Documento dall'Università Telematica Universitas Mercatorum di Roma su Contabilità e Bilancio [Prima Parte]. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Economia, copre il sistema contabile, la redazione del bilancio d'esercizio, i libri contabili obbligatori e i costi aziendali.
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Contabilità e Bilancio [Prima Parte] Economia digitale e Gestione d'impresa (Università telematica Universitas Mercatorum di Roma) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Riccardo Baldini (riccardo-baldini@virgilio.it)ESAME CONTABILITÀ E BILANCIO
Il sistema contabile consente di rilevare e registrare giorno dopo giorno tutte le operazioni aziendali che vengono effettuate nel corso dell'esercizio. I singoli componenti patrimoniali o reddituali vengono inseriti in contabilità tramite i cosiddetti conti o "mastrini" nei quali vengono registrate tutte le movimentazioni di ogni singolo componente. A fine anno, ovvero entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio, l'impresa procede alla redazione del bilancio. In particolare, i movimenti registrati in contabilità confluiscono nel bilancio d'esercizio che è formato da quattro documenti:
Si è esonerati dalla redazione di quest'ultimo documento in caso di redazione dei bilanci in forma abbreviata o delle microimprese. Il Bilancio ha la funzione di fornire una compiuta informazione sulla reale situazione economica e patrimoniale della società a tutela degli interessi dei soci e dei terzi. I destinatari sono sia soggetti interni che esterni quali i creditori, i finanziatori, il personale, l'amministrazione finanziaria, i potenziali investitori e via dicendo. In realtà piccole, non dotate di adeguate scritture informative extra-contabili è alla base della pianificazione e controllo della gestione futura.
A norma dell'art. 2214 c.c., la tenuta delle scritture contabili è obbligatoria per tutti gli imprenditori commerciali, con esclusione del piccolo imprenditore e dell'imprenditore agricolo, e per tutte le società, esclusa la società semplice. Le scritture necessaria per un'ordinata contabilità variano a seconda delle dimensioni e del tipo di attività dell'impresa (scritture contabili relativamente obbligatorie), mentre il Libro Giornale, il Libro degli Inventari e gli originali della corrispondenza commerciale sono obbligatori per esplicita previsione normativa (scritture contabili obbligatorie). Il Libro Giornale (art. 2216 c.c.) contiene le operazioni relative all'attività d'impresa secondo un ordine cronologico. Collegato al libro giornale è il Libro Mastro, che raggruppa tutti i conti (o mastrini) utilizzati durante l'esercizio, riportando per ognuno di essi le sue movimentazioni. This document is available free of charge on studocu Scaricato da Riccardo Baldini (riccardo-baldini@virgilio.it)Il Libro degli Inventari (art. 2217 c.c.) è un registro periodico-sistematico e deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, includendo la descrizione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa e quelle personali dell'imprenditore ed estranee alla stessa. L'inventario si chiude con il bilancio, comprensivo dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
Gli articoli, 23, 24 e 25 del DPR 633/72 prevedono rispettivamente l'obbligo della tenuta del:
L'articolo 14, comma 1, let. d), del DPR 600/1973 prevede la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, nelle quali devono essere registrate le quantità entrate ed uscite dei beni. L'art. 1, comma 1, del DPR n. 695/1996, dispone che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono superiore rispettivamente a €5.164.568,99 e ad €1.032.913.80. L'obbligo di tenere la contabilità di magazzino cessa se l'impresa per due esercizi consecutivi non supera uno solo dei due parametri. Il Registro dei Beni Ammortizzabili è disciplinato dall'articolo 16 del DPR 600/73. In tale registro devono essere indicati l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, il fondo ammortamento nella misura raggiunta nel periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni del processo produttivo.
L'art. 18 del DPR 600/1973 dispone che le ditte individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, possano tenere la contabilità in forma semplificata, a condizione che nel corso del periodo d'imposta conseguano ricavi inferiori a:
La tenuta della contabilità in forma semplificata consente ai suddetti soggetti di non redigere il bilancio e di tenere solo le seguenti scritture contabili: Scaricato da Riccardo Baldini (riccardo-baldini@virgilio.it)
A tali registri si devono aggiungere i libri e registri previsti da altre disposizioni di legge come quelli: relativi ai dipendenti (libro unico del lavoro), previsti da leggi speciali (ad esempio, di pubblica sicurezza, sanitarie, etc.).
Le fonti normative che disciplinano i criteri di redazione del bilancio derivano da principi contabili nazionali ed internazionali. Le fonti normative sono:
Ad integrazione ed interpretazione delle norme civilistiche sono stati nel corso del tempo emanati principi contabili da parte di associazioni professionali tra i quali assumono particolare rilevanza nel nostro Paese il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Sono stati emanati documenti della serie dei principi contabili; tali principi sono stati poi rivisitati negli ultimi due anni dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC), e i principi contabili così come rivisitati da quest'ultimo vengono comunemente utilizzati, nella disciplina e prassi professionale, a supporto delle norma civilistiche. Le fonti normative internazionali sono relative ai principi IAS/IFRS.
L'articolo 2423 del Codice Civile prevede che il bilancio di esercizio è formato da:
La normativa civilistica sul bilancio è strutturata su tre livelli gerarchici:
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Art. 2423 c.c., al II comma dispone che: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio." I cardini di questa clausola generale sono quindi:
Art. 2423 c.c., al III comma dispone che: "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo". Il fine di ciò è la salvaguardia del principio della chiarezza. Per salvaguardare tale principio occorre aggiungere ulteriori informazioni in Nota Integrativa. Art. 2423 c.c., IV comma dispone che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili". Con il termine "rilevante" si intendono le operazioni che influenzano le decisioni degli users; ciò è un concetto analogo alla "materialità", ed è funzionale alla selettività e al rapporto costi/benefici dell'informazione. Art. 2423 c.c., V comma dispone che: "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta la disposizione non deve essere applicata". A livello interpretativo, deve ritenersi che la deroga non possa riguardare i principi di redazione, ma soltanto i criteri di valutazione, poiché altrimenti si scardinerebbe l'intero sistema della regolamentazione contabile nazionale. Scaricato da Riccardo Baldini (riccardo-baldini@virgilio.it)