Documento di Università sul Capitolo 16 Penale, il principio di colpevolezza. Il Pdf esamina l'evoluzione storica e il ruolo del principio di colpevolezza nel diritto penale, analizzando responsabilità oggettiva, dolo e colpa, utile per lo studio del Diritto.
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1. Il consolidamento del principio di colpevolezza per il fatto. Accertato che un fatto storico, commesso da un essere umano, corrisponde ad una fattispecie incriminatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, e che non stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, occorre compiere un terzo passaggio, consistente nel verificare se quel fatto è soggettivamente riconducibile e rimproverabile all'agente. La riconducibilità soggettiva e la rimproverabilità del fatto al suo autore sono imposti, nel nostro sistema penale, dal principio di colpevolezza, cardine imprescindibile di qualsiasi ordinamento giuridico rispettoso dei diritti di libertà e delle garanzie dei cittadini. Affermatosi a partire dall'Illuminismo, il principio di colpevolezza impedisce, in primo luogo, di punire un soggetto per un fatto altrui, come era invece possibile non solo in epoca remota, ma durante l'Ancien régime, dal momento che alcune sanzioni, quali la confisca, il bando l'esilio, coinvolgevano tutti membri famigliari del condannato le, pertanto, anche soggetti del tutto "incolpevoli"). Attualmente, il principio di colpevolezza non solo impedisce la responsabilità penale per fatto altrui, ma impone di punire solo quando il soggetto abbia agito con dolo colpa, cioè quando il fatto sia concretamente rimproverabile. In tale prospettiva, appaiono contrastare - come vedremo nel dettaglio - con il principio di colpevolezza tutte quelle forme di responsabilità c.d. oggettiva, che si accontentano della mera derivazione causale del fatto dall'agente, prescindendo da qualsiasi indagine sulla volizione (dolo), o quanto meno sulla prevedibilità (colpa) degli elementi costituivi della fattispecie incriminatrice. Il ruolo preminente del principio di colpevolezza in materia penale si è venuto mano a mano chiarendo, proprio nella prospettiva di ritenere legittimo il ricorso alla sanzione penale - l'unica, come detto, a poter incidere sulla libertà personale dei cittadini - solo in presenza di un concreto rimprovero al soggetto agente, tanto che alcuni dei progetti di riforma del sistema penale vigente hanno proposto di introdurre, all'inizio del codice, a fianco del principio di legalità, un'esplicita affermazione del ruolo fondamentale svolto dal principio di colpevolezza, sia nel selezionare i fatti da incriminare che nel descriverne gli elementi costitutivi. In particolare, la c.d. Commissione Grosso, all'art. 25, comma 1, dell'articolato, significativamente rubricato "Responsabilità colpevole," prevedeva che < La colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale>, mentre la Commissione Pisapia, all'art. 4 (Principio di colpevolezza) della proposta di legge delega recitava: < Prevedere che nessuno sia punito se non per un fatto commesso colpevolmente > In entrambe le previsioni compare un riferimento esplicito, molto rilevante, al "reato" o al "fatto" commesso: la colpevolezza, infatti, non può che caratterizzarsi nella rimproverabilità per il fatto commesso. Ciò è imposto dalla natura stessa del nostro diritto penale che non puòche atteggiarsi rigorosamente quale diritto penale del fatto, sia in virtù della esplicita previsione di cui all'art. 25, comma 2, Cost. - ove si legittima il ricorso alla sanzione penale solo con riferimento al "fatto commesso" - che per il connesso principio di materialità. Ne deriva che vanno decisamente respinte tutte quelle tendenze a declinare il giudizio di colpevolezza non sul fatto storico, ma sulla personalità dell'autore (c.d. "colpa d'autore', nella dottrina tedesca in epoca nazionalsocialista), intesa sia come colpa per il carattere incapacità di controllare le pulsioni aggressive, che rendono " malvagio l'uomo - che per la condotta di vita. A quest'ultimo proposito, è ben vero che anche il vigente ordinamento penale punisce determinate situazioni nelle quali pare venire preliminarmente in rilievo una certa abitudine al delitto - si pensi allo sfruttamento abituale della prostituzione aumentare la pena per il recidivo ed impone al giudice di stato di ubriachezza abituale (art. 94 c.p.), ma tali "derive" verso un per colui che commette un reato in eccessivo personalismo del diritto penale non possono assolutamente mettere in secondo piano il nesso inscindibile tra colpevolezza (rimprovero) e fatto commesso, ed anzi андrebbero, proprio alla luce del volto attuale del principio di colpevolezza, rigorosamente contenute e limitate. Ancora, la colpevolezza per il fatto impedisce di attribuire rilevanza all'atteggiamento interiore del reo, evitando pericolose interferenze tra diritto penale e morale, come dimostra, indirettamente, la non punibilità di atti di mera connivenza, pur se caratterizzati dal riprovevole (ma sotto il profilo etico) compiacimento dall'assistere ad un fatto di reato. È ben vero che in questi casi (lv. cap. XXIV, $ 3) manca il contributo causale al compimento del reato da parte dell'autore che non tiene la condotta tipica, ma la Corte di cassazione, nei confronti di un soggetto che si era limitato ad assistere - senza nulla dire o fare, ma sorridendo - ad un osceno abuso sessuale nei confronti di un minore di 9 anni, ha affermato < Nel nostro sistema giuridico il voyeurismo in quanto tale - moralmente riprovevole e a volte costituente una forma di parafilia - non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l'atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un'attività "consensuale" tra il voyeur e l'autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione e rendendo, così, manifesta anche la piena condivisione da parte del voyeur dell'azione criminosa >. In altre parole: la rimproverabilità (morale) dell'atteggiamento interiore non può certo surrogare la mancanza stessa del fatto tipico. In epoca meno recente era diffusa, tra gli studiosi del diritto penale, una concezione c.d. "psicologica' della colpevolezza, intesa quale relazione (di tipo psicologico, appunto) tra fatto e autore. Secondo questa impostazione, la colpevolezza costituiva il genus, all'interno del quale trovavano spazio le due specie dell'elemento soggettivo, che ne costituivano la declinazione concreta: il rapporto tra fatto autore, infatti, poteva manifestarsi, rispettivamente,nella forma della volizione (dolo) o della mancata volizione (colpa). Lo scopo fondamentale di tale ricostruzione può essere colto appieno considerandone la matrice ottocentesca, liberale, decisamente garantista, finalizzata ad escludere qualsiasi rilevanza ai motivi a delinquere del reo ed alla personalità dell'autore. Essa, pertanto, costituisce un momento importante in quel progressivo affermarsi di un'idea di colpevolezza per il fatto, cui si è fatto cenno poc'anzi. Inoltre, all'interno di una concezione della pena di tipo retributivo la natura psicologica della colpevolezza dava ampiamente conto, nel pieno rispetto del principio di proporzione, della maggiore severità con la quale sono puniti i fatti dolosi rispetti a quelli colposi. Tuttavia, pur in presenza di questi innegabili aspetti di pregio, la teoria in questione è stata oggetto di fondate critiche, innanzitutto per la difficoltà di ricondurre, sotto il profilo dogmatico, la c.d. colpa incosciente (per esempio, una negligenza dovuta ad una dimenticanza) ad un paradigma psicologico comune con il dolo e con la colpa con previsione Inoltre, con il passaggio ai sistemi penali contemporanei, fondati sul rispetto dei principi di legalità di materialità, l'esigenza di escludere, dall'ambito della colpevolezza, i motivi a delinquere del reo, è venuta sostanzialmente meno si è, pertanto, progressivamente imposta una diversa idea di colpevolezza, c.d. normativa, quale mero giudizio di improbabilità per il fatto, alla luce delle legittime pretese dell'ordinamento giuridico, che impone di non realizzare, volontariamente (dolo) o per violazione di regole cautelari (colpa), fatti vietati, La concezione normativa della colpevolezza, oltre ad essere coerentemente in grado di includere, come appena detto, sia il dolo che la colpa, consente di graduare la colpevolezza anche in relazione ai motivi che hanno spinto il reo a delinquere (nel dolo) che ne hanno o provocato, sia coscientemente che senza previsione, la violazione di regole cautelari (colpa).
2. Evoluzione del principio di colpevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la funzione di garanzia della responsabilità per fatto proprio colpevole. Come già emerge dall'analisi delle diverse concezioni (psicologica o normativa), l'idea di colpevolezza è strettamente legata alle funzioni che, nelle diverse epoche, si sono attribuite alla pena. A seconda, infatti, che ci si muova in ottica retributiva, preventiva o risocializzante, vengono a mutare significativamente non solo il ruolo assunto dalla colpevolezza nella dogmatica, ma anche la sua funzione in sede di commisurazione della pena. In ottica retributiva, infatti, la pena veniva intesa proprio come corrispettivo della colpevolezza in una prospettiva che rischiava di confondere diritto penale morale. proponendosi, appunto, di "ricompensare" con la sofferenza della pena, il male commesso. La progressiva crisi dell'idea retributiva della pena, con il conseguente affermarsi del paradigma preventivo (sia generale che speciale)ha assegnato diversa funzione alla colpevolezza. È ben vero, infatti, che la minaccia di pena (elemento fondante la c.d. prevenzione generale intimidatrice) ha senso nella misura nella quale si rivolge a soggetti che possono scegliere come agire (o comunque controllare le conseguenze del loro operato), ma, com'è stato acutamente messo in rilievo dalla nostra dottrina, paradossalmente la finalità preventiva può venire rafforzata proprio in situazioni che non rispettano il principio di colpevolezza: si pensi alle ipotesi nelle quali si punisce sulla sola base del versari in re illicita (molto numerose nel codice del 1930), ove il cittadino è, verosimilmente, trattenuto dal mettersi nella situazione vietata, proprio per il ischio di doversi poi assumere tutte le conseguenze derivanti anche da fatti non coperti ne dal dolo né dalla colpa, magari del tutto eccezionali e fortuiti Pertanto, sotto questo profilo, il principio di colpevolezza viene piuttosto ad assumere un ruolo diverso, quale limiti (in chiave garantista) alla previsione di sanzioni penali finalizzate alla prevenzione di fatti dannosi o pericolosi. In altre parole: la necessità di prevenire (attraverso la minaccia di pena) il compimento di gravi fatti offensivi di beni o interessi dei cittadini o della collettività, non può mai superare il limite del concreto disvalore del fatto, anche sotto il profilo della sua rimproverabilità. Medesime considerazioni possono valere per la prevenzione speciale: nel punire chi, in concreto, non si è atto adeguatamente "minacciare" dalla previsione di una sanzione penale, sarà doveroso, in chiave garantista, tenere conto della concreta rimproverabilità del fatto. Anche sotto questo profilo, le esigenze di prevenzione commesso. (impedire che quel soggetto torni delinquere dovranno sempre a essere bilanciate con il divieto di infliggere una sanzione che non sia proporzionata al rimprovero che si può muovere al colpevole. Ove invece principio di colpevolezza trova vero e proprio con riferimento alla funzione rieducativa della pena dal fondamento, momento che colui al quale non si può rimproverare di aver commesso un fatto (doloso colposo) perché, per esempio, ha cagionato morte di un uomo per caso fortuito o per un errore non dovuto a colpa non ha nessun bisogno di essere rieducato, cioè (ri)orientato verso il rispetto dei beni e degli interessi fondamentali del vivere civile, proprio perché non ha mostrato insensibilità o disinteresse verso quei medesimi beni e interessi. Inoltre, una pena, nei suoi confronti, non potrebbe che essere percepita come ingiusta e pertanto ulteriormente priva di alcuna valenza rieducativa. Esiste un aggancio costituzionale, per il principio di colpevolezza? Nel rispondere al quesito la nostra Corte costituzionale, in assenza di una previsione esplicita al riguardo, ha elaborato un articolato e complesso ragionamento, soprattutto attraverso due fondamentali sentenze, entrambe del 1988. La prima, e più nota delle due pronunce è stata emessa con riferimento al principio (draconiano) originariamente contenuto nell'art 5 c.p., in materia di inescusabilità dell'ignoranza della legge penale. Nel dichiarare parzialmente illegittima la norma (v. cap. XIX, S 7), nella parte nella quale non prevede l'efficacia scusante dell'ignoranza inevitabile, la Corte ha esplicitamente attribuito rango costituzionale al principio di colpevolezza, con riferimento all'art. 27,