Decreto Ingiuntivo nel diritto italiano: procedimento e opposizione

Documento sul Decreto Ingiuntivo. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, illustra il procedimento, le condizioni di ammissibilità e le fasi di opposizione del decreto ingiuntivo, con riferimenti normativi e dettagli sulle conseguenze del giudizio di opposizione.

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LEZIONE 6, LEONE
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Anteprima

Decreto Ingiuntivo: Introduzione e Caratteristiche

LEZIONE 6, LEONE DECRETO INGIUNTIVO Il procedimento per l'ingiunzione è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1922. È uno dei più importanti procedimenti sommari, perché è lo strumento attraverso il quale trova tutela un grandissimo numero di diritti di credito, che altrimenti dovrebbero passare per il più lungo e macchinoso processo a cognizione piena. È detto procedimento monitorio, perché è caratterizzato dall'assoluto difetto di contraddittorio nella sua prima fase: se il giudice ritiene fondata la domanda del creditore, pronuncia immediatamente (in assenza di contraddittorio) un decreto con il quale ingiunge al debitore di pagare una certa somma di denaro (o, più in generale, di adempiere all'obbligazione indicata). Il decreto fissa un termine (solitamente 40gg.) entro il quale il debitore deve adempiere, e nel medesimo termine ha facoltà di proporre opposizione (contraddittorio differito):

  • se il debitore non fa opposizione nei termini assegnati dal giudice, il decreto ingiuntivo acquista una stabilità analoga a quella di una sentenza di condanna passata in giudicato e diviene un titolo esecutivo.
  • se il debitore propone opposizione, si apre un procedimento governato dalle regole del procedimento ordinario ma assegnato allo stesso giudice che ha emesso il decreto, e si conclude con una sentenza che sostituirà il decreto ingiuntivo precedentemente emanato.

La struttura del contraddittorio differito ha sollevato dei dubbi di costituzionalità, perché non c'è un vero e proprio contraddittorio, ma una cognizione affidata al giudice e basata esclusivamente sui documenti presentati dal creditore. Tuttavia, la garanzia è data dal procedimento eventualmente instaurato a seguito dell'opposizione del debitore.

Condizioni di Ammissibilità del Decreto Ingiuntivo

Articolo 633 e Ambito di Applicazione

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO ART.633 -> "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 12) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione." Quindi, circa l'ambito di applicazione, il procedimento di ingiunzione è utilizzabile per le domande di condanna che abbiano ad oggetto:

  • il pagamento di una somma di denaro liquida (cioè, compiutamente determinata o determinabile nel suo ammontare)
  • la consegna di una quantità di cose fungibili
  • la consegna di una cosa mobile determinata

L'ambito di applicazione è molto vasto: restano escluse solo le domande concernenti il rilascio di immobili o l'adempimento di obblighi di fare o non fare.

La Prova Scritta nel Procedimento Monitorio

Presupposto e Integrazione della Prova

LA PROVA SCRITTA Il presupposto del decreto ingiuntivo è che i fatti costitutivi del diritto fatto valere devono risultare da una prova documentale [ART.633 CO.1 N.1]. Si parla di procedimento monitorio documentale, in contrapposizione al procedimento monitorio puro in cui l'ingiunzione viene concessa al creditore senza neppure una verifica sommaria della fondatezza della pretesa. In questo procedimento non è concepibile un'attività istruttoria diretta ad integrare la prova documentale offerta dal creditore, ad eccezione del caso in cui il diritto fatto valere dipenda da una controprestazione o da una condizione. ES_ contratto di compravendita in cui il pagamento del prezzo è previsto dopo la consegna del bene. In questi casi, limitatamente a questi fatti, è sufficiente che il ricorrente fornisca una prova indiretta (cioè, che offra degli elementi da cui presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione). [ART.633 CO.2] Il concetto di prova scritta necessaria in sede monitoria è più ampio di quello rilevante come prova nel processo cognizione piena: la prova scritta può consistere in qualunque documento proveniente dal debitore o un terzo che sia in intrinsecamente idoneo dimostrare, anche se in maniera non incontrovertibile, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato.

Forme di Prova Scritta e Crediti Specifici

2Gli ARTT.634-635-636 indicano, a titolo meramente esemplificativo, delle forme che può assumere la prova scritta:

  • polizze o promesse unilaterali (ART.634 CO.1).
  • estratti autentici delle scritture contabili ex ART.2214 SS. regolarmente tenute (per i crediti relativi a somministrazioni di merci e denaro o a prestazioni di servizi) (ART.634 CO.2). [Nel procedimento a cognizione piena, libri e scritture contabili dell'impresa possono far prova in favore dell'impresa stessa solo nei rapporti con altri imprenditori; nel procedimento di ingiunzione invece, queste scritture sono reputate sufficienti anche quando il credito è vantato nei confronti di persone che non esercitano attività commerciale.]
  • libri e registri della PA, quando un funzionario autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta (per i crediti dello Stato o di enti soggetti a vigilanza statale) (ART.635)

Lo stesso ART.633 CO.1 N.2-3, detta un regime particolare in favore di alcuni crediti. Esenta implicitamente dal presupposto della prova scritta:

  • N.2 = i crediti che derivano da "prestazioni giudiziali o stragiudiziali fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque ha prestato la sua opera in occasione di un processo".
  • N.3 = i crediti riguardanti "onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai o altri esercenti una libera professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata".

Per questi tipi di crediti, la tariffa legalmente approvata esenta dalla produzione della prova scritta. Di regola queste domande di ingiunzione devono essere corredate dalla parcella delle spese e prestazioni, con tutte le singole voci sottoscritte dal ricorrente. Normalmente c'è anche il parere del competente Consiglio dell'Ordine professionale, ma una giurisprudenza non lo ritiene necessario se sono state applicate le tariffe di legge.

Competenza e Proposizione della Domanda

Competenza sull'Emissione del Decreto

COMPETENZA SULL'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO ART.637 > "Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art.633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. 3Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono." Se la domanda viene proposta ad un giudice incompetente, la Corte costituzionale ha ritenuto che debba essere consentito al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza del territorio, altrimenti il destinatario del decreto ingiuntivo potrebbe doversi difendere in una sede per lui sconveniente.

Forme di Proposizione della Domanda

FORME DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA > La domanda di ingiunzione si propone con ricorso, che oltre ai requisiti dell'ART.125, deve contenere: ART.638 -> "La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art.125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria." È sempre bene eleggere il domicilio, altrimenti sarebbe onere del ricorrente controllare continuamente la cancelleria per sapere se ci sono novità sul procedimento. Se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili, il ricorso deve contenere anche la dichiarazione della somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura. Infine, il ricorso viene depositato in cancelleria insieme a tutti gli allegati. Dal 2014 il deposito in cancelleria viene esclusivamente in modalità telematica: viene creato un fascicolo per il decreto ingiuntivo che deve contenere oltre al ricorso tutte le indicazioni annesse. Quindi: vengono depositati ricorso e documenti, il giudice li valuta e adotta la propria decisione inaudita altera parte. Se il giudice non ritiene sufficientemente giustificata la domanda, può rigettarla e disporre che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere ad una integrazione della prova scritta: il rigetto non preclude al ricorrente la possibilità di ripresentare la domanda, corredandola di tutti gli elementi necessari.

Accoglimento del Ricorso e Termini

Condizioni e Termini del Decreto

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO: ART.641 CO.1 > "Se esistono le condizioni previste nell'art.633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro 30 gg. dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art.639 nel termine di 40 giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta 4opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata." Il termine dei 40 giorni ha carattere perentorio: una volta che è decorso, è preclusa al debitore la facoltà di proporre opposizione. Può essere ridotto fino a 10 giorni o aumentato fino a 60 giorni se ne ricorrono i giusti motivi (ART.641 CO.2). Non sempre viene dato questo termine al debitore per il pagamento/consegna: il giudice, su istanza del ricorrente, può ingiungere al debitore di pagare/consegnare immediatamente senza dilazione (esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo). Tuttavia, deve essere sempre fissato il termine per l'opposizione.

Esecuzione Provvisoria del Decreto Ingiuntivo

L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo è disciplinata all'art.642 e può essere disposta in due circostanze:

  • ART.642 CO.1 > "Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione." In questi casi il giudice è vincolato e deve concedere la provvisoria esecutività.
  • ART.642 CO.2 > "L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione." In questo caso, la provvisoria esecutività è facoltativa: il giudice può valutare secondo il suo ampio potere discrezionale se concederla o meno, eventualmente anche imponendo una cauzione.

In certe ipotesi, il giudice può esonerare il ricorrente dall'osservanza del termine dilatorio di 10 giorni dalla data di notifica del precetto per iniziare il processo esecutivo contro il debitore ingiunto (immediata esecutività). NOTIFICAZIONE ALL'INGIUNTO -> L'originale del ricorso e del decreto restano depositati in cancelleria, e ne viene notificata una copia all'ingiunto: il termine per l'opposizione e per il pagamento decorrono dalla data di notifica. 5

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