Documento da Aidem Srl – Professional Academy su Il Decreto N. 66/2017 Sull'inclusione Degi Alunni con Disabilità: Cosa Cambia per la Scuola. Il Pdf esamina le novità introdotte, come il Profilo di Funzionamento e il Piano Educativo Individualizzato, per il Diritto universitario.
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La Legge 107/2015, meglio conosciuta come legge della "Buona scuola", fortemente voluta dal Governo Renzi, prevedeva l'emanazione successiva di una serie di decreti applicativi, che a loro volta, da qui in avanti, dovranno essere seguiti da specifiche disposizioni, quali le Linee Guida per determinare criteri, contenuti e modalità per la redazione della certificazione di disabilità e del conseguente Profilo di Funzionamento.
Il decreto legislativo n. 66/2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, pubblicato nella G.U. il 16 maggio 2017, è stato sicuramente, tra gli otto emanati nella primavera 2017 in attuazione delle deleghe contenute nella legge, il provvedimento più discusso, attorno al quale si sono sviluppati accesi confronti e dibattiti.
Il percorso del decreto è stato molto complesso: il testo approvato in prima lettura dal Governo è stato innanzi tutto oggetto di riflessione e richiesta di pareri da parte delle Commissioni parlamentari. È stata avviata una consultazione, che ha dato luogo ad una serie di audizioni parlamentari, quindi riformulato il testo, a seguito delle molte segnalazioni e proteste, che sottolineavano con preoccupazione i rischi di una involuzione del processo inclusivo, iniziato una quarantina di anni fa con la Legge 517/77. Da tante parti, infatti, questo decreto è stato salutato non come un'innovazione, ma come un ritorno indietro, o ancora come un'occasione persa: ci si sarebbe aspettato un progresso in direzione dell'inclusione scolastica, un'estensione della cultura inclusiva. Le aspettative però sono state in gran parte disattese, soprattutto sul versante della formazione e dei compiti degli insegnanti.
Il testo del decreto definitivamente approvato recepisce solo molto parzialmente i rilievi che sono stati fatti e, nel suo complesso, si rivela di controversa applicazione.
@ Tutti i diritti riservati - Aidem SRL - Professional Academy2 Vediamo qui, senza soffermarci oltre sul contestato percorso che ha portato all'approvazione del Decreto nella sua formulazione attuale, quali sono le implicazioni e i cambiamenti derivanti dalle nuove norme.
Alcune tra le maggiori novità del decreto entreranno in vigore dal 1º gennaio 2019. Esse riguardano la costituzione delle commissioni mediche per il riconoscimento della disabilità in età evolutiva e l'adozione del "Profilo di Funzionamento", che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, con la conseguente modifica del comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 104/1992.
La Commissione Medica (pediatra - NPI - medico legale + eventualmente ass. sociale, assistente/riabilitatore), decide sul diritto al sostegno didattico, sulla base di una richiesta che la famiglia rivolge all'INPS attraverso il proprio medico di base o pediatra. L'INPS è tenuto a dare riscontro entro 30 giorni.
Vediamo alcuni punti nello specifico.
Il Profilo di Funzionamento è un documento in parte diverso sia dalla Diagnosi Funzionale che dal Profilo Dinamico Funzionale, i due documenti precedentemente in uso che va ora a sostituire.
Ricordiamo che la prima, la Diagnosi Funzionale, era di squisita competenza clinica: costituiva una descrizione del funzionamento dell'alunno con disabilità nei diversi settori di sviluppo, con indicazione rispetto alle potenzialità e ai deficit, all'evoluzione attesa, all'esigenza eventuale di attribuire un educatore ad personam (per le autonomie, la comunicazione, le relazioni sociali ... ).
Il Profilo Dinamico Funzionale, invece, era un documento di competenza multiprofessionale (elaborato da servizi clinici, docenti del Team/Consiglio di classe, genitori) e aveva lo scopo di sintetizzare i dati raccolti - a partire dalla Diagnosi Funzionale, dalle osservazioni sistematiche dei docenti, dalle informazioni dei genitori - in un "profilo" complessivo dell'alunno, da cui partire per elaborare la progettazione didattico-educativa (P.E.I.). Il Profilo Dinamico Funzionare era disciplinato dalla Legge @ Tutti i diritti riservati - Aidem SRL - Professional Academy3 Quadro N.104/92 e dal DPR 24 febbraio 1994 (atto di indirizzo), che così recava: "Il profilo dinamico funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona".
Il nuovo documento, il Profilo di Funzionamento, sarà redatto a cura dell'unità di valutazione multidisciplinare, a forte componente medico-sanitaria (un medico specialista, un medico neuropsichiatra infantile, un terapista della riabilitazione), con la collaborazione della famiglia dell'alunno disabile, di un assistente sociale o rappresentante dell'amministrazione locale e un docente della scuola frequentata.
Conterrà la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e l'analisi dello sviluppo potenziale a breve e medio termine, desunto dall'esame di una serie di parametri di funzionamento, così come definiti dal modello I.C.F. (International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà aggiornato al passaggio di grado di istruzione e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Nel Decreto 66/2017 assume maggior rilievo il Progetto individuale, di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, la cui elaborazione, previa richiesta della famiglia, sarà di competenza non solo dell'Ente locale e dell'ASL, come indicato nel comma 1 dell'art. 14, ma anche dei genitori e dell'istituzione scolastica. Impegna le istituzioni a fornire assistenza, trasporto, ausili, sussidi ... anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Il Progetto individuale, ancora oggi, è uno strumento poco richiesto e conosciuto, che potrebbe aprire ulteriormente al contesto sociale.
Tuttavia, questo documento nel Decreto viene inquadrato come "contenitore" del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Profilo di Funzionamento; imporrà probabilmente un maggiore raccordo e forse più vincoli per l'Ente locale, dato che "le @ Tutti i diritti riservati - Aidem SRL - Professional Academy4 prestazioni, i servizi e le misure" contenute nel Progetto Individuale dovranno essere definite anche in collaborazione con le singole Istituzioni scolastiche. Allo stato attuale, però, appare difficile che gli Enti Locali coinvolti (amministrazioni comunali soprattutto) dispongano delle energie sufficienti per questo carico di impegno!
Il decreto corregge una delle anomalie della precedente bozza e mantiene il GLHO, ovvero il gruppo di lavoro operativo costituito per ciascun caso di disabilità e formato da tutte le componenti che interagiscono per il progetto educativo rivolto all'alunno. A questo gruppo di lavoro spetta, ciascuno per la parte di sua competenza ma in sinergia, l'elaborazione della progettazione educativo-didattica, la realizzazione degli interventi didattici e terapeutici, il monitoraggio e la valutazione.
Pertanto il Piano Educativo Individualizzato, il documento che sostanzia progettazione, implementazione degli interventi, valutazione, sarà elaborato e approvato da tutti i docenti della classe, con il supporto degli operatori socio- sanitari e con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno.
Per la prima volta viene prescritta l'approvazione, da parte delle diverse componenti, del Piano Educativo Individualizzato, mentre nella normativa precedente si parlava di partecipazione di tutte le componenti, secondo una visione di collaborazione e di intesa fra scuola e famiglia. Approvazione a maggioranza o all'unanimità? Non lo si specifica.
Il nuovo PEI, basato sulla certificazione clinica di disabilità e sul Profilo di Funzionamento, ha quale finalità la realizzazione di "un ambiente di apprendimento nella relazione, nella socializzazione, nella comunicazione, nell'interazione, nell'orientamento e nelle autonomie"; non viene ripresa, in questa definizione, la dimensione degli "apprendimenti", che era invece sottolineata in modo perentorio nella Legge n. 104/1992.
Nel PEI vanno riportate sia le modalità didattiche e di valutazione relative alla programmazione individualizzata, vanno definiti gli strumenti per la realizzazione @ Tutti i diritti riservati - Aidem SRL - Professional Academy5 effettiva dell'alternanza scuola-lavoro, specificando le forme di coordinamento con il Progetto individuale. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato al bisogno.
Il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse a livello di Istituto, è predisposto dal Collegio docenti - con il supporto del GLI, che offre anche collaborazione nella stesura dei PEI individuali - nell'ambito del PTOF (come già il Piano Annuale per l'Inclusività o PAI, disciplinato dalla Direttiva 27.12.2012, ma non sembra coincidere con esso e non si precisa se questo nuovo organismo lo sostituisca, anche se la cosa apparirebbe sensata).
Per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, l'INVALSI inserirà nel RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) specifici indicatori, fino ad ora assenti, sulla base dei criteri previsti dall'art. 4 del decreto.
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I genitori presentano all'INPS la domanda per l'accertamento della disabilità del figlio
La Commissione medica rilascia la certificazione di disabilità
I genitori trasmettono la certificazione
UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE
COMUNE DI RESIDENZA
ISTITUZIONE SCOLASTICA
Profilo di funzionamento
Progetto individuale
Piano educativo individualizzato
Il Decreto, istituisce l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (art. 15), e all'art. 9, che sostituirà interamente l'art. 15 della Legge 104/92, indica inoltre seguenti ulteriori gruppi:
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