La programmazione dell'azione didattica
Prof.ssa Patrizia Bellio
A.A.2022-2023
La normativa in materia di IRC
- 1La normativa in materia di IRC
- Concordato tra Santa Sede e Stato Italiano (1929) recepito
dall'ordinamento italiano con Legge n. 810 del 27-5-1929
- Accordo di revisione (1984) recepito dalla Legge n. 121 del 25-
3-1985 a cui è seguita una specifica Intesa tra MPI e
Presidente della CEI per dare applicazione alle norme
concordatarie in materia di IRC.
- L'Intesa è stata tradotta nel DPR 16-12-1985 che ha subito una
prima revisione nel 1990
(DPR n.202 del23-6-1990).
Legge 27 maggio 1929, n. 810
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato,
sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929
36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica
l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla
tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora
impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo
nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa
Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e
professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e
sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo
fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario
diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro
l'insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso
nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati
dalla autorità ecclesiastica.
Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
Art.9 comma 2.
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle
finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é
garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di
detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Protocollo Addizionale n.5
In relazione all'art.9
- a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é
impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della
libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa,
dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto
insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
- b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la
Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
- 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi
ordini e gradi delle scuole pubbliche;
- 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
- 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
Concordato: fondamento storico e giuridico dell'IRC
- La Costituzione italiana ha convalidato il Concordato
lateranense (art.7), lasciando aperta la possibilità di una sua
revisione.
L' Accordo di cui alla legge 121/85 non ha inteso essere un
nuovo Concordato, ma solo la revisione di quello precedente
che pertanto continua ad essere il fondamento storico e
giuridico determinante. L'IRC neo concordatario si colloca
formalmente in diretta continuità con l'insegnamento
anteriore, anche se il quadro delineato dall'Accordo del 1984,
soprattutto per motivazioni e identità della disciplina, è in
sostanziale discontinuità con il passato
L'Accordo di revisione del Concordato
- Unifica tutto l'IRC "nelle scuole pubbliche non universitarie di
ogni ordine e grado", dalle materne alle superiori;
- L' IRC perde la sua posizione di primato, inserendosi però "nel
quadro delle finalità della scuola" e fondandosi su due
motivazioni, culturali e storiche: la Repubblica italiana dichiara
di riconoscere "il valore della cultura religiosa" e il fatto che "i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano" (art.9.2).
- Ha considerato la sfera interiore della coscienza stabilendo
che l'accesso all'IRC avvenga sulla base di una scelta libera di
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
Le Indicazioni Nazionali
Indicazioni IRC Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo dell'Istruzione
- DPR 11 febbraio 2010:Obiettivi di apprendimento (OA) e traguardi per lo sviluppo
delle competenze (TSC) per l'IRC per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo
dell'Istruzione.
.Indicazioni Nazionali per il Curricolo Infanzia e Primo ciclo DM 254/2012
- NUOVI SCENARI 2018 (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione).
- RACCOMANDAZIONI sulle NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018
INDICAZIONI E LINEE GUIDA PER L'IRC NEL SECONDO CICLO DELL'ISTRUZIONE DPR 20
Agosto 2012
- Indicazioni per l'IRC nei licei;
- Linee guida per l'IRC negli istituti tecnici;
- Linee guida IRC negli istituti professionali;
- Linee guida IRC nell'istruzione e formazione professionale (leFP)
Dall'insieme della normativa risulta che l'IRC
- È presente nella scuola italiana a pieno titolo,
- Con l'identità di vera e propria disciplina scolastica
- In quanto dotato di specifici programmi, libri di testo
e insegnanti
- La sua collocazione all'interno dei piani di studio
ordinari non può essere messa in discussione dopo
che anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto la
legittimità costituzionale di tale presenza nell'orario
scolastico ordinario (sentenze n.203/89, n.13/91 e
n. 290/92).
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
1. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
"Documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche". (art.3 DPR 275/99)
“
Esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa
che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia".
2. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- E' la carta d'identità di ogni singola scuola, in
cui viene inserito tutto ciò che la scuola offre o
propone ai suoi utenti;
ONNICOMPRENSIVO
FUNZIONE DI
ESPLICITAZIONE
3. Il Piano dell'Offerta Formativa
- E' predisposto con la partecipazione di tutte le
componenti
- E' elaborato dal Collegio dei docenti
- Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio
d'istituto e delle proposte di genitori e
studenti
- L'approvazione definitiva spetta al Consiglio di
istituto
- Ha durata triennale
4. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Il PTOF deve essere "coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a
livello nazionale" (comma 2)
- Deve riflettere le esigenze locali, «tenendo conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa»
- L'equilibrio è un fattore molto importante nella redazione del
Ptof perché non sia uno strumento di mera propaganda e
perché la scuola non sia terreno di conquista per enti
territoriali spregiudicati
La scuola deve conquistare il proprio protagonismo
imparando a dialogare con il territorio con spirito di servizio e
non di sudditanza, con capacità propositiva, con autorevolezza
culturale e non al seguito di mode passeggere.
5. Il Piano dell'Offerta Formativa
L'identità di una scuola non può prescindere
- dalla conoscenza dell'ambiente umano e
materiale in cui si opera,
- dai contenuti dell'offerta curricolare ed
extracurricolare coerentemente motivata,
- dall'esplicitazione delle proprie scelte
metodologiche, educative e didattiche.
- Al Ptof dichiarato deve seguire un Ptof agito.
Programma e Programmazione
1. Programma e Programmazione
PROGRAMMA
- È un testo analitico e prescrittivo che descrive la natura
dell'insegnamento da svolgere e ne prevede tutti i passaggi.
- E' emanato dall'autorità centrale (Ministero)
- Richiede solo di essere eseguito con precisione dall'insegnante
- Corrisponde ad un sistema scolastico centralistico
- Rispecchia una concezione autoritaria della scuola cui
corrisponde una didattica nozionistica ed una ridotta
competenza professionale del docente.
2. Programma e programmazione
a) PROGRAMMAZIONE
- E' una progettazione preliminare che descrive le fasi
di elaborazione dell'azione didattica, che possono e devono
essere continuamente rivedute e modificate in funzione degli
obiettivi fissati e delle condizioni oggettive e soggettive
(materiali e umane) di lavoro.
- E' redatta dagli insegnanti che hanno notevoli margini di
autonomia per realizzare al meglio gli obiettivi. Il docente è
interprete libero e responsabile dell'efficacia della sua azione.
- Gli obiettivi coincidono con l'apprendimento dell'alunno.
b) Programmazione
- La programmazione è un atto istituzionale ma è soprattutto lo
stile progettuale con cui i docenti impostano la propria attività
didattica.
- DPR 416/76 art.4 (Decreti Delegati): viene attribuita al
Collegio docenti " la cura della programmazione dell'azione
educativa anche al fine di adeguare i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire
il coordinamento interdisciplinare".
- 1979 Nuovi Programmi della scuola media
- Legge 148/90: nella scuola elementare sono introdotte due
ore settimanali destinate alla programmazione confermando
ufficialmente la sua continua e necessari rivedibilità.
c) Programmazione
- La programmazione è sempre attività collegiale: la
programmazione individuale deve sempre essere coerente
con quanto comunemente deciso circa le modalità di
conduzione della vita scolastica (Ptof e programmazione del
Consiglio di classe).
- Saper programmare significa riconoscere i vincoli e le
condizioni dell'azione didattica (gli alunni, le classi assegnate
ad ogni docente, il tempo che si ha a disposizione, ecc ... ).
- La complessità del nostro tempo impone di operare continue
selezioni tra le molteplici informazioni ed i saperi per riuscire
ad individuare l'essenziale di ogni argomento per poter
attingere almeno i nuclei generativi degli infiniti saperi a
nostra disposizione: ridurre la quantità per migliorare la
qualità dell'istruzione e dell'apprendimento.