Documento da Università su Le società di capitali. Il Pdf esplora le tipologie e le caratteristiche principali delle società di capitali, descrivendo la costituzione e gli organi sociali come l'assemblea e gli amministratori. Questo materiale di Diritto è utile per lo studio autonomo.
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Le società di capitali
Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dalla persona dei soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni (s.p.a e s.a.p. a) o da quote (s.r.l.) a seconda della specifica tipologia societaria.
Per costituire una società per azioni occorrono la stipulazione dell'atto costitutivo, il deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione e l'iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese. Questa stessa procedura deve essere osservata anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita della società, però in questo caso entro 30 giorni.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una S.p.A. o S.a.p.A. sono:
Nella società per azioni la costituzione può avvenire secondo due diverse modalità:
L'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in un negozio unilaterale (se vi è un socio unico per le s.p.a e s.r.l). L'atto costitutivo, secondo l'articolo 2328 c.c., deve essere redatto ad substantiam per atto pubblico e deve indicare:
Prima di redigere l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società e segnatamente:
Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società (es. dove si svolge l'assemblea dei soci, il foro competente in caso di contenzioso tra i soci, cause di scioglimento della società ecc .. ) costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale il primo. Separatamente dall'atto costitutivo ci sono i patti parasociali con cui i soci con altri accordi stabiliscono ulteriori diritti e doveri: patti di sindacati di voto (es. come votare in assemblea), patti di sindacato di blocco (es. in caso di cessione di azione clausola di prelazione)
Le azioni sono titoli rappresentativi di una quota del capitale della società per azioni o in accomandita per azioni. Costituiscono il capitale proprio o capitale di rischio.
Le azioni ordinarie rappresentano il tipo di azione più comune e danno ai soci i seguenti diritti:
Esistono anche altri tipi di azioni come:
Come si trasferiscono le azioni?
Per facilitare il trasferimento delle azioni il legislatore è intervenuto con due disposizioni:
Titoli obbligazionari -> costituiscono il capitale di debito Sono titoli con cui le S.p.a o le S.a.p.a (debitori) raccolgono risparmio chiedendo prestiti ai risparmiatori (creditori)
Nelle società per azioni (S.p.A.) il capitale sociale (minimo 50.000 euro) è rappresentato da azioni. Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio)
Le società per azioni si distinguono in:
Queste società si distinguono a loro volta:
Le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) rappresentano una derivazione delle società per azioni; sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci:
La costituzione avviene con atto pubblico, che deve indicare, oltre quanto richiesto all'art. 2328 c.c. per le società per azioni, i soci accomandatari della società. A tutela dei terzi, in modo da rendere immediata l'identificazione di almeno uno degli amministratori il cui patrimonio va ad integrare quello sociale, la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l'indicazione di S.a.p.A. Il notaio entro 20 giorni provvede al deposito dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del registro delle Imprese e alla contestuale iscrizione della società presso lo stesso Ufficio: con l'iscrizione la società si costituisce e acquisisce personalità giuridica.
L'amministrazione della società spetta di diritto e sempre a tutti i soci accomandatari e la carica di amministratore è a tempo indeterminato (mentre nelle s.a.s ci possono essere anche accomandatari non amministratori se previsto dall'atto costitutivo). L'assemblea dei soci ha la facoltà di revocare il mandato di amministratore per giusta causa, in assenza della quale l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni (art. 2456 c.c.). L'accomandatario che cessa dalla funzione di amministratore, per revoca o per rinuncia, a differenza di quanto previsto per le società in accomandita semplice, non è responsabile per le obbligazioni societarie sorte dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio (art. 2461 c.c.). Il funzionamento della società si basa sulla compresenza di tre organi: l'assemblea dei soci, costituita da entrambe le tipologie di soci e le cui maggioranze si formano in base alle azioni possedute, indipendentemente dallo status di accomandante o accomandatario; l'organo amministrativo, composto dai soci accomandatari, amministratori di diritto della società (art. 2455 c.c.); il collegio sindacale, organo di controllo interno della società. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza, nelle assemblee dei soci in cui se ne eleggono o revocano i membri, non hanno diritto di voto gli accomandatari (art. 2459 c.c.).
Sia le S.a.p.A. che le S.p.A. devono possedere le seguenti caratteristiche: