Affidamento Familiare: leggi, valutazione e recuperabilità della famiglia d'origine

Documento da Università su Affidamento Familiare. Il Pdf esplora il concetto di affidamento familiare, le sue basi legislative e le procedure di valutazione delle famiglie affidatarie, con un focus sulle leggi chiave e la valutazione psicologica dei genitori, utile per Diritto.

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AFFIDAMENTO FAMILIARE
L’affidamento attualmente viene considerato o come soluzione per assicurare il
benessere e la sicurezza del bambino o, come bisogno di riconoscere e sostenere i
diritti e le responsabilità dei genitori. La decisione dell’affidamento nasce
dall’incapacità da parte della famiglia di offrire cure adeguate al bambino, a livello
emotivo, sociale e fisico; quindi, il bambino che viene allontanato dalla sua famiglia
ha subito una forma di abuso o maltrattamento, oppure corre il rischio di ritrovarsi in
queste situazioni. Ogni persona coinvolta nell’affidamento ha bisogno di una giusta
preparazione per affrontare i suoi compiti e responsabilità. Per procedere con questo
intervento, bisognerà:
- Delineare il percorso di valutazione (antecedente all’esperienza di affidamento)
- Sottolineare il bisogno di accompagnare con interventi mirati, il bambino, la
famiglia e gli affidatari durante tutto il percorso
- Bisogno di verificare l’efficacia dell’affido
L’affido è un intervento complesso, attivato per tutelare il minore in difficoltà e,
comporta lo spostamento dell’attenzione dall’adulto che tutela i diritti di suo figlio, al
minore portatore di bisogni.
L. 184/1983 à possibilità per il minore di essere accolto da una nuova famiglia che
gli offra cure e attenzioni adeguate e, in grado di mantenere i legami affettivi anche
con la famiglia di origine. Le difficoltà di questa legge hanno portato alla revisione di
alcuni articoli, presenti poi nella L. 149/2001
CAPITOLO 1
à
L’ATTENZIONE AL MINORE E I SUOI BISOGNI
Con il regio decreto n.798/1927 venne istituito il servizio di assistenza a bambini
orfani, illegittimi o abbandonati e, ha segnato il passaggio da un’ottica dove erano le
associazioni di carità a prendersi cura del minore, ad una visione dove il benessere del
minore diventava compito di amministrazioni comunali e provinciali.
L. 2277/1925 à istitutiva dell’Opera nazionale per la protezione della maternità ed
infanzia. È un ente pubblico per l’accoglienza delle mamme in difficoltà e per minori
bisognosi o a rischio.
Dopo il Regio decreto n.1404/1934 à istituzione dei primi tribunali per minori e
nacque il primo organo che prevedeva 2 giudici togati e un benemerito dell’assistenza
sociale (art. 404 e 413 cc che regolamentano la posizione del minore affidato da
almeno 3 anni ad una famiglia, riconoscendo all’affiliazione un fine solo assistenziale).
Bowlby condusse uno studio su minori/orfani privati della famiglia, evidenziando
come l’assenza di cure materne fossero importanti per lo sviluppo della salute
mentale, portando a problemi sulla salute psicofisica. Sostenne poi che alla perdita
della figura di attaccamento è necessario assicurare al bambino, in meno tempo
possibile, un’altra figura che svolga lo stesso compito.
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ANFA= associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, avviò degli studi che
avessero come scopo, preparare una proposta di legge per codificare un istituto di
adozione per provvedere ai bisogni educativi del bambino. à L. 431/1967 (disciplina
una forma di adozione anche per età inferiore agli 8 anni, fino a consentire di
assumere il cognome del padre adottivo e godere degli stessi diritti dei figli legittimi).
Questa normativa ha luogo in un momento di importanti riforme sociali come:
- L. 1044/1971 à Istituzione degli asili nido
- L. 898/1970 à disciplina i casi di scioglimento del matrimonio
- L. 405/1975 à disciplina l’istituzione dei consultori familiari
Le aspirazioni dell’ANFA e del CIAI (centro italiano per adozione internazionale)
hanno trovato una cornice legislativa nella L.184/1893, la quale ha come merito
maggiore l’aver sancito il diritto del minore a crescere in famiglia. La famiglia, quindi,
assume un ruolo importante per un adeguato sviluppo del minore, tanto da non
essere motivo di allontanamento in caso di povertà materiale (risolvibile con sostegni
e aiuti statali).
Art.2 comma 1à il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante interventi di aiuto, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare mantenimento, istruzione ed
educazione di cui necessita
L’affidamento offre al minore una risposta ai suoi bisogni primari di cure e protezione
e, consente alla famiglia originaria di recuperare la propria funzione genitoriale. Un
contesto familiare è definito non idoneo, quando il minore è abbandonato o allevato
in locali insalubri o pericolosi.
Art. 2 comma 2à dove non è possibile l’affidamento nei termini del comma 1, è
consentito l’inserimento in comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza,
con sede più vicina al luogo dove risiede il nucleo familiare di provenienza. Nella
L.184/1893 manca una chiara indicazione degli standard che devono avere questi
istituti, ed è un compito che passa alle regioni (stabilire i requisiti). Per i minori
inferiori ai 6 anni, l’inserimento può avvenire solo in comunità familiare. Si chiariscono
anche i requisiti che deve avere chi si propone per l’affido: non serve che la coppia sia
unita in matrimonio, perché non viene richiesto lo status civile.
I genitori affidatari diventano figure di riferimento nell’attesa che la famiglia di origine
recuperi la funzione genitoriale. La differenza dell’affido e adozione è la sua
temporaneità:
- ADOZIONE = intervento risolutivo ad assicurare una famiglia al minore, in
quanto si trova in una condizione di abbandono non reversibile
- AFFIDO = intervento a termine (max 24 mesi), è prorogabile solo dal Tribunale
dei minori. L’affidamento familiare cessa quando viene meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia d’origine.

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AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento attualmente viene considerato o come soluzione per assicurare il benessere e la sicurezza del bambino o, come bisogno di riconoscere e sostenere i diritti e le responsabilità dei genitori. La decisione dell'affidamento nasce dall'incapacità da parte della famiglia di offrire cure adeguate al bambino, a livello emotivo, sociale e fisico; quindi, il bambino che viene allontanato dalla sua famiglia ha subito una forma di abuso o maltrattamento, oppure corre il rischio di ritrovarsi in queste situazioni. Ogni persona coinvolta nell'affidamento ha bisogno di una giusta preparazione per affrontare i suoi compiti e responsabilità. Per procedere con questo intervento, bisognerà:

  • Delineare il percorso di valutazione (antecedente all'esperienza di affidamento)
  • Sottolineare il bisogno di accompagnare con interventi mirati, il bambino, la famiglia e gli affidatari durante tutto il percorso
  • Bisogno di verificare l'efficacia dell'affido

L'affido è un intervento complesso, attivato per tutelare il minore in difficoltà e, comporta lo spostamento dell'attenzione dall'adulto che tutela i diritti di suo figlio, al minore portatore di bisogni.

L. 184/1983 > possibilità per il minore di essere accolto da una nuova famiglia che gli offra cure e attenzioni adeguate e, in grado di mantenere i legami affettivi anche con la famiglia di origine. Le difficoltà di questa legge hanno portato alla revisione di alcuni articoli, presenti poi nella L. 149/2001

L'ATTENZIONE AL MINORE E I SUOI BISOGNI

Con il regio decreto n.798/1927 venne istituito il servizio di assistenza a bambini orfani, illegittimi o abbandonati e, ha segnato il passaggio da un'ottica dove erano le associazioni di carità a prendersi cura del minore, ad una visione dove il benessere del minore diventava compito di amministrazioni comunali e provinciali.

L. 2277/1925 > istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia. È un ente pubblico per l'accoglienza delle mamme in difficoltà e per minori bisognosi o a rischio,

Dopo il Regio decreto n.1404/1934 > istituzione dei primi tribunali per minori e nacque il primo organo che prevedeva 2 giudici togati e un benemerito dell'assistenza sociale (art. 404 e 413 cc che regolamentano la posizione del minore affidato da almeno 3 anni ad una famiglia, riconoscendo all'affiliazione un fine solo assistenziale).

Bowlby condusse uno studio su minori/orfani privati della famiglia, evidenziando come l'assenza di cure materne fossero importanti per lo sviluppo della salute mentale, portando a problemi sulla salute psicofisica. Sostenne poi che alla perdita della figura di attaccamento è necessario assicurare al bambino, in meno tempo possibile, un'altra figura che svolga lo stesso compito,

1ANFA= associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, avviò degli studi che avessero come scopo, preparare una proposta di legge per codificare un istituto di adozione per provvedere ai bisogni educativi del bambino. > L. 431/1967 (disciplina una forma di adozione anche per età inferiore agli 8 anni, fino a consentire di assumere il cognome del padre adottivo e godere degli stessi diritti dei figli legittimi). Questa normativa ha luogo in un momento di importanti riforme sociali come:

  • L. 1044/1971 > Istituzione degli asili nido
  • L. 898/1970 > disciplina i casi di scioglimento del matrimonio
  • L. 405/1975 > disciplina l'istituzione dei consultori familiari

Le aspirazioni dell'ANFA e del CIAI (centro italiano per adozione internazionale) hanno trovato una cornice legislativa nella L.184/1893, la quale ha come merito maggiore l'aver sancito il diritto del minore a crescere in famiglia. La famiglia, quindi, assume un ruolo importante per un adeguato sviluppo del minore, tanto da non essere motivo di allontanamento in caso di povertà materiale (risolvibile con sostegni e aiuti statali).

Art.2 comma 1-> il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante interventi di aiuto, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare mantenimento, istruzione ed educazione di cui necessita

L'affidamento offre al minore una risposta ai suoi bisogni primari di cure e protezione e, consente alla famiglia originaria di recuperare la propria funzione genitoriale. Un contesto familiare è definito non idoneo, quando il minore è abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi.

Art. 2 comma 2-> dove non è possibile l'affidamento nei termini del comma 1, è consentito l'inserimento in comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza, con sede più vicina al luogo dove risiede il nucleo familiare di provenienza. Nella L.184/1893 manca una chiara indicazione degli standard che devono avere questi istituti, ed è un compito che passa alle regioni (stabilire i requisiti). Per i minori inferiori ai 6 anni, l'inserimento può avvenire solo in comunità familiare. Si chiariscono anche i requisiti che deve avere chi si propone per l'affido: non serve che la coppia sia unita in matrimonio, perché non viene richiesto lo status civile.

I genitori affidatari diventano figure di riferimento nell'attesa che la famiglia di origine recuperi la funzione genitoriale. La differenza dell'affido e adozione è la sua temporaneità:

  • ADOZIONE = intervento risolutivo ad assicurare una famiglia al minore, in quanto si trova in una condizione di abbandono non reversibile
  • AFFIDO = intervento a termine (max 24 mesi), è prorogabile solo dal Tribunale dei minori. L'affidamento familiare cessa quando viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine.

22 forme di affido:

  • CONSENSUALE= Lo scopo del legislatore è promuovere l'affido come risorsa e non come una sanzione punitiva. L'affidamento viene disposto dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori.
  • GIUDIZIARIO= si applica quando la famiglia, pur essendo temporaneamente non idonea a prendersi cura del minore, si oppone all'utilizzo di questo intervento; quindi, l'allontanamento è disposto dal tribunale dei minori.

Poi abbiamo: l'affido etero familiare dove il minore è affidato ad una famiglia esterna al suo nucleo di provenienza; e l'affido intrafamiliare dove viene affidato a parenti diretti. La L.149/2001 prevede che non sia richiesta l'esecutività del giudice tutelare in caso di affido a parenti entro il 4º grado.

Ogni regione ha il compito di determinare le condizioni e modalità di sostegno verso le famiglie, persone e comunità di tipo familiari che possono avere minori in affido, quindi di proporre progetti specifici per tutelare l'interesse del minore. Sono sempre di più le regioni che stanno attuando forme di affido per neonati (0-36m Bologna, Torino, Vicenza e Genova): sono affidi urgenti di breve durata nel caso si stia procedendo ad una valutazione della famiglia di origine. L'obiettivo è permettere al bambino di vivere in un contesto familiare dove possa stabilire relazioni positive. Gli operatori devono valutare la recuperabilità delle funzioni genitoriali in modo da prevedere il rientro a breve termine, del minore nel suo nucleo o, aprire le pratiche di adozione. Si può usare questa modalità di affido anche quando il bambino non viene riconosciuto alla nascita e, non si è in grado di trovare una famiglia idonea per l'adozione. Per far funzionare l'affido bisogna che la famiglia affidataria sia consapevole che è un intervento temporaneo.

  • AFFIDO EDUCATIVO-> centrato sull'inserimento sociale del minore attraverso attività educativo-scolastiche e ricreative
  • AFFIDO FAMILIARE> pone + enfasi sul compito da parte della famiglia affidataria, di costruire una risorsa affettiva per il minore
  • AFFIDO PROFESSIONALE-> risponde alle esigenze di minori che non riescono a trovare una sistemazione in un contesto familiare; minori traumatizzati da abusi o maltrattamenti gravi o, con handicap psicofisico. Gli affidatari professionali sono individui tra 25-60 anni, che svolgono il ruolo di referente per tutta la durata e non possono avere un'attività lavorativa a tempo pieno
  • AFFIDO DIURNO> affidamento ad una famiglia che lo accoglie durante la giornata, senza pernotto. Avviene nei casi in cui la famiglia di origine ha bisogno di aiuto nell'educazione
  • AFFIDO NOTTURNO-> il minore rimane presso la famiglia affidataria solo la sera qualora la famiglia di origine non abbia la possibilità di occuparsene durante le ore notturne
  • AFFIDO PER LE VACANZE-> quando la famiglia abbia difficoltà nei periodi in cui non c'è la scuola

3- AFFIDO B&B-> ragazzi in età adolescenziale o prossimi alla maturità; obiettivo di ospitarlo favorendone lo sviluppo dell'autonomia e responsabilità. La famiglia mette a disposizione una stanza per il pernotto, la colazione e la cena, condividendo il clima familiare, senza impegnarsi in un rapporto genitoriale.

Per quanto riguarda l'affido di minori stranieri, si distinguono minori residenti in Italia con la famiglia d'origine e, minori stranieri non accompagnati. Le famiglie straniere vivono la difficoltà di trovare un impiego e la mancanza di una rete sociale; quindi, può essere + idonea una soluzione consensuale. La difficoltà del minore di vivere tra 2 identità culturali ha spinto le amministrazioni a promuovere forme di affido omoculturali. Nell'affido etero culturali la famiglia affidataria deve essere a conoscenza delle differenze culturali e religiose e, deve essere pronta a rispettarle. Nel caso dei minori stranieri non accompagnati, il CNSA (coordinamento nazionale servizi affidi) insiste sull'opportunità di promuovere l'affido educativo in cui l'accento sia posto sulla funzione di tutorato da parte della famiglia affidataria, con lo scopo di favorire l'integrazione del minore nella società.

La normativa sull'affido prevede che il servizio sociale territoriale effettui la segnalazione del caso al giudice competente, il quale rende esecutivo il provvedimento. Nella segnalazione dovrebbero essere specificate le problematiche presentate dalla famiglia e, la prognosi per il rientro del minore nel suo nucleo familiare, come previsto dalla L.184/1893 modificata dalla L.149/2001 (art. 4 comma 3-4). Dopo il decreto del giudice, sarà a cura del comune o dell'ente disporre l'affido e, con una delibera della giunta comunale, prendere ufficialmente in carico il caso. In molte realtà italiane la famiglia d'origine viene seguita dal comune o dall'ASL, mentre quella affidataria è supportata dal servizio che l'ha reperita. La prassi normativa prevede che l'affidamento familiare cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

IL MINORE, LE FAMIGLIE E GLI OPERATORI

L'affidamento coinvolge:

  • Il minore-> occupa un ruolo importante (l'istituto dell'affido nasce con lo scopo di salvaguardare e tutelare i suoi bisogni e le sue capacità) e dovrà affrontare l'allontanamento dai genitori e dal contesto familiare
  • La famiglia d'origine-> dovrà affrontare la separazione del minore e gestire la perdita del figlio e, prendere coscienza delle problematiche presenti
  • La famiglia d'affido> offre al minore un modello relazionale alternativo, assicurando il suo mantenimento e il mantenimento dei legami con la famiglia di origine
  • Operatori sociali-> prendono decisioni importanti sulla formulazione ed attuazione del progetto di affidamento

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