Documento da Università su Benessere animale. Il Pdf esamina le normative sul benessere animale, coprendo l'identificazione di suini ed equini e le disposizioni per gli allevamenti. Il Pdf, utile per lo studio universitario, dettaglia le "5 libertà" e le direttive europee per galline ovaiole e broiler, affrontando anche le regole per il trasporto degli animali.
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caso l'animale deve essere registrato ad una banca dati informatizzata ma non esiste il passaporto, per cui la movimentazione deve avvenire con un documento di provenienza. La banca dati deve essere sempre mantenuta aggiornata e a tal fine viene imposta l'esecuzione e la comunicazione ai servizi veterinari di un censimento degli animali aziendali almeno una volta all'anno. IDENTIFICAZIONE DEL SUINO Marca auricolare e tatuaggio a livello del padiglione che deve essere rifatto ogni volta che risulta non più leggibile. Fanno eccezione le razze nere nelle quali non si leggerebbe. L'identificazione deve avvenire entro 70 gg dalla nascita o comunque prima della fuoriuscita dall'azienda. Il marchio auricolare corrisponde al codice aziendale dove gli animali sono nati. Il codice aziendale è alfanumerico composto:
È un codice specifico per ogni animale. I suini che vengono portati al macello possono avere anche un altro marchio di identificazione se legati al consorzio di Parma, infatti, vengono marcati con un codice specifico rilasciato dal consorzio di Parma-San Daniele, sulle cosce
I cavalli devono essere dotati di passaporto e microchip. Anche questi animali devono essere iscritti alla banca dati dell'anagrafe equina. Alla nascita, con l'atto di registrazione in banca dati, il proprietario definisce il destino dell'animale come:
Ogni animale deve essere identificato con almeno un mezzo visibile, registrare in banca dati nazionale, le informazioni devono essere sempre aggiornate. Qual ora irregolarità:
Benessere animale In allevamento: dal dopoguerra c'è stato un rapido aumento del consumo di carne sia per migliorare la qualità dell'alimentazione della popolazione che per rilanciare l'economia agricola e delle produzioni alimentari. Questo ha determinato un surplus di produzione e un decadimento della qualità e delle condizioni di vita degli animali segnalati per la prima volta in un testo di uno scrittore britannico negli anni 60. In risposta a questo testo il governo inglese pubblicò il primo rapporto scientifico sul benessere degli animali da reddito enunciando una prima versione delle 5 libertà in cui si sottolinea in particolare la libertà di movimento. Nel 1976, con la convenzione di Strasburgo, c'è il primo testo che tratta della protezione degli animali contenuti a scopo di allevamento. Negli anni il concetto di benessere si è evoluto e si è arrivati a comprendere meglio le implicazioni che ha sulle produzioni infatti è emerso come lo stress peggiori la produttività e aumenti l'esposizione alle malattie, in più è molto aumentata la sensibilità nei confronti degli animali. Già nel periodo 2000-2002 erano stati prodotti alcuni pareri EFSA sull'argomento ma con il trattato di funzionamento dell'UE del 2007 c'è il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e quindi dotati di diritti, da questo momento l'etica entra in contrasto con la produttività ma emerge anche l'evidenza del fatto che un animale che sta male tende a produrre di meno, ad ammalarsi e a dare prodotti che potrebbero essere un problema per il consumatore oppure necessita di farmaci che di nuovo danneggiano il consumatore. La comunità europea si trova quindi nella necessità di normare tutti gli aspetti dell'allevamento per integrare gli aspetti economici e quelli etici. Dalla fine degli anni '90 sono stati prodotti diversi testi normativi sull'argomento che identificano l'OSA come responsabile del benessere dei propri animali e il veterinario ufficiale come incaricato a verificare che tutto avvenga nel rispetto della normativa. La direttiva CE 58/98 è la prima a fornire disposizioni sulla protezione degli animali in allevamento, in questo testo sono presenti disposizioni di ordine generale mentre negli anni successivi verrà prodotta una normativa a carattere verticale che darà indicazioni specifiche per ogni tipo di allevamento. La direttiva quadro riporta per prima cosa le 5 libertà che possono essere valutate solo dopo aver definito i parametri da tenere in considerazione:
La direttiva 58/98 si applica a tutti gli animali compresi pesci, rettili e anfibi a patto che siano allevati per la produzione di alimenti, lana, pelli o per scopo agricolo, sono invece esclusi quelli destinati a partecipare a gare, esposizioni, eventi culturali o sportivi, gli invertebrati e quelli che vivono in ambiente selvatico. La presente normativa individua una serie di prerequisiti per l'allevamento che sono validi indipendentemente dalla specie:
La direttiva contiene anche una parte relativa al controllo ufficiale che impone agli stati membri di incaricare l'autorità competente del controllo ufficiale, in particolare viene designato il veterinario come responsabile perché conosce etologia, fisiologia e patologia degli animali oltre ai sistemi di allevamento. Per la prima volta vengono inserite le check list che contengono i requisiti applicativi che il veterinario ufficiale deve valutare, in base alle proprie competenze e ai sensi della normativa. Dal momento che la normativa impone di verificare anche la conformità degli impianti il veterinario deve avere anche le conoscenze per svolgere questo compito. In questo contesto, oltre al veterinario ufficiale, può inserirsi anche un libero professionista che si comporta da consulente per l'allevatore. Alla fine del proprio controllo il veterinario ufficiale esprime un giudizio di conformità o difformità ed eventualmente commina una sanzione.
Galline ovaiole (DIR. 99/74/CE + DIR 2002/4/CE e D Lgs 267/2003): oltre alla normativa orizzontale si applicano anche una serie di norme verticali prodotte per la singola specie, nel caso delle galline ovaiole queste disposizioni si applicano solo se l'allevamento conta più di 350 capi e non è dedicato alla riproduzione. Secondo la presente normativa il debeccaggio è consentito soltanto nei primi 10gg di vita dei pulcini rimuovendo una piccola sezione della ranfoteca superiore, questo permette di ridurre cannibalismo e plumofagia oltre allo spreco alimentare perché la sezione che viene rimossa è 155 di 271 quella che permetterebbe alla gallina di scegliere l'alimento mentre in questo caso è costretta ad utilizzare la parte inferiore del becco come un cucchiaio e quindi a mangiare tutto quello che le viene dato. Inoltre viene stabilito che si devono garantire almeno 8 ore di buio al giorno e che il passaggio giorno-notte deve essere graduale per permettere agli animali di sistemarsi. La normativa prevede che dal 2012 non si possa più fare allevamento in gabbia e che le gabbie debbano essere sostituite da gabbie modificate con una minor densità di animali e strutture destinate all'arricchimento ambientale come i posatoi. Questa norma impone anche requisiti specifici per quanto riguarda la densità animale che viene calcolata in base alle caratteristiche delle strutture e alla disponibilità di aree di alimentazione e abbeveraggio. Nel caso in cui l'Autorità competente riscontri difformità gravi (es. impiego di gabbie tradizionali, mancato rispetto dei requisiti per illuminazione e aerazione) sono previste sanzioni pecuniarie oltre alla sospensione delle attività fino all'adeguamento delle strutture. La sanzione diventa penale nel momento in cui l'OSA continua la propria attività anche nel periodo di sospensione oppure viola l'obbligo di registrazione dei farmaci perché in questo caso espone il consumatore ad un rischio.
Broiler (DIR 2008/120/CE e D.Lgs. 181/2010): la presente normativa si applica agli allevamenti in cui sono presenti più di 500 capi e sottolinea per prima cosa la necessità di mantenere gli animali ad una densità consona dal momento che in passato questo era uno dei problemi principali. Come per le ovaiole il debeccaggio è consentito al fine di ridurre lo spreco alimentare, in più viene imposto di garantire almeno 6 ore al giorno di oscurità. L'operatore responsabile degli animali è tenuto a ispezionare il pollaio almeno 2 volte al giorno e a prendere immediatamente provvedimenti in caso di mancato benessere di uno o più animali registrando ogni evento nel registro aziendale, la gestione sanitaria deve essere di tipo tutto pieno-tutto vuoto. Il tutto pieno-tutto vuoto è più facilmente gestibile nei broiler rispetto alle ovaiole perché si può mantenere una produzione costante lottizzando l'allevamento e sfalsando le attività nei diversi capannoni. La direttiva prevede tre livelli di densità: