Reati sessuali e maltrattamento dei minori, Corso di Laurea in Medicina

Documento dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia su Reati sessuali e maltrattamento dei minori. Il Pdf, di Diritto per l'Università, esamina epidemiologia, normativa e tipologie di abuso, inclusa la gestione dei minori maltrattati e le patologie della cura.

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Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Corso Medicina Legale #13 prof. Bailo - Violenze sessuali e maltrattamento dei minori
Medicina Legale #13
Reati sessuali e maltrattamento dei minori
Prof. Bailo 29/04/24 Autori e revisori: Milesi Claudia, Rizzo Caterina
1. Reati sessuali
Secondo voi perché oggi affrontiamo questo argomento? Perché il medico deve saper riconoscere o almeno
sospettare questi reati (è difficile perché ci si deve basare sul racconto della vittima), in quanto alcuni di questi
sono perseguibili d’ufficio e quindi il medico è tenuto a fare una segnalazione. Non è di secondaria importanza
l’aspetto di assistenza alla donna vittima di questi reati.
1.1 Epidemiologia
Ogni 2 minuti una persona viene assaltata sessualmente. Secondo inchieste ISTAT del 2007 e 2015, almeno 1
donna su 3 è stata vittima di qualche forma di violenza, numero probabilmente sottostimato.
Nel 1996 è stato inaugurato il Centro antiviolenza di Milano, in via Mangiagalli, che si occupa di gestire e
registrare casi di violenza e anche i casi di violenza domestica. Ci sono circa 1000 accessi all’anno, circa 10/20
episodi di violenza al giorno nell’hinterland milanese, che nella maggior parte dei casi avvengono tra le mura
domestiche a causa di conoscenti, parenti o partner della vittima.
I dati europei sono in linea con quanto osservato a Milano. Secondo i dati americani ogni 73 secondi un
americano è vittima di violenza, 1 donna ogni 6 è vittima di violenza e si parla anche di violenza maschile in
aumento.
1.2 Normativa
Le prime leggi italiane riguardanti i reati della sfera sessuale si trovavano
all’interno del Codice Penale, classificati come delitti contro la moralità
pubblica e contro il buon costume, come qualcosa che dà fastidio al pubblico
e non alla persona. All’interno di questi articoli venivano descritti una serie di
reati, tra cui la violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso
delle qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti ecc…
A partire dal 1996, con la legge 66, sono stati spostati all’interno del Codice
Penale e collocati tra i delitti contro la persona e la libertà personale. Tra le
novità ci sono l’accorpamento delle condotte criminose: non si distinguono
più i vari reati, le pene vengono elevate, procedibilità d’ufficio e querela
irrevocabile, deve essere tutelata la riservatezza della vittima, introduzione del
reato di “Violenza di gruppo” e viene riconosciuta la sessualità del minorenne
e quella del malato mentale.
Nuovi articoli introdotti:
Quando la violenza sessuale è perseguibile d’ufficio è obbligatorio per il medico fare una segnalazione. La
segnalazione si fa mandando una PEC o un FAX alla Procura scrivendo “Io dottor domiciliato a , nel
corso dell’esercizio delle mie funzioni ho registrato questo…”. Si deve descrivere solo quello che si è visto.
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Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Corso Medicina Legale #13 prof. Bailo - Violenze sessuali e maltrattamento dei minori
1.3 Articolo 609-bis - Violenza sessuale
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.
Si parla quindi di:
Violenza: costrizione fisica esercitata sulla vittima.
Minaccia: un'azione psichica volta a intimidire la vittima in modo da coartare la sua volontà.
Abuso della propria autorità: un soggetto si avvale della propria posizione di superiorità, pubblica o
privata (poliziotto, pubblico ufficiale, professore, ecc), nei confronti della vittima e la sfrutta per
costringerla ad atti sessuali
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Si punisce quindi anche chi persuade la vittima, carpendole il consenso in qualche modo.
Con questo articolo l’espressione “atto sessuale” inteso come qualunque atto volto a soddisfare una sfera del
piacere sessuale”, va a sostituire quelli che un tempo erano gli atti di libidine violenta e gli atti di congiunzione
carnale violenta.
È inoltre necessario distinguere la molestia (corteggiamento spinto, perlopiù verbale es. complimenti spinti ad
una collega), dalla violenza sessuale (implica anche il contatto fisico).
Il prof. fa poi riferimento a fatti di cronaca in cui i magistrati hanno utilizzato erroneamente questi termini o
hanno promulgato sentenze “una più orrida dell’altra”: nel 2015 ad Ancona un collegio di magistrate ha
sostenuto che la vittima non potesse essere stata violentata in quanto “troppo brutta”, oppure la sentenza
romana in cui il bidello non faceva violenza sessuale sugli studenti in quanto li toccava per un tempo inferiore
ai 7 secondi.
1.4 Articolo 609-ter - Circostanze aggravanti
"La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:”
1. su persona < 14 anni
2. uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, altri strumenti o sostanze per agevolare la
violenza
3. aggressore travisato o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. vittima sottoposta a limitazioni della libertà personale (ad esempio le violenze in carcere);
5. < 18 anni se il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
N.B. Si presume che il consenso non sia valido. Se la violenza è perpetrata contro un minore di 10
anni la pena è grandemente aumentata.
La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609
bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci"
Il reato è anche aggravato qualora avvenga:
presso istituto d’istruzione/formazione;
contro donna in stato di gravidanza;
contro il coniuge, anche separato o divorziato, o comunque legato a una relazione affettiva con o senza
convivenza;
attraverso associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività (ad esempio sfruttamento della
prostituzione);

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Reati sessuali e maltrattamento dei minori

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Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Corso Medicina Legale #13 - prof. Bailo - Violenze sessuali e maltrattamento dei minori
Medicina Legale #13
Reati sessuali e maltrattamento dei minori
Prof. Bailo - 29/04/24 - Autori e revisori: Milesi Claudia, Rizzo Caterina

Reati sessuali

"Secondo voi perché oggi affrontiamo questo argomento?" Perché il medico deve saper riconoscere o almeno
sospettare questi reati (è difficile perché ci si deve basare sul racconto della vittima), in quanto alcuni di questi
sono perseguibili d'ufficio e quindi il medico è tenuto a fare una segnalazione. Non è di secondaria importanza
l'aspetto di assistenza alla donna vittima di questi reati.

Epidemiologia dei reati sessuali

Ogni 2 minuti una persona viene assaltata sessualmente. Secondo inchieste ISTAT del 2007 e 2015, almeno 1
donna su 3 è stata vittima di qualche forma di violenza, numero probabilmente sottostimato.
Nel 1996 è stato inaugurato il Centro antiviolenza di Milano, in via Mangiagalli, che si occupa di gestire e
registrare casi di violenza e anche i casi di violenza domestica. Ci sono circa 1000 accessi all'anno, circa 10/20
episodi di violenza al giorno nell'hinterland milanese, che nella maggior parte dei casi avvengono tra le mura
domestiche a causa di conoscenti, parenti o partner della vittima.
I dati europei sono in linea con quanto osservato a Milano. Secondo i dati americani ogni 73 secondi un
americano è vittima di violenza, 1 donna ogni 6 è vittima di violenza e si parla anche di violenza maschile in
aumento.

Normativa sui reati sessuali

Le prime leggi italiane riguardanti i reati della sfera sessuale si trovavano
all'interno del Codice Penale, classificati come delitti contro la moralità Capo l
pubblica e contro il buon costume, come qualcosa che dà fastidio al pubblico I delitti contro la libertà sessuale
e non alla persona. All'interno di questi articoli venivano descritti una serie di Artt. 519-526.
reati, tra cui la violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso
delle qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti ecc ...
A partire dal 1996, con la legge 66, sono stati spostati all'interno del Codice
Penale e collocati tra i delitti contro la persona e la libertà personale. Tra le Ratto a fine di matrimonio
novità ci sono l'accorpamento delle condotte criminose: non si distinguono
più i vari reati, le pene vengono elevate, procedibilità d'ufficio e querela
irrevocabile, deve essere tutelata la riservatezza della vittima, introduzione del
Circostanze attenuanti
reato di "Violenza di gruppo" e viene riconosciuta la sessualità del minorenne Seduzione con promessa di matrimonio
e quella del malato mentale.
commessa da persona coniugata
Codice Penale - Titolo IX
Dei delitti contro la moralità pubblica
e contro il buon costume
Violenza carnale
Congiunzione carnale commessa con abuso
delle qualità di pubblico ufficiale
Atti di libidine violenti
Ratto a fine di libidine
Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma,
a fine di libidine o di matrimonio
Nuovi articoli introdotti:

  • Art. 3 -> 609 bis Violenza sessuale
  • Art. 4 -> 609 ter Circostanze aggravanti
  • Art. 5 -> 609 quater Atti sessuali con minorenne
  • Art. 6 -> 609 quinquies Corruzione di minorenne
  • Art. 7 -> 609 sexies Ignoranza della persona offesa
  • Art. 8 -> 609 septies Querela / d'ufficio
  • Art. 9 -> 609 octies Violenza sessuale di gruppo
  • Art. 10 -> 609 nonies Pene accessorie: decadenza da resp. genitoriale /
    tutela / curatela / diritto ad «alimenti»
  • Art. 11 -> 609 decies Comunicazione al Trib. per i minorenni
  • Art. 12 -> 734 bis Divieto di divulgazione delle generalità o dell'immagine
    della persona offesa
  • Artt. 13-14 (aspetti di procedura penale)
  • Art. 15 (dibattimento «a porte chiuse»)
  • Art. 16 (accertamenti sanitari su imputato per infezioni a trasmissione sess.)
  • Art. 17 (altre modifiche al CP)

Quando la violenza sessuale è perseguibile d'ufficio è obbligatorio per il medico fare una segnalazione. La
segnalazione si fa mandando una PEC o un FAX alla Procura scrivendo "Io dottor ... domiciliato a ... , nel
corso dell'esercizio delle mie funzioni ho registrato questo ... ". Si deve descrivere solo quello che si è visto.Pag. 2 a 17

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Corso Medicina Legale #13 - prof. Bailo - Violenze sessuali e maltrattamento dei minori

Articolo 609-bis - Violenza sessuale

"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.
Si parla quindi di:

  • Violenza: costrizione fisica esercitata sulla vittima.
  • Minaccia: un'azione psichica volta a intimidire la vittima in modo da coartare la sua volontà.
  • Abuso della propria autorità: un soggetto si avvale della propria posizione di superiorità, pubblica o
    privata (poliziotto, pubblico ufficiale, professore, ecc), nei confronti della vittima e la sfrutta per
    costringerla ad atti sessuali
    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
    1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona."
    Si punisce quindi anche chi persuade la vittima, carpendole il consenso in qualche modo.
    Con questo articolo l'espressione "atto sessuale" inteso come "qualunque atto volto a soddisfare una sfera del
    piacere sessuale", va a sostituire quelli che un tempo erano gli atti di libidine violenta e gli atti di congiunzione
    carnale violenta.
    È inoltre necessario distinguere la molestia (corteggiamento spinto, perlopiù verbale es. complimenti spinti ad
    una collega), dalla violenza sessuale (implica anche il contatto fisico).
    Il prof. fa poi riferimento a fatti di cronaca in cui i magistrati hanno utilizzato erroneamente questi termini o
    hanno promulgato sentenze "una più orrida dell'altra": nel 2015 ad Ancona un collegio di magistrate ha
    sostenuto che la vittima non potesse essere stata violentata in quanto "troppo brutta", oppure la sentenza
    romana in cui il bidello non faceva violenza sessuale sugli studenti in quanto li toccava per un tempo inferiore
    ai 7 secondi.

Articolo 609-ter - Circostanze aggravanti

"La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:"

  1. su persona < 14 anni
  2. uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, altri strumenti o sostanze per agevolare la
    violenza
  3. aggressore travisato o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  4. vittima sottoposta a limitazioni della libertà personale (ad esempio le violenze in carcere);
  5. < 18 anni se il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
    N.B. Si presume che il consenso non sia valido. Se la violenza è perpetrata contro un minore di 10
    anni la pena è grandemente aumentata.
    "La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti
    di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609
    bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci"
    Il reato è anche aggravato qualora avvenga:
  • presso istituto d'istruzione/formazione;
  • contro donna in stato di gravidanza;
  • contro il coniuge, anche separato o divorziato, o comunque legato a una relazione affettiva con o senza
    convivenza;
  • attraverso associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività (ad esempio sfruttamento della
    prostituzione);Pag. 3 a 17

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Corso Medicina Legale #13 - prof. Bailo - Violenze sessuali e maltrattamento dei minori

  • con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
    pregiudizio grave (anche fisico).
    Domanda: "Per quanto riguarda l'uso di stupefacenti o altro, si tratta di somministrazione alla vittima oppure
    riguarda l'assunzione personale?" Si intende innanzitutto la somministrazione volontaria sulla vittima al fine
    di agevolare l'atto (si parla di "droghe da stupro" tra cui il GHB che è il più utilizzato perché occultabile nelle
    bevande), ma anche l'assunzione personale in quanto predispone alla violenza e quindi si tratta di un
    aggravante.
    Il prof Marchesi espone un caso di atti sessuali non violenti tra due persone ora sotto processo perché la
    donna in quel momento era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si parla di presunzione di violenza in
    quanto, per via dell'effetto delle sostanze, tante cose non si ricordano e non si riesce ad avere una
    dimostrazione concreta.

Articolo 609-quater: Atti sessuali con minorenne

Si tratta di un capitolo differente rispetto a quello della violenza sessuale per via del consenso, assente nella
violenza sessuale, parzialmente presente nell'atto con minorenne (se non c'è consenso è comunque violenza).
"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o
di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con
un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro
anni."
Quindi:

  • Se la persona è sconosciuta si possono compiere atti sessuali a partire dai 14 anni, se invece è
    conosciuta dopo i 16. Sotto queste età si dà per scontato che il consenso non sia valido.
  • Gli atti sessuali tra i minorenni, invece, non vengono puniti dal Codice Penale, ad eccezione di quelli
    compiuti con un minorenne che non abbia compiuto 13 anni, e qualora la differenza di età tra i soggetti
    sia superiore a 3 anni.
  • Sotto i 13 anni è comunque reato; sopra i 13, se l'età di differenza è minore di 3 anni il fatto non
    costituisce reato.
    Domanda: "Cosa si intende per conosciuto e sconosciuto?" La differenza è che quando un minorenne viene
    affidato ad una persona si instaura un legame di fiducia e dunque è facilmente plagiabile, quindi bisogna
    aspettare i 16 anni.
    Domanda "Se il rapporto fosse tra due dodicenni?" Il fatto costituisce reato, tuttavia i due soggetti non sono
    punibili, ma se si riconosce la pericolosità sociale di quello che viene individuato come l'agente, gli si possono
    applicare
    le
    misure
    di
    sicurezza
    inibire
    la
    per
    reiterazione
    del
    reato.
    Il legislatore tende a inibire l'attività sessuale fino ai 12 anni, contempla il rapporto sessuale a partire dai 13
    anni ma a patto che l'atto sia fatto con un altro minorenne. In più c'è la regola protettiva dei 14 anni, o 16 anni,
    quando non si tratta di rapporti sessuali tra minorenni ma con maggiorenne.

Articolo 609-quinques - Corruzione di minorenne

"Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"
Il minorenne non partecipa all'atto e non subisce violenza, ma gli vengono mostrarti atti sessuali al fine di
corromperlo e indurlo a compiere o subire atti sessuali. Non si intende quindi il bambino che entra nella camera
dei genitori per sbaglio, ma il bambino costretto ad assistere, anche attraverso video, al compimento di atti
sessuali.

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