Il concorso di persone nel reato: forme e teorie giuridiche, Unitelma Sapienza

Slide da Unitelma Sapienza sul concorso di persone nel reato. Il Pdf esplora le forme di manifestazione e le teorie giuridiche, con un focus sull'accessorietà. Questo materiale di Diritto per l'Università è utile per lo studio autonomo.

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Prof. Vincenzo Mongillo
IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
(PRIMA PARTE)
FORMA DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
La formulazione legale delle fattispecie incriminatrici di parte speciale fa di norma
riferimento alla realizzazione del fatto di reato ad opera di un solo soggetto. La fattispecie
è modellata sulla figura dell’autore individuale, come se l’agente agisse sempre da solo,
eseguendo per intero la condotta tipica (reati monosoggettivi).
Pertanto la plurisoggettività (il concorso di persone nel reato) non costituisce, di regola,
un elemento essenziale delle fattispecie astratte di reato, ma un modo di manifestarsi in
concreto, hic et nunc, del fatto tipico realizzato. Il concorso di persone rappresenta quindi
una «forma di manifestazione» del reato, un suo modo di manifestarsi non contemplato
dalla fattispecie astratta, ma a cui l’ordinamento ritiene comunque di attribuire una
rilevanza giuridica allorché si realizzi in concreto. Il concorso di persone quale forma di
manifestazione del reato si dice eventuale.
Diversamente, nelle fattispecie a concorso necessario o necessariamente plurisoggettive,
la partecipazione di una pluralità di persone alla realizzazione del fatto costituisce un
elemento essenziale della figura di reato. Si parla poi di reati plurisoggettivi propri (es.
rissa, associazione per delinquere, corruzione) quando tutti i coagenti sono assoggettati a
pena; e di reati plurisoggettivi impropri, quando uno o alcuni soltanto dei coagenti sono
punibili (ad es. bigamia, concussione).
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FORMA DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

UNITELMA SAPIENZA
Prof. Vincenzo Mongillo
IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
(PRIMA PARTE)

La formulazione legale delle fattispecie incriminatrici di parte speciale fa di norma
riferimento alla realizzazione del fatto di reato ad opera di un solo soggetto. La fattispecie
è modellata sulla figura dell'autore individuale, come se l'agente agisse sempre da solo,
eseguendo per intero la condotta tipica (reati monosoggettivi).

Pertanto la plurisoggettività (il concorso di persone nel reato) non costituisce, di regola,
un elemento essenziale delle fattispecie astratte di reato, ma un modo di manifestarsi in
concreto, hic et nunc, del fatto tipico realizzato. Il concorso di persone rappresenta quindi
una «forma di manifestazione» del reato, un suo modo di manifestarsi non contemplato
dalla fattispecie astratta, ma a cui l'ordinamento ritiene comunque di attribuire una
rilevanza giuridica allorché si realizzi in concreto. Il concorso di persone quale forma di
manifestazione del reato si dice eventuale.

Diversamente, nelle fattispecie a concorso necessario o necessariamente plurisoggettive,
la partecipazione di una pluralità di persone alla realizzazione del fatto costituisce un
elemento essenziale della figura di reato. Si parla poi di reati plurisoggettivi propri (es.
rissa, associazione per delinquere, corruzione) quando tutti i coagenti sono assoggettati a
pena; e di reati plurisoggettivi impropri, quando uno o alcuni soltanto dei coagenti sono
punibili (ad es. bigamia, concussione).

RIFERIMENTI NORMATIVI

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LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato
Capo III
Del concorso di persone nel reato
Articoli 110-119 c.p.

Duplice funzione delle norme sul concorso di persone nel reato:

  1. Funzione incriminatrice: in un ordinamento retto dal
    principio di legalità, talune norme sul concorso servono a
    rendere punibili comportamenti di per sé atipici secondo la
    fattispecie incriminatrice di parte speciale (si tratta di
    norme estensive della tipicità: artt. 110, 115, 116, 117
    c.p.)
  2. Funzione di disciplina: altre norme sul concorso (artt. 111,
    112, 114 e 118) servono ad individuare la misura della
    pena per ciascuna delle condotte concorsuali tipiche ed
    atipiche

ART. 110 C.P.

Pena per coloro che concorrono nel reato

  • Quando più persone concorrono nel medesimo
    reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per
    questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli
    seguenti.
  • Principio della pari responsabilità dei concorrenti.
    La norma nulla ci dice circa le condizioni alle quali
    si può divenire «complici» in un reato commesso
    da altri.

STRUTTURA DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

IL CONCORSO DOLOSO DI PERSONE NEL REATO EX ART. 110 C.P. CONSTA DI 4 ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI

  1. PLURALITÀ DI PERSONE
  2. REALIZZAZIONE DI UN FATTO TIPICO DI REATO
    (CONSUMATO O TENTATO)
  3. CONTRIBUTO CAUSALE DELLA CONDOTTA ATIPICA ALLA
    REALIZZAZIONE DEL FATTO TIPICO
  4. CONSAPEVOLEZZA E VOLONTÀ DI CONTRIBUIRE
    CAUSALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO: DOLO DI
    PARTECIPAZIONE

PLURALITÀ DI PERSONE

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· Nel caso di reati monosoggettivi (ad es. furto, omicidio, rapina),
perché si abbia concorso deve concorrere almeno un'altra
persona (c.d. partecipe o compartecipe o complice) rispetto a
quella la cui condotta è tipizzata dalla norma incriminatrice di parte
speciale (c.d. autore).

· Nel caso di reati necessariamente plurisoggettivi (es. rissa,
bigamia), il concorso eventuale richiede almeno un'altra persona
oltre a quelle la cui condotta è già richiesta dalla struttura della
norma incriminatrice di parte speciale.

. Nel novero dei concorrenti rientrano anche le persone non
imputabili o non punibili per effetto di una causa personale di
esclusione della punibilità (es. immunità di diritto internazionale,
speciali rapporti di parentela nella maggior parte dei delitti contro il
patrimonio). Ciò si evince dagli artt. 111 e 112, comma 4, c.p.
secondo cui alcune circostanze aggravanti si applicano anche se
taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

REALIZZAZIONE DI UN FATTO TIPICO DI REATO (CONSUMATO O TENTATO)

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· Perché si abbia concorso di persone occorre la realizzazione, nella
forma consumata o quanto meno tentata, del fatto di reato
descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale. Il fatto di reato
costituisce il risultato naturalistico, e dunque l'«evento», della
fattispecie di concorso.

· Prima che sia integrato il fatto di reato, almeno nella forma
tentata,
il
comportamento
atipico
(atto
preparatorio
è
penalmente irrilevante: è possibile la partecipazione in un delitto
tentato ma non un tentativo di partecipazione. Il fondamento
normativo di tale requisito si ricava dall'art. 115 c.p .: un mero
accordo non seguito dalla commissione del reato è penalmente
irrilevante; lo stesso vale per l'istigazione accolta ma non seguita dalla
realizzazione del reato. In questi casi (ma nel caso dell'istigazione solo
se si tratti di delitto) sarà possibile applicare, se del caso, una misura
di sicurezza.

· Gli ordinamenti anglosassoni puniscono a titolo di conspiracy il
mero accordo tra due soggetti per commettere (anche) un solo reato.
Il codice penale tedesco punisce anche l'istigazione non accolta o
l'accordo per commettere un crimine, con pena diminuita.

FONDAMENTO TEORICO-DOMMATICO DEL CONCORSO

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· Secondo la dottrina prevalente (anche risalente: cfr. F. Carrara),
l'ordinamento italiano modella il concorso di persone secondo la
teoria
dell'accessorietà:
il
comportamento
atipico
del
complice/partecipe rileva solo se e in quanto acceda ad un
fatto
principale tipico. La responsabilità
del complice è
derivativa, nel senso che deriva da quella dell'autore, di colui che
perfeziona la fattispecie incriminatrice. La teoria dell'accessorietà è
assai risalente nel tempo: v. la massima latina «accessorius
sequit naturam sui principalis».

· Secondo il modello dell'accessorietà oggi prevalente, accessorietà
non significa rigorosa transitività della responsabilità (prevale
un'accezione «minima» della dottrina dell'accessorietà):
- è sufficiente che la condotta atipica acceda ad un fatto materiale-
oggettivo tipico, commesso da altri;
- non sono invece condizioni necessarie per la configurabilità di un concorso
di persone né l'antigiuridicità, né la colpevolezza, né la punibilità di tale
fatto tipica.

TEORIA DELL'ACCESSORIETÀ MINIMA

Antigiuridicità del fatto principale

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Antigiuridicità del fatto principale: non è condizione per la
configurabilità di un concorso di persone.

· Di regola, una causa di giustificazione - ad es. legittima difesa
(Tizio che aiuta una persona aggredita ingiustamente a difendersi)
- opera sia nei confronti dell'autore del fatto sia di chi lo ha istigato
o agevolato. V. Art. 119, comma 2, c.p .: «Le circostanze
oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro
che sono concorsi nel reato». Ciò non significa che non sia stato
realizzato il fatto tipico della fattispecie concorsuale; significa solo
che tanto l'autore quanto il complice non saranno puniti per la
presenza di una causa di giustificazione (Palazzo).

· Quanto
appena detto non vale nel caso di cause di
giustificazione c.d. personali, operanti solo per una cerchia
limitata di soggetti: ad es. l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
non giustifica l'assistenza prestata di proprio iniziativa ad un
pubblico ufficiale che non l'abbia legalmente richiesta. Vale in
quest'ultimo caso, il principio di cui all'art. 119, comma 1, c.p .: «le circostanze soggettive le quali escludono la pena per
taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto
riguardo alla persona a cui si riferiscono» (Marinucci-Dolcini)

Colpevolezza dell'autore principale

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Colpevolezza: anche la colpevolezza dell'autore principale è irrilevante ai
fini della configurabilità del concorso. L'art. 119, comma 1, c.p. si
applica anche nel campo delle cause di esclusione della colpevolezza.
Così, ad es., se il fatto è commesso da un non imputabile (es. Tizio che
si avvale di un minore di 14 anni per realizzare furti in luoghi affollati),
ne risponde colui che lo ha istigato o gli ha fornito lo strumento per
realizzarlo.

Ipotesi «speciali» di concorso caratterizzate dal fatto che taluno
crea la situazione di non punibilità del concorrente:

  • Del fatto commesso in stato di necessità determinato dall'altrui
    minaccia (scusante) risponde l'autore della minaccia: art. 54, comma
    3, c.p.
  • Se l'autore ha agito senza dolo per essere stato ingannato da un altro
    soggetto, del fatto commesso risponderà solo quest'ultimo (v. art. 48
    c.p.)
  • Se l'autore è stato costretto fisicamente a realizzare un fatto di
    reato (assenza del momento volitivo del dolo), ne risponderà l'autore
    della costrizione (art. 46 c.p.).
  • Determinazione dell'altrui stato di incapacità di int. e vol. allo scopo di
    far commettere un reato (art. 86 c.p.)

CRITICHE ALLA TEORIA DELL'ACCESSORIETÀ

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Secondo parte della dottrina alla teoria dell'accessorietà possono
muoversi le seguenti obiezioni:

  1. non si concilia con l'esecuzione frazionata di un fatto di reato,
    giacché in questi casi non è ravvisabile una condotta principale a
    cui le altre possono accedere: abbiamo più «coautori» che agiscono
    di comune accordo, ma nessun «autore». La realizzazione della
    fattispecie di parte speciale deriva qui dalla combinazione delle
    condotte di più soggetti (es. rapina in cui un soggetto punta la
    pistola e l'altro concorrente sottrae il portafogli).
  2. non è applicabile alle ipotesi di concorso nel reato proprio (art.
    117 c.p.): in questi casi, laddove la condotta principale non sia
    perpetrata dall'intraneus, il
    reato proprio non potrebbe dirsi
    realizzato: es. p.u. che determina un privato cittadino, fornendogli
    tutte le indicazioni necessarie, ad appropriarsi del denaro dell'ufficio
    presso cui svolge le sue funzioni (peculato). Ma secondo la
    giurisprudenza (ad es. Cass. n. 35850/2008, in tema di
    concussione) l'extraneus (cioè il soggetto privo della qualifica
    speciale) ben potrebbe commettere il fatto tipico di un reato
    proprio, relegando l'intraneo al ruolo di mero partecipe.

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