Classificazione delle armi, porto e trasporto d'armi in Italia

Documento dall'Università sulla classificazione delle armi, porto e trasporto d'armi, licenza di porto d'armi e armi comuni da sparo. Il Pdf analizza la normativa italiana, distinguendo tra armi da sparo, da guerra, comuni e improprie, utile per studenti universitari di Diritto.

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CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI. PORTO E TRASPORTO
D’ARMI. LICENZA DI PORTO D’ARMI. LE ARMI COMUNI DA
SPARO.
1. Classicazione delle armi
La normava nazionale fornisce, mediante dieren istu giuridici, un quadro arcolato da cui
desumere denizioni e classicazioni delle armi cosi come di seguito descrio.
Agli ee della legge penale, per armi si intendono (art. 585 del C.P.):
quelle da sparo e tue le altre la cui desnazione naturale è loesa della persona;
543
tu gli strumen a ad oendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giuscato movo;
le materie esploden, i gas asssian ed accecan.
Agli ee della legislazione di polizia (art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di
seguito T.U.L. P.S.) per armi si intendono:
le armi proprie, cioè quelle da sparo e tue le altre la cui desnazione naturale e loesa alla persona;
le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenen materie esploden ovvero gas asssian o
accecan.
Per il T.U.L.P.S. la categoria delle armi è più limitata rispeo a quella fornita dal Codice Penale poiché
questulmo considera in astrao delle ipotesi di comportamen contrari alla legge, ambito
evidentemente molto più ampio rispeo a quello di Polizia che, ad esempio, non ene conto di quegli
strumen il cui porto è vietato in modo assoluto (considera invece dalla legge penale) poiché non
potranno mai essere oggeo di autorizzazione.
La Legge 18.04.1975 n. 110, fornisce una classicazione di armi agli ee della legge penale, della
legge di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislave o regolamentari in materia disnguendo:
armi da guerra, po guerra, munizioni da guerra;
armi comuni e relave munizioni;
ogge a ad oendere.
Altre denizioni sono state introdoe altresì dallart. 2 del D.Lgs 26.10.2010 n. 104 recante Auazione
della direva 2008/51/CE, che modica la direva 91/477/CEE relava al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi.
Alla luce dei riferimen normavi sopra cita, le armi vengono classicate in genere come di seguito
indicato.
a. Armi proprie
Le armi proprie, si suddividono in
(1) armi da sparo, cioè quelle che lanciano proieli, disnte a loro volta tra:
armi da fuoco, se ulizzano esplosivo, che a loro volta si classicano in:
armi da guerra e po guerra;
armi comuni da sparo;
armi per uso sporvo;
armi non da fuoco, se ulizzano gas o aria compressa con energia superiore a 7,5 joule.
(2) armi non da sparo, quelle che ulizzano lenergia umana, disnte tra:
armi bianche (strumen da punta e taglio la cui desnazione naturale è loesa alla persona
come la sciabola, baionea, pugnale, sleo, etc.);
strumen per i quali vige assoluto divieto di porto (mazze ferrate, bastoni ferra,
sfollagente, noccoliere);
altri congegni: bombe, aggressivi chimici, congegni bellici micidiali, boglie o involucri
incendiari.
(3) Armi da guerra, po guerra e munizioni da guerra
Sono considerate armi da guerra o assimilate ad esse (art. 1 legge 110/1975) quelle da sparo con
spiccata potenzialità di oesa, quelle desnabili al moderno armamento delle truppe nazionali o
straniere e che trovano un impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi po o par di esse, gli
aggressivi chimici, biologici e radioavi, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, le
boglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Sono invece considerate armi po guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra,
possono ulizzarne lo stesso munizionamento o sono predisposte al funzionamento automaco
per lesecuzione del ro a raca o presentano caraerische balische o di impiego comuni con
le armi da guerra.
Sono inne munizioni da guerra le cartucce e i relavi bossoli, i proieli o par di essi desna
al caricamento delle armi da guerra.
(4) Armi comuni da sparo
Ai sensi dellart. 2 della legge 110/75, sono armi comuni da sparo:
i fucili, anche semiautomaci, con una o più canne od anima liscia;

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Classificazione delle armi

La normativa nazionale fornisce, mediante differenti istituti giuridici, un quadro articolato da cui desumere definizioni e classificazioni delle armi cosi come di seguito descritto.

Armi secondo la legge penale

Agli effetti della legge penale, per armi si intendono (art. 585 del C.P.):

  • quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l' offesa della persona; 543
  • tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;
  • le materie esplodenti, i gas asfissianti ed accecanti.

Armi secondo la legislazione di polizia

Agli effetti della legislazione di polizia (art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di seguito T.U.L. P.S.) per armi si intendono:

  • le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e l' offesa alla persona;
  • le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenenti materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.

Per il T.U.L.P.S. la categoria delle armi è più limitata rispetto a quella fornita dal Codice Penale poiché quest' ultimo considera in astratto delle ipotesi di comportamenti contrari alla legge, ambito evidentemente molto più ampio rispetto a quello di Polizia che, ad esempio, non tiene conto di quegli strumenti il cui porto è vietato in modo assoluto (considerati invece dalla legge penale) poiché non potranno mai essere oggetto di autorizzazione.

Classificazione delle armi secondo la Legge 18.04.1975 n. 110

La Legge 18.04.1975 n. 110, fornisce una classificazione di armi "agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia" distinguendo:

  • armi da guerra, tipo guerra, munizioni da guerra;
  • armi comuni e relative munizioni;
  • oggetti atti ad offendere.

Altre definizioni sono state introdotte altresì dall' art. 2 del D.Lgs 26.10.2010 n. 104 recante Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, le armi vengono classificate in genere come di seguitoindicato.

Armi proprie

Le armi proprie, si suddividono in

  1. armi da sparo, cioè quelle che lanciano proiettili, distinte a loro volta tra:
    • armi da fuoco, se utilizzano esplosivo, che a loro volta si classificano in:
      • armi da guerra e tipo guerra;
      • armi comuni da sparo;
      • armi per uso sportivo;
    • armi non da fuoco, se utilizzano gas o aria compressa con energia superiore a 7,5 joule.
  2. armi non da sparo, quelle che utilizzano l' energia umana, distinte tra:
    • armi bianche (strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l' offesa alla persona come la sciabola, baionetta, pugnale, stiletto, etc.);
    • strumenti per i quali vige assoluto divieto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
    • altri congegni: bombe, aggressivi chimici, congegni bellici micidiali, bottiglie o involucri incendiari.
  3. Armi da guerra, tipo guerra e munizioni da guerra

    Sono considerate armi da guerra o assimilate ad esse (art. 1 legge 110/1975) quelle da sparo con spiccata potenzialità di offesa, quelle destinabili al moderno armamento delle truppe nazionali o straniere e che trovano un impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici e radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

    Sono invece considerate armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzarne lo stesso munizionamento o sono predisposte al funzionamento automatico per l' esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

    Sono infine munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

  4. Armi comuni da sparo

    Ai sensi dell' art. 2 della legge 110/75, sono armi comuni da sparo:

    • i fucili, anche semiautomatici, con una o più canne od anima liscia;544
    • i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
    • . i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
    • i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
    • i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
    • le rivoltelle a rotazione;
    • le pistole a funzionamento semiautomatico;
    • le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;
    • i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all' utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l' effettivo impiego per uso caccia o sportivo, o abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari;
    • le armi denominate "da bersaglio da sala" o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi (comprese le pistole a salve munite di prolunghe per l' impiego quale lanciarazzi) e le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, I' attitudine a recare offesa alla persona.
  5. Armi per uso sportivo:

    Introdotte dalla legge 25 marzo 1986, n.85, sono armi che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestano esclusivamente all' impiego nelle attività sportive. Sono inserite in un apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso la cui consultazione è possibile stabilire se un' arma sia o meno classificata tra le armi di uso sportivo. Possono essere sia lunghe sia corte. È prevista la licenza del Questore per il trasporto. Non è invece consentito il porto.

  6. Armi da caccia

    Sono i fucili con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatici, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché i fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibronon inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I fucili a due o tre canne (combinati/drilling), di cui uno o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

  7. Armi antiche

    Armi ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.

  8. Armi artistiche

    Armi che rivestono un particolare valore per la loro fattura.

  9. Armi rare

    Armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari.

  10. Armi clandestine

    Armi comuni da sparo il cui prototipo non figura nel Catalogo Nazionale, nonché le armi comuni da sparo e le canne che siano sprovviste dei numeri, contrassegni e sigle di immatricolazione. Tali sono le armi con i numeri di matricola alterati o cancellati (art. 23 L. 110/75).

  11. Armi alterate

    Tutte le armi che, a seguito dell' alterazione delle caratteristiche meccaniche o delle dimensioni, hanno acquistato una maggiore potenzialità offensiva o una più agevole trasportabilità (es: i fucili a canne mozze, i fucili con il calcio segato al fine di facilitare l' occultamento, art. 3 L. 110/75: "Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.").

    545

  12. Armi camuffate

    Le armi da fuoco cosiddette camuffate vengono definite come "le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto" (Art. 1-bis D.Lgs n. 527/92 e successive modifiche) e sono considerate, agli effetti della legge penale, armi tipo guerra ai sensi art 1 L. 110/75 e successive modifiche.

Armi improprie

Sono tutti gli strumenti, oggetti ed arnesi che, pur non essendo costruiti per l' offesa della persona, possono essere usati, al momento opportuno, per tale scopo (es .: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e taglio atti ad offendere, mazze, tubi ecc.), nonché qualsiasi strumento, non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanzedi tempo e di luogo, per l' offesa alla persona. Il loro porto fuori dall' abitazione o dalle appartenenze di essa è consentito solo se ricorre un giustificato motivo. Sono da comprendere tra gli strumenti da punta e taglio atti ad offendere, i coltelli e le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni, usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Armi giocattolo

Sono giocattoli riproducenti armi. Loro caratteristica essenziale è la mancanza di qualsiasi attitudine offensiva. La legge 110/75 dispone che non possono essere fabbricati con tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione. Devono, inoltre, avere l' estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso.

Armi disattivate

Si tratta armi da fuoco private delle potenzialità offensive a seguiti di modifiche alle parti essenziali tali da renderle definitivamente inservibili, asportabili o modificabili ai fini di una loro eventuale riattivazione (le modalità di disattivazione sono disciplinati dal DM 08/04/2016 - G.U. 21.05.2016 n. 118).

Porto e trasporto d'armi

Il porto di armi

Perché possa parlarsi di porto è sufficiente che l' arma sia prontamente utilizzabile anche se non indosso alla persona. In tal senso, anche la situazione in cui l' arma sia tenuta nel cruscotto dell' autovettura configura il porto essendone possibile l' uso immediato.

Il porto delle armi (difesa personale, uso venatorio, uso sportivo) deve essere autorizzato con apposita licenza dell' autorità di P.S (art. 42 del T.U.L.P.S.):

  • il Questore per armi lunghe da fuoco;
  • il Prefetto per rivoltelle, pistole e bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 60 cm.

Il rilascio è subordinato all' accertamento dell' idoneità tecnica del richiedente all' uso e maneggio di armi, idoneità morale, esistenza dei requisiti soggettivi (ad. es .: la maggiore età), capacità psicofisica (ad es .: a mezzo visita medica e medico legale per requisiti di cui al D.M. 24.04.1998 e succ. modifiche) e delle ragioni per cui è richiesta la licenza.

La licenza di porto d'armi non può essere rilasciata:

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