Libertà e organizzazione sindacale: implicazioni e partecipazione pubblica

Slide da Unitelmasapienza su libertà e organizzazione sindacale. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, esplora il principio di libertà sindacale, la partecipazione del sindacato alla funzione pubblica e la concertazione sociale, con riferimenti a specifici accordi e protocolli.

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Libertà e organizzazione sindacale
principio di libertà sindacale
dell’organizzazione sindacale
immediata applicazione
interessi privati fisiologicamente
contrapposti sistema produttivo capitalistico
.
La garanzia della libertà sindacale comporta
- Libertà di costituire organizzazioni sindacali categoria professionale senza
perimetrazione definita autoritativamente l’art. 2070 c.c.
Libertà di iscriversi ad un sindacato liberamente scelto
libertà negativa libertà di non sindacalizzarsi
l’organizzazione l’azione atti
Le implicazioni del principio di libertà sindacale
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Le implicazioni del principio di libertà sindacale

UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma Libertà e organizzazione sindacale Valerio Maio, Prof. Ord. Diritto del Lavoro UnitelmaSapienza.itLe implicazioni del principio di libertà sindacale Il diritto sindacale italiano si fonda dunque sul principio di libertà sindacale sancito al 1. co. art. 39 Cost., principio di libertà che è declinato in favore dell'organizzazione sindacale. Tale principio a differenza delle altre disposizioni dell'art. 39 Cost. è stato ritenuto di immediata applicazione, senza necessità di attendere una legge sindacale di attuazione.

La dottrina (Dell'Olio, Persiani) ne fa discendere che, al contrario di quanto avveniva durante l'ordinamento corporativo, l'organizzazione sindacale post costituzionale può essere portatrice esclusivamente di interessi privati e non di interessi pubblici (cd. funzionalizzazione). Interessi privati fisiologicamente contrapposti a quelli invece perseguiti dal sistema produttivo capitalistico, che pure è stato accolto in Costituzione, la cui libertà di azione trova del resto anch'essa protezione nell'art. 41 Cost 1 co. («l'iniziativa economica privata è libera») sia pure con le limitazioni importanti del 2 co («Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»).

La garanzia della libertà sindacale comporta anzitutto:

  • Libertà di costituire organizzazioni sindacali all'interno di una categoria professionale, senza doversi necessariamente attenere ad una perimetrazione definita autoritativamente (contra l'art. 2070 c.c. secondo il quale il contratto collettivo corporativo doveva trovare applicazione a tutti gli appartenenti alla categoria professionale da individuare «secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore»);
  • Libertà di iscriversi ad un sindacato liberamente scelto sulla scorta soltanto delle proprie volontarie convinzioni;
  • La cd. libertà negativa, ossia la libertà di non sindacalizzarsi (sono dunque invalide le cd. closed shop); Ma la libertà sindacale si irradia anche su altri versanti fino a tutelare con una speciale protezione, insieme l'organizzazione, anche l'azione e poi gli atti del sindacato (Dell'Olio).

Allo stesso tempo però la libertà sindacale soffre limitazioni in specifici ambiti nei quali è necessario contemperare e bilanciare esigenze costituzionali altrettanto fondamentali (es. i militari o con minore rigore gli appartenenti alle forze dell'ordine ed alla Polizia di Stato, o ad es. i marittimi).

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La legge sindacale di attuazione dell'art. 39 Cost. co. 2 e ss.

Sono molteplici le ragioni della mancata attuazione individuate dalla dottrina.

Fra queste, memori della esperienza fascista, certamente:

  1. il ripudio della concezione dirigista del sindacato, e la ritrosia a sottoporsi a controlli pubblici (la registrazione del sindacato, per l'acquisto della personalità giuridica, utile a stipulare ccnl efficaci erga omnes, presupponeva un controllo dell'autorità governativa o amministrativa, sulla condizione dell'ordinamento interno a base democratica);
  2. l'idea che primo comma e restante parte della norma fossero in insanabile contraddizione;
  3. l'incertezza sulla possibilità di garantire comunque un «doppio canale» della contrattazione;
  4. la diffidenza dei sindacati minoritari, perché in caso di dissenso tra sindacati registrati o si adottava il metodo della maggioranza o quello dell'unanimità, che però significava potere di veto.

Fatto è che il sistema sindacale ha così convissuto e convive con l'attesa di una legge sindacale sulla rappresentanza sindacale e sulla contrattazione collettiva.

Questo ha da un lato sviluppato il carattere pluralista del sistema sindacale.

Dall'altro ha visto di volta in volta i vari progetti attuativi doversi confrontare con le strettoie disegnate dall'art. 39 Cost.

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La nozione di interesse collettivo

L'azione del sindacato, quando stipula il contratto collettivo o quando proclama uno sciopero, è destinata alla realizzazione di interessi che non possono essere ricondotti, né a quello generale dello Stato, ne a quello individuale del singolo lavoratore, ne tanto meno, come durante l'ordinamento corporativo l'interesse pubblico della categoria professionale.

Superato l'ordinamento corporativo il contratto collettivo espressione della libertà sindacale va ricondotto al cd. diritto comune o privato. La Costituzione e poi la legge assegnano al sindacato il ruolo di definire e poi perseguire l'interesse collettivo, inteso come interesse del gruppo o della coalizione sindacale. In tal senso l'interesse collettivo può essere accostato a quegli interessi esponenziali dei gruppi, non individuali, cui l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza giuridica, nonostante restino interessi privati.

La elaborazione più fortunata della nozione di interesse collettivo si rinviene in F. Santoro- Passarelli per il quale il termine organizzazione impiegato nell'art. 39 Cost. «significa ... disciplina e subordinazione degli interessi degli organizzati a quelli dell'organizzazione».

L'interesse collettivo diviene, quindi, sintesi e non somma di interessi individuali, distinto non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente «giacché è indivisibile, non diversamente dall'interesse generale» in quanto non può essere soddisfatto soltanto per alcuni e non per tutti i componenti del gruppo. Questa specifica concezione tutta giocata in termini di sovra-ordinazione era finalizzata a fondare la inderogabilita del contratto collettivo.

Ma va detto anche che questa autorevole elaborazione è stata tacciata di apriorismo, e non ultimo anche criticata perché portatrice di una visione astratta della realtà, dove l'unico interesse reale sarebbe quello del singolo individuo, mentre l'ordinamento si limita a dare solo una rilevanza formale alla risultante di una dinamica procedurale (vd. nella comunione, società, ecc.).

La rilevanza anche costituzionale che l'ordinamento riconosce all'interesse collettivo dei lavoratori non va confusa con l'interesse contrapposto delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (art. 18 Cost.) e, non essendoci simmetria, non deve neppure esserci un eguale trattamento, ne discriminazione nel favore che l'ordinamento riserva all'interesse collettivo dei lavoratoitelmasapienza.it 4

Sindacato associazione sindacato istituzione

Se il sindacato è costituito liberamente da lavoratori che si associano per perseguire un interesse collettivo privato, allora può ben dirsi che la sua forma connaturale e quella associativa. Il sindacato di tipo associativo è ancora oggi considerato un'associazione non riconosciuta come personalità giuridica regolata pertanto dagli artt. 36 e ss. del Cod. civ.

Queste disposizioni:

  1. assegnano un rilievo preminente agli accordi degli associati (art. 36 co.l) e dunque allo statuto e all'atto costitutivo;
  2. consentono la soggettività giuridica, ma non l'attribuzione della personalità giuridica
  3. consentono una autonomia patrimoniale (art. 37) tramite il fondo comune in cui confluiscono i contributi sindacali degli associati e su cui si possono rivalere i terzi;
  4. affermano che delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38).

Dalla conformazione associativa del sindacato si fa discendere il principio secondo cui l'iscrizione dei singoli al sindacato comporterebbe il conferimento di un mandato sindacale (teoria della rappresentanza), nell'esercizio del quale verrebbe poi sottoscritto il contratto collettivo in nome e per conto degli associati.

Allo stesso tempo si assiste però anche ad una diversa organizzazione del sindacato che, soprattutto a livello aziendale, si è organizzato anche mediante strutture sindacali di tipo istituzionale, ossia, costituite non gia su base associativa, ma ad esempio liberamente elette dai lavoratori interessati e attive nell'interesse non solo degli iscritti o dei votanti, ma di tutti i lavoratori i cui interessi sono coinvolti.

Tutte e due le modalità di «organizzazione sindacale» (genus) godono della libertà sindacale (art. 39 1 co. Cost.) che non si limita del resto a garantire soltanto l'«associazione sindacale» (species).

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Segue ...

Quello che conta nel modello associativo è che, in ogni caso, sia rispettato il metodo democratico e garantiti la contendibilità e l'eventuale rinnovo della governance sindacale. Dal punto di vista strutturale di norma abbiamo una rappresentazione piramidale, il cui vertice è costituito dal sindacato nazionale della categoria merceologica o del settore della produzione (cd. Confederazione). Anche se le categorie professionali non sono più predeterminate dalla legge o dalla autorità amministrativa, ma liberamente determinate dagli stessi sindacati. Ciascun sindacato nazionale è poi articolato in Federazioni di base che rappresentano i lavoratori ai livelli territoriali e a livello aziendale.

Il rapporto tra Confederazione e Federazioni è solitamente gerarchico e di continenza, ma può essere anche di tipo paritario e federativo. Per ogni settore o categoria esistono una pluralità di organizzazioni sindacali.

Le «maggiori» O.S. storicamente sono: la Confederazione Italiana Generale del Lavoro (CGIL); la Confederazione Italiana Sindacati Liberi (CISL); la Unione Italiana Lavoratori (UIL). Queste tre organizzazioni sindacali nel corso degli ani '60 hanno intrapreso un processo promosso dalla base tendente alla loro federazione (cd. unità sindacale). Tale processo, sull'onda lunga dell'approvazione dello Statuto dei lavoratori, approdò il 3 luglio 1972 alla Federazione CGIL, CISL, UIL che riuniva pariteticamente i tre sindacati confederali italiani CGIL CISL e UIL. Questo complesso processo, che si intreccia a doppio filo con le vicende storiche e politiche del Paese, rimase di fatto incompiuto, salvo esaurirsi negli anni ottanta in conseguenza del cd. Decreto Legge « di San Valentino» del 14/2/1984 conv. con I. n. 219/1984 che taglio di 3 punti% la scala mobile.

Oltre alla cd. triplice ne sono state costituite altre come l'Unione Generale del Lavoro (UGL), o la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL). Altre confederazioni e formazioni sindacali hanno rappresentatività limitatamente a settori particolari (i Cobas, a Gilda, l'Orsa ecc.).

Discorso a parte deve essere fatto per il sindacalismo dei dirigenti e dirigenti pubblici per i quali, anzi, è stata prevista una separata area di contrattazione, a differenza della categoria dei «quadri» direttivi (legge 13 maggio 1985, n. 190). Allo stesso tempo è stato escluso che il requisito della maggiore rappresentatività possa essere assegnato a confederazioni che, rappresentando una sola categoria di lavoratori (cfr. Corte cost., sent. 24 maggio 1988, n. 334).

Specularmente, anche i datori di lavoro privati sono organizzati in base al settore della produzione in cui operano anche se non mancano casi in cui per uno stesso settore esiste più di un'organizzazione sindacale (ad es .: la Confindustria e l'Associazione delle piccole industrie; la Confcommercio e la Confesercenti).

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