Il processo privato romano
Le legis actiones
Cos'è il processo privato?
È un complesso di attività dirette ad accertare o realizzare un diritto soggettivo,
cioè la pretesa di un soggetto che viene riconosciuta e tutelata dal diritto
oggettivo.
Il soggetto titolare del diritto soggettivo è titolare del potere di azione. Ha il potere
di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni.
Tipologie di processo romano:
- Processo per legis actiones;
- Processo formulare
- Cognitio extra ordinem
- Processo postclassico
- Processo giustinianeo.
Processo per legis actiones
Processo dell'epoca arcaica.
È l'unico processo privato fruibile da parte dei cives in età arcaica -> è solo per i
cittadini romani.
Caratteristiche del processo
Stesse dello ius dell'epoca:
- Oralità
- Formalismo: per il compimento di certi atti bisognava pronunciare certa verba.
Tipi di processo
Quando parliamo di processo privato per legis actiones noi facciamo riferimento a 5
riti diversi di processo ovvero
- 3 legis actiones di cognizione, altrimenti dette dichiarative, cioè volte ad
accertare situazioni giuridiche incerte o controverse.
- Legis actio sacramenti
- Legis actio per iudicis arbitrive postulationem (per crediti che nascevano da
stipulatio, divisioni di eredità comuni, divisione di singoli beni)
- Legis actio per condictionem
- 2 legis actiones esecutive, volte a realizzare posizioni giuridiche certe
- Legis actio per manus iniectionem
- Legis actio per pignoris capionem
Struttura del processo per legis actionem
- entrambe le parti: attore e convenuto. L'attore è colui che chiama in giudizio (in
ius vocatio). Il convenuto è colui che è costretto a presentarsi
- Un magistrato con Iurisdictio (che dal 367 a. C. Con leggi Liciniae Sextiae era il
pretor)
- È un processo bipartito:
- Fase in iure: si fissavano i termini giuridici della lite, alla fine di questa fase, il
pretore nominava un iudex1, giudice davanti al quale si svolgeva la seconda
fare
- Fase apud iudicem, davanti al iudex
Legis actio sacramenti
Qualificata come generalis perché era utilizzabile per ogni pretesa (riconosciuta)
per la quale non fosse prescritto l'esercizio di un'altra legis actio.
Poteva essere:
Legis actio sacramenti in rem
Impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive
assolute, era con essa che il proprietario perseguiva la cosa che affermava
appartenergli o l'erede che affermava l'eredità fosse sua.
La fase in iure si svolgeva davanti al pretore, dove comparivano entrambi gli
intendenti e veniva portata la cosa controversa (o un suo simbolo). Poteva essere
utilizzata anche per affermare la proprietà su uno schiavo. Se era un terreno ad
essere conteso si portava una zolla di terra.
- La parte attrice, tenendo in mano una festuca2, faceva un atto di apprensione
della cosa, cioè la toccava e affermava solennemente (tramite certa verba) che gli
appartenenza. (vindicatio dell'attore)
Ad esempio, se oggetto di controversia era un servo, i certa vera erano i seguenti:
Hunc ego hominem ex iure Quiritium.
- L'altra parte compiva gli stessa gesti e pronunciava le stesse cose
(controvindicatio del convenuto)
- Il pretore ingiungeva alle parti di deporre la cosa (mittite ambo tren)
- Le parti obbedivano all'intimazione del pretore e si sfidavano al sacramentum
(giuramento solenne poi divenuto una scommessa3 da pagare all'erario in caso di
soccombenza)
- Prestato il giuramento il pretore emanava un provvedimento in forza del quale
assegnava il possesso interinale o provvisorio della cosa al soggetto che aveva
più garanti, che aveva il ruolo di garantire che, una volta soccombente, la parte
che avesse il possesso della cosa l'avrebbe restituita.
A questo punto si chiudeva la fase in iure e si apriva la fase apud iudicem:
- Sia l'attore che il convenuto cercavano di dimostrare al iudex che la cosa gli
apparteneva. L'onere della prova gravava su entrambe le parte perché entrambe
avevano affermato che la cosa gli appartenesse.
- Il giudice raccoglieva le prove e si pronunciava se quale sacramenta fosse
iustum o iniustum 4 (conforme o no al Ius).
- Chi non risultava proprietario veniva dichiarato soccombente e pagava all'erario
l'importo del sacramentum.
Legis actio sacramenti in personam
Tutela di posizioni giuridiche soggettive relative (come i crediti) e non quelle
assolute.
- il creditore insoddisfatto agiva affermando "aio te mihi per mila dare oportere. Id
postulo aies an neges"
- Il debitore poteva
- Ammettere (confessio in iure): interrompeva il rito e il debitore doveva
adempiere entro 30 giorni. Se non lo faceva -> legis actio per manus
iniectionem)
- Negare -> le parti si sfidavano al sacramentum nelle stesse modalità di cui
sopra
- Se il convenuto era riconosciuto debitore ma persisteva nell'inadempimento, il
creditore poteva agire con la legis actio per manus iniectionem, che è una legis
actio esecutiva.
Legis actio per manus iniectionem
Con essa si agiva per realizzare posizioni giuridiche soggettive per le quali una
legge vi avesse fatto rinvio.
Poteva essere esperita:
- per disposizione della Lex Duodecim Tabularum per l'esecuzione di un giudicato
(sentenza in cui l'avversario è stato riconosciuto come debitore)
- Per difetto di iudicatum (per via di confessio) per situazioni riconosciute a priori
come certe
Procedimento
- creditore e debitore si presentavano davanti al magistrato giusdicente. Il presunto
creditore pronunciava con certa verba la causa del credito che gli spettava,
indicava il debitore, dichiarava l'importo e la volontà di manus inicere.
- Il debitore poteva:
- indicare un vindex il cui intervento l'avrebbe sottratto alla manus iniectio. Il
vindex poteva
- Negare il debito e contestare il diritto dell'attore di procedere alla manus
iniectionio. Se il vindex fosse stato dichiarato soccombente, sarebbe stato
condannato al duplum (doppio dell'importo del debito)
- Non indicare un vindex -> il pretore pronunciava l'addiction del debitore in
favore del creditore, che avrebbe potuto trascinare con se l'addictus in catene
per 60 giorni. In questi 60 giorni il creditore avrebbe dovuto condurre il debitore
in 3 mercati diversi (nundinae), dovre proclamava l'importo del debitore per
dare modo a qualcuno di riscattarlo pagando la somma. Se nessuno lo
riscattava il debitore poteva essere venduto come schiavo trans Tiberim (fuori
Tevere) o essere ucciso. Se fossero stati più creditori potevano anche
suddividersi il corpo (Partes secanto).
Il processo formulare
Il processo del Pretore - seconda tipologia di processo privato.
Perché il processo del pretore? Nel processo per legis actiones trovavano tutela
solo situazioni giuridiche riconosciute dal ius civile e, pertanto, potevano usare
questo processo solo i cives.
Con l'intensificarsi delle relazioni commerciale dal III secolo a. C. sorse la necessità
di riconoscere nuove posizioni giuridiche (stranieri) con l'esigenza di strutture
diverse.
Provvide il Pretore urbano facendo cosa? Consentendo e/o imponendo agli
interessati di litigare per formulas. Processo che si svolgeva davanti al Pretore
fondato sui suoi poteri di Iurisdictio e Imperium.
La formula era l'atto scritto che regolava lo svolgimento del processo formulare nel
diritto romano. Era predisposta dal pretore nella fase in iure e consegnata al
giudice privato nella fase apud iudicem per risolvere la controversia.
Con l'introduzione del processo per formulas si poteva litigare sia per legis actiones
sia litigare per formulas. C'è stato un periodo, infatti, in cui il processo per formulas
di età successiva si affianca il processo per legis actiones.
Tuttavia, ben presto un Praetor non bastava più e nel 242 a.C. fu istituito un'altra
figura di Pretore, il Praetor Peregrinus, che si affiancava all'urbanus col compito
particolare di giudicare in controversie tra romani e stranieri o anche solo tra
stranieri.
Nel frattempo le legis actiones erano sempre più inadeguate a una Roma che
entrava in contatto con altre popolazioni. Erano troppo formalistiche e furono
progressivamente soppresse. Intorno al 130 a. c. Una lex Aebutia abolì la legis actio
per condictionem poi nel 17 a. C. la Lex Iulia Iudiciaria di Augusto abolì tutte le legis
actiones.
Al processo formulare vennero cosi attribuiti effetti per il ius civile e con la Lex Iulia
ludiciaria divenne il processo ordinario per tutta l'età classica.
Caratteri del processo formulare
- carattere unitario: a differenza del processo per legis actiones, il processo
formulare aveva un solo procedimento che poteva essere impiegato per
l'esercizio delle varie actiones (no distinzione tra dichiarativo ed esecutivo);
Per ogni actio, nell'editto era previsto una diversa forma di azioni.
- Era aperto anche agli stranieri;
- Era diviso in due fasi: in iure e apod iudicem (il carattere unitario era riferito alle 5
tipologie di processo per legis actiones. Il processo formulare, benché unico, era
sempre bipartito);
- Le formulae erano scritte (altra importante differenza col processo per legis
actiones);
- Anche nel processo formulare vi era la in ius vocatio5, necessario per assicurare
la presenza della parte convenuta. La in ius vocatio era un atto privato dell'attore
senza la partecipazione dell'organo pubblico.
Non si aveva più la facoltà di portare il convenuto al processo con la forza, ma la
sua presenza era assicurata a monte dal Pretore con la sua missio in bona,
clausola presente nell'editto del Pretore che prevedeva che, qualora il convenuto
non si fosse presentato, l'attore veniva immesso in tutti i suoi beni (coazione
indiretta)
- A questa in ius vocatio si affiancò il vadimonium, il convenuto prometteva
all'avversario, tramite stipulatio, di comparire davanti al magistrato nel giorno
concordato. In questo modo il convenuto si sottraeva all'obbligo di seguire
immediatamente l'attore in iure.
Fase in iure
Fase in cui venivano fissati i termini giuridici della lite.
Come nel progetto per legis actiones era necessaria la presenza di entrambe le parti
e del magistrato con iurisdictio.
Il magistrato, approvato il testo della formula (iudicium) concordata tra le parti,
concedeva l'azione richiedente (datio actionis), così che la lite potesse proseguire
fino alla sentenza.
I magistrati giusdicenti erano:
- pretore urbano
- Pretore peregrino
- Edili curuli
- Governatori provinciali
Tutti esercitavano la giurisdizione sulla base dell'editto. Tuttavia nel processo formulare il pretore occupava una posizione
preminente, pertanto verrà considerato come unico magistrato giusdicente.