la libertà delle diverse confessioni religiose.
Nel titolo secondo che tratta dei rapporti etico sociali, si trovano alcune affermazioni che sottolineano il ruolo di rilevante dell'educazione dell'istruzione e le relative misure L'articolo 30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.nel caso di loro incapacità lo stesso articolo prevede l'intervento dello Stato. L'articolo 31 stabilisce inoltre agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Attribuendo allo Stato il compito specifico di proteggere la maternità l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. L'articolo 33 sostiene la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole istituti di educazione senza oneri per lo Stato. L'articolo stabilisce anche la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali chiedono la parità, deve assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equivalente a quello degli alunni delle scuole statali. Sulla base di questi principi si è sviluppata tutta la recente normativa relativa alla parità scolastica, riconosciuta in base alla legge 10 marzo 2000 numero 62 a tutte quelle istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e siano caratterizzate da requisiti di qualità e efficacia. L'articolo 34 sostiene la scuola è aperta a tutti gli istituzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. L'articolo continuo, sostenendo che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Lo stesso articolo recita la Repubblica rende effettivo questo diritto con base borse di studio, segna le famiglie e altre due provvidenze che devono essere attribuite per concorso. L'articolo 34, in cui viene sancito il diritto all'istruzione, costituisce a tutti gli effetti una forma di attuazione di quanto previsto dall'articolo tre, che prevede che i cittadini abbiano pari dignità sociale siano uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
La dichiarazione di Ginevra venne approvata nel 1924 dalla società delle nazioni. In tale documento in cinque punti si specificavano alcuni fondamentali diritti per la tutela dell'infanzia:
La dichiarazione di Ginevra verrà integrata dalla carta dell'infanzia è promossa a Londra nel 1942 dalla lega internazionale per l'educazione nuova. Dei sei punti che componevano la carta quattro vertevano specificatamente sull'educazione dei bambini, raccomandando in particolare di facilitare per ogni bambino, senza distinzione, l'accesso alle sorgenti del sapere e della saggezza e della sua nazione. Articolo quattro Concedendogli tutto il tempo necessario alla sua formazione scolastica articolo cinque e a quella religiosa articolo sei Nell'articolo uno in particolare si affermava: la personalità del fanciullo e sacra. I bisogni dell'infanzia devono servire di base a ogni buon sistema di educazione.
La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del 1948 non prevedeva alcun diritto specifico rivolto all'infanzia, ad eccezione del secondo comma dell'articolo 25 che così si esprimeva: la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure d'assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. L'articolo 26 sanciva il diritto all'istruzione, la gratuità di essa per quanto riguardava le classi elementari e fondamentali e la sua obbligatorietà. Relativamente ai fini dell'educazione, il secondo comma dell'articolo indicava, che l'istruzione dovesse essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.