Documento dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia su Reati sessuali e maltrattamento dei minori. Il Pdf, di Diritto per l'Università, esamina epidemiologia, normativa e tipologie di abuso, inclusa la gestione dei minori maltrattati e le patologie della cura.
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Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Corso Medicina Legale #13 - prof. Bailo - Violenze sessuali e maltrattamento dei minori
Medicina Legale #13
Reati sessuali e maltrattamento dei minori
Prof. Bailo - 29/04/24 - Autori e revisori: Milesi Claudia, Rizzo Caterina
"Secondo voi perché oggi affrontiamo questo argomento?" Perché il medico deve saper riconoscere o almeno
sospettare questi reati (è difficile perché ci si deve basare sul racconto della vittima), in quanto alcuni di questi
sono perseguibili d'ufficio e quindi il medico è tenuto a fare una segnalazione. Non è di secondaria importanza
l'aspetto di assistenza alla donna vittima di questi reati.
Ogni 2 minuti una persona viene assaltata sessualmente. Secondo inchieste ISTAT del 2007 e 2015, almeno 1
donna su 3 è stata vittima di qualche forma di violenza, numero probabilmente sottostimato.
Nel 1996 è stato inaugurato il Centro antiviolenza di Milano, in via Mangiagalli, che si occupa di gestire e
registrare casi di violenza e anche i casi di violenza domestica. Ci sono circa 1000 accessi all'anno, circa 10/20
episodi di violenza al giorno nell'hinterland milanese, che nella maggior parte dei casi avvengono tra le mura
domestiche a causa di conoscenti, parenti o partner della vittima.
I dati europei sono in linea con quanto osservato a Milano. Secondo i dati americani ogni 73 secondi un
americano è vittima di violenza, 1 donna ogni 6 è vittima di violenza e si parla anche di violenza maschile in
aumento.
Le prime leggi italiane riguardanti i reati della sfera sessuale si trovavano
all'interno del Codice Penale, classificati come delitti contro la moralità Capo l
pubblica e contro il buon costume, come qualcosa che dà fastidio al pubblico I delitti contro la libertà sessuale
e non alla persona. All'interno di questi articoli venivano descritti una serie di Artt. 519-526.
reati, tra cui la violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso
delle qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti ecc ...
A partire dal 1996, con la legge 66, sono stati spostati all'interno del Codice
Penale e collocati tra i delitti contro la persona e la libertà personale. Tra le Ratto a fine di matrimonio
novità ci sono l'accorpamento delle condotte criminose: non si distinguono
più i vari reati, le pene vengono elevate, procedibilità d'ufficio e querela
irrevocabile, deve essere tutelata la riservatezza della vittima, introduzione del
Circostanze attenuanti
reato di "Violenza di gruppo" e viene riconosciuta la sessualità del minorenne Seduzione con promessa di matrimonio
e quella del malato mentale.
commessa da persona coniugata
Codice Penale - Titolo IX
Dei delitti contro la moralità pubblica
e contro il buon costume
Violenza carnale
Congiunzione carnale commessa con abuso
delle qualità di pubblico ufficiale
Atti di libidine violenti
Ratto a fine di libidine
Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma,
a fine di libidine o di matrimonio
Nuovi articoli introdotti:
Quando la violenza sessuale è perseguibile d'ufficio è obbligatorio per il medico fare una segnalazione. La
segnalazione si fa mandando una PEC o un FAX alla Procura scrivendo "Io dottor ... domiciliato a ... , nel
corso dell'esercizio delle mie funzioni ho registrato questo ... ". Si deve descrivere solo quello che si è visto.Pag. 2 a 17
"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.
Si parla quindi di:
"La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:"
Si tratta di un capitolo differente rispetto a quello della violenza sessuale per via del consenso, assente nella
violenza sessuale, parzialmente presente nell'atto con minorenne (se non c'è consenso è comunque violenza).
"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o
di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con
un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro
anni."
Quindi:
"Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"
Il minorenne non partecipa all'atto e non subisce violenza, ma gli vengono mostrarti atti sessuali al fine di
corromperlo e indurlo a compiere o subire atti sessuali. Non si intende quindi il bambino che entra nella camera
dei genitori per sbaglio, ma il bambino costretto ad assistere, anche attraverso video, al compimento di atti
sessuali.