CAPITOLO VIII - LE FORME DI APPARTENENZA
SEZIONE PRIMA - LE COSE
1. Beni e res
Nel mondo romano con il termine cosa (res) era indicata una porzione limitata della realtà, dotata
di un certo valore, destinata a soddisfare bisogni umani individuali o collettivi. Infatti, alcune res
appartenevano alle singole persone, altre dovevano ritenersi comuni a più persone, ed altre ancora
essere della collettività. Inoltre, sia Gaio che Giustiniano, sostennero che le res potevano sia far
parte del patrimonio di una persona sia restarne al di fuori. Vi era poi l'esistenza di res che potevano
essere oggetto di negoziazione (in commercio) e res non negoziabili (extra commercium).
2. Res divini iuris e res humani iuris. Res privatae e res pubblicae
Il giurista Gaio propone una distinzione tra:
- res divini iuris, riguardanti la sfera sacrale (es. templi, sepolcri ecc.) che di conseguenza
rimanevano fuori dal patrimonio della singola persona;
- res humani iuris, riguardanti la sfera umana. Si distinguono a loro volta in:
Res privatae, appartenenti ai singoli individui;
Res publicae, appartenenti alla collettività organizzata, estranee però al patrimonio del
singolo, ma di cui potevano godere.
3. Res corporales e res incorporales
Sempre Gaio pone l'accento su un'ulteriore distinzione tra:
- res corporales, oggetti materiali che si possono toccare cioè cose tangibili;
- res incorporales, cose prive di un corpo che non possono essere toccate cioè cose intangibili
(es. eredità, le obbligazioni ed usufrutto);
4. Res mancipi e res nec mancipi
In base al valore le res erano distinte in:
- res mancipi, cose che erano considerate di maggior pregio e collegate ai bisogni della
famiglia (schiavi, immobili, animali da giogo, diritti reali di godimento [es. l'usufrutto, l'uso, le
servitù ecc.]). > Per il trasferimento della loro proprietà o titolarità era richiesto l'utilizzo di
negozi giuridici formali come la mancipatio o la in iure cessio ;
- res nec mancipi, cose di minor valore economico e prive di rilievo sociale > per il
trasferimento della loro proprietà non erano richieste particolari formalità, ma era
sufficiente utilizzare la traditio (consegna) o la in iure cessio;
Tale distinzione cadde poi in disuso fino ad essere abolita del tutto con una costituzione di
Giustiniano del 531.
5. Res mobili e res immobili
In base alla loro natura erano distinte in (questa distinzione crebbe nel corso del Dominato):
- res mobili, cose che potevano essere rimosse e trasportate da un luogo all'altro;
- res immobili, che al contrario non si potevano rimuovere o trasportare (es. abitazione).
6. Res fungibili e res infungibili
In base alle caratteristiche individuali erano distinte in:
- res fungibili, cose misurabili e quantificabili (es. vino, olio, denaro, argento) e che potevano
essere sostituite o scambiate tra loro. In altri termini, si trattava di cose che si
caratterizzavano per il fatto di appartenere a un genere (genus), ossia quelle prese in
considerazione non per la loro qualità, bensì per il loro numero, peso o misura;
- res infungibili, beni che avevano una loro individualità fisica e, pertanto, non potevano
essere sostituiti gli uni con gli altri (es. una casa, un terreno ecc.).
7. Res consumabili e res inconsumabili
In base alle conseguenze dell'uso erano distinte in:
- res consumabili, cose di cui si verificava la distruzione o la scomparsa a seguito del loro uso
(es alimenti);
- res inconsumabili, cose di cui era possibile un uso ripetuto (es. un mezzo di trasporto).
Tuttavia, una res, per quanto ammettesse un uso ripetuto, poteva a lungo esaurirsi (es.
vestito).
8. Res divisibili e res indivisibili
In base alla divisibilità si distingueva tra:
- res divisibili, che potevano essere divise materialmente in più parti in modo che tra le parti e
il tutto vi fosse una differenza quantitativa, ma non qualitativa.
- res indivisibili, cose che, se divise, perivano (es. un animale) o perdevano la loro utilità
originaria (es. un quadro).
In particolare, con riguardo alla problematica della divisibilità o meno delle res, venne individuata una
triplice categoria:
- Le res caratterizzate dall'intrinseca unitarietà naturale (es: schiavo, pietra);
- Le res caratterizzate dal fatto di essere costituite da più parti tra loro connesse e dotate di
individualità, ma anche dal fatto di essere indivisibili senza alterarne il corpus (es: edificio,
navi);
- Res costituite da più componenti, ma ricomprese sotto un'unica entità, da ritenere, fino ad
un certo limite, divisibile senza variazione del corpus di riferimento (es: popolo).
9. Parte di una res e res fruttifere
Alcune res potevano essere parte di un'altra quando mancava una congiunzione materiale (es: il pozzo
rispetto ad un edificio, le chiavi di un'abitazione). Un criterio per stabilire se una cosa fosse o meno parte
di un'altra era quello di verificare se una certa res restava o meno destinata a servire un'altra res, anche
quando la congiunzione materiale veniva meno per un certo tempo. Legata all'idea di "parte di una res" era
la nozione giuridica di "frutto", inteso come prodotto di una cosa a quest'ultima in qualche modo legata. In
tal caso si distinse tra:
- res fruttifere, cose capaci di produrre periodicamente frutti/prodotti materiali, rimanendo
intatte e mantenendo immutata la loro distinzione economica (es. piante, animali). Con la
separazione dalla res fruttifera, i prodotti (es. frutti di un albero, il latte, la lana) divenivano
cose economicamente autonome. Ai frutti naturali furono parificati i canoni delle res date in
locazione e gli interessi delle somme di denaro date in prestito.
- res infruttifere, cose non idonee a produrre frutti.
SEZIONE SECONDA - I RAPPORTI CON LE RES
1. Alcune precisazioni generali. I diritti sulle cose: tipologie
Senza dubbio alcuno, nell'ottica romana la possibilità di fare ricorso alle actiones in rem piuttosto che alle
actiones in personam aveva rilievo preminente rispetto alla considerazione in astratto del diritto che con
l'actio si potesse fare valere. Tuttavia, è indiscutibile che l'esercizio dell'azione sfociasse nell'affermazione
dell'esistenza di un diritto su una res (in rem), oppure di un diritto di credito in capo a chi l'azione avesse
esercitato nei confronti di una determinata persona in personam).
Con riguardo ai diritti sulle cose, può senz'altro dirsi che la giurisprudenza romana, già nel corso dell'età
repubblicana e in particolare verso la sua fine, ne avesse delineato con sufficiente chiarezza la
configurazione.
Più nello specifico, appare individuata l'idea di appartenenza, riconducibile alla proprietà (proprietas) e
corrispondente al dominium ex iure Quiritium, il cui rilievo nell'ambito del ius civile fu pacifico.
Inoltre, la situazione di appartenenza rappresentata dal dominium ex iure Quiritium risulta distinta da altre
"forme di appartenenza" e, tra di esse, da quelle che si connettono alla categoria unitaria dell'in bonis
babere, la cui individuazione rileverà nell'ambito del ius honorarium.
Nello stesso torno di tempo, appare delineata con chiarezza pure la categoria dei diritti reali di godimento
su cosa altrui: di quei diritti, cioè, che presupponevano l'esistenza del diritto di proprietà su una res,
esercitato da persona diversa rispetto a chi, per l'appunto, avesse su tale res un diritto di godimento (ius in
re aliena). Era, questo, il caso delle servitù prediali, dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione, dell'enfiteusi,
della superficie.
Nel comparto dei diritti reali possono ricondursi anche i diritti reali di garanzia: a cominciare dal pegno e
dalla fiducia, che avevano la funzione di rafforzare l'aspettativa per un certo adempimento, assicurando
una qualche forma di "controllo" sulla res individuata per realizzare siffatto scopo.
Un ruolo fondamentale fu, poi, riconosciuto alla situazione di appartenenza corrispondente al possesso
(possessio).
2. Il possesso
La giurisprudenza romana distingueva il possessio dalla proprietà di ius civile (definita dominium ex
iure Quiritium). Il possesso era una forma di appartenenza di una cosa ad un soggetto che esercitava
un qualche potere su di essa. Tuttavia, non era inteso come un vero e proprio diritto sulle cose,
poiché non vi erano actiones volte alla sua tutela giuridica. La tutela del possesso era invece
assicurata mediante il ricorso agli interdicta possessoria. Il possesso, quindi, esprimeva una
"situazione di fatto" e, inoltre, i requisiti necessari per poter parlare di questo erano due:
- la disponibilità materiale di una res (elemento oggettivo o corpus)
- la volontà del soggetto di tenere per se la cosa come propria (elemento soggettivo o
amimus possidendi).
3. L'origine del possesso
Per delineare una ricostruzione plausibile del possesso, sono state fondamentali due ipotesi, ossia:
- Quella di Savigny => secondo cui il possesso fu costituito dalla tutela riconosciuta a chi
avesse concretamente il godimento della terra pubblica, di cui erano proprietari il populus
Romanus e gli imperatori;
- Quella di Jhering => secondo cui il possesso fu costituito dalla tutela riconosciuta in favore di
chi avesse avuto interinalmente il bene oggetto di lite.
4. Sviluppi del possesso: possessio dei diritti, possessio naturalis, possessio proprio nomine, possessio
civilis
Con il termine possessio in diritto romano erano indicate diverse situazioni che, pur avendo alcuni
elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie ossia vi furono varie tipologie di possesso:
- Possessio proprio nomine > corrispondeva alla situazione di possesso in senso stretto che
implicava sia la disponibilità materiale di una res (corpore possidere) che la volontà di
tenerla per sé (animus possidendi) come se fosse propria.
- Possessio naturalis o alieno nomine > corrisponde all'odierna "detenzione" e spettava al
soggetto che avesse ricevuto una res dal relativo proprietario, obbligandosi alla restituzione
della stessa. Il soggetto detentore, pertanto, riconosceva la titolarità giuridica del
proprietario sulla res > la sua posizione differiva da quella del possessore mancando
l'animus possidendi, cioè la volontà di tenere per se la cosa. A Roma tale situazione spettava
all'usufruttuario nel contratto di usufrutto, al depositario nel contratto di deposito.
Trattandosi di detenzione, salvo alcune eccezioni, tale situazione non era tutelata mediante
il ricorso agli interdicta possessoria.
Inoltre, vi erano tre categorie di possessori alieno nomine, i quali avevano nella propria
disponibilità una res che sapevano di dover restituire ad altri, indipendentemente dalla loro
volontà. Essi furono:
- Il precarista: chi aveva ricevuto un certo appezzamento di terreno, essendo però la
concessione revocabile in qualsiasi momento a volontà del concedente;
- Il sequestratario: quella persona a cui, le parti in lite sulla titolarità della res, gliela
affidavano, con l'incarico di conservarla fino al momento della decisione;
- Il creditore pignoratizio: colui al quale veniva dato un bene a garanzia di un credito.
- Possessio civilis > era quella particolare forma di possesso idoneo far acquistare la
proprietà (dominium ex iure Quiritium) di una res per usucapione. A tal fine dovevano
ricorrere precisi requisiti:
a. L'utilizzazione della res doveva portarsi nel corso di un determinato periodo di tempo;
b. Il possessore doveva essere in buona fede (bona fides), cioè consapevole di non ledere
un diritto altrui;
c. Il possesso non doveva derivare da un atto di forza né da un atto clandestino;
d. Era necessaria l'esistenza di una giusta causa, ossia di una ragione oggettiva tale da
potersi considerare idonea a considerare l'acquisto del possesso e l'acquisto della proprietà
(una volta trascorso il tempo previsto per l'usucapione);
Al possessore in attesa dell'usucapione era riconosciuta la tutela di ius honorarium basata
sull'actio Publiciana, in aggiunta alla generale tutela interdittale.
5. Le vicende del possesso: acquisto, perdita, conservazione
Il possesso vero e proprio, cioè quello qualificato come "possessio proprio nomine", si identificava con il
rapporto di una res e il suo inizio corrispondeva con il momento in cui tale rapporto avveniva. Al
contrario, la fine del possesso avveniva a seguito della cessazione del rapporto con la cosa.