Articoli 14 e 25 della Costituzione italiana: inviolabilità e principi giuridici

Documento di Università su Articolo 14. Il Pdf, un approfondimento di Diritto per l'Università, esplora l'inviolabilità del domicilio e i principi del giudice naturale e della legalità penale, come delineato negli articoli 14 e 25 della Costituzione italiana.

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Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o
a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Che cosa significa? Approvando l’art. 14, l’Assemblea costituente ha
sottolineato che l’inviolabilità del domicilio gode di una tutela identica a
quella stabilita per la persona. Ciò significa che per accedere a un domi-
cilio è necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudi-
ziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla
legge. Anche in questo caso i Costituenti si sono trovati a ristabilire le
norme di uno Stato democratico dopo l’epoca della dittatura fascista.
Le casistiche previste per le perquisizioni non si limitano ai casi di so-
spetta violazione della legge, ma si estendono ai casi di rischi per la sa-
lute o l’incolumità pubblica, quando cioè il bene pubblico prende il so-
pravvento su quello individuale. Anche in questo caso, l’autorità pubbli-
ca non può agire in base al proprio arbitrio, ma rispettando le disposizio-
ni di legge.
Ma perché...? Garantire l’inviolabilità del domicilio è una sorta di amplia-
mento della garanzia della libertà personale. Ma quale legame intercorre
tra i due diritti? La propria casa è una sorta di estensione della persona,
il luogo dove ciascuno si sente al sicuro, dove si riposa, passa il proprio
tempo libero ecc. Per dare un’idea dell’importanza emotiva che riveste
l’inviolabilità del domicilio, ricordatevi la sensazione sgradevole che pro-
vate quando scoprite che qualcuno ha messo le sue mani tra le vostre
cose, magari perché la vostra casa è stata svaligiata. Ovviamente una
perquisizione non ha lo scopo di privarvi dei vostri beni! Ciononostante,
essa comporta comunque un’intrusione in una sfera intima e personale.
Proprio per queste ragioni la Costituzione dedica all’inviolabilità della
propria dimora un articolo specifico e stabilisce vincoli precisi.
Oggi si apre un nuovo problema: sono inviolabili anche gli spazi virtuali
presenti in Internet? È un terreno sul quale la legislazione sta cercando
di fare chiarezza da qualche tempo.
Spiegazione dell'art. 14 Costituzione
Il presente articolo sancisce l'inviolabilità ed intangibilità del domicilio. La libertà
all'interno del proprio domicilio costituisce una forma di espressione della libertà
personale che lega la persona al luogo in cui svolge una parte consistente della sua
vita, concretandosi nella proiezione spaziale della persona e delle sue libertà perso-
nali, mettendola al riparo da indebite ingerenze. Tale risvolto spiega perché essa sia
assistita dalle stesse garanzie previste dall'articolo 13 relativo alla libertà personale
dell'individuo.
La libertà di domicilio si esprime nel poter scegliere il luogo dove stabilire il proprio
domicilio, nella libertà di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita, nel poter
impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.
Il concetto di domicilio va inteso in senso ampio, e quindi non solo come abita-
zione, ma anche luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora oc-
casionale e persino la propria automobile. In sintesi, domicili va inteso come quello
in cui si ha il poteree la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difen-
dere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali.
L'inviolabilità indica, in generale, il diritto di ciascuno ad una sfera privata e delimita-
ta al riparo da ingerenze da parte di terzi. A presidio del suo rispetto il codice pena-
le pone una serie specifica di disposizioni (614 ss. c.p.). Anche l'ordinamento comu-
nitario detta una disposizione che tutela il domicilio, l'art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, il quale lo accosta al "
rispetto della propria vita
privata e familiare
", con ciò stabilendo una tutela di più ampio respiro rispetto alla
norma in esame. La nostra giurisprudenza, al contempo, ha esteso la portata del
concetto di "
domicilio
" arrivando ad includervi, tra gli altri, l'ufficio e la sede di
un'associazione privata.

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Articolo 14 della Costituzione Italiana

Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o
a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Che cosa significa? Approvando l'art. 14, l'Assemblea costituente ha
sottolineato che l'inviolabilità del domicilio gode di una tutela identica a
quella stabilita per la persona. Ciò significa che per accedere a un domi-
cilio è necessaria un'autorizzazione motivata da parte dell'autorità giudi-
ziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla
legge. Anche in questo caso i Costituenti si sono trovati a ristabilire le
norme di uno Stato democratico dopo l'epoca della dittatura fascista.
Le casistiche previste per le perquisizioni non si limitano ai casi di so-
spetta violazione della legge, ma si estendono ai casi di rischi per la sa-
lute o l'incolumità pubblica, quando cioè il bene pubblico prende il so-
pravvento su quello individuale. Anche in questo caso, l'autorità pubbli-
ca non può agire in base al proprio arbitrio, ma rispettando le disposizio-
ni di legge.
Ma perché ...? Garantire l'inviolabilità del domicilio è una sorta di amplia-
mento della garanzia della libertà personale. Ma quale legame intercorre
tra i due diritti? La propria casa è una sorta di estensione della persona,
il luogo dove ciascuno si sente al sicuro, dove si riposa, passa il proprio
tempo libero ecc. Per dare un'idea dell'importanza emotiva che riveste
l'inviolabilità del domicilio, ricordatevi la sensazione sgradevole che pro-
vate quando scoprite che qualcuno ha messo le sue mani tra le vostre
cose, magari perché la vostra casa è stata svaligiata. Ovviamente una
perquisizione non ha lo scopo di privarvi dei vostri beni! Ciononostante,
essa comporta comunque un'intrusione in una sfera intima e personale.
Proprio per queste ragioni la Costituzione dedica all'inviolabilità della
propria dimora un articolo specifico e stabilisce vincoli precisi.
Oggi si apre un nuovo problema: sono inviolabili anche gli spazi virtuali
presenti in Internet? È un terreno sul quale la legislazione sta cercando
di fare chiarezza da qualche tempo.Spiegazione dell'art. 14 Costituzione
Il presente articolo sancisce l'inviolabilità ed intangibilità del domicilio. La libertà
all'interno del proprio domicilio costituisce una forma di espressione della libertà
personale che lega la persona al luogo in cui svolge una parte consistente della sua
vita, concretandosi nella proiezione spaziale della persona e delle sue libertà perso-
nali, mettendola al riparo da indebite ingerenze. Tale risvolto spiega perché essa sia
assistita dalle stesse garanzie previste dall'articolo 13 relativo alla libertà personale
dell'individuo.
La libertà di domicilio si esprime nel poter scegliere il luogo dove stabilire il proprio
domicilio, nella libertà di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita, nel poter
impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.
Il concetto di domicilio va inteso in senso ampio, e quindi non solo come abita-
zione, ma anche luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora oc-
casionale e persino la propria automobile. In sintesi, domicili va inteso come quello
in cui si ha il poteree la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difen-
dere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali.
L'inviolabilità indica, in generale, il diritto di ciascuno ad una sfera privata e delimita-
ta al riparo da ingerenze da parte di terzi. A presidio del suo rispetto il codice pena-
le pone una serie specifica di disposizioni (614 ss. c.p.). Anche l'ordinamento comu-
nitario detta una disposizione che tutela il domicilio, l'art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, il quale lo accosta al "rispetto della propria vita
privata e familiare", con ciò stabilendo una tutela di più ampio respiro rispetto alla
norma in esame. La nostra giurisprudenza, al contempo, ha esteso la portata del
concetto di "domicilio" arrivando ad includervi, tra gli altri, l'ufficio e la sede di
un'associazione privata.La libertà di domicilio è inoltre riconosciuta a tutte le formazioni sociali, che, nel
rispetto delle legge, possono ivi riunirsi o associarsi.
Per quanto concerne le limitazioni, non possono essere eseguiti sequestri, perquisi-
zioni ed ispezioni se non nei modi e nei casi stabiliti dalle leggi.
In particolare, anche la tutela del domicilio è garantita da una riserva di legge as-
soluta e rinforzata e da una riserva di giurisdizione, di modo che solo la legge
può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l'auto-
rità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, il sacrifi-
cio.
Tuttavia, l'inviolabilità del domicilio è esclusa quando, per motivi di sanità, incolu-
mità pubblica o a fini economici o fiscali, è necessario procedere ad accerta-
menti o messe in sicurezza.
Non è comunque ammessa l'adozione di misure coercitive di al tipo senza un prov-
vedimento preventivo o successivo da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 15 della Costituzione Italiana

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comu-
nicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giu-
diziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Che cosa significa? L'art. 15 stabilisce che la nostra corrisponden-
za e ogni altra forma di comunicazione devono essere libere e non
possono essere intercettate, impedite o controllate, salvo i casi pre-
visti dalla legge. La norma costituzionale si applica sia ai mittenti sia
ai destinatari della comunicazione. La libertà di comunicazione
spetta a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) e ai soggetti col-
lettivi privati (associazioni, aziende ... ).Nel 1996 è stato istituito il Garante per la privacy (Autorità garante
per la protezione dei dati personali), il cui scopo è di garantire la tu-
tela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati
personali che possono essere trasmessi via corrispondenza.
Ma perché ...? Con questa norma la Costituzione protegge la corri-
spondenza privata, una garanzia che consente di rendere effettiva
la libertà di comunicazione: se infatti sapessimo che la nostra corri-
spondenza è controllata, limiteremmo le nostre comunicazioni, evi-
tando di raccontare fatti personali o di trasmettere notizie confiden-
ziali, siano esse personali o legate alla propria attività.
Questo articolo è stato scritto in un'epoca in cui erano le lettere il
principale mezzo per comunicare a distanza. Tuttavia successive in-
terpretazioni da parte della giurisprudenza hanno esteso questa ga-
ranzia di libertà a comunicazioni di altro genere: le buste suggellate;
le cartoline contenute in buste non chiuse; i pacchi postali; le comu-
nicazioni con segni simbolici (per esempio, l'alfabeto Morse); le
conversazioni; i messaggi di posta elettronica; le comunicazioni
scambiate in chat o in videoconferenza, se avvengono in forma
uno-a-uno.
Anche le mail che inviamo, quindi, sono inviolabili, salvo i casi di
controllo consentiti dalla legge. Ovviamente, ciò non si applica a
messaggi in chat pubbliche, perché in questo caso stiamo voluta-
mente e consapevolmente comunicando con un pubblico molto va-
sto.Spiegazione dell'art. 15 Costituzione
La norma costituzionale in esame è posta a tutela della libertà e della segretezza di
ogni forma di comunicazione privata.
Nel concetto di forme di corrispondenza rientrano sia la comunicazione epistola-
re, che telegrafica o telefonica.
Trattasi chiaramente di una clausola aperta, destinata ad trovare applicazione nei
confronti di tutte le innovazioni tecnologiche che permettano l'interazione tra due o
più soggetti.
L'articolo 15 tutela le comunicazioni indirizzate a persone determinate, al conrario
dell'articolo 21, che invece concerne la comunicazione pubblica con destinatari inde-
terminati.
La libertà di corrispondenza offre la medesima tutela sia al mittente che al destina-
tario, garantendone sia la segretezza che la libertà.
La segretezza non rappresenta soltanto un mezzo per tutelare la libertà della co-
municazione del pensiero, bensì anche una caratteristica peculiare delle comunica-
zioni interpersonali.
Le limitazioni della libertà di corrispondenza devono seguire i seguenti principi:

  • la riserva di legge assoluta, ovvero la competenza esclusiva della legislazione
    ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di corrispondenza;
  • la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare
    provvedimenti restrittivi (habeas corpus);
  • l'obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni
    provvedimento restrittivo.In particolare, il sequestro della corrispondenza (art. 254) può avvenire solo quan-
    do vi sia fondato motivo di ritenere che gli oggetti siano stati spediti dall'imputato o
    siano a lui diretti o comunque possano avere una relazione con il reato commesso.
    In caso di urgenza si può ordinare al servizio postale di sospendere l'inoltro, con ob-
    bligo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore.

Articolo 16 della Costituzione Italiana

Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabili-
sce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restri-
zione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Che cosa significa? Gli scopi di questo articolo sono diversi. Innanzitut-
to affermare che le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla
circolazione dei cittadini: in caso contrario, l'Italia non sarebbe uno Stato
unitario; in secondo luogo, per esplicitare che non si può limitare la circo-
lazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Allo stes-
so modo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio naziona-
le: basta avere ed esibire i documenti necessari.
Oggi, con gli accordi firmati nell'ambito dell'Unione Europea, ciascun cit-
tadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul
territorio di uno Stato che aderisce all'Unione. L'Italia aderisce inoltre agli
accordi di Schengen, firmati nel 1985, che permettono ai cittadini degli
Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro
senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera; agli accordi di Schengen
oggi aderiscono anche l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea a eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Ci-
pro, Romania e Bulgaria.

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