Modulo Quattro: Diritti dell'infanzia e asili nido in Italia

Documento di Università su Modulo Quattro: Diritti dell'infanzia e asili nido in Italia. Il Pdf, un appunto di Diritto per l'Università, esamina la legislazione italiana sui diritti dell'infanzia e gli asili nido dagli anni '50 agli anni '70, illustrando leggi chiave come la 860/1950 e la 1044/1971.

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26 pagine

Modulo quattro!
Verso il pieno riconoscimento dei diritti dell’infanzia-documenti.!
La legge numero 860 del 1950 e le proposte di legge degli anni 60!
Con l'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, numero 860 sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri gli asili dell’ONMI vennero
aancati da una moltitudine di nidi aziendali.!
La legge infatti, oltre a prevedere, tranne particolari casi eccezionali
espressivamente citati, la non licenziabilità delle madri gestanti e puerpere
fino al primo anno di età del bambino, prevedeva all'articolo 11 l'obbligo del
datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nella dipendenza dei
locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda
fossero occupate almeno 30 donne congiunte di età non superiore ai 50.!
Lo stesso articolo 11 prevedeva che l'ispettorato del lavoro potesse
disporre, in sostituzione della camera di allattamento, l'obbligo del datore di
lavoro di istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per
l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore
ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti. Il datore di lavoro poteva essere
esonerato dall'obbligo solo in caso in cui contribuisce alla istituzione o al
finanziamento di asili nido interaziendali o di asili gestiti e diretti da enti di
assistenza.!
Norme analoghe erano previste anche per quanto riguarda il lavoro agricolo
con manodopera di braccianti, salariate e compartecipanti.!
Un tentativo di operare un miglioramento della situazione dei neri fu esperito
nel 1960 dall’U.D.I unione donne italiane- che presentò, nell'ambito di una
serie di progetti volte a promuovere le iniziative a favore delle donne, una
proposta di legge per il passaggio delle competenze dell’ ONMI
all'amministrazioni locali. La proposta prevedeva dall'altro lo scioglimento
dell'opera e il trasferimento ai comuni dei servizi per la prima infanzia.!
Nel 1962 venne presentata una proposta di legge sulla istituzione del servizio
nazionale dei nidi- asilo per la vigilanza diurna e la prevenzione igienico
sanitaria dei bambini fino a tre anni.!
Tale proposta prevedeva la creazione di un servizio nazionale di nidi-asilo
con un piano di costruzione per otto anni attraverso il quale garantiva
ospitalità assistenza ad almeno 1 milione di bambini con particolare riguardo
al sud Italia.!
La proposta inoltre avanzava l'idea della residenzialità dei nidi, collocati
presso nuclei abitativi e aperte a tutti i bambini, anche se con una priorità di
accesso per i figli delle madri lavoratrici.!
Nel marzo del 1964 fu ancora l'UDI a promuovere una proposta di legge e di
iniziativa popolare concernente l'istituzione del servizio sociale degli asili
nido per i bambini fino a tre anni, proposta che venne presentata al
parlamento nel febbraio del 1965. Nel documento si ribadiva il valore della
silo nido come servizio di prima utilità sociale. L'impostazione degli asili si
configuravano ancora una volta di tipo sanitario, rimarcando la persistenza di
preminenti preoccupazioni sulla mortalità e morbilità infantile.!
Articolati in due sezioni, lattanti e divezzi i nidi, come gli altri servizi per
l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia, erano gratuiti per tutti i
cittadini.!
Nel primo piano di sviluppo della programmazione economica 1966-1970 gli
asili nido entrano ucialmente a far parte del programma economico
quinquennale del governo con l'obiettivo di costruire una rete di 3800 nidi
residenziali finanziati dallo Stato e gestiti dai comuni.!
Tra il dicembre 1968 e il febbraio 1969 vennero proposte da deputati
sindacalisti del partito comunista Italiano, del partito socialista Italiano e dalla
democrazia cristiana tre proposte di legge di uguale testo recante il titolo
piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato.!
La proposta, concordata dalle tre confederazioni sindacati dei lavoratori,
ribadiva l'assoluta precedenza di accesso ai nidi per le madri lavoratrici.il
finanziamento dei servizi doveva essere realizzato con il contributo di tutti i
datori di lavoro e non solo di quelli che avevano la loro dipendenza
manodopera femminile.!
La proposta di aermava il principio della residenzialità del nido. Per quanto
riguarda gli utenti del servizio, si prevedevano tre tipologie dirette mensili:
una gratuita e le altre due legate diverse scaglioni di reddito.!
Il dettato costituzionale!
Gli articoli della costituzione che trattano, sia pure indirettamente, di tutela
dell'infanzia, e che costituiscono le linee portanti per interventi su questo
aspetto, si trovano sia nella parte relativa ai principi fondamentali sia nel
titolo II della parte I rapporti etico sociali.!
Per quanto riguarda i principi fondamentali, l'articolo tre stabilisce la pari
dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza
distinzioni di alcun genere. Anché il principio di uguaglianza non sia solo
un'aermazione di principio, la seconda parte dell'articolo tre attribuisce alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono
l'uguaglianza e il pieno sviluppo della persona, quindi anche dei minori.!
Gli articoli 6 - 8 prevedono la tutela delle minoranze linguistiche e la libertà
delle diverse confessioni religiose.!

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Anteprima

Riconoscimento dei diritti dell'infanzia

Legge 860 del 1950 e proposte anni '60

Con l'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, numero 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri gli asili dell'ONMI vennero affiancati da una moltitudine di nidi aziendali. La legge infatti, oltre a prevedere, tranne particolari casi eccezionali espressivamente citati, la non licenziabilità delle madri gestanti e puerpere fino al primo anno di età del bambino, prevedeva all'articolo 11 l'obbligo del datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nella dipendenza dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda fossero occupate almeno 30 donne congiunte di età non superiore ai 50. Lo stesso articolo 11 prevedeva che l'ispettorato del lavoro potesse disporre, in sostituzione della camera di allattamento, l'obbligo del datore di lavoro di istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti. Il datore di lavoro poteva essere esonerato dall'obbligo solo in caso in cui contribuisce alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali o di asili gestiti e diretti da enti di assistenza. Norme analoghe erano previste anche per quanto riguarda il lavoro agricolo con manodopera di braccianti, salariate e compartecipanti.

Miglioramento della situazione dei nidi: proposte UDI

Un tentativo di operare un miglioramento della situazione dei neri fu esperito nel 1960 dall'U.D.I unione donne italiane- che presentò, nell'ambito di una serie di progetti volte a promuovere le iniziative a favore delle donne, una proposta di legge per il passaggio delle competenze dell' ONMI all'amministrazioni locali. La proposta prevedeva dall'altro lo scioglimento dell'opera e il trasferimento ai comuni dei servizi per la prima infanzia. Nel 1962 venne presentata una proposta di legge sulla istituzione del servizio nazionale dei nidi- asilo per la vigilanza diurna e la prevenzione igienico sanitaria dei bambini fino a tre anni. Tale proposta prevedeva la creazione di un servizio nazionale di nidi-asilo con un piano di costruzione per otto anni attraverso il quale garantiva ospitalità assistenza ad almeno 1 milione di bambini con particolare riguardo al sud Italia. La proposta inoltre avanzava l'idea della residenzialità dei nidi, collocati presso nuclei abitativi e aperte a tutti i bambini, anche se con una priorità di accesso per i figli delle madri lavoratrici. Nel marzo del 1964 fu ancora l'UDI a promuovere una proposta di legge e di iniziativa popolare concernente l'istituzione del servizio sociale degli asilinido per i bambini fino a tre anni, proposta che venne presentata al parlamento nel febbraio del 1965. Nel documento si ribadiva il valore della silo nido come servizio di prima utilità sociale. L'impostazione degli asili si configuravano ancora una volta di tipo sanitario, rimarcando la persistenza di preminenti preoccupazioni sulla mortalità e morbilità infantile. Articolati in due sezioni, lattanti e divezzi i nidi, come gli altri servizi per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia, erano gratuiti per tutti i cittadini.

Programmazione economica e asili nido

Nel primo piano di sviluppo della programmazione economica 1966-1970 gli asili nido entrano ufficialmente a far parte del programma economico quinquennale del governo con l'obiettivo di costruire una rete di 3800 nidi residenziali finanziati dallo Stato e gestiti dai comuni. Tra il dicembre 1968 e il febbraio 1969 vennero proposte da deputati sindacalisti del partito comunista Italiano, del partito socialista Italiano e dalla democrazia cristiana tre proposte di legge di uguale testo recante il titolo piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato. La proposta, concordata dalle tre confederazioni sindacati dei lavoratori, ribadiva l'assoluta precedenza di accesso ai nidi per le madri lavoratrici.il finanziamento dei servizi doveva essere realizzato con il contributo di tutti i datori di lavoro e non solo di quelli che avevano la loro dipendenza manodopera femminile. La proposta di affermava il principio della residenzialità del nido. Per quanto riguarda gli utenti del servizio, si prevedevano tre tipologie dirette mensili: una gratuita e le altre due legate diverse scaglioni di reddito.

Il dettato costituzionale

Principi fondamentali e tutela dell'infanzia

Gli articoli della costituzione che trattano, sia pure indirettamente, di tutela dell'infanzia, e che costituiscono le linee portanti per interventi su questo aspetto, si trovano sia nella parte relativa ai principi fondamentali sia nel titolo II della parte I rapporti etico sociali. Per quanto riguarda i principi fondamentali, l'articolo tre stabilisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di alcun genere. Affinché il principio di uguaglianza non sia solo un'affermazione di principio, la seconda parte dell'articolo tre attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e il pieno sviluppo della persona, quindi anche dei minori. Gli articoli 6 - 8 prevedono la tutela delle minoranze linguistiche e la libertà delle diverse confessioni religiose.

Rapporti etico sociali e istruzione

Nel titolo secondo che tratta dei rapporti etico sociali, si trovano alcune affermazioni che sottolineano il ruolo di rilevante dell'educazione dell'istruzione e le relative misure L'articolo 30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.nel caso di loro incapacità lo stesso articolo prevede l'intervento dello Stato. L'articolo 31 stabilisce inoltre agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Attribuendo allo Stato il compito specifico di proteggere la maternità l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. L'articolo 33 sostiene la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole istituti di educazione senza oneri per lo Stato. L'articolo stabilisce anche la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali chiedono la parità, deve assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equivalente a quello degli alunni delle scuole statali. Sulla base di questi principi si è sviluppata tutta la recente normativa relativa alla parità scolastica, riconosciuta in base alla legge 10 marzo 2000 numero 62 a tutte quelle istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e siano caratterizzate da requisiti di qualità e efficacia. L'articolo 34 sostiene la scuola è aperta a tutti gli istituzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. L'articolo continuo, sostenendo che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Lo stesso articolo recita la Repubblica rende effettivo questo diritto con base borse di studio, segna le famiglie e altre due provvidenze che devono essere attribuite per concorso. L'articolo 34, in cui viene sancito il diritto all'istruzione, costituisce a tutti gli effetti una forma di attuazione di quanto previsto dall'articolo tre, che prevede che i cittadini abbiano pari dignità sociale siano uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

I documenti internazionali

Dichiarazione di Ginevra (1924)

La dichiarazione di Ginevra venne approvata nel 1924 dalla società delle nazioni. In tale documento in cinque punti si specificavano alcuni fondamentali diritti per la tutela dell'infanzia:

  • al bambino debbono essere dati i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.
  • Il bambino che ha fame deve essere nutrito; il bambino malato deve essere curato; il bambino il cui sviluppato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano e il tuo trovatello devono essere soccorsi.
  • Il bambino deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.
  • Il bambino deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
  • Il bambino deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti dovranno essere posti al servizio degli altri uomini.

Carta dell'infanzia (1942)

La dichiarazione di Ginevra verrà integrata dalla carta dell'infanzia è promossa a Londra nel 1942 dalla lega internazionale per l'educazione nuova. Dei sei punti che componevano la carta quattro vertevano specificatamente sull'educazione dei bambini, raccomandando in particolare di facilitare per ogni bambino, senza distinzione, l'accesso alle sorgenti del sapere e della saggezza e della sua nazione. Articolo quattro Concedendogli tutto il tempo necessario alla sua formazione scolastica articolo cinque e a quella religiosa articolo sei Nell'articolo uno in particolare si affermava: la personalità del fanciullo e sacra. I bisogni dell'infanzia devono servire di base a ogni buon sistema di educazione.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del 1948 non prevedeva alcun diritto specifico rivolto all'infanzia, ad eccezione del secondo comma dell'articolo 25 che così si esprimeva: la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure d'assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. L'articolo 26 sanciva il diritto all'istruzione, la gratuità di essa per quanto riguardava le classi elementari e fondamentali e la sua obbligatorietà. Relativamente ai fini dell'educazione, il secondo comma dell'articolo indicava, che l'istruzione dovesse essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

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