Le società di capitali: caratteristiche, costituzione e organi sociali

Documento da Università su Le società di capitali. Il Pdf esplora le tipologie e le caratteristiche principali delle società di capitali, descrivendo la costituzione e gli organi sociali come l'assemblea e gli amministratori. Questo materiale di Diritto è utile per lo studio autonomo.

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Le società di capitali
- con fine di lucro sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per
azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata
semplificata). Negli USA la s.p.a è denominata Corporation (S-Corp) oppure LLC (limited
liability company). in Francia le s.p.a si denominano S.A (società anonime), mentre i
Germania AG (aktiengesellschaft), in Spagna, S.p.a (sociedad por acciones)
- con fine mutualistico sono le società cooperative (es. Coop).
Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei
diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale
ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato
dalla persona dei soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata
da azioni (s.p.a e s.a.p. a) o da quote (s.r.l.) a seconda della specifica tipologia societaria.
Caratteristiche delle società di capitali con fine di lucro
1. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde delle
obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le S.a.p.A., dove, per i
debiti della società, i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del
capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e
illimitatamente.
2. Responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le
obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di
insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli
soci. Ovviamente, nella differente ipotesi in cui il socio firma delle fideiussioni a garanzia di
prestiti concessi alla società, il creditore potrà rivalersi sul patrimonio personale del
socio-fideiussore.
3. Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio non è di default anche
amministratore (salvo per l’accomandatario delle s.a.p.a). Può esserlo o anche non esserlo. In
quest’ultimo caso può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione a utili e
perdite, e contribuire, con il suo voto proporzionale alla partecipazione posseduta, a
scegliere gli amministratori. Si tratta di un’organizzazione con organi definiti dalla legge (sia
nella tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale).
4. Decisioni dei soci con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni dei soci
vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione
al capitale sociale.
La fase costitutiva
Per costituire una società per azioni occorrono la stipulazione dell'atto costitutivo, il deposito dello
stesso presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione e l'iscrizione della
società presso l'ufficio del registro delle imprese. Questa stessa procedura deve essere osservata
anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita
della società, però in questo caso entro 30 giorni.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una S.p.A. o S.a.p.A. sono:
- sottoscrizione (firma) per l'intero ammontare del capitale sociale;
- versamento del 25% dei conferimenti in denaro in conto vincolato, successivamente verrà
effettuato il restante versamento tramite richiamo;
- presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale se vi sono conferimenti di beni
e crediti (viene stabilito il valore del conferimento);
- sussistenza di leggi speciali o autorizzazioni governative in relazione all'oggetto sociale (es.
autorizzazione IVASS per le assicurazioni).
Nella società per azioni la costituzione può avvenire secondo due diverse modalità:
1. costituzione simultanea: effettuata da parte di un gruppo di persone che, in presenza di un
notaio che redige l'atto costitutivo, sottoscrive l'intero capitale e stabilisce lo statuto;
2. costituzione per pubblica sottoscrizione: detta anche costituzione successiva, mediante la
quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base si raccolgono
sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge. La costituzione avverrà solo al
termine, come conclusione di una serie di raccolta delle sottoscrizioni.
L'atto costitutivo
L'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in
un negozio unilaterale (se vi è un socio unico per le s.p.a e s.r.l). L'atto costitutivo, secondo
l'articolo 2328 c.c., deve essere redatto ad substantiam per atto pubblico e deve indicare:
1. le generalità dei soci fondatori (per la costituzione simultanea) e dei soci promotori e dei
primi soci aderenti al programma (per la costituzione successiva) e il numero di azioni
assegnate a ciascuno;
2. la denominazione sociale (nome di fantasia o cognome di un socio + forma giuridica; es.
Diesel spa oppure Rosso spa)
3. e il Comune ove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
4. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
5. l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato;
6. - il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9. il sistema di amministrazione adottato, il numero e i poteri degli amministratori,
indicando quali hanno la rappresentanza;
10. il numero dei componenti del collegio sindacale (organo di controllo gestionale delle spa)
11. la nomina dei primi amministratori e dei sindaci;
12. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società;
13. la durata della società oppure, se costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo
entro il quale il socio, previa comunicazione, può recedere dal contratto (massimo 1
anno).
Prima di redigere l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le
condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società e segnatamente:
- il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero;
- devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (vedi artt. 2342 e 2343 c.c.);
- devono essere state rilasciate le autorizzazioni governative eventualmente richieste dalle leggi
speciali.
Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società (es. dove si svolge
l’assemblea dei soci, il foro competente in caso di contenzioso tra i soci, cause di scioglimento della
società ecc..) costituisce parte integrante dell’atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale il
primo.
Separatamente dall’atto costitutivo ci sono i patti parasociali con cui i soci con altri accordi
stabiliscono ulteriori diritti e doveri: patti di sindacati di voto (es. come votare in assemblea), patti di
sindacato di blocco (es. in caso di cessione di azione clausola di prelazione)

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Le società di capitali

Le società di capitali

  • con fine di lucro sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). Negli USA la s.p.a è denominata Corporation (S-Corp) oppure LLC (limited liability company). in Francia le s.p.a si denominano S.A (società anonime), mentre i Germania AG (aktiengesellschaft), in Spagna, S.p.a (sociedad por acciones)
  • con fine mutualistico sono le società cooperative (es. Coop).

Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dalla persona dei soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni (s.p.a e s.a.p. a) o da quote (s.r.l.) a seconda della specifica tipologia societaria.

Caratteristiche delle società di capitali con fine di lucro

  1. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le S.a.p.A., dove, per i debiti della società, i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente.
  2. Responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Ovviamente, nella differente ipotesi in cui il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti concessi alla società, il creditore potrà rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussore.
  3. Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio non è di default anche amministratore (salvo per l'accomandatario delle s.a.p.a). Può esserlo o anche non esserlo. In quest'ultimo caso può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione a utili e perdite, e contribuire, con il suo voto proporzionale alla partecipazione posseduta, a scegliere gli amministratori. Si tratta di un'organizzazione con organi definiti dalla legge (sia nella tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale).
  4. Decisioni dei soci con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni dei soci vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione al capitale sociale.

La fase costitutiva

Per costituire una società per azioni occorrono la stipulazione dell'atto costitutivo, il deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione e l'iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese. Questa stessa procedura deve essere osservata anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita della società, però in questo caso entro 30 giorni.

Condizioni preliminari per la costituzione di una S.p.A. o S.a.p.A.

Le condizioni preliminari per la costituzione di una S.p.A. o S.a.p.A. sono:

  • sottoscrizione (firma) per l'intero ammontare del capitale sociale;
  • versamento del 25% dei conferimenti in denaro in conto vincolato, successivamente verrà effettuato il restante versamento tramite richiamo;
  • presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale se vi sono conferimenti di beni e crediti (viene stabilito il valore del conferimento);
  • sussistenza di leggi speciali o autorizzazioni governative in relazione all'oggetto sociale (es. autorizzazione IVASS per le assicurazioni).

Modalità di costituzione della società per azioni

Nella società per azioni la costituzione può avvenire secondo due diverse modalità:

  1. costituzione simultanea: effettuata da parte di un gruppo di persone che, in presenza di un notaio che redige l'atto costitutivo, sottoscrive l'intero capitale e stabilisce lo statuto;
  2. costituzione per pubblica sottoscrizione: detta anche costituzione successiva, mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base si raccolgono sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge. La costituzione avverrà solo al termine, come conclusione di una serie di raccolta delle sottoscrizioni.

L'atto costitutivo

L'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in un negozio unilaterale (se vi è un socio unico per le s.p.a e s.r.l). L'atto costitutivo, secondo l'articolo 2328 c.c., deve essere redatto ad substantiam per atto pubblico e deve indicare:

  1. le generalità dei soci fondatori (per la costituzione simultanea) e dei soci promotori e dei primi soci aderenti al programma (per la costituzione successiva) e il numero di azioni assegnate a ciascuno;
  2. la denominazione sociale (nome di fantasia o cognome di un socio + forma giuridica; es. Diesel spa oppure Rosso spa)
  3. e il Comune ove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
  4. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
  5. l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato;
  6. - il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  9. il sistema di amministrazione adottato, il numero e i poteri degli amministratori, indicando quali hanno la rappresentanza;
  10. il numero dei componenti del collegio sindacale (organo di controllo gestionale delle spa)
  11. la nomina dei primi amministratori e dei sindaci;
  12. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
  13. la durata della società oppure, se costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo entro il quale il socio, previa comunicazione, può recedere dal contratto (massimo 1 anno).

Verifiche preliminari del notaio

Prima di redigere l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società e segnatamente:

  • il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero;
  • devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (vedi artt. 2342 e 2343 c.c.);
  • devono essere state rilasciate le autorizzazioni governative eventualmente richieste dalle leggi speciali.

Statuto e patti parasociali

Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società (es. dove si svolge l'assemblea dei soci, il foro competente in caso di contenzioso tra i soci, cause di scioglimento della società ecc .. ) costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale il primo. Separatamente dall'atto costitutivo ci sono i patti parasociali con cui i soci con altri accordi stabiliscono ulteriori diritti e doveri: patti di sindacati di voto (es. come votare in assemblea), patti di sindacato di blocco (es. in caso di cessione di azione clausola di prelazione)

I TITOLI AZIONARI

Le azioni sono titoli rappresentativi di una quota del capitale della società per azioni o in accomandita per azioni. Costituiscono il capitale proprio o capitale di rischio.

Azioni ordinarie

Le azioni ordinarie rappresentano il tipo di azione più comune e danno ai soci i seguenti diritti:

  • diritto di voto nelle assemblee straordinarie e ordinarie
  • diritto di partecipazione agli utili
  • diritto di sottoscrivere con precedenza (diritto di opzione) sugli estranei eventuali aumenti di capitale

Altri tipi di azioni

Esistono anche altri tipi di azioni come:

  • azioni privilegiate: al titolare è consentito il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Tali azioni consentono ai soci un'affluenza limitata sulla gestione, che bilancia il privilegio nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.
  • azioni di risparmio (solo per società quotate): essendo prive del diritto di voto, non consentono alcuna influenza sulla gestione, ma godono di privilegi nel trattamento patrimoniale.

Trasferimento delle azioni

Come si trasferiscono le azioni?

  • le azioni nominative (quelle il cui nome del possessore è scritto sul libro dei soci e sul titolo stesso) si trasferiscono mediante girata autenticata da un notaio e con annotazione nel libro dei soci -> possono essere tutte le azioni
  • le azioni al portatore -> si trasferiscono mediante semplice consegna (possono essere solo le azioni di risparmio)

Facilitazione del trasferimento delle azioni

Per facilitare il trasferimento delle azioni il legislatore è intervenuto con due disposizioni:

  • l'istituzione di una società di gestione accentrata, Monte titoli s.p.a -> qui gli intermediari finanziari possono depositare i titoli
  • dematerializzazione dei titoli -> la società che emette azioni od obbligazioni può comunicare alla Monte titoli l'ammontare dell'emissione e l'intermediario finanziario che intende acquistare un certo numero di azioni per conto del cliente trasmette l'ordine alla Monte titoli che sposterà le azioni da un conto all'altro.

Titoli obbligazionari

Titoli obbligazionari -> costituiscono il capitale di debito Sono titoli con cui le S.p.a o le S.a.p.a (debitori) raccolgono risparmio chiedendo prestiti ai risparmiatori (creditori)

Le società per azioni

Nelle società per azioni (S.p.A.) il capitale sociale (minimo 50.000 euro) è rappresentato da azioni. Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio)

Distinzioni delle società per azioni

Le società per azioni si distinguono in:

  1. società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (azionariato diffuso), ovvero società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (è il regolamento della Consob che stabilisce, in base al numero dei soci e all'ammontare del patrimonio nettodella società, cosa si debba effettivamente intendere per "rilevante")

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Queste società si distinguono a loro volta:

  • in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati [Borsa], che di solito non operano come società singole ma sono piuttosto inserite in un gruppo di imprese). Sono le cosiddette pubblic company. La quotazione è una eventuale fase successiva alla costituzione che richiede alcuni requisiti: la dimensione (es. capitalizzazione Euro 40 milioni) , la solidità finanziaria (es. patrimonio netto di euro 1,5 milioni), la storia operativa (almeno 3 anni), la governance (amministratori indipendenti, qualità del management), la diffusione del capitale tra il pubblico dei risparmiatori (flottante almeno del 25%)
  • società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma che sono tuttavia "aperte" al mercato del capitale di rischio, nei mercati non regolamentati OTC).
  1. società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (azionariato ristretto) : società che non fanno ricorso al pubblico risparmio, si tratta di società "chiuse" formate da un ristretto numero di soci.

La società in accomandita per azioni

Le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) rappresentano una derivazione delle società per azioni; sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci:

  • i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, ed hanno la qualifica di amministratori della società;
  • i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori.

Costituzione e denominazione sociale

La costituzione avviene con atto pubblico, che deve indicare, oltre quanto richiesto all'art. 2328 c.c. per le società per azioni, i soci accomandatari della società. A tutela dei terzi, in modo da rendere immediata l'identificazione di almeno uno degli amministratori il cui patrimonio va ad integrare quello sociale, la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l'indicazione di S.a.p.A. Il notaio entro 20 giorni provvede al deposito dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del registro delle Imprese e alla contestuale iscrizione della società presso lo stesso Ufficio: con l'iscrizione la società si costituisce e acquisisce personalità giuridica.

Amministrazione e organi sociali

L'amministrazione della società spetta di diritto e sempre a tutti i soci accomandatari e la carica di amministratore è a tempo indeterminato (mentre nelle s.a.s ci possono essere anche accomandatari non amministratori se previsto dall'atto costitutivo). L'assemblea dei soci ha la facoltà di revocare il mandato di amministratore per giusta causa, in assenza della quale l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni (art. 2456 c.c.). L'accomandatario che cessa dalla funzione di amministratore, per revoca o per rinuncia, a differenza di quanto previsto per le società in accomandita semplice, non è responsabile per le obbligazioni societarie sorte dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio (art. 2461 c.c.). Il funzionamento della società si basa sulla compresenza di tre organi: l'assemblea dei soci, costituita da entrambe le tipologie di soci e le cui maggioranze si formano in base alle azioni possedute, indipendentemente dallo status di accomandante o accomandatario; l'organo amministrativo, composto dai soci accomandatari, amministratori di diritto della società (art. 2455 c.c.); il collegio sindacale, organo di controllo interno della società. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza, nelle assemblee dei soci in cui se ne eleggono o revocano i membri, non hanno diritto di voto gli accomandatari (art. 2459 c.c.).

Caratteristiche comuni a S.a.p.A. e S.p.A.

Sia le S.a.p.A. che le S.p.A. devono possedere le seguenti caratteristiche:

  • il capitale sociale minimo è di 50.000 euro;
  • il capitale sociale è composto da azioni;
  • le azioni devono essere di uguale valore, ma possono attribuire diversi diritti (azioni ordinarie,

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