Documento dall'Università sulla classificazione delle armi, porto e trasporto d'armi, licenza di porto d'armi e armi comuni da sparo. Il Pdf analizza la normativa italiana, distinguendo tra armi da sparo, da guerra, comuni e improprie, utile per studenti universitari di Diritto.
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La normativa nazionale fornisce, mediante differenti istituti giuridici, un quadro articolato da cui desumere definizioni e classificazioni delle armi cosi come di seguito descritto.
Agli effetti della legge penale, per armi si intendono (art. 585 del C.P.):
Agli effetti della legislazione di polizia (art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di seguito T.U.L. P.S.) per armi si intendono:
Per il T.U.L.P.S. la categoria delle armi è più limitata rispetto a quella fornita dal Codice Penale poiché quest' ultimo considera in astratto delle ipotesi di comportamenti contrari alla legge, ambito evidentemente molto più ampio rispetto a quello di Polizia che, ad esempio, non tiene conto di quegli strumenti il cui porto è vietato in modo assoluto (considerati invece dalla legge penale) poiché non potranno mai essere oggetto di autorizzazione.
La Legge 18.04.1975 n. 110, fornisce una classificazione di armi "agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia" distinguendo:
Altre definizioni sono state introdotte altresì dall' art. 2 del D.Lgs 26.10.2010 n. 104 recante Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, le armi vengono classificate in genere come di seguitoindicato.
Le armi proprie, si suddividono in
Sono considerate armi da guerra o assimilate ad esse (art. 1 legge 110/1975) quelle da sparo con spiccata potenzialità di offesa, quelle destinabili al moderno armamento delle truppe nazionali o straniere e che trovano un impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici e radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Sono invece considerate armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzarne lo stesso munizionamento o sono predisposte al funzionamento automatico per l' esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono infine munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Ai sensi dell' art. 2 della legge 110/75, sono armi comuni da sparo:
Introdotte dalla legge 25 marzo 1986, n.85, sono armi che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestano esclusivamente all' impiego nelle attività sportive. Sono inserite in un apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso la cui consultazione è possibile stabilire se un' arma sia o meno classificata tra le armi di uso sportivo. Possono essere sia lunghe sia corte. È prevista la licenza del Questore per il trasporto. Non è invece consentito il porto.
Sono i fucili con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatici, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché i fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibronon inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I fucili a due o tre canne (combinati/drilling), di cui uno o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
Armi ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.
Armi che rivestono un particolare valore per la loro fattura.
Armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari.
Armi comuni da sparo il cui prototipo non figura nel Catalogo Nazionale, nonché le armi comuni da sparo e le canne che siano sprovviste dei numeri, contrassegni e sigle di immatricolazione. Tali sono le armi con i numeri di matricola alterati o cancellati (art. 23 L. 110/75).
Tutte le armi che, a seguito dell' alterazione delle caratteristiche meccaniche o delle dimensioni, hanno acquistato una maggiore potenzialità offensiva o una più agevole trasportabilità (es: i fucili a canne mozze, i fucili con il calcio segato al fine di facilitare l' occultamento, art. 3 L. 110/75: "Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.").
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Le armi da fuoco cosiddette camuffate vengono definite come "le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto" (Art. 1-bis D.Lgs n. 527/92 e successive modifiche) e sono considerate, agli effetti della legge penale, armi tipo guerra ai sensi art 1 L. 110/75 e successive modifiche.
Sono tutti gli strumenti, oggetti ed arnesi che, pur non essendo costruiti per l' offesa della persona, possono essere usati, al momento opportuno, per tale scopo (es .: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e taglio atti ad offendere, mazze, tubi ecc.), nonché qualsiasi strumento, non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanzedi tempo e di luogo, per l' offesa alla persona. Il loro porto fuori dall' abitazione o dalle appartenenze di essa è consentito solo se ricorre un giustificato motivo. Sono da comprendere tra gli strumenti da punta e taglio atti ad offendere, i coltelli e le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni, usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
Sono giocattoli riproducenti armi. Loro caratteristica essenziale è la mancanza di qualsiasi attitudine offensiva. La legge 110/75 dispone che non possono essere fabbricati con tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione. Devono, inoltre, avere l' estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso.
Si tratta armi da fuoco private delle potenzialità offensive a seguiti di modifiche alle parti essenziali tali da renderle definitivamente inservibili, asportabili o modificabili ai fini di una loro eventuale riattivazione (le modalità di disattivazione sono disciplinati dal DM 08/04/2016 - G.U. 21.05.2016 n. 118).
Perché possa parlarsi di porto è sufficiente che l' arma sia prontamente utilizzabile anche se non indosso alla persona. In tal senso, anche la situazione in cui l' arma sia tenuta nel cruscotto dell' autovettura configura il porto essendone possibile l' uso immediato.
Il porto delle armi (difesa personale, uso venatorio, uso sportivo) deve essere autorizzato con apposita licenza dell' autorità di P.S (art. 42 del T.U.L.P.S.):
Il rilascio è subordinato all' accertamento dell' idoneità tecnica del richiedente all' uso e maneggio di armi, idoneità morale, esistenza dei requisiti soggettivi (ad. es .: la maggiore età), capacità psicofisica (ad es .: a mezzo visita medica e medico legale per requisiti di cui al D.M. 24.04.1998 e succ. modifiche) e delle ragioni per cui è richiesta la licenza.
La licenza di porto d'armi non può essere rilasciata: