Efficacia soggettiva del contratto collettivo, Università Mercatorum

Documento dall'Università Mercatorum sull'efficacia soggettiva del contratto collettivo. Il Pdf esplora le difficoltà di applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e l'intervento della legge Vigorelli, approfondendo i meccanismi giurisprudenziali e legislativi per estendere gli effetti dei contratti collettivi nel Diritto universitario.

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10 pagine

ISBN 978-88-495-4181-6
Marco Mocella - L’efficacia soggettiva del contratto collettivo

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Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo ISBN 978-88-495-4181-6

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Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo

Indice

  1. LA NATURA DEL CONTRATTO COLLETTIVO.
  2. L'EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
  3. L'APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO
  4. L'INDEROGABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO

ISBN 978-88-495-4181-6

Natura del contratto collettivo

Università Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo 1 La natura del contratto collettivo Il contratto collettivo è un accordo tra sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro, o eventualmente un singolo datore di lavoro, con il quale si determinano le condizioni economiche e normative applicabili ai rapporti dei singoli lavoratori. Dunque il contratto collettivo ha un valore normativo per i singoli lavoratori e per i datori di lavoro ed è lo strumento storicamente utilizzato dai prestatori per ottenere condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbe potuto ottenere il singolo contraente e infatti, in una fase embrionale, veniva denominato concordato di tariffa. Successivamente, il contenuto dei contratti collettivi si è sviluppato fino a ricomprendere l'intera disciplina dei rapporti di lavoro nonché i rapporti tra i soggetti stipulanti. Sorge quindi problema di stabilire come un contratto stipulato tra i soggetti sindacali possa vincolare soggetti terzi, datori di lavoro e lavoratori. ISBN 978-88-495-4181-6

Efficacia del contratto collettivo

Università Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo 2 L'efficacia del contratto collettivo Il modello di contratto collettivo erga omnes è vincolante per tutti i lavoratori e i datori appartenenti ad una determinata categoria produttiva e, storicamente, era previsto dall'ordinamento corporativo nel quale il contratto stipulato dai sindacati corporativi era vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria ed era inderogabile in pejus da parte dei contratti individuali in quanto il sindacato corporativo era dotato di un potere di rappresentanza legale di quanti risultassero appartenenti alla categoria per cui era stato costituito. Terminata l'esperienza corporativa, la nostra Costituzione aveva previsto un meccanismo che, pur rispettando la libertà di organizzazione sindacale di cui all'art. 39, comma 1, conciliava il pluralismo sindacale con l'efficacia erga omnes del contratto collettivo della categoria. L'art. 39 Cost. configurava una rappresentanza unitaria in funzione di agente negoziale, da costituirsi in proporzione del numero degli iscritti dai vari sindacati presenti all'interno di ciascuna categoria. Così, la legittimazione alla stipula dei contratti obiettivamente vincolanti per la categoria viene conferita dalla norma costituzionale ai soli sindacati registrati, ma solo in quanto operino congiuntamente agli altri soggetti sindacali, pure registrati, esistenti nella medesima categoria in un contesto ISBN 978-88-495-4181-6 democratico e pluralistico, senza escludere la presenza di altre associazioni sindacali non registrate che avrebbero potuto stipulare contratti collettivi sebbene privi di efficacia generalmente obbligatoria. Tale soluzione non ha mai trovato concreta attuazione per l'opposizione di sindacati ad una loro registrazione soprattutto per gli inevitabili controlli impliciti nonché

Difficoltà attuative dell'art. 39 Cost.

Università Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo per evitare di dover sottostare alla verifica del criterio di proporzionalità stabilito nell'art. 39 Cost .. Di fronte alle difficoltà attuative dell'art. 39 Cost., il legislatore fu però costretto ad intervenire con la legge 14 luglio 1959, n. 741 (denominata legge Vigorelli), con la quale, in via transitoria, il Governo fu delegato ad emanare decreti legislativi per recepire il contenuto delle clausole dei contratti ed accordi collettivi nazionali di categoria, nonché dei contratti provinciali depositati. La soluzione, indubbiamente efficace, non resse tuttavia alla proroga della legge 1 ottobre 1960 n. 1027 che fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per contrasto con il meccanismo individuato dall'articolo 39. In altre parole la Corte ritenne possibile procedere in via eccezionale alla decretazione di cui alla legge Vigorelli ma non introdurre surrettziamente il meccanismo in sostituzione di quello previsto dalla Costituzione. I decreti emanati in virtù della legge Vigorelli sono ancor ain vigore e, in aprte, conservano la loro efficacia erga omnes per talune pattuizioni contenute, quali ad esempio la tredicesima mensilità. A causa della mancata attuazione dell'art. 39 Cost. e della impossibilità di introdurre un diverso modello con efficacia erga omnes perché incompatibile con la norma costituzionale, i soli contratti collettivi attualmente stipulati dai sindacati sono i ISBN 978-88-495-4181-6 contratti collettivi di diritto comune. Pertanto, essi sono vincolanti solo nei riguardi degli appartenenti alle organizzazioni sindacali stipulanti e di quanti accettano volontariamente di applicarne i contenuti.

Applicabilità del contratto collettivo

Università Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo 3 L'applicabilità del contratto collettivo Il problema è soprattutto quello dell'applicabilità del contratto datori di lavoro non iscritti ai sindacati stipulanti, ma in taluni casi anche ai lavoratori giacché in linea di principio esso è applicabile solo ai datori di lavoro ed ai lavoratori affiliati ai sindacati stipulanti, rispetto ai quali la stessa iscrizione all'associazione sindacale determina, tramite il fenomeno della rappresentanza, l'imputabilità degli effetti. I soggetti non iscritti ai sindacati, soprattutto i datori di lavoro, possono quindi non volere applicare le condizioni contrattuali di favore previste dal contratti collettivi, sebbene in alcuni casi anche i lavoratori non iscritti possano voler rifiutare l'applicazione del contratto collettivo, specie di quello aziendale, quando peggiorativo rispetto a quello nazionale, o comunque di un nuovo contratto meno favorevole del precedente. Inoltre, con la crisi dell'unità sindacale, si è manifestato il fenomeno degli accordi separati, siglati solo da alcune associazioni dei lavoratori in un contesto di dissenso, con il quale alcune parti stipulanti soltanto vogliano sostituire il contratto originario con soluzioni vincolanti per i soli aderenti ed i propri affiliati, oppure modificare un accordo preesistente, che può restare in vigore per i soggetti dissenzienti. La sottoscrizione di un accordo separato è certamente legittima, e conseguentemente possono verificarsi situazioni in cui si creino contratti collettivi in ISBN 978-88-495-4181-6 contrasto tra di loro. Al fine di estendere ai soggetti non iscritti gli effetti delle pattuizioni dei contratti collettivi, la giurisprudenza e a volte la legge hanno individuato una serie di meccanismi. La prima ha innanzitutto affermato che il datore di lavoro iscritto ad un'organizzazione sindacale stipulante deve applicare le condizioni del contratto

Applicazione delle condizioni contrattuali

Università Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo collettivo a tutti i propri dipendenti che ne facciano richiesta, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno al sindacato; ciò al fine di garantire una parità di tratta- mento fra i propri dipendenti. Inoltre, in caso di applicazione implicita di parte del contratto collettivo si rpesume un'adesione implicita allo stesso. Per quanto attiene poi ai contenuti economici del contratto collettivo, la giurisprudenza ha fatto ricorso all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto ad una retribuzione sufficiente, oltre che proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Pertato, qualora il contratto individuale non rispetti i criteri di sufficienza e proporzionalità retributiva, con una interpretazione estensiva dell'art. 2099, comma 2, c.c., ilm quale prevede che, qualora le parti non abbiano determinato la retribuzione, non si abbia la nullità del contratto, ma la fissazione della stessa da parte del giudice che, in via parametrica, rinvia alla retribuzione fissata nel contratto collettivo. Altre volte la legge ha svolto un ruolo importante nell'ampliare e nel sostenere l'applicabilità del contratto collettivo al di fuori dell'ambito degli iscritti ai sindacati stipulanti. Oltre alla legge n. 741/1959, si è incentivata l'applicazione volontaria della contrattazione collettiva richiedendo nella concessione di pubblici servizi o di appalti di opere pubbliche la necessità di applicare condizioni non inferiori di quelle previste dal contratto collettivo (v. art. 36 l. n. 300/1970) o anche per ottenere determinati sgravi previdenziali, incentivando, ma non imponendo, l'applicazione della contrattazione di categoria. ISBN 978-88-495-4181-6 In altri casi, la legge ha riconosciuto una particolare efficacia dei contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi per regolare taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro. Altre volte la legge prevede la derogabilità in pejus della norma legale da parte della contrattazione collettiva che acquista, in tali casi, una funzione gestionale.

Inderogabilità del contratto collettivo

Università Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio ItalianeMarco Mocella - L'efficacia soggettiva del contratto collettivo 4 L'inderogabilità del contratto collettivo Ulteriore problema è ancora quello dell'inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune da parte del contratto individuale. La soluzione proposta da parte della giurisprudenza, basata sull'art. 2077 c.c. in virtù del nesso essenziale tra inderogabilità e funzione del contratto collettivo, indipendentemente dalla sua efficacia, incontra l'ostacolo di accomunare il contratto collettivo di diritto comune al contratto corporativo, cui si riferiva la norma codicistica. Diversa e maggiormente interessante soluzione appare quella basata sull'art. 2113 c.c. come modificato dall'art. 6, I. 11 agosto 1973, n. 533 (riforma del processo del lavoro), il quale ha disposto l'invalidità delle rinunce e delle transazioni con oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di accordi e contratti collettivi. Si riconosce quindi l'inderogabilità anche dei contratti collettivi di diritto comune, da parte degli accordi collettivi indipendentemente dalla volontà dei contraenti ed analogamente alle norme imperative di legge ISBN 978-88-495-4181-6

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