Gravidanza, Osas e Videoterminalista: tutela e rischi nel lavoro

Documento di Diritto sulla Gravidanza, Osas, Videoterminalista. Il Pdf esamina la tutela della maternità e paternità nel contesto lavorativo italiano, i rischi professionali per le lavoratrici in gravidanza e il ruolo dei medici, con una sezione dedicata ai videoterminalisti.

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17 pagine

GRAVIDANZA
La Costituzione sancisce da una parte la parità normativa e retributiva tra lavoratori e lavoratrici (tutela
paritaria) e, dall’altra, assicura condizioni di lavoro che garantiscano un’adeguata protezione al bambino e
alla lavoratrice in quanto madre (tutela differenziata), riconoscendo la tutela della maternità e dell’infanzia
un valore prioritario.
Normative di riferimento:
-Art.37 Costituzione
-DLgs 230/95
-DLgs 81/08 art.11-12
-Dlgs 151/2001
Dunque, le normative che disciplinano il rapporto tra maternità e lavoro sono molteplici e hanno come
obiettivi:
- Valutare i rischi per la donna in gravidanza/allattamento.
- Definire le misure di prevenzione e protezione.
- Informazione-formazione.
DLgs 26 marzo 2001 n°151 (DLgs 151/2001): testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità “
Art.1:
Disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e
alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché, il sostegno economico alla maternità e alla
paternità.
Valutazione dei rischi (D.Lgs 81/08 “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.)
Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, ivi comprese le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151.
Gli obblighi del datore di lavoro sono:
Segnalare lo stato di gravidanza della lavoratrice alla direzione di appartenenza e/o al responsabile di
unità operativa/dipartimento.
collaborare col medico competente, l’RSPP e l’RLS per valutare le eventuali attività a rischio per la
gravida e il nascituro, le eventuali limitazioni o il cambio mansione
informare la lavoratrice e l’RLS sui rischi, sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i DPI
da utilizzare e sui congedi.
modificare la mansione o adibire la lavoratrice ad altra compatibile con lo stato di gravidanza e se
questo non fosse possibile si richiederebbe l’istanza di interdizione allo SPSAL.
Si ricordi però che in ogni caso la lavoratrice non può essere licenziata fino al compimento del primo anno
del figlio.
Inoltre, in caso di gravidanza a rischio, indipendentemente dalla mansione, il ginecologo può chiedere
l’interdizione.
ARGOMENTO
Gravidanza,Osas,Videoterminalista
PROF.
L. Di Giampaolo
DATA
13/05/24
Congedo di maternità
È un provvedimento applicato a tutte le lavoratrici indipendentemente che si tratti o meno di lavoro a
rischio.
Secondo l’Articolo 16 D.Lgs 151/01, vi è il divieto di adibire al lavoro le donne:
- Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall’art. 20 (flessibilità
del congedo di Maternità).
- Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
del parto.
- Durante i tre mesi dopo il parto.
- Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
- L’astensione obbligatoria è riconosciuta alla lavoratrice anche in caso di interruzione di gravidanza
verificatasi dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione. La lavoratrice può però rinunciare a tale
astensione, con facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa.
- Nel caso in cui l’interruzione avvenga prima del 180° giorno dell’inizio della gestazione, è qualificata
come malattia
Si ricordi che la data di inizio della gestazione corrisponde legislativamente al 300° giorno antecedente la
data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Prima dell’inizio del congedo, entro il 7° mese, la lavoratrice consegna al datore di lavoro e all’INPS il
certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) contenente:
Generalità
Data ultima mestruazione
Epoca di gestazione e data presunta del parto.
Entro 30 giorni dal parto bisognerà invece consegnare il certificato di nascita.
Il congedo di maternità prevede un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione.
Flessibilità di congedo (Art. 20 D.Lgs 151/2001)
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).
Le procedure da effettuare entro il settimo mese:
- La lavoratrice fa domanda al datore di lavoro e all’INPS con apposita modulistica.
- Deve ottenere il certificato del ginecologo SSN contenente generalità, data dell’ultima
mestruazione, epoca di gestazione, data presunta del parto che certifichi che la gravidanza abbia un
decorso fisiologico e che non sussistano controindicazioni per sé e per il nascituro in merito
all’attività lavorativa.
- Infine, il medico competente, oltre a visionare il certificato del ginecologo, dovrà attestare che la
mansione non è a rischio per la lavoratrice e per il nascituro.
- Sia il certificato del ginecologo sia quello del medico competente dovranno essere consegnati oltre
che al datore di lavoro all’INPS, affinché possa aprire la pratica per la flessibilità.

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Anteprima

Gravidanza e Lavoro

ARGOMENTO Gravidanza, Osas, Videoterminalista PROF. L. Di Giampaolo DATA 13/05/24 GRAVIDANZA La Costituzione sancisce da una parte la parità normativa e retributiva tra lavoratori e lavoratrici (tutela paritaria) e, dall'altra, assicura condizioni di lavoro che garantiscano un'adeguata protezione al bambino e alla lavoratrice in quanto madre (tutela differenziata), riconoscendo la tutela della maternità e dell'infanzia un valore prioritario.

Normative di Riferimento

  • Art.37 Costituzione
  • DLgs 230/95
  • DLgs 81/08 art.11-12
  • Dlgs 151/2001

Dunque, le normative che disciplinano il rapporto tra maternità e lavoro sono molteplici e hanno come obiettivi:

  • Valutare i rischi per la donna in gravidanza/allattamento.
  • Definire le misure di prevenzione e protezione.
  • Informazione-formazione.

DLgs 26 marzo 2001 nº151 (DLgs 151/2001): "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità " Art.1: Disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché, il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Valutazione dei Rischi in Gravidanza

Valutazione dei rischi (D.Lgs 81/08 "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".) Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, ivi comprese le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151.

Gli obblighi del datore di lavoro sono:

  • Segnalare lo stato di gravidanza della lavoratrice alla direzione di appartenenza e/o al responsabile di unità operativa/dipartimento.
  • collaborare col medico competente, l'RSPP e l'RLS per valutare le eventuali attività a rischio per la gravida e il nascituro, le eventuali limitazioni o il cambio mansione
  • informare la lavoratrice e l'RLS sui rischi, sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i DPI da utilizzare e sui congedi.
  • modificare la mansione o adibire la lavoratrice ad altra compatibile con lo stato di gravidanza e se questo non fosse possibile si richiederebbe l'istanza di interdizione allo SPSAL.

Si ricordi però che in ogni caso la lavoratrice non può essere licenziata fino al compimento del primo anno del figlio. Inoltre, in caso di gravidanza a rischio, indipendentemente dalla mansione, il ginecologo può chiedere l'interdizione.

Congedo di Maternità

È un provvedimento applicato a tutte le lavoratrici indipendentemente che si tratti o meno di lavoro a rischio. Secondo l'Articolo 16 D.Lgs 151/01, vi è il divieto di adibire al lavoro le donne:

  • Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo di Maternità).
  • Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
  • Durante i tre mesi dopo il parto.
  • Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
  • L'astensione obbligatoria è riconosciuta alla lavoratrice anche in caso di interruzione di gravidanza verificatasi dopo il 180º giorno dall'inizio della gestazione. La lavoratrice può però rinunciare a tale astensione, con facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa.
  • Nel caso in cui l'interruzione avvenga prima del 180º giorno dell'inizio della gestazione, è qualificata come malattia

Si ricordi che la data di inizio della gestazione corrisponde legislativamente al 300° giorno antecedente la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.

Documentazione Necessaria per il Congedo

Prima dell'inizio del congedo, entro il 7º mese, la lavoratrice consegna al datore di lavoro e all'INPS il certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) contenente:

  • Generalità
  • Data ultima mestruazione
  • Epoca di gestazione e data presunta del parto.

Entro 30 giorni dal parto bisognerà invece consegnare il certificato di nascita. Il congedo di maternità prevede un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione.

Flessibilità di Congedo (Art. 20 D.Lgs 151/2001)

Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). Le procedure da effettuare entro il settimo mese:

  • La lavoratrice fa domanda al datore di lavoro e all'INPS con apposita modulistica.
  • Deve ottenere il certificato del ginecologo SSN contenente generalità, data dell'ultima mestruazione, epoca di gestazione, data presunta del parto che certifichi che la gravidanza abbia un decorso fisiologico e che non sussistano controindicazioni per sé e per il nascituro in merito all'attività lavorativa.
  • Infine, il medico competente, oltre a visionare il certificato del ginecologo, dovrà attestare che la mansione non è a rischio per la lavoratrice e per il nascituro.
  • Sia il certificato del ginecologo sia quello del medico competente dovranno essere consegnati oltre che al datore di lavoro all'INPS, affinché possa aprire la pratica per la flessibilità.

Se non c'è obbligo di sorveglianza sanitaria (per es. docenti universitari), ovvero non è necessario il parere del medico competente in quanto la lavoratrice non è soggetta a rischi:

  • Sarà necessaria l'attestazione del DDL che specifichi che si tratti di una mansione non a rischio.
  • Il ginecologo SSN valuterà che non ci siano controindicazioni (giudizio del ginecologo).

Con la legge di bilancio del 2019 il congedo di maternità può essere esteso fino al 9° mese di gravidanza (e quindi non più fino all'8º mese di gravidanza). Si ricordi inoltre che la flessibilità di congedo è concessa se:

  • Non ci sono condizioni patologiche a rischio.
  • Non c'è interdizione anticipata emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), ente che si occupa dell'interdizione in caso di gravidanza a rischio.
  • Non ci sono rischi lavorativi per lavoratrice/nascituro.
  • Non ci sono controindicazioni a raggiungere il posto di lavoro (ad esempio la grande distanza).

Gravidanza a Rischio

Una gravidanza si definisce a rischio per condizioni materne preesistenti al concepimento come cardiopatie, ipertensione, malattie autoimmuni, neuropatie, pregressi aborti, malformazioni uterine; o complicanze insorte durante la gravidanza: minaccia d'aborto, deficit accrescimento, diabete gestazionale. In caso di gravidanza a rischio la gestante ha Diritto di anticipazione del congedo attraverso:

  1. Domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro (di residenza) corredata di certificato del ginecologo SSN.
  2. Entra in vigore dalla data di presentazione.
  3. Viene comunicata alla lavoratrice, al datore di lavoro e all'INPS.

Congedo Parentale

Per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro.

  • La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
  • Il padre lavoratore dalla nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
  • I relativi congedi parentali non possono complessivamente superare i 10 mesi
  • È facoltativo
  • Ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Congedo di Paternità

  • Diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di: morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre. Questo non è obbligatorio ed il genitore percepirà un'indennità pari all'80% della retribuzione.
  • Obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 5 giorni entro 5 mesi dalla nascita dei figli con un'indennità pari al 100% della retribuzione

Rientro al Lavoro Post Parto

  • Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento.
  • Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività nel turno notturno (dalle 24 alle 6).
  • Il datore di lavoro deve verificare se la mansione dal 3º e al 7º mese è ancora compresa tra i lavori vietati dopo il parto.
  • Se possibile, per la lavoratrice deve essere prospettata una condizione di smart-working.

Se il rientro avviene dopo 3-4 mesi dal parto:

  • La lavoratrice può tornare alla mansione precedente al congedo di maternità o essere adibita ad altra mansione.
  • Se non è possibile ricollocarla dovrà essere inviata alla direzione territoriale del lavoro per ratificare il congedo di maternità posticipato per esposizione a rischio.

Se il rientro avviene dopo 7 mesi dal parto o in tempi successivi:

  • In caso di allattamento dopo 7 mesi dal parto, sarà facoltà dell'amministrazione, se possibile, inserirla in un lavoro senza rischi per l'allattamento.
  • In caso di mansione a rischio per l'allattamento oltre i sette mesi, il medico competente dovrà comunque segnalare l'esistenza dei rischi per l'allattamento, specificandoli singolarmente, valutando altresì la possibilità di prescrizioni nell'espressione del giudizio d'idoneità.

Cosa può mettere a rischio l'allattamento? Sicuramente il rischio chimico, il rischio biologico e le radiazioni ionizzanti, in particolare l'utilizzo di radioisotopi in medicina nucleare per la possibile contaminazione accidentale nonostante i DPI. Per quanto riguarda i riposi giornalieri, nel corso del primo anno di vita del bambino, la donna lavoratrice ha diritto ad uno o due periodi di riposo di un'ora ciascuno; sono considerati ore lavorative e comportano il diritto della donna di uscire dall'azienda.

Lavori Vietati in Gravidanza

L'elenco dei lavori vietati fa parte dell'allegato del DLgs. 151/2001, questi sono definiti come tali a seguito di una valutazione eseguita dal datore di lavoro e dal medico competente in associazione a quella del ginecologo e del medico di medicina generale. Tra i rischi più frequenti che devono essere attenzionati in gravidanza ci sono:

  • la movimentazione manuale di carichi (MMC);
  • la postura, come lo stazionare per tante ore al giorno i piedi;
  • ritmi predeterminati come ad esempio la catena di montaggio in cui si lavora, con una macchina che ha un ritmo che non si può controllare e bisogna considerare che in gravidanza la donna è più stanca e i riflessi cambiano e sono meno reattivi;
  • lavori in quota su tetti o scale;
  • vibrazioni e scuotimenti (trattorini o mulinetti);
  • uso di macchine a pedale e presse (industrie di confezioni);
  • l'esposizione ad agenti chimici;
  • il rumore;
  • il rischio biologico (evitare i reparti più a rischio come quello di malattie infettive);
  • il pericolo aggressioni ( in pronto soccorso o in psichiatria, o si pensi ad una poliziotta o guardia giurata);
  • radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (sulle radiazioni non ionizzanti non c'è una normativa specifica per la donna in gravidanza ma comunque non si può escludere che anche i campi magnetici della RMN possano creare delle alterazioni);
  • temperature estreme.

Per alcuni rischi c'è l'astensione fino al settimo mese dopo il parto (es. rischio chimico e allattamento) mentre per le radiazioni ionizzanti e il lavoro notturno si può garantire un'astensione dal lavoro fino ad un anno di vita del bambino.

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