Documento di Università sulla fattispecie della società. Il Pdf, un appunto di Diritto per l'Università, esplora il contratto di società (art. 2247), i profili negoziale e fattuale, il contratto associativo e la società unipersonale, dettagliando l'amministrazione nelle società di persone.
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Il nostro sistema legislativo pone a disposizione dell'autonomia privata 8 tipi di società:
Le società sono diverse e sono anche diverse tra di loro, ma presentano uno o più elementi in comune che consente di raggrupparli in categorie omogenee (società di persone - 1, 2 e 3 - e società di capitali - 4, 5 e 6)
"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"
Questo articolo fissa i caratteri minimi che ogni società debe possedere a fin di poter essere chiamata società. La pluralità che viene introdotta con l'articolo 2247 viene derogata per alcune società (SRL prima e poi SPA) che possono essere costituite per atto unilaterale. L'unipersonalità è ammmessa per le altre società come fenomeno transitorio e temporale.
Le società sono, in base all'art. 2247, degli enti associativi a base contrattuale (a parte qualche eccezione come le srl e le spa unilaterali che vengono costituite anche con atto unilaterale), in quanto nascono dall'accordo di due o più parti per costituire e regolare fra loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, art. 1321.
Sotto il profilo contrattuale, le società possono essere inquadrate nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo. Questi contratti si caratterizzano e si differenziano rispetto ai contratti di scambio, in quanto, nei contratti associativi l'avvenimento che soddisfa l'interesse di tutti i contraenti è unico, cioè l'esercizio in comune dell'attività economica che forma oggetto del contratto mentre, nei contratti di scambio l'avvenimento che soddisfa l'interesse di una delle parti è diverso dall'avvenimento che soddisfa l'interesse dell'altra parte.
La fattispecie della società viene costruita attorno 2 profili potenzialmente contrapposti:
Se la fattispecie società fosse un contratto, questa sarebbe omogenea alla fattispecie dell'impresa? Nella fattispecie dell'impresa ovviamente prevale il profilo fattuale, quindi se la fattispecie società fosse incentrata sul profilo negoziale cadrebbe l'idea stessa di unità del diritto di impresa e il diritto di società. Se invece nella fattispecie società prevalesse il profilo fattuale, nonostante l'art inizi dicendo che la società è un contratto, in realtà non fa altro che declinare il profilo interno del diritto d'impresa.
Nonostante questa ambiguità tra i due profili, bisogna analizzarli per capire qual'è quello prevalente.
Profilo che attiene alla dichiarazione di volontà delle parti. Come già detto richiama la nozione di contratto contenuta nell'articolo 1321cc "il contratto è l'accordo di 2 o + parti per costituire, regolatore o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
L'art 1321 fornisce una nozione di contratto ancorata alla manifestazione di volontà, ma anche ad un particolare contenuto: In ottica civilistica, il contratto è quell'accordo che produce l'effetto di regolare, costituire o estinguere un rapporto patrimoniale e quindi diritti e obblighi inerenti allo stesso. Nozione esaurisce la sua portata in se stesso (è il contratto che soddisfa l'interesse tra le parti).
L'art 1321 sta stretto al fenomeno societario, non è facile sostenere che nelle società l'interesse delle parti venga soddisfatto dal contratto. L'interesse nelle società è l'utile, che viene raggiunto attraverso l'esercizio dell'attività societaria. C'è difficoltà anche dal punto di vista terminologico, dato che la dottrina utilizza il termine contratto solo per la società semplice. Nelle altre tipologie di società vengono usati altri nomi: statuto e atto costitutivo.
L'atto costitutivo e lo statuto: 2 documenti che attengono alla fase costitutiva della società. Si prevede una separazione documentale tra i due contenuti negoziali:
Divisione puramente formale, il contratto rimane unico e diviso per prassi e comodità solo a documentazione del contratto. In caso di contrasto tra questi prevale ciò che è scritto nello statuto.
La soluzione a questo problema è che oggi la società abbia un suo profilo negoziale, quindi che il 2247 nell'individuare la società come contratto dia una regola. Tuttavia ritenere che la società sia un contratto richiede di 3 ulteriori passaggi:
Approfondiamo:
2. Società unipersonale: L'art 2247 parla della società come un contratto tra 2 o + persone. Impone una pluralità di parti sotto il profilo negoziale. In assenza di questo ci troviamo davanti ad un atto unilaterale.Bisogna parlare di società unipersonale: una società che viene creata tramite atto unilaterale o che nel corso del tempo ne diventa una. Questo contrasta con la nostra definizione però, si crea un elemento che civilisticamente risulta inconcepibile, in quanto rapporto uni soggettivo. L'unipersonalità societaria è inconcepibile anche dal punto di vista dell'attività d'impresa? La società unipersonale svolge delle funzioni meritevoli di tutela dal punto di vista dell'impresa, riconoscerla significa soddisfare più funzioni imprenditoriali specifiche (es. Imprenditore vuole separare il suo patrimonio personale da quello dell'impresa. Lo può fare solo con le società unipersonale).
La società unipersonale ammette le società unipersonale in 2 forme:
Bisogna adesso dividere le società in società di persone e società di capitali:
▪ SS: In questa il venir meno della pluralità di soci causa lo scioglimento nel caso in cui questa situazione si potrotrae per + di 6 mesi. Necessariamente costituita per contratto, possono diventare unipersonali per fatto volontario o accidentale ma la pluralità va ricostruita entro i 6 mesi successivi altrimenti la pena è lo scioglimento della società.
▪ SNC: Uguale alla SS
▪ SAS: Si fonda sulla disciplina della SS e SNC ma ha variante, la distinzione tra i soci accomandatari e accomandanti. È ovvio che vige il divieto di unipersonalità originaria. In caso di unipersonalità sopravvenuta uguale a prima ma con una particolarità: se la società si riduce a unico socio viene meno una delle due categorie di soci. I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, amministrano la società. I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita (sono obbligati solo nei confronti della società a effettuare i conferimenti promessi, i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del conferimento promesso e non ancora eseguito). L'art 2323cc ci dice che la società si scioglie otre che per le cause viste per le ss e SNC, quando rimangono solo soci accomandanti o accomandatari, sempreche nel termine di 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario". Quindi c'è un problema di doppia causa di scioglimento: L'unipersonalità e il venir meno della doppia categoria di soci. Quando vengono a meno tutti i soci accomandatari i soci accomandanti nominano un amministratore provisorio. Nel caso in cui venissero a meno i soci accomandanti non si crea nessun problema organizzativo, questi sono estranei alla gestione aziendale.
▪ SRL (2463) o SPA (2328) originariamente unipersonale è acquisizione recente al ordinamento dovuta all'impatto che le normative europee hanno avuto sul diritto societario, la SRL unipersonale introdotta nel 1993 a seguito della disciplina europea. La SPA unipersonale invece è stata introdotta nel 2003 con la riforma del diritto societario che cercava di allinearla con la SRL. Per entrambi è ammessa la costituzione per atto unilaterale senza limiti come è ammessa anche quella soppravvenuta. PROBLEMA: concentrazione di potere all'interno di 1 unico soggetto che potrebbe gestire la società senza controlli a danni di terzi. La disciplina allora prevede come SOLUZIONE che quando la SRL o la SPA sono unipersonali si aggiungono delle regole a tutela dei terzi: